CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 giugno 2023
129.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 20 giugno 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 14.

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
C. 1194 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ciro MASCHIO, presidente, in sostituzione della relatrice, onorevole Alice Buonguerrieri, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, illustra i contenuti del provvedimento in esame.
  La presente relazione si sofferma quindi sui contenuti del provvedimento che riguardano aspetti di interesse della Commissione Giustizia, rinviando invece alla documentazione predisposta dagli uffici l'illustrazione complessiva del testo.
  Il testo del decreto-legge, composto da 23 articoli, è suddiviso in 2 Capi: il Capo I, (articoli da 1 a 20) prevede interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023; il Capo II (articoli da 21 a 23) prevede le disposizioni finanziarie e finali.
  In primo luogo, l'articolo 2 introduce alcune misure urgenti in materia di giustizia civile e penale che si sono rese necessarie in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici, franosi e alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
  L'articolo – analogamente a quanto già previsto dal decreto-legge 3 dicembre 2022, Pag. 30n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, prevede una serie di interventi urgenti per consentire il ripristino dell'attività giudiziaria.
  In particolare, il comma 1 prevede che le udienze dei procedimenti civili e penali fissate nel periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e il 31 maggio 2023 innanzi ai tribunali di Ravenna e Forlì e presso gli uffici del giudice di pace di Faenza, Lugo, Ravenna e Forlì – ad eccezione di quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti – sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 maggio 2023.
  Il comma 2 dispone, per il medesimo periodo, la sospensione del decorso di tutti i termini processuali connessi ai giudizi sopra richiamati. Sono pertanto sospesi, per la medesima durata, i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi nonché per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, l'udienza o l'attività da cui decorre il termine è differita in modo da consentirne il rispetto.
  Come si evince dalla relazione illustrativa al provvedimento, il comma 3, al fine di non compromettere il diritto di difesa dei soggetti coinvolti negli eventi alluvionali e franosi, prevede che le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra il 1° maggio 2023 e il 31 luglio 2023 davanti a tutti gli uffici giudiziari, in cui almeno una delle parti, alla data del 1° maggio 2023, era residente, domiciliata o aveva sede nei territori interessati dagli eventi calamitosi – qualora non si siano regolarmente tenute – sono rinviate successivamente al 31 luglio su istanza di parte, e che allo stesso modo si procede quando uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei territori stessi, su istanza del predetto difensore, a condizione che la relativa nomina sia anteriore al 1° maggio 2023.
  Il comma 4 sospende il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023, per i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei citati territori. Il decorso di tali termini riprende a decorrere alla fine del periodo di sospensione.
  Per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti viene disposta inoltre la sospensione dei termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali nonché dei termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
  Infine, si dispone che per il medesimo periodo dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023 sia altresì sospeso il decorso del termine per proporre la querela di cui all'articolo 124 codice penale.
  Ai sensi del comma 5, sono sospesi per il medesimo periodo i termini di scadenza, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e a ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva. La sospensione opera a favore di debitori e obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi.
  Tuttavia, le citate disposizioni, relative alla sospensione dei termini, non si applicano in procedimenti di particolare natura sia in materia penale che civile nonché di volontaria giurisdizione, elencati al comma 6, analoga a quella già prevista, in provvedimenti recenti con cui sono stati fronteggiate emergenze (con riguardo al COVID-19, l'articolo 83, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020, nonché, in relazione agli eventi atmosferici occorsi nell'isola di Ischia, dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 186 del 2022).Pag. 31
  Il comma 7 chiarisce che nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi dei commi 2 e 4 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di durata massima della custodia cautelare e delle altre misure cautelari, di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.
  Ai fini del computo del termine per il riconoscimento del diritto all'equa riparazione in caso di violazione della ragionevole durata del processo (articolo 2, legge n. 89 del 2001), il comma 8 prevede che nei procedimenti rinviati, nei casi previsti dall'articolo in esame, non si tenga conto del periodo compreso tra la data originaria dell'udienza rinviata e i termini fissati dal medesimo articolo.
  Il comma 9 prevede le disposizioni necessarie a consentire l'espletamento dell'attività lavorativa in regime di lavoro agile per il personale degli uffici giudiziari, fino alla data del 31 luglio 2023, per coloro che risultano residenti o domiciliati nei territori interessati dagli eventi calamitosi e che siano impossibilitati a recarsi presso il luogo di lavoro. Qualora non si possa ricorrere – in conseguenza degli eventi calamitosi – tali modalità, l'amministrazione può motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio per il tempo strettamente necessario ed il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge.
  L'articolo 3 estende alcune delle misure previste dal citato articolo 2 anche alla giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria.
  Difatti, si dispone la sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023, dei termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, nei casi in cui almeno una delle parti alla data del 1° maggio 2023 era residente, domiciliata o aveva sede nei territori indicati nel citato allegato 1 annesso al decreto-legge in esame. Tale sospensione si applica anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei territori stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al 1° maggio 2023.
  Non essendovi richieste di intervento, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
C. 1134 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ciro MASCHIO, presidente e relatore, comunica preliminarmente che il provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Aula a partire dal 23 giugno e pertanto la Commissione di merito ha chiesto di ricevere i pareri entro la giornata di giovedì 22.
  Illustra il disegno di legge si colloca all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale, prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza con l'obiettivo di rafforzare la protezione dei diritti di proprietà industriale, semplificare le relative procedure, agevolare lo sviluppo e la condivisione di beni immateriali.
  Il provvedimento, composto da 32 articoli, è suddiviso in tre capi: il capo I (articoli da 1 a 8) reca disposizioni volte a rafforzare la protezione della proprietà industriale e a promuovere la competitività del sistema italiano. Il capo II (articoli da 9 a 18) introduce misure di semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti amministrativi relativi ai diritti di proprietà industriale e, in particolare, di quelli dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi e alla Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti del predetto Ufficio. Il capo III (articoli da 19 a 32) introduce, infine, norme di coordinamento e adeguamento.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata analisi dei contenuti del decreto-legge, si Pag. 32evidenziano alcuni limitati profili di competenza della Commissione Giustizia.
  L'articolo 6 modifica l'articolo 127 del codice della proprietà industriale, aumentando i limiti minimi – da 51,65 a 150 euro – e massimi – da 516,46 a 1.500 euro – della sanzione amministrativa applicabile a chiunque apponga, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato.
  Per i suoi profili di natura paragiurisdizionale, si segnalano anche le disposizioni che incidono sulla composizione e sul procedimento dinanzi alla Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. Tale Commissione e composta da magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere d'appello, sentito il Consiglio superiore della magistratura, o da professori di materie giuridiche. Ai sensi dell'articolo 9, la durata in carica del presidente, del presidente aggiunto e dei membri – nominati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy – passa da due a quattro anni.
  L'articolo 10 riduce da quaranta a trenta il numero minimo di giorni intercorrenti tra la convocazione delle parti e la relativa udienza di trattazione presso la Commissione ricorsi.
  L'articolo 22 interviene sulla vigente disposizione che consente al titolare di un diritto di proprietà industriale di chiedere la descrizione, volta a precostituire la prova dell'avvenuta contraffazione, o il sequestro, diretto ad impedire il perpetuarsi dell'illecito, nonché il sequestro subordinatamente alla descrizione di oggetti e mezzi adibiti alla loro produzione dei medesimi e di elementi di prova (articolo 129 del codice). La medesima disposizione disciplina il procedimento e consente al giudice di provvedere con ordinanza o, in casi di speciale urgenza, con decreto motivato.
  Con la norma in commento invece si abroga il divieto di sequestrare, salve le esigenze della giustizia penale, gli oggetti nei quali si ravvisi la violazione di un diritto di proprietà industriale, finché figurino nel recinto di un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per la medesima, consentendo che essi siano solo descritti. Secondo la relazione illustrativa, ciò «garantirebbe all'azione repressiva maggior speditezza ed effettività, consentendo in ogni caso il sequestro che, precedendo l'eventuale procedimento penale, garantirebbe una tutela più celere anche nello spazio temporale limitato degli eventi fieristici, evitando una tutela tardiva che non avrebbe i medesimi effetti». Inoltre, «è opportuno considerare che nell'ambito del settore fieristico, soprattutto a seguito della pandemia, le stesse fiere sono diventate ibride, con la conseguente contemporanea presenza di cataloghi digitali unitamente a esposizioni fisiche di prodotti: se per i cataloghi digitali è possibile ottenere sequestri e inibitorie, trattandosi di contenuti messi a disposizione on-line in violazione dei diritti, è opportuno prevedere analoga regolamentazione per la parte fisica della fiera».
  Resta invece fermo il rinvio per i procedimenti di descrizione e di sequestro alle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari, in quanto compatibili.
  Infine, l'articolo 23 amplia le fattispecie di atti che devono essere resi pubblici mediante trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi (ai sensi dell'articolo 138 del codice), includendovi anche gli atti tra vivi che estinguono i diritti su titoli di proprietà industriale, nonché le sentenze di fallimento di soggetti titolari di diritti su tali titoli.
  Si riserva quindi di formulare la proposta di parere in relazione agli esiti del dibattito.
  Non essendovi richieste di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

  Martedì 20 giugno 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene Pag. 33il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 14.05.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali.
C. 30 Brambilla, C. 468 Dori e C. 842 Rizzetto.
(Rinvio del seguito dell'esame).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 maggio 2023.

  Ciro MASCHIO, presidente, tenuto conto dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.06.