CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 giugno 2023
122.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 8

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 6 giugno 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 12.10.

DL 39/2023: Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.
C. 1195 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (C. 1195), già approvato dal Senato, che vi ha introdotto significative modifiche. Il provvedimento è attualmente composto da 18 articoli in luogo degli originari 14. Segnala quindi che l'articolo 1, modificato dal Senato, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia per la crisi idrica, organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su delega di questi, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui fanno parte, oltre a quest'ultimo, i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica; per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR; dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; per la protezione civile e le politiche del mare; per gli affari regionali e le autonomie; dell'economia e delle finanze. Rileva inoltre che, a seguito di una modifica introdotta dal Senato, fa parte della Cabina di regia anche il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato (comma 1). Come previsto dal comma 2, la Cabina di regia esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni. Anticipa che il comma 8 dell'articolo 1 contiene l'elenco degli ulteriori compiti e poteri della Cabina di regia, la quale nello specifico: svolge attività di impulso e coordinamento in merito alla realizzazione degliPag. 9 interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica, nonché al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurne le dispersioni (lettera a)); ferme restando le competenze e le procedure previste a legislazione vigente, monitora la realizzazione delle infrastrutture idriche già approvate e finanziate nell'ambito delle politiche di investimento nazionali ed europee, ivi incluse quelle di coesione, ad eccezione di quelle finanziate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC) (lettera b)); promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente, anche fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticità (lettera c)); promuove l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 2 del provvedimento quando sia a rischio la realizzazione degli interventi urgenti o il rispetto del relativo cronoprogramma (lettera d)); svolge attività di coordinamento e monitoraggio in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili (lettera e)).
  Fa presente che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Cabina di regia effettua una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione, individuando quelli che possono essere realizzati da parte del Commissario, sulla base della comunicazione delle risorse disponibili da parte delle amministrazioni competenti (commi 3 e 4). Entro quindici giorni dalla scadenza del termine per l'effettuazione della ricognizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – sul cui schema è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari – si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla rimodulazione delle risorse disponibili e dei relativi interventi, nonché all'approvazione del programma degli interventi (commi 5 e 6). I commi 7 e 10 dell'articolo 1 dettano disposizioni relative ai profili finanziari e organizzativi connessi all'istituzione della Cabina di regia, il comma 9 attribuisce a quest'ultima il compito di acquisire dagli enti e dai soggetti attuatori i monitoraggi periodici sullo stato di attuazione degli interventi. Il comma 11 prevede l'obbligo di riferire periodicamente alla Cabina di regia, mediante la trasmissione di una relazione sulle attività espletate, a carico dei seguenti soggetti: commissario straordinario nazionale (istituito ai sensi del successivo articolo 3 del decreto-legge in esame); commissari straordinari competenti sulla realizzazione di singole infrastrutture idriche già nominati alla data di entrata in vigore del provvedimento; commissari ad acta eventualmente nominati nell'esercizio di poteri sostitutivi (ai sensi dell'articolo 2 del provvedimento); commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica di cui all'articolo 3 del decreto-legge in esame. Segnala che l'articolo 2 disciplina l'esercizio da parte della cabina di regia di poteri sostitutivi previsti dall'articolo 12 (commi 1, 5, 5-bis e 6, quarto periodo) del decreto-legge n. 77 del 2021 in materia di governance del PNRR per situazioni di inerzia, ritardo o difformità nella progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico. Si introduce inoltre una procedura che trova applicazione qualora le vigenti disposizioni non prevedano meccanismi di superamento del dissenso, allorché, nella realizzazione di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, si palesino casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere la realizzazione degli interventi. Qualora si opti, entro l'esercizio di poteri sostitutivi, per la nomina di un commissario ad acta, gli oneri che ne conseguano sono previsti gravare sul soggetto attuatore inadempiente. L'articolo 3, modificato dal Senato, disciplina al comma 1 la nomina del commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, che resterà Pag. 10in carica fino al 31 dicembre 2023 e potrà essere prorogato fino al 31 dicembre 2024. Ai sensi del comma 2, l'organo commissariale provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia, operando in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Ai sensi del comma 3, il Commissario: acquisisce i dati relativi allo stato di severità idrica su scala nazionale; acquisisce dalle autorità concedenti il censimento delle concessioni di derivazione rilasciate su tutto il territorio nazionale per usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici e delle domande di concessione presentate alla data di entrata in vigore del decreto in esame; provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivati dagli invasi e alla riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene; acquisisce i dati del monitoraggio sullo stato di attuazione del programma degli interventi indicati nei piani di ambito (adottati ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); verifica e coordina l'adozione, da parte delle regioni, delle misure previste per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della risorsa idrica; verifica e monitora lo svolgimento dell'iter autorizzativo dei progetti di gestione degli invasi finalizzato alle operazioni di sghiaiamento e sfangamento degli invasi; provvede all'individuazione delle dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi; effettua una ricognizione dei corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi per il ravvenamento o accrescimento artificiale della falda a garanzia della tutela delle risorse idriche; collabora con le regioni, supportandole nell'esercizio delle relative competenze in materia. Il comma 4 dell'articolo 3 prevede che, in caso di inerzia o ritardo nella realizzazione degli interventi sopra richiamati, il Commissario, anche su richiesta delle regioni o delle Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente, informa il Presidente del Consiglio dei ministri e assegna al soggetto inadempiente un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti e mitigare gli effetti del fenomeno della scarsità idrica, in caso di perdurante inerzia, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il soggetto inadempiente, previa delibera del Consiglio dei ministri, attribuisce al Commissario il potere di adottare, in via sostitutiva, gli atti o i provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi. Il comma 5 stabilisce che il Commissario può adottare, in via d'urgenza, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale correlata al fenomeno della scarsità idrica, ad esclusione delle attività di protezione civile che vengono assicurate dal Sistema nazionale di protezione civile in raccordo con il Commissario. Al comma 6 si prevede l'istituzione di una struttura commissariale per il supporto allo svolgimento dei compiti allo stesso assegnati che opera alle sue dirette dipendenze. Come previsto dal comma 7, restano fermi, fino al completamento degli interventi, i compiti e le funzioni attribuiti: ai commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto «sblocca cantieri»); ai commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e ai commissari per l'attuazione degli interventi idrici, di cui all'articolo 1, comma 153, della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145); al commissario unico nazionale per la depurazione; al Commissario straordinario di Governo previsto per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.
  Restano altresì fermi, fino al 31 dicembre 2023, i compiti e le funzioni dei commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica, nominati a seguito delle dichiarazioni dello stato di emergenza in relazione alle situazioni di deficit idrico nei territori della regione Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia Lombardia, Piemonte, Veneto, Umbria, Lazio, Pag. 11Liguria, Toscana e Marche. Durante l'esame al Senato, è stata inoltre prevista l'apertura di una contabilità speciale per il Commissario straordinario nominato per l'intervento relativo alla messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera (comma 7-bis).
  Fa presente che l'articolo 4, modificato dal Senato, introduce disposizioni finalizzate a semplificare le procedure volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche e a garantire la sicurezza e la gestione degli invasi. In particolare: ad alcuni interventi infrastrutturali del settore idrico si applicano le semplificazioni previste dall'articolo 48 del decreto-legge n. 77 del 2021 per gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea; al contempo viene esclusa l'applicabilità delle disposizioni relative al dibattito pubblico del codice dei contratti pubblici, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (comma 1); sono previsti inoltre un regime semplificato in ordine alle procedure di verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale (VIA), di cui all'articolo 19 del codice dell'ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) (comma 2); sono introdotte una serie di scadenze procedurali per gli interventi di manutenzione straordinaria e l'incremento della sicurezza e delle funzionalità delle dighe e delle infrastrutture idriche destinate ad uso potabile ed irriguo (comma 2-bis, introdotto dal Senato); si prevedono delle disposizioni in deroga a quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 27-bis del medesimo codice dell'ambiente, in materia di procedimenti di VIA di competenza regionale (comma 2-ter, introdotto dal Senato); sono introdotti due limiti temporali funzionali a garantire il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, l'aggiornamento e il potenziamento delle reti e dei programmi di monitoraggio delle risorse idriche sotterranee e superficiali nonché l'incremento delle condizioni di sicurezza e il recupero della capacità di invaso (comma 3); sono stabilite delle semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti (comma 4-bis, introdotto dal Senato); è introdotto, con riguardo ai procedimenti di acquisizione al demanio di beni di soggetti privati, a suo tempo occupati da enti pubblici titolari della concessione di costruzione di infrastrutture idriche di rilevante impatto territoriale, un termine di conclusione pari a 180 giorni decorrenti dal loro avvio, in deroga rispetto a quello previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (comma 5); si prevede che gli interventi e le attività afferenti alla realizzazione delle opere di cui all'articolo in esame sono considerate di pubblica utilità (comma 5-bis); è stato stabilito di sottoporre a procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale le opere, gli impianti e le infrastrutture necessarie al superamento delle procedure di infrazione comunitaria sulla depurazione o comunque connesse alla gestione della risorsa idrica (commi 5-ter e 5-quater); si prevede che al fine di promuovere una migliore omogeneità e trasparenza nella realizzazione degli interventi che ricadono nell'area idrografica di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po, del quale l'Agenzia è soggetto attuatore, è data facoltà di uso del prezzario AIPo e successivi aggiornamenti, comunque nel limite delle risorse disponibili per ciascuno degli interventi (comma 5-sexies).
  L'articolo 4-bis, introdotto dal Senato, reca misure per garantire la continuità della produzione di energia elettrica durante lo stato di emergenza in relazione al deficit idrico, derogando ai limiti relativi alla temperatura degli scarichi termici.
  Segnala quindi che l'articolo 5, modificato dal Senato, disciplina gli interventi del Commissario riguardanti la regolazione dei volumi e delle portate degli invasi, la riduzione dei volumi riservati alla laminazione delle piene e la riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, nonché il miglioramento della capacità di invaso, ivi inclusi gli interventi finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio (commi 1-3). Nel corso dell'esame al Senato, è stato inoltre aggiunto il comma 3-bis che consente ai soggetti concessionari Pag. 12di derivazioni idroelettriche di svolgere attività periodica di pulizia del materiale flottante.
  L'articolo 6 – al comma 1 – include nell'attività edilizia libera ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato realizzabili anche mediante un unico bacino. Nel corso dell'esame al Senato, è stato introdotto il comma 1-bis al fine di prevedere che, limitatamente alla gestione commissariale, agli interventi inerenti all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, si applichi la disciplina dell'attività edilizia libera, a condizione che gli stessi siano funzionali alle attività agro-silvo-pastorali.
  L'articolo 7 consente il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate. Tale riutilizzo è autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 sulla base di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate.
  L'articolo 7-bis, introdotto dal Senato, alla luce dell'urgenza di fronteggiare le gravi conseguenze dovute a fenomeni di siccità prolungata, stabilisce che le sperimentazioni sul deflusso ecologico dei corpi idrici possono essere rimodulate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea e dal codice dell'ambiente.
  L'articolo 8 interviene sulle semplificazioni procedurali per la gestione delle terre e rocce da scavo, al fine di includere nelle attività previste anche la costruzione, lo scavo, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione, ed il restauro e la manutenzione di opere per la realizzazione degli invasi.
  Fa presente che l'articolo 9 modifica l'articolo 127 del codice dell'ambiente di cui al citato decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di specificare che i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti solo al fine del complesso processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione.
  L'articolo 9-bis, introdotto dal Senato, reca disposizioni urgenti in materia di genetica agraria. In particolare, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati, a sostegno di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a scarsità idrica ed in presenza di stress ambientali e biotici di particolare intensità, è ammessa l'emissione deliberata nell'ambiente, a scopi scientifici e sperimentali, di organismi prodotti con tecniche di editing genomico, assoggettandola, fino al 31 dicembre 2024, alle disposizioni contenute nei commi da 2 a 7 del medesimo articolo, nelle more dell'adozione di una disciplina organica da parte dell'Unione europea.
  L'articolo 10 interviene sulla disciplina degli impianti di desalinizzazione (di cui all'articolo 12 della legge 17 maggio 2022, n. 60) prevedendo, in particolare che tali impianti non sono più soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA) statale ma solamente a verifica di assoggettabilità a VIA regionale, purché aventi una capacità pari o superiore a 200 litri al secondo. A seguito delle modifiche introdotte dal Senato, gli impianti di desalinizzazione possono essere realizzati anche con il ricorso a forme di partenariato pubblico privato (PPP); inoltre, l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di desalinizzazione pubblici e in PPP, destinati al soddisfacimento dei bisogni generali civili e produttivi, equivale a dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Si prevede altresì che per la realizzazione di detti impianti si applicano le disposizioni sull'esercizio dei poteri sostitutivi e sul superamento del dissenso di cui all'articolo 2 del decreto-legge in esame. Il medesimo articolo 10 modifica inoltre l'allegato 5 alla parte terza del codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 (che disciplina i limiti di emissione degli scarichi idrici), al fine di introdurre specifiche prescrizioniPag. 13 per gli scarichi di acque reflue derivanti da procedimenti di dissalazione. Il Senato è intervenuto inoltre a modificare la disciplina (recata dall'articolo 109, comma 2, del codice dell'ambiente) in materia di immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, al fine di stabilire che il relativo regolamento non si applichi alla gestione dei sedimenti all'interno delle acque di transizione e degli ambienti lagunari per i quali trova applicazione il piano di tutela delle acque, fatte salve le specifiche norme per la salvaguardia della laguna di Venezia. Il Senato ha inoltre introdotto all'articolo 10, il comma 2-bis, al fine di prevedere che le disposizioni dell'articolo si applichino anche ai procedimenti autorizzatori e di valutazione ambientale già avviati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.
  L'articolo 11 inserisce tra gli organi dell'Autorità di bacino distrettuale l'Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici, con compiti di supporto per il governo integrato delle risorse idriche e di raccolta, aggiornamento e diffusione dei dati.
  L'articolo 12 aumenta l'importo delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste per chi deriva o utilizza acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente. Durante l'esame al Senato, è stata introdotta la riduzione di un terzo dell'entità delle sanzioni nei casi in cui sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio.
  L'articolo 13 prevede l'adozione di un piano di comunicazione, volto ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sulla persistente situazione di crisi idrica in atto nel territorio nazionale e sulle gravi ripercussioni che tale fenomeno potrebbe determinare sul tessuto economico e sociale, nonché a garantire ai cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie sul corretto utilizzo dell'acqua. Come specificato dal Senato, per la predisposizione del piano sono sentite anche le Autorità di bacino.
  L'articolo 13-bis, introdotto durante l'esame al Senato, reca la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 14 disciplina in fine l'entrata in vigore del decreto-legge.
  Quanto alle motivazioni della necessità ed urgenza, rileva che, secondo quanto riportato nel preambolo del decreto-legge, esse sono riconducibili all'esigenza di assicurare il coordinamento di tutte le iniziative e le attività finalizzate alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, aumentando la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e riducendo le dispersioni di risorse idriche. Il medesimo preambolo richiama inoltre la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi della crisi nel settore idrico connessa alla situazione meteorologica in atto, prevedendo misure finalizzate ad individuare ed accelerare la realizzazione delle infrastrutture idriche primarie nonché degli interventi di ammodernamento volti al contenimento e alla riduzione delle perdite di risorsa idrica.
  Con riguardo invece al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che le disposizioni del decreto-legge appaiono prevalentemente riconducibili alla materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema» attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
  Tutto ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 12.15.