CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 giugno 2023
122.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 6 giugno 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 12.25.

DL 39/2023: Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.
C. 1195 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ciro MASCHIO, presidente, avverte che, poiché il provvedimento figura all'ordine del giorno dell'Assemblea di domani, la Commissione competente in via principale ne concluderà l'esame in sede referente nella seduta odierna e ha invitato le Commissioni in sede consultiva a rendere il parere in tempi compatibili con tale programmazione.

  Davide BELLOMO (LEGA), relatore, fa presente che il decreto-legge, inizialmente composto da 14 articoli, a seguito dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento si compone ora di 17 articoli.
  Per i profili di interesse della Commissione Giustizia viene il rilievo l'articolo 12 che reca misure per il rafforzamento del sistema sanzionatorio per l'estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe.
  In particolare, il comma 1 eleva le sanzioni amministrative in caso di utilizzo abusivo delle acque pubbliche (di cui all'articolo 17 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775) portando nel minimo a 8.000 euro (da 4.000 euro) e nel massimo a 50.000 (da 40.000 euro) ed elevando la sanzione anche nei casi di particolare tenuità a 2.000 euro nel minimo (da 400) e a 10.000 euro nel massimo (da 2.000 euro), con una riduzione di 1/3 nei casi in cui sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio.
  Si prevede inoltre che entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano debbano comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni Pag. 17in merito alle violazioni accertate nell'anno precedente.
  Il comma 2 del medesimo articolo modifica il quadro sanzionatorio applicabile in caso di inadempimento degli obblighi ivi previsti per l'esercizio e la manutenzione delle dighe (di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 507 del 1994). Al fine di superare alcune criticità applicative della norma previgente – evidenziate dalla relazione tecnica del decreto – in ordine alla individuazione delle persone cui attribuire la responsabilità –, la sanzione amministrativa ivi prevista viene trasformata da sanzione personale in sanzione nei confronti della persona giuridica costituita dall'ente o dalla società concessionaria di derivazione o comunque gestore della diga. Viene incrementata, al contempo, l'entità della stessa, fissata in misura non inferiore a venticinquemila euro e non superiore a duecentocinquantamila euro.
  Non essendovi altri argomenti di stretta competenza della Commissione, la presente relazione si limiterà ad una succinta descrizione dei restanti articoli e rinviando invece alla documentazione predisposta dagli uffici per l'illustrazione complessiva del testo.
  L'articolo 1 al fine di promuovere l'adeguamento della rete infrastrutturale idrica ai nuovi fabbisogni connessi al fenomeno della siccità, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia per la crisi idrica, definendone la composizione e i compiti.
  L'articolo 2 disciplina l'esercizio di poteri sostitutivi per situazioni di inerzia, ritardo o difformità nella progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico.
  L'articolo 3 prevede la nomina del Commissario straordinario – il cui incarico è stato già conferito al dott. Nicola Dell'Acqua dal Consiglio dei ministri del 4 maggio scorso –, che resta in carica per il 2023 e può essere prorogato fino a tutto il 2024. Ne vengono quindi disciplinate le funzioni e la struttura di supporto.
  L'articolo 4 introduce norme per semplificare le procedure volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche e a garantire la sicurezza e la gestione degli invasi nonché per l'installazione di impianti solari fotovoltaici flottanti su invasi e bacini idrici
  L'articolo 4-bis reca disposizioni volte a garantire la continuità della produzione di energia elettrica durante lo stato di emergenza in relazione al deficit idrico.
  L'articolo 5 reca misure in ordine alla la regolazione dei volumi dagli invasi e delle portate derivati, per garantirne l'efficiente utilizzo.
  L'articolo 6 include le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo nell'attività edilizia libera ai sensi del T.U. in materia edilizia.
  L'articolo 7 disciplina le procedure di autorizzazione per il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate.
  L'articolo 7-bis, introdotto al Senato, interviene sull'attuale disciplina in materia di deflusso ecologico.
  L'articolo 8 interviene sulle semplificazioni procedurali per la gestione delle terre e rocce da scavo, al fine di agevolare l'attuazione degli interventi di manutenzione degli invasi.
  L'articolo 9 modifica il Codice dell'ambiente (articolo 127 del decreto legislativo n. 152 del 2006) novellando la disciplina che sottopone i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue alla normativa in materia di rifiuti al fine di precisare che tale sottoposizione opera comunque solo alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione.
  L'articolo 9-bis, introdotto al Senato, disciplina la procedura per l'emissione deliberata dell'ambiente, a scopi scientifici e sperimentali, di organismi prodotti mediante tecniche di evoluzione assistita a sostegno di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a condizioni di scarsità idrica.
  L'articolo 10 reca alcune modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione.
  L'articolo 11, mediante l'introduzione di misure per l'istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici, Pag. 18mira ad efficientare i processi decisionali in occasione di crisi idriche a livello distrettuale e ad assicurare un maggior raccordo tra gli enti competenti in materia.
  L'articolo 13 reca disposizioni concernenti un piano di comunicazione sui temi della crisi idrica, predisposto dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  L'articolo 13-bis prevede la consueta clausola di salvaguardia in ordine all'applicazione delle disposizioni del decreto anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
  L'articolo 14, infine, è relativo all'entrata in vigore del decreto-legge.
  Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in esame parere favorevole (vedi allegato).

  Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto contrario del Partito Democratico sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Devis DORI (AVS) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Gaetano AMATO (M5S), a nome del gruppo Movimento 5 Stelle, dichiara il voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 12.30.