CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 giugno 2023
122.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Martedì 6 giugno 2023. – Presidenza del presidente Gianfranco ROTONDI.

  La seduta comincia alle 12.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche. C. 1195 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione VIII).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Valentina GRIPPO, relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

   «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. C. 1195 e rilevato che:

    sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

     il provvedimento, originariamente composto da 14 articoli per un totale di 48 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 18 articoli, per un totale di 67 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità unitaria di mitigare i danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e di potenziare ed adeguare le infrastrutture idriche;

     con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 67 commi 5 Pag. 4rinviano, per l'attuazione delle disposizioni, a provvedimenti successivi; in particolare, è prevista l'adozione di 4 decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e di un decreto ministeriale; in un caso è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

    sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

     il comma 1 dell'articolo 2 consente, in caso di inerzia, ritardo o difformità nella progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, l'esercizio di alcuni dei poteri sostitutivi previsti dall'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021 per i progetti del PNRR; tra questi vi è anche quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 12 in ordine alla possibilità di agire in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; la medesima possibilità di derogare alla normativa vigente è riconosciuta dal comma 2 dell'articolo 3 al Commissario straordinario per l'emergenza idrica; in proposito, si ricorda che in più occasioni il Comitato ha segnalato l'opportunità di circoscrivere meglio tali fattispecie (si veda ad esempio l'osservazione contenuta nel parere reso nella seduta del 12 aprile 2023 sul disegno di legge C. 1067 di conversione del decreto-legge n. 35 del 2023);

     il comma 1 dell'articolo 3 prevede la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri, del Commissario straordinario per l'emergenza idrica, con una deroga, peraltro solo implicita, a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 che dispone che i commissari straordinari siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri e a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera ii) della legge n. 14 del 1991, il quale dispone che siano adottati con decreto del Presidente della Repubblica tutti gli atti per i quali sia intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri;

     l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relative agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 8 maggio 2023;

   formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

    sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

     valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire l'articolo 2, comma 1 e l'articolo 3, commi 1 e 2.»

  Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico. C. 1183 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Gianfranco ROTONDI, presidente, constatata l'assenza del relatore sul provvedimento, il deputato Baldelli, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, chiede alla deputata Ingrid Bisa di assumerne le funzioni.

  Ingrid BISA, relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse Pag. 5per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

   «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. C.1183 e rilevato che:

    sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

     il provvedimento, composto da 4 articoli per un totale di 10 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a tre ben distinte finalità: prevedere misure urgenti per gli enti territoriali, anche con riferimento al settore sanitario; garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché, infine, introdurre misure nel settore energetico in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione;

     il testo originario del provvedimento non risulta corredato né dell'analisi tecnico-normativa (ATN) né dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

   ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.»

  Alfonso COLUCCI rileva che il richiamo nelle premesse del parere a «tre ben distinte finalità del provvedimento» indica sostanzialmente una disomogeneità del decreto-legge, in contrasto con i requisiti previsti dalla legge n. 400 del 1988 e dall'articolo 77 della Costituzione. Si chiede perché allora, conseguentemente, nel dispositivo non sia presente una censura di tale disomogeneità.

  Gianfranco ROTONDI, presidente, rileva che il Comitato ha esaminato in passato decreti-legge che presentavano una multisettorialità ben più ampia del provvedimento in esame.

  Ingrid BISA, relatrice, nel condividere quanto osservato dal presidente, rileva che la proposta di parere risulta in linea con i precedenti del Comitato. Nei pareri del Comitato sui decreti-legge, infatti, è sempre illustrato nelle premesse il perimetro di intervento del provvedimento, senza nascondere i suoi eventuali profili problematici, che però solo in casi di particolare gravità vengono ripresi nel dispositivo.

  Alfonso COLUCCI, nel ribadire la disomogeneità, a suo giudizio, del provvedimento, rileva che comunque, volendo invece accedere alla lettura proposta dal presidente e dalla relatrice, allora nelle premesse si dovrebbe specificare che il caso in esame non risulta, anche in comparazione ai precedenti, così grave da giustificare una censura nella parte dispositiva del parere. Ritiene che ad ogni modo non mancheranno purtroppo in futuro occasioni per tornare a riflettere su come segnalare, da parte del Comitato, il problema della disomogeneità dei decreti-legge.

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 12.10.