CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 31 maggio 2023
119.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria
giovanile nel settore agricolo. C. 752 Carloni.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminata, per quanto di competenza, la proposta di legge C. 752 Carloni, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

   preso atto che le finalità del provvedimento consistono nella promozione e nel sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, nel rilancio del sistema produttivo agricolo attraverso interventi volti a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo, nel rispetto della normativa dell'Unione europea;

   condivisa la finalità delle misure recate dall'articolo 4, che reca disposizioni in materia di regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura, dall'articolo 6, che prevede un esonero dagli obblighi contributivi, nonché dall'articolo 6-bis, in materia di credito d'imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione;

   richiamata l'esigenza, al già citato articolo 6, di quantificare la portata finanziaria dell'intervento di sgravio contributivo previsto;

   rilevata altresì l'esigenza, al medesimo articolo 6, di prevedere interventi specifici che tengano conto della peculiare posizione di Sicilia e Sardegna, sulla base del principio di insularità previsto dall'articolo 119, comma sesto, della Costituzione;

   considerato, infine, che l'articolo 12 reca disposizioni in materia di servizi di sostituzione, stabilendo, in particolare, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, programmi per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole tramite l'erogazione di incentivi alle associazioni costituite in maggioranza da giovani imprenditori agricoli per la gestione di servizi di sostituzione nelle aziende associatene, stabilendo, in particolare, tra i casi di sostituzione, la sostituzione dell'imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, nonché la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento professionale da parte dei giovani imprenditori agricoli associati;

   rilevato, infine, che l'articolo 15 stabilisce che l'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONILGA) – di cui si prevede l'istituzione con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – sia composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA, delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore agricolo e delle associazioni dei giovani operanti nei settori agricolo e agroalimentare;

   richiamata l'esigenza di prevedere il coinvolgimento anche di rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in relazione all'attività di tale Osservatorio;

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  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

   all'articolo 6 appare necessario prevedere interventi specifici di sgravio contributivo in favore della Sicilia e della Sardegna, in ragione della loro peculiare posizione insulare;

  e con la seguente osservazione:

   all'articolo 15, comma 1, alinea, si valuti l'opportunità di prevedere la partecipazione anche di rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONILGA).