CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 giugno 2023
129.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
Pag. 99

ALLEGATO 1

Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Nuovo testo C. 418 Lupi.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: Al fine di promuovere inserire le seguenti: lo sviluppo armonico e integrale della persona, delle sue potenzialità e dei suoi talenti,
1.1. La Relatrice.

  Al comma 1, sostituire le parole: a partire dall'anno scolastico 2023/2024 con le seguenti: a partire dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge

  Conseguentemente ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: 2023/2024 con le seguenti: successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge
1.3. Boschi, Grippo.

  Al comma 1, sostituire le parole: a partire dall'anno scolastico 2023/2024 con le seguenti: a partire dall'anno scolastico 2024/2025

  Conseguentemente, ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: a partire dall'anno scolastico 2023/2024 con le seguenti: a partire dall'anno scolastico 2024/2025
1.2. La Relatrice.

  Al comma 1, sostituire le parole: favorisce lo sviluppo con le seguenti: favorisce iniziative finalizzate allo sviluppo
1.4. La Relatrice.

  Al comma 1, sostituire le parole: competenze non cognitive con le seguenti: competenze sociali ed emotive

  Conseguentemente, ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: competenze non cognitive con le seguenti: competenze sociali ed emotive
1.5. Orrico, Amato, Cherchi, Caso.

  Al comma 1, dopo le parole: competenze non cognitive aggiungere le seguenti: e trasversali

  Conseguentemente:

   1) ovunque ricorrano nel testo, dopo le parole: competenze non cognitive aggiungere le seguenti: e trasversali;

   2) sostituire la rubrica dell'articolo 1 con la seguente: Sostegno allo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici
1.6. La Relatrice.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto delle prerogative del collegio dei docenti

  Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto delle prerogative del collegio dei docenti delle istituzioni scolastiche coinvolte
1.7. Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire le parole: Al termine della sperimentazione di cui all'articoloPag. 100 3, sulla base dei risultati della stessa con le seguenti: All'esito della valutazione positiva del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 3, comma 5
1.8. La Relatrice.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Mappatura dei progetti e delle esperienze già esistenti)

  1. Il Ministero dell'istruzione e del merito, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva una mappatura delle esperienze e dei progetti, già esistenti negli istituti scolastici italiani, inerenti la lotta alla dispersione scolastica e la povertà educativa. La mappatura è corredata da un'analisi dell'impatto dei progetti e dei risultati prodotti.
1.01. Orrico, Amato, Cherchi, Caso.

ART. 2.

  Sopprimere il comma 2.
2.1. La Relatrice.

  Sostituire il comma 2, con il seguente

  2. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono incrementate di 5 milioni di euro, da destinare alla formazione dei docenti per lo sviluppo delle competenze non cognitive di cui all'articolo 1.
2.2. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che per questa finalità sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2.3. Boschi, Grippo.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Piano nazionale della formazione dei docenti, di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è aggiornato al fine di comprendervi le attività di cui al periodo precedente.
2.4. Boschi, Grippo.

  Al comma 3, sostituire le parole: accreditati per la formazione con le seguenti: iscritti alla Piattaforma S.O.F.I.A., all'Albo delle Eccellenze o accreditati presso il Ministero dell'istruzione e del merito per la formazione esperienziale di qualità,
2.5. Orrico, Amato, Cherchi, Caso.

ART. 3.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Il decreto di cui al comma 1 definisce i requisiti e le modalità della partecipazione alla sperimentazione nazionale, nonché le procedure e i criteri di selezione delle proposte progettuali presentate dalle istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete.
3.1. La Relatrice.

  Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in coerenza con la certificazione delle competenze e con le Pag. 101competenze chiave europee per l'apprendimento permanente.
3.2. La Relatrice.

  Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) all'individuazione di percorsi formativi basati su metodologie didattiche innovative che valorizzino potenzialità, motivazioni e talenti degli studenti, contribuendo alla riduzione della dispersione scolastica, sia manifesta sia implicita, anche attraverso percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) e partenariati con organizzazioni del terzo settore e del volontariato;
3.3. La Relatrice.

  Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: con specifico riguardo fino alla fine della lettera, con le seguenti: con lo specifico fine di contrastare la dispersione scolastica sia esplicita sia implicita;
3.4. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: con decreti dei direttori degli uffici scolastici regionali con le seguenti: con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito e sopprimere il secondo periodo.
3.5. La Relatrice.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: e la valutazione complessiva della sperimentazione aggiungere le seguenti: e sono stabiliti i criteri sulla base dei quali il Comitato opererà
3.7. La Relatrice.

  Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
3.8. La Relatrice.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: della dirigenza scolastica fino alla fine del comma, con le seguenti: dei dirigenti scolastici, dei dirigenti tecnici e del personale docente per ogni ordine e grado di scuola per il quale non è previsto l'esonero o il semi-esonero dall'insegnamento.
3.9. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché rappresentanti di enti con comprovata esperienza nell'ambito della didattica sulle competenze non cognitive e dell'integrazione di questa nei curricula scolastici.
3.10. Orrico, Amato, Cherchi, Caso.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:

  8. Al fine di rendere efficace la sperimentazione di cui alla presente legge, in attuazione della linea di investimento 1.4. Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di I e II grado nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, quota parte delle risorse per le azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, pari a 2 milioni di euro per ciascuno dei 3 anni di sperimentazione previsti, è finalizzata all'incremento di organico del personale scolastico e all'eventuale previsione di ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.
3.11. Orrico, Amato, Cherchi, Caso.

  Sostituire il comma 8, con seguente:

  8. Per l'attuazione della sperimentazione di cui al presente articolo le risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono incrementate di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 da destinare alle istituzioni scolastiche ammesse alla sperimentazione. Con il decreto di cui al comma 1 del presente Pag. 102articolo sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse.
3.12. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

ART. 4.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Scuola, Famiglia e Comunità educante)

  1. Al fine di incentivare l'introduzione delle capacità non cognitive nel metodo didattico, le istituzioni scolastiche promuovono la collaborazione con le famiglie degli studenti e di tutta la comunità educante, composta dagli enti del Terzo Settore, Università, organizzazioni e altri soggetti certificati del territorio in grado di contribuire efficacemente alla sperimentazione delle competenze socio emozionali nella metodologia didattica.
4.01. Orrico, Amato, Cherchi, Caso.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sviluppo delle competenze non cognitive e disposizioni in materia di formazione delle classi)

  1. Per favorire lo sviluppo delle competenze non cognitive nelle attività educative e didattiche, per migliorare il processo di formazione degli alunni e delle alunne, per contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica, per garantire il successo formativo, nonché per evitare condizioni di eccessivo affollamento delle aule per ragioni sia didattiche sia sanitarie, il numero massimo di alunni per classe di ogni ciclo di istruzione, comprese quelle delle regioni e delle province a statuto speciale, è fissato a diciotto.
4.02. Piccolotti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sviluppo delle competenze non cognitive e disposizioni in materia di potenziamento del tempo scolastico)

  1. Per favorire lo sviluppo delle competenze non cognitive nelle attività educative e didattiche e per contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica, nonché per garantire il successo formativo degli alunni e delle alunne, è istituito il tempo prolungato pomeridiano nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, basato sull'istituzione di cattedre orario comprensive delle ore d'insegnamento e del tempo mensa, per almeno tre giorni alla settimana nei periodi di attività didattica. La frequenza del tempo prolungato per gli alunni della scuola secondaria di primo grado e per gli alunni del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado si intende obbligatoria. La frequenza del tempo prolungato per gli alunni del triennio della scuola secondaria di secondo grado si intende volontaria e a richiesta individuale.
4.03. Piccolotti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sviluppo delle competenze non cognitive e istituzione delle zone di educazione prioritaria e solidale)

  1. Per favorire lo sviluppo delle competenze non cognitive nelle attività educative e didattiche e per contrastare la povertà educativa e l'abbandono scolastico nonché per garantire l'effettivo diritto allo studio, nelle aree del territorio italiano o nelle città o negli istituti scolastici in cui si registrano elevate percentuali di abbandono scolastico e che presentano maggiori difficoltà di natura sociale o geografica ovvero, in generale, una minore disponibilità di servizi o una maggiore difficoltà di accesso agli stessi, sono istituite le zone di Pag. 103educazione prioritaria e solidale, denominate ZEP.
  2. Agli istituti scolastici di ogni ordine e grado compresi nelle ZEP sono garantiti l'assegnazione di una percentuale aggiuntiva non inferiore al 40 per cento dell'organico del personale docente e del personale ATA esistenti cui viene fornita una specifica attività di formazione, la presenza, nelle forme contrattuali o di convenzione previste dalla legislazione vigente, di almeno una figura professionale ogni cento alunni per il sostegno pedagogico e psicologico, nonché il potenziamento del fondo d'istituto in misura superiore al 50 per cento delle risorse ordinarie.
4.04. Piccolotti.

Pag. 104

ALLEGATO 2

Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Nuovo testo C. 418 Lupi.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: Al fine di promuovere inserire le seguenti: lo sviluppo armonico e integrale della persona, delle sue potenzialità e dei suoi talenti,
1.1. La Relatrice.

  Al comma 1, sostituire le parole: a partire dall'anno scolastico 2023/2024 con le seguenti: a partire dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge

  Conseguentemente ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: a partire dall'anno scolastico 2023/2024 con le seguenti: a partire dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge
1.3. Boschi, Grippo.

  Al comma 1, sostituire le parole: favorisce lo sviluppo con le seguenti: favorisce iniziative finalizzate allo sviluppo
1.4. La Relatrice.

  Al comma 1, dopo le parole: competenze non cognitive aggiungere le seguenti: e trasversali

  Conseguentemente:

   1) ovunque ricorrano nel testo, dopo le parole: competenze non cognitive aggiungere le seguenti: e trasversali;

   2) sostituire la rubrica dell'articolo 1 con la seguente: Sostegno allo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici
1.6. La Relatrice.

  Al comma 2, sostituire le parole: Al termine della sperimentazione di cui all'articolo 3, sulla base dei risultati della stessa con le seguenti: All'esito della valutazione positiva del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 3, comma 5, e sostituire le parole: individuano, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento con le seguenti: che definiscono indicazioni metodologico-didattiche
1.8. (Nuova formulazione) La Relatrice

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Mappatura dei progetti e delle esperienze già esistenti)

  1. Il Ministero dell'istruzione e del merito, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva una mappatura delle esperienze e dei progetti, già esistenti negli istituti scolastici italiani, inerenti la lotta alla dispersione scolastica e la povertà educativa. La mappatura è corredata da un'analisi dell'impatto dei progetti e dei risultati prodotti.
1.01. Orrico, Amato, Cherchi, Caso.

Pag. 105

ART. 2.

  Sopprimere il comma 2.
2.1. La Relatrice.

ART. 3.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Il decreto di cui al comma 1 definisce i requisiti e le modalità della partecipazione alla sperimentazione nazionale, nonché le procedure e i criteri di selezione delle proposte progettuali presentate dalle istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete.
3.1. La Relatrice.

  Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in coerenza con la certificazione delle competenze e con le competenze chiave europee per l'apprendimento permanente.
3.2. La Relatrice.

  Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) all'individuazione di percorsi formativi basati su metodologie didattiche innovative che valorizzino potenzialità, motivazioni e talenti degli studenti, contribuendo alla riduzione della dispersione scolastica, sia manifesta sia implicita, anche attraverso percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) e partenariati con organizzazioni del terzo settore e del volontariato;
3.3. La Relatrice.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: con decreti dei direttori degli uffici scolastici regionali con le seguenti: con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito e sopprimere il secondo periodo.
3.5. La Relatrice.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: e la valutazione complessiva della sperimentazione aggiungere le seguenti: e sono stabiliti i criteri sulla base dei quali il Comitato opererà
3.7. La Relatrice.

  Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
3.8. La Relatrice.

Pag. 106

ALLEGATO 3

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato e abb.

PARERE APPROVATO

  La VII Commissione,

   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1134 Governo, approvato dal Senato, e abb, recante modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,

   premesso che:

    il disegno di legge si inquadra all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale prevista dalla Missione 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 2021, ponendosi in coerenza con il «Piano di azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE», adottato dalla Commissione europea lo scorso 25 novembre;

    gli obiettivi dell'intervento normativo sono principalmente il rafforzamento della competitività del sistema Paese e della protezione della proprietà industriale e la semplificazione amministrativa e la digitalizzazione delle procedure in materia di titoli di proprietà industriale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.