CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 5 giugno 2023
121.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Lunedì 5 giugno 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

  La seduta comincia alle 13.35.

DL 39/2023: Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.
C. 1195 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mauro ROTELLI, presidente, ricorda che il calendario dei lavori dell'Assemblea prevede che l'esame del provvedimento si svolga a partire da mercoledì 7 giugno.

  Gianangelo BOF (LEGA), relatore, fa presente che il decreto-legge contiene disposizioni per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, allo scopo di assicurare il coordinamento di tutte le iniziative e le attività finalizzate alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica, nonché accelerare la realizzazione degli interventi volti al contenimento e alla riduzione delle perdite di risorsa idrica. Il provvedimento reca una serie di misure per affrontare in modo organico e sistematico il problema della persistente situazione di scarsità idrica, che interessa gran parte del territorio nazionale. Talune disposizioni rivestono una particolare importanza per facilitare le procedure e incentivare gli investimenti riguardanti la pulizia di fiumi e laghi, un'attività cruciale in quanto consente l'aumento della capacità e dello stoccaggio della riserva idrica diminuendo le dispersioni e le limitazioni all'esercizio. Tali misure consentono un migliore ed efficace utilizzo della risorsa idrica per gli usi irrigui.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una disamina più approfondita dei contenuti del decreto-legge, si sofferma in sintesi sulle varie disposizioni del provvedimento che è stato modificato nel corso dell'esame al Senato.Pag. 27
  L'articolo 1 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la crisi idrica, che esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni. In particolare, sono attribuite alla Cabina funzioni di impulso e coordinamento in merito alla realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e al potenziamento delle infrastrutture idriche, nonché funzioni di monitoraggio della realizzazione delle infrastrutture idriche già approvate e finanziate (ad esclusione di quelle finanziate dal PNRR e dal PNC), di promozione del coordinamento tra i diversi livelli di governo ed enti pubblici e privati, dell'attivazione dei poteri sostitutivi e di monitoraggio sulla corretta utilizzazione delle risorse finanziarie.
  La Cabina di regia è chiamata ad effettuare una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione, ovvero quelli che presentino caratteristiche progettuali tali da permettere l'immediato avvio dei lavori per far fronte nel breve termine alla crisi idrica, individuando quelli che possono essere realizzati da parte del Commissario. A seguito della ricognizione si provvede alla rimodulazione delle risorse disponibili e dei relativi interventi, nonché all'approvazione del programma degli interventi.
  L'articolo 2 detta previsioni in ordine all'esercizio di poteri sostitutivi e al superamento del dissenso allorché, nella realizzazione di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, si palesino casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente idoneo a precludere la realizzazione degli interventi urgenti, ovvero casi di ritardo, inerzia o difformità nella progettazione ed esecuzione dei medesimi interventi, o ancora qualora ne sia messo a rischio il cronoprogramma. Nei casi di inerzia, ritardo o difformità nella progettazione ed esecuzione degli interventi, è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi, la cui proposta è in capo alla Cabina di regia, analogamente a quanto già previsto per il caso di inadempienza di un soggetto attuatore di progetti o interventi del PNRR. Per i casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente, proveniente da un organo di un ente territoriale interessato, è previsto un meccanismo di superamento del dissenso stesso, eventualmente propedeutico all'esercizio di poteri sostitutivi, qualora non si giunga a soluzioni condivise.
  L'articolo 3 prevede la nomina del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, che resta in carica fino al 31 dicembre 2023 e può essere prorogato fino al 31 dicembre 2024.
  Il Commissario provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Sono puntualmente definiti i compiti del Commissario straordinario che, in caso di inerzia o ritardo nella realizzazione degli interventi, informa il Presidente del Consiglio dei ministri e assegna al soggetto inadempiente un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, il Presidente del Consiglio dei ministri attribuisce al Commissario il potere di adottare, in via sostitutiva, gli atti o i provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi.
  Il Commissario può adottare, in via d'urgenza, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale correlata al fenomeno della scarsità idrica, ad esclusione delle attività di protezione civile che vengono assicurate dal Sistema nazionale di protezione civile in raccordo con il Commissario.
  Una disposizione introdotta nel corso dell'esame in Assemblea al Senato dispone che il Commissario straordinario per l'intervento relativo alla «messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera», Pag. 28è autorizzato all'apertura di una contabilità speciale per le spese di funzionamento e di realizzazione dell'opera (comma 7-bis).
  L'articolo 4 reca disposizioni finalizzate a semplificare le procedure volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche e a garantire la sicurezza e la gestione degli invasi. Si dispone l'applicazione delle semplificazioni previste dall'articolo 48 del decreto-legge n. 77 del 2021 per gli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, alle procedure di progettazione e realizzazione di alcuni interventi infrastrutturali del settore idrico, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento (comma 1).Viene previsto un regime semplificato anche in ordine alle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), in deroga al codice dell'ambiente, per interventi di modifica delle dighe esistenti, attraverso la presentazione di liste di controllo finalizzate a individuare gli impatti delle modifiche all'impianto (comma 2). È disposta una tempistica ridotta entro la quale l'Autorità competente è tenuta a pronunciare l'esito delle proprie valutazioni. In caso di inerzia è previsto l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri che, su proposta della Cabina di regia, assegna all'autorità competente un termine per provvedere e, in caso di perdurante inerzia, individua il soggetto per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità.
  Per gli interventi di manutenzione straordinaria ed incremento della sicurezza e della funzionalità delle dighe e delle infrastrutture idriche destinate ad uso potabile ed irriguo di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, viene fissato al 30 settembre 2023 il termine per la pubblicazione del bando o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero per la trasmissione della lettera di invito, e al 31 dicembre 2023 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (comma 2-bis).
  Al fine di semplificare o accelerare la realizzazione degli interventi di competenza regionale, il proponente può presentare all'autorità competente un'istanza allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore (comma 2-ter).
  Al fine di incrementare le condizioni di sicurezza e il recupero della capacità di invaso, il Commissario, entro il 30 giugno del 2023, sentite le regioni interessate, individua le dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi. Entro il 30 settembre 2023, le regioni comunicano i progetti di fattibilità e di gestione delle reti di monitoraggio dei corpi idrici e delle relative pressioni antropiche, necessari ai fini delle valutazioni dei volumi di acqua effettivamente adoperabili per i diversi usi e per completare lo scenario degli interventi fondamentali per massimizzare l'efficacia della gestione integrata delle risorse e la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici (comma 3).
  Ulteriori disposizioni introdotte nel corso dell'esame al Senato prevedono che: gli interventi e le attività afferenti alla realizzazione delle opere sono considerate di pubblica utilità (comma 5-bis); sono soggetti a procedimento autorizzatorio unico acceleratorio regionale le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari al superamento delle procedure d'infrazione sulla depurazione o comunque connessi alla gestione della risorsa idrica (commi 5-ter e 5-quater); è data facoltà di uso del prezziario Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo), al fine di promuovere una migliore omogeneità e trasparenza nella realizzazione degli interventi che ricadono nell'area idrografica di competenza dell'Agenzia del quale l'Agenzia è soggetto attuatore (comma 5-sexies).
  Il comma 4-bis dell'articolo 4, introdotto dal Senato, prevede criteri semplificati per l'installazione di impianti solari fotovoltaici flottanti, la cui istanza di concessione è pubblicata sul sito istituzionale dell'ente concedente. Si prevede che il titolare della concessione presenta istanza di procedura abilitativa semplificata, di cui Pag. 29all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, o di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti di potenza fino a 10 MW, si applica la procedura abilitativa semplificata, fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche. La procedura non si applica agli impianti ubicati all'interno delle aree previste all'articolo 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, delle aree naturali protette o di siti della rete Natura 2000. Per gli impianti di potenza superiore a 10 MW si applica la procedura di autorizzazione unica, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
  L'articolo 4-bis, introdotto dal Senato, reca una serie di disposizioni volte a garantire la continuità della produzione di energia elettrica durante lo stato di emergenza in relazione al deficit idrico, prevedendo in particolare che, nel periodo dal 20 giugno al 15 settembre 2023, è autorizzato l'esercizio temporaneo di singole centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW per un numero di ore di funzionamento non superiore a 500 per ciascuna centrale, nel rispetto di limiti prestabiliti.
  L'articolo 5, ai fini dell'efficiente utilizzo dell'acque a scopo potabile, irriguo, industriale e idroelettrico disciplina gli interventi del Commissario riguardanti la regolazione dei volumi e delle portate degli invasi, la riduzione dei volumi riservati alla laminazione delle piene e la riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, nonché il miglioramento della capacità di invaso, ivi inclusi gli interventi finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio. Una disposizione introdotta nel corso dell'esame al Senato (comma 3-bis), che integra l'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60 (cosiddetta legge «SalvaMare»), prevede che i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche, con oneri a proprio carico, possono svolgere, in prossimità delle derivazioni stesse, attività periodica di pulizia e smaltimento del materiale flottante secondo le modalità individuate dall'operatore stesso, attraverso la redazione di un piano di manutenzione, presentato all'autorità di bacino, e pertanto in condivisione con l'autorità di bacino, al fine di sincronizzare meglio il rapporto tra quelle che sono le realtà di prevenzione e di controllo e quelle che sono gestionali ed operative.
  L'articolo 6, al comma 1, inserisce nell'elenco degli interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, (cosiddetta edilizia libera, ai sensi del testo unico in materia edilizia), le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, anche mediante un unico bacino. Il comma 1-bis, inserito dal Senato, prevede che, limitatamente alla gestione commissariale, agli interventi inerenti all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, si applica la disciplina dell'attività edilizia libera, a condizione che gli stessi siano funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, realizzate in scavo direttamente sul suolo agricolo, a fondo naturale, senza arginature emergenti dal suolo e senza l'impiego di conglomerati cementizi o altri materiali di natura edilizia.
  L'articolo 7 autorizza il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate, prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio, fino al 31 dicembre 2023 da parte della regione o della provincia autonoma territorialmente competente, nel rispetto delle prescrizioni minime di qualità definite nell'allegato al decreto. L'autorizzazione è rilasciata sulla base di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, il cui termine per la conclusione è di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, decorso il quale sono esercitati poteri sostitutivi. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il piano di gestione dei rischi Pag. 30connessi al riutilizzo di tale acqua è predisposto dal gestore dell'impianto che ha presentato l'istanza, in collaborazione con i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue
  L'articolo 7-bis, introdotto dal Senato, prevede che le sperimentazioni sul deflusso ecologico dei corpi idrici possono essere rimodulate, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea e dal codice dell'ambiente, tenuto conto dell'urgenza di fronteggiare le gravi conseguenze dovute a fenomeni di siccità prolungata e gli impatti in termini di scarsità idrica. Ricorda che il concetto di deflusso ecologico rappresenta un'evoluzione di quello di deflusso minimo vitale: con esso si passa dal garantire una portata istantanea minima al garantire un regime idrologico per il raggiungimento degli obiettivi ambientali indicati dalla direttiva quadro europea in materia di acque.
  L'articolo 8 interviene sulle semplificazioni procedurali per la gestione delle terre e rocce da scavo, al fine di includere nelle attività previste anche la costruzione, lo scavo, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione, ed il restauro e la manutenzione di opere per la realizzazione degli invasi.
  L'articolo 9 interviene sull'articolo 127 del Codice dell'ambiente precisando che la sottoposizione dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue alla normativa in materia di rifiuti opera comunque solo al fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione.
  L'articolo 9-bis, inserito dal Senato, ammette l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici, per consentire lo svolgimento delle attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati, a sostegno di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a scarsità idrica e in presenza di stress ambientali e biotici di particolare intensità, nelle more dell'adozione, da parte dell'Unione europea, di una disciplina organica in materia. Tale emissione è soggetta, fino al 31 dicembre 2024, alle procedure stabilite nell'articolo, che prevedono la richiesta di apposita autorizzazione da notificarsi al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), in qualità di Autorità nazionale competente.
  L'articolo 10 interviene sulla disciplina relativa agli impianti di desalinizzazione – recata dall'articolo 12 della legge n. 60 del 2022 (cosiddetta legge SalvaMare) – prevedendo, in particolare che tali impianti non sono più soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA) statale ma solamente a verifica di assoggettabilità a VIA regionale, purché aventi una capacità pari o superiore a 200 litri al secondo; vengono ampliate le possibilità di realizzare impianti di desalinizzazione, anche con il ricorso a forme di partenariato pubblico privato (PPP), ivi inclusa la finanza di progetto; qualora l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di desalinizzazione pubblici e in PPP riguardi impianti destinati al soddisfacimento dei bisogni generali civili e produttivi, questa equivale a dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Vengono infine introdotte specifiche prescrizioni per gli scarichi di acque reflue derivanti da procedimenti di dissalazione (comma 2, lettere a), b) e b-bis)).
  L'articolo 11, mediante l'introduzione, tra gli organi dell'Autorità di bacino distrettuale, dell'osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici, mira ad efficientare i processi decisionali in occasione di crisi idriche a livello distrettuale e ad assicurare un maggior raccordo tra gli enti competenti in materia.
  L'articolo 12 introduce misure volte al rafforzamento del sistema sanzionatorio in caso di estrazione illecita di acqua, nonché modifiche alla disciplina sanzionatoria degli inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe.
  L'articolo 13 reca infine disposizioni concernenti un piano di comunicazione sui temi della crisi idrica, predisposto dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, che deve assicurare un'adeguata informazionePag. 31 sulla situazione di crisi e sul corretto utilizzo della risorsa idrica.
  In conclusione, ribadisce l'importanza del provvedimento all'esame della Commissione, che intende affrontare il problema della scarsità delle risorse idriche e il conseguente necessario adeguamento delle infrastrutture connesse a questo settore, in considerazione delle gravi ripercussioni di questo fenomeno sul tessuto economico e sociale del Paese.

  Mauro ROTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento. Ricorda che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza del 31 maggio, il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 14 della giornata odierna e che nella seduta già convocata nel pomeriggio saranno comunicate le eventuali proposte emendative non ritenute ammissibili. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata nel pomeriggio.

  La seduta termina alle 13.55.

SEDE REFERENTE

  Lunedì 5 giugno 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

  La seduta comincia alle 19.20.

DL 39/2023: Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.
C. 1195 Governo, approvato dal senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana.

  Mauro ROTELLI, presidente, comunica che sono state presentate 159 proposte emendative (vedi allegato). Ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. La lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa inoltre che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative ai decreti-legge, la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo».
  Ricorda che il decreto-legge in esame reca disposizioni per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, allo scopo di assicurare il coordinamento di tutte le iniziative e le attività finalizzate alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica, nonché accelerare la realizzazione degli interventi volti al contenimento e alla riduzione delle perdite di risorsa idrica.
  Avverte che non sono pertanto ammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:

   Santillo 1.26, che attribuisce alla Cabina di regia il coordinamento per l'uniformazione dei criteri per i rinnovi delle concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche;

   Ruffino 4.10, che affida all'ARERA il compito di definire meccanismi di incentivazione, anche mediante variazione delle tariffe, all'aggregazione tra i gestori del servizio idrico integrato;

   Dell'Olio 4.12, che proroga il credito d'imposta riconosciuto dalla legge di bilancio 2021 nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti;

   Ruffino 5.7, che modifica il riferimento al parametro relativo all'indice ISTAT al variare del quale si modifica la misura del compenso corrisposto dai concessionari Pag. 32di grandi derivazioni idroelettriche alle regioni;

   Ruffino 6.4, limitatamente alla parte consequenziale, e Morfino 6.8, che includono nella superficie agricola utilizzata le vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo;

   L'Abbate 7.8, che attribuisce ad Arera la definizione dei criteri per la determinazione della tariffa di collettamento e depurazione dei reflui ad uso irriguo;

   Ruffino 7.04, che istituisce un Fondo per la realizzazione di impianti irrigui di nuova generazione;

   Gadda 7.05, che reca interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dall'alluvione del 2-3 maggio 2023;

   Santillo 7-bis 0.1, volto a individuare i casi e le condizioni per l'utilizzo delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti;

   Vaccari 7-bis. 03, recante misure di sostegno alle imprese agricole esposte alla scarsità idrica;

   Simiani 9.6, che istituisce un Fondo volto a contribuire al finanziamento delle attività degli enti locali relative alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati e di caratterizzazione, nonché alla messa in sicurezza e bonifica di siti inquinati;

   Bonelli 10.13, limitatamente al comma 2-ter, che reca una modifica di carattere frammentario e parziale a un atto normativo di rango secondario,

   Ruffino 12.2, che proroga i termini per richiedere il riconoscimento o la concessione preferenziale per gli utenti che non siano in grado di chiedere il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua.

  Come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, avverte che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi in relazione alla pronuncia di inammissibilità è fissato alle ore 19.50 della giornata odierna e che il relativo esito sarà comunicato nella seduta già convocata per domani.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata alle 9.30 di domani per l'esame delle proposte emendative presentate.

  La seduta termina alle 19.25.