CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 giugno 2023
127.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 81

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 15 giugno 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 13.30.

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
C. 1194 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Tiziana NISINI (LEGA), relatrice, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla VIII Commissione (Ambiente) il parere di competenza sul disegno di legge C. 1194, di conversione del decreto-legge del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
  Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento – composto da 23 articoli suddivisi in due Capi, e un allegato – con riferimento alle norme di diretto interesse della XI Commissione, rileva, anzitutto, che, l'articolo 1, ai commi da 1 a 9, sospende alcuni termini tributari e contributivi nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti dall'alluvione del mese di maggio 2023, indicati nell'allegato 1 al presente decreto. In sintesi, sono sospesi i termini, in scadenza nel periodo tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023: dei versamenti tributari; degli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria; dei versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'Irpef da parte dei sostituti di imposta che risiedono, hanno sede legale o operativa nei territori colpiti dalle calamità, individuati dall'allegato 1 al provvedimento in esame. I versamenti così sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.
  L'articolo 2 detta disposizioni urgenti in materia di rinvio delle udienze civili e penali e di sospensione dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processualiPag. 82 per i residenti nei territori dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana indicati nell'allegato 1 del decreto, colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023. È inoltre prevista la possibilità, per il personale dell'amministrazione giudiziaria impossibilitato a recarsi sul luogo di lavoro a causa degli eventi calamitosi, di fare ricorso al lavoro agile.
  L'articolo 3 dispone la sospensione delle udienze e dei termini processuali – dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 – con riguardo ai giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, in cui una delle parti o i loro difensori abbiano la residenza o la sede nei comuni colpiti dall'alluvione del mese di maggio 2023.
  L'articolo 4 prevede la sospensione dal 1° maggio 2023 fino al 31 agosto 2023 di tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi che risultino pendenti alla data del 1° maggio 2023 o che siano iniziati successivamente a tale data, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori alluvionati, nonché quelli dei procedimenti pendenti presso i comuni alluvionati (commi da 1 a 3 e comma 6). La disposizione ha portata generale, con le sole eccezioni dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza e dei procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR e dal PNC (comma 7). Inoltre, al comma 4, è prevista la possibilità di accedere ad apposite prove di recupero dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego per i residenti nelle zone alluvionate. Il comma 5, infine, consente alle amministrazioni di ricorrere al più ampio utilizzo del lavoro agile fino al 31 dicembre 2023, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, prevedendo altresì l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al servizio effettivamente prestato per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni che non possa svolgere la prestazione lavorativa neppure attraverso la modalità agile.
  L'articolo 5 reca misure a sostegno delle istituzioni scolastiche dei territori colpiti dall'emergenza, mentre l'articolo 6 reca disposizioni in materia di università e alta formazione, prevedendo, al comma 1, la possibilità per le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, di svolgere attività didattiche ed esami (di profitto e di laurea) – per gli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023 – con modalità a distanza. Il comma 2 prevede che sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari o delle tasse di iscrizione previsti per l'anno accademico 2022/2023, escluse la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l'imposta di bollo, gli studenti universitari e delle istituzioni AFAM che soddisfano determinati requisiti relativi, in particolare, alla residenza o al domicilio. Il comma 3 istituisce un Fondo di 10 milioni di euro, per il 2023, per gli studenti universitari che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita e il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca. Analogamente, il comma 4 istituisce un Fondo di 2 milioni di euro, per il 2023, per gli studenti delle istituzioni AFAM. Il comma 5 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 3 e 4. Il comma 6 incrementa la quota del Fondo per il finanziamento ordinario attribuita all'Università degli studi di Bologna di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023, per determinate finalità ivi indicate. Il comma 7 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo di 3,5 milioni di euro per il 2023, destinato al personale dipendente docente e tecnico-amministrativo in servizio presso le istituzioni AFAM, residente o domiciliato nel territorio dei comuni di cui all'allegato 1, nonché all'erogazione di contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari degli immobili delle medesime istituzioni situate nei medesimi territori. Il comma 8 precisa che i contributi e le provvidenze erogate ai sensi dei commi 6 e Pag. 837 non rappresentano reddito da lavoro dipendente, e – tra l'altro – non determinano effetti sui fondi per il trattamento accessorio. Il comma 9 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 2, 6 e 7.
  L'articolo 7 riconosce un'integrazione al reddito mensile ai lavoratori dipendenti del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa che, al 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati o lavorano presso un'impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1 del presente decreto-legge, a seguito degli eventi straordinari per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con determinate delibere del Consiglio dei ministri del maggio 2023, nonché ai lavoratori dipendenti privati impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, se residenti o domiciliati nei medesimi territori, e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per i medesimi eventi straordinari. Tale integrazione, di importo massimo pari a quello previsto dalla normativa generale per i trattamenti di integrazione salariale, è erogata dall'INPS, con modalità semplificate, entro il limite di spesa di 620 milioni di euro per il 2023 e nel limite massimo di novanta giornate per i lavoratori impossibilitati a prestare l'attività lavorativa e di quindici giornate per quelli impossibilitati a recarsi al lavoro, in ogni caso entro il limite temporale del 31 agosto 2023.
  L'articolo 8 riconosce, con riferimento al periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, una indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza (forme gestite dall'INPS o da enti di previdenza di diritto privato) che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono, sono domiciliati o operano, esclusivamente o prevalentemente, in uno dei comuni indicati nell'allegato 1 del presente decreto-legge e che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del maggio 2023. Tale indennità è pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di 3.000 euro ed è riconosciuta nel limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per il 2023.
  L'articolo 9 prevede un rafforzamento degli interventi del Fondo di garanzia PMI nei comuni colpiti dall'alluvione, mentre l'articolo 10 reca misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici.
  L'articolo 11 reca interventi di sospensione di termini in favore delle imprese, mentre l'articolo 12 reca interventi di sostegno alle imprese agricole danneggiate dalle piogge alluvionali del mese di maggio 2023 e disposizioni per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle somme per il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole colpite dalla siccità 2022.
  L'articolo 13, al comma 1, reca interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie e il potenziamento infrastrutturale e tecnologico della rete di emergenza ospedaliera nei territori indicati nell'allegato 1 del presente decreto-legge, mentre il comma 2 stabilisce la maturazione, in ragione di un terzo, dei crediti formativi del triennio 2023-2025 da acquisire con attività di formazione continua in medicina a favore di tutti i professionisti sanitari che dimostrino di avere svolto la loro attività durante il periodo di emergenza alluvionale nei Comuni interessati. Pertanto per tali professionisti, vista l'emergenza in corso in cui si trovano ad operare, la formazione ECM (educazione continua in medicina) si intende parzialmente assolta. I commi da 3 a 5 recano il differimento di adempimenti in tema di identificazione e registrazione degli animali e di eventi ad essi relativi.
  L'articolo 14 reca interventi di tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite dall'alluvione, mentre l'articolo 15 prevede che, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2023, le pubbliche amministrazioni possono provvedere in favore degli enti gestori privati alla remunerazione dei servizi educativi, socioassistenziali, socio-sanitari e sanitari accreditati, convenzionati o contrattualizzati, non erogati in conseguenza degli eventi Pag. 84alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, secondo il numero di prestazioni erogate nel mese di aprile 2023.
  L'articolo 16 reca interventi urgenti per il risanamento delle infrastrutture sportive nelle aree colpite dall'alluvione, mentre l'articolo 17 prevede misure di sostegno al comparto turistico per la ripresa economica e per il ristoro dei danni subiti.
  L'articolo 18 prevede il rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali, mentre l'articolo 19 interviene in materia di procedure di somma urgenza e di protezione civile.
  L'articolo 20 reca disposizioni di proroga dei termini di alcuni adempimenti contabili per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali, indicati nell'elenco allegato al decreto-legge.
  L'articolo 21 prevede alcune misure volte a finanziare interventi di protezione civile a favore delle popolazioni residenti nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, recando disposizioni urgenti in materia di beni mobili giacenti e in materia di giochi.
  L'articolo 22, comma 1, reca modifiche alla disciplina del contributo di solidarietà temporaneo a carico del settore energetico, mentre il comma 2 prevede l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica. I commi 3 a 4 recano le disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri recati dal provvedimento.
  L'articolo 23 dispone che il decreto-legge in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 2 giugno 2023.

  Walter RIZZETTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14.15.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 124 dell'8 giugno 2023, a pagina 15, seconda colonna, sostituire le parole da: «C. 141 Fratoianni» fino a: «salario minimo» con le seguenti: «C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli, C. 844 Gatta e C. 1128 Rizzetto, recanti disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche».