CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 31 maggio 2023
119.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 116

ALLEGATO 1

5-00930 Borrelli: Recepimento della normativa europea in materia
di elusione fiscale delle imprese multinazionali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, soffermandosi sui fenomeni dell'erosione delle basi imponibili e del trasferimento di profitti dai Paesi a elevata tassazione verso quelli con tassazione ridotta o pari a zero, rilevano che «a ottobre 2021 l'Inclusive Framework dell'OCSE ha approvato un accordo sulle nuove regole globali per la tassazione delle multinazionali» e, altresì, che «con riferimento al secondo pilastro dell'accordo i grandi gruppi multinazionali con ricavi consolidati annui pari o superiori a 750 milioni di euro sosterrebbero in ogni giurisdizione in cui operano un livello minimo di imposizione fiscale effettiva pari al 15 per cento (Global minimum tax)».
  Gli Interroganti, nel considerare «poco ambiziosa» la suddetta aliquota minima di imposizione effettiva, chiedono di conoscere se l'Italia possa perseguire una più efficace azione di contrasto all'elusione fiscale delle multinazionali attraverso l'introduzione – in sede di recepimento della direttiva UE 2022/2523 del 14 dicembre 2022, successiva all'accordo OCSE/G20 sul Secondo pilastro – di un'aliquota minima effettiva domestica più elevata, pari ad almeno il 21 per cento.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.
  In merito alla richiesta volta a perseguire una più efficace azione di contrasto all'elusione fiscale delle multinazionali attraverso l'introduzione – in sede di recepimento della direttiva UE 2022/2523 del 14 dicembre 2022, successiva all'accordo OCSE/G20 sul Secondo pilastro – di un'aliquota minima effettiva domestica più elevata, pari ad almeno il 21 per cento, giova osservare che il recepimento della predetta direttiva avverrà secondo i contenuti previsti al suo interno, tenendo conto anche delle modalità di attuazione del Secondo pilastro seguite da parte degli altri Paesi dell'Unione europea e del G20, nonché dell'OCSE e dell'Inclusive Framework.
  In particolare, l'articolo 11 della direttiva consente agli Stati membri di introdurre un'imposta integrativa domestica qualificata, allo scopo di assicurare in ogni caso una tassazione non inferiore a quella minima e preservare l'integrità delle basi imponibili, evitandone recuperi a imposizione da parte di altre giurisdizioni.
  Tuttavia, deve evidenziarsi che, in considerazione della possibile applicazione generalizzata dell'imposizione minima con un'aliquota al 15 per cento, la proposta avanzata dagli Onorevoli interroganti di introdurre una tassazione effettiva in Italia superiore a tale soglia potrebbe avere l'effetto di trasferire gli utili verso giurisdizioni con imposizioni minime più basse.

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ALLEGATO 2

5-00931 Del Barba: Dati relativi agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti nell'anno 2022 dal «Patrimonio rilancio» di Cassa depositi e prestiti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli colleghi, in merito all'interrogazione a risposta immediata presentata dall'Onorevole Del Barba e altri, si rappresenta, preliminarmente, che il Patrimonio Rilancio, gestito da Cassa depositi e prestiti (CDP), è lo strumento istituito dal cosiddetto decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) per sostenere il rafforzamento patrimoniale delle grandi imprese italiane.
  Si tratta di un patrimonio destinato – separato e autonomo rispetto al patrimonio di CDP nonché agli altri patrimoni separati da questa costituiti – che contempla due differenti modalità operative ed è suddiviso in tre comparti.
  In particolare, Patrimonio Rilancio può operare a condizioni di mercato o effettuando interventi qualificabili come misure di aiuto secondo i termini e alle condizioni di cui al quadro temporaneo sugli aiuti di Stato (Temporary framework).
  Il Patrimonio, come detto, è suddiviso in comparti, autonomi tra di loro (ciascuno risponde esclusivamente delle obbligazioni assunte con i beni apportati al comparto e i proventi della gestione specifica).
  Tanto premesso, con riferimento alla operatività del patrimonio nel 2022, si segnala che in data 22 giugno 2022, il consiglio di amministrazione di CDP ha deliberato la rimodulazione del piano di allocazione delle risorse dell'apporto iniziale, che ha previsto la riallocazione delle risorse in eccesso del Fondo Nazionale Supporto Temporaneo («FNST») a beneficio di Fondo Nazionale Strategico («FNS») e Fondo Nazionale Ristrutturazioni Imprese («FNRI»), anche in considerazione del termine del periodo di investimento del FNST fissato al 30 giugno 2022 (coincidente con la scadenza del regime Temporary Framework).
  La rimodulazione è stata perfezionata attraverso il trasferimento di titoli di Stato per un controvalore pari a circa 1.518 milioni di euro, di cui circa 546 milioni di euro dal FNST al FNS e circa 972 milioni di euro dal FNST al FNRI.
  Contestualmente al trasferimento dei titoli di Stato, CDP ha proceduto ad annullare gli strumenti finanziari di partecipazione («SFP») emessi in sede di costituzione del Patrimonio Rilancio e ad emettere nuovi SFP in favore del Ministero dell'economia e delle finanze con valore nominale pari a quello degli SFP annullati, incrementato o diminuito di un importo pari al controvalore dei titoli di Stato trasferiti.
  A seguito di tale riallocazione, il valore nominale degli SFP assegnati al Ministero dell'economia e delle finanze risulta pari a:

   862 milioni di euro a valere sul comparto FNST;

   1.031 milioni di euro a valere sul comparto FNS;

   1.107 milioni di euro a valere sul comparto FNRI.

  Per quanto riguarda le operazioni deliberate, Cassa depositi e prestiti nel 2022 ha concesso 25 interventi nell'ambito di FSNT e del FNRI.
  Non sono state deliberate operazioni solo nell'ambito del FNS, pur essendo state avviate di diverse attività istruttorie.
  Proprio tenuto conto di quest'ultimo dato, l'articolo 22 del disegno di legge atto Senato n. 674, al quale fanno riferimento Pag. 118nelle premesse gli onorevoli interroganti, amplia l'operatività del Patrimonio in oggetto al fine di consentire un migliore accesso al FNS.
  Infine, comunico che la relazione sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti relativa all'annualità 2022 sarà a breve trasmessa alla Camere.

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ALLEGATO 3

5-00933 Toni Ricciardi: Estensione dell'accesso ai bonus edilizi ai cittadini italiani residenti in Italia titolari di rendite pensionistiche estere tassate alla fonte.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, ai sensi del quale è stato previsto, a decorrere dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo della fruizione diretta della detrazione prevista per gli interventi in materia edilizia. Tale misura restrittiva riguarda anche i titolari di rendite pensionistiche estere tassate alla fonte e, in particolare, le prestazioni pensionistiche svizzere del primo pilastro (AVS) e del secondo pilastro (LPP).
  Gli Interroganti chiedono chiarimenti in merito alla possibilità per i predetti soggetti di accedere agli sconti fiscali in caso di ristrutturazione ed efficientamento energetico in ragione della imposta sostitutiva versata in Italia, tenuto conto delle peculiari regole di tassazione cui sono sottoposti in virtù dell'articolo 18 della Convenzione Italo-svizzera per evitare le doppie imposizioni in materia fiscale.
  In particolare, gli Onorevoli chiedono di sapere come si intenda garantire il principio di uguaglianza fiscale sancito dall'articolo 53 della Costituzione al fine di permettere ai cittadini italiani residenti in Italia, proprietari di un'abitazione e titolari di prestazioni pensionistiche svizzere AVS o LLP, o comunque titolari di altra rendita pensionistica estera tassata alla fonte, di accedere ai cennati benefici fiscali.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.
  L'articolo 76, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, prevede che le rendite corrisposte in Italia da parte dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta, per il cui tramite l'AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia.
  Il successivo comma 1-bis – introdotto dall'articolo 55-quinquies, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 – prevede che la ritenuta di cui al comma 1 è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate.
  Da ultimo, l'articolo 1, comma 78, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per l'anno 2023), inserendo il comma 1-ter al menzionato articolo 76, ha esteso il trattamento fiscale agevolato in esame anche alle rendite AVS e LLP percepite dai soggetti residenti in Italia per i quali il pagamento sia avvenuto tramite intermediari finanziari non italiani stabilendo che tali somme sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta di cui ai commi 1 e 1-bis.
  Ciò premesso, come chiarito dall'Agenzia delle entrate nella circolare 8 agosto 2020, n. 24, il Superbonus non può essere utilizzato, sotto forma di detrazione dall'imposta lorda nella dichiarazione dei redditi, dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che Pag. 120non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cosiddetta no tax area).
  Allo stato, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, qualora non ricorrano le ipotesi di deroga di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 del decreto-legge citato, i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva, ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, non possono fruire dei benefici fiscali correlati ai bonus cosiddetti edilizi (essendogli inibita qualsiasi modalità di utilizzo del beneficio).
  Secondo i principi generali del sistema tributario, le predette forme di tassazione scontano un'imposta determinata forfetariamente che non consente ai beneficiari di fruire delle deduzioni o delle detrazioni fiscali previste dalla normativa tributaria.
  Tale esclusione non investe esclusivamente i soggetti, residenti in Italia, titolari di rendite pensionistiche estere, imponibili in Italia e tassate alla fonte, bensì tutti coloro che, pur residenti in Italia, rientrino in una delle categorie sopra indicate (come, ad esempio, i cosiddetti «incapienti»).

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ALLEGATO 4

5-00928 Matera: Chiarimenti in ordine all'applicazione del credito di imposta per l'acquisto di immobili strumentali agli investimenti nelle ZES.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, fatte talune premesse circa la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali (ZES) di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 – nonché sulla normativa di riferimento ad essa correlata – chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze di sapere «quali iniziative di competenza intenda intraprendere, al fine di stabilire che il credito d'imposta sia riconosciuto per l'acquisto di immobili strumentali, indipendentemente dal requisito di “novità” del bene».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.
  Giova preliminarmente ricordare che, con gli articoli 4, 5 e 5-bis del decreto-legge n. 91 del 2017, il legislatore ha introdotto nell'ordinamento la disciplina delle Zone Economiche Speciali (ZES) al fine di favorire – mediante l'attribuzione di benefici fiscali e amministrativi – la creazione di condizioni favorevoli, che consentano lo sviluppo, in dette aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese.
  Più in particolare, in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il comma 2 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 91 del 2017 dispone che il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nel Mezzogiorno «di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2023 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il credito di imposta è esteso all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. (...)».
  L'Agenzia delle entrate – nel fornire risposta (parere n. 310 del 3 maggio 2023) ad un interpello nel quale venivano richiesti chiarimenti in merito al requisito della «novità» per le fattispecie di acquisto di terreni e di acquisizione, realizzazione e ampliamento degli immobili strumentali agli investimenti nell'ambito delle Zone Economiche Speciali (ZES), a seguito delle modifiche operate, da ultimo, dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 36 del 2022, all'articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2017 – ha chiarito che il costo sostenuto per l'acquisto del compendio immobiliare oggetto dell'istanza di interpello non fosse agevolabile con il credito d'imposta ZES di cui al citato articolo 5 perché detto compendio era già utilizzato, a diverso titolo, dal soggetto acquirente e, dunque, come investimento, risultava privo del requisito della «novità».
  La posizione dell'Agenzia muove dal fatto che il credito d'imposta ZES non presenta una propria disciplina organica ma opera «per rinvio» alle disposizioni del credito d'imposta per il Mezzogiorno previsto dall'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge n. 208 del 2015.
  Tali ultime previsioni richiedono, quale presupposto per la fruizione del credito d'imposta per il Mezzogiorno, che il bene strumentale acquistato sia «nuovo» (ossia, come evidenziato nella circolare n. 34/E del 3 agosto 2016, «Il citato comma 98 [...] prevede espressamente che il credito di imposta riguarda gli investimenti in beni strumentali “nuovi”. Conseguentemente, l'agevolazionePag. 122 non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati»).
  Ciò posto, va evidenziato che la disciplina del credito d'imposta ZES non prevede esplicite eccezioni che possano disapplicare il requisito della novità degli asset oggetto degli investimenti né il richiamo alla disciplina del credito d'imposta per il Mezzogiorno «in quanto compatibile» (come si evince dall'articolo 5 citato) è idonea a superare detto requisito che caratterizza la disciplina agevolativa del credito d'imposta per il Mezzogiorno.
  Neppure le modifiche introdotte – da ultimo – con il citato articolo 37 del decreto-legge n. 36 del 2022 hanno fornito elementi per valutare la possibile «disattivazione» ai fini del credito d'imposta ZES del richiamato requisito della novità, poiché dette modifiche si sono limitate ad estendere (esclusivamente per le ZES) le fattispecie già comprese nel credito d'imposta per il Mezzogiorno al fine di farvi rientrare l'acquisto di terreni e l'acquisizione, realizzazione e ampliamento degli immobili strumentali, senza intervenire – si ripete – sugli altri presupposti (compreso quello della novità) previsti per la fruizione del credito d'imposta per il Mezzogiorno.
  In altri termini le suddette estensioni operative si calano in un contesto normativo permeato dal predicato della «novità», senza che risulti esplicitamente introdotto un criterio selettivo derogativo.
  Pertanto, qualora si volesse dar seguito alle osservazioni formulate dagli Onorevoli interroganti in merito alla richiamata risposta fornita dall'Agenzia delle entrate, occorrerebbe valutare un'apposita modifica normativa per riconsiderare il requisito della «novità» in ipotesi di investimenti in beni immobili strumentali effettuati nelle ZES.

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ALLEGATO 5

5-00929 De Palma: Dati relativi al regime di imposta sostitutiva per i titolari di redditi di pensione estera che trasferiscono la residenza fiscale nel Mezzogiorno.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano le disposizioni di cui all'articolo 24-ter del TUIR laddove si prevede che le persone fisiche titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, in uno dei comuni del Mezzogiorno con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono beneficiare di un regime fiscale opzionale che prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef con aliquota al 7 per cento a qualsiasi categoria di reddito prodotto all'estero, per ciascuno dei nove periodi d'imposta di validità dell'opzione.
  Premesso che l'articolo 6-ter del decreto-legge n. 4 del 2022 ha esteso l'ambito di applicazione della normativa in argomento ai comuni colpiti da eventi sismici nel 2009, 2016 e 2017 – purché aventi comunque popolazione inferiore a 20.000 abitanti – gli Interroganti chiedono di sapere «quale sia, allo stato, il numero dei pensionati che hanno trasferito la residenza fiscale nel Mezzogiorno ed usufruito del suddetto regime opzionale, suddiviso per anni, regioni, province e Paese di provenienza, nonché quali misure intenda il Governo adottare per rendere la norma ancora più efficace ed incisiva».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.
  L'articolo 1, comma 273, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha inserito nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'articolo 24-ter che introduce un regime opzionale per l'imposta sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi di pensione estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno.
  In particolare, i titolari dei redditi da pensione di ogni genere e assegni a esse equiparati erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, ad un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei cinque anni di imposta successivi a quello in cui è esercitata l'opzione.
  In particolare, la tassazione sostitutiva del 7 per cento, introdotta dal 2019, ha interessato:

   nell'anno di imposta 2019, 61 soggetti;

   nell'anno di imposta 2020, 159 soggetti;

   nell'anno di imposta 2021,286 soggetti.

  Nella tabella seguente sono riportati i «Pensionati che hanno trasferito la residenza fiscale nel Mezzogiorno» disaggregati per Regione e anno di riferimento:

REGIONE*

Anno d'imposta 2021

Anno d'imposta 2020

Anno d'imposta 2019

  Piemonte

  *

  *

  *

  Valle d'Aosta

  *

  *

  *

  Lombardia

  *

  *

  *

  Liguria

  *

  *

  *

Pag. 124

  Trentino Alto Adige (P.A.Trento)

  *

  *

  *

  Trentino Alto Adige
  (P.A.Bolzano)

  *

  *

  *

  Veneto

  *

  *

  *

  Friuli Venezia Giulia

  *

  *

  *

  Emilia Romagna

  *

  *

  *

  Toscana

  *

  *

  *

  Umbria

  *

  *

  *

  Marche

  7

  *

  *

  Lazio

  4

  4

  *

  Abruzzo

  88

  46

  17

  Molise

  5

  *

  *

  Campania

  23

  18

  8

  Puglia

  58

  33

  15

  Basilicata

  5

  *

  4

  Calabria

  11

  8

  *

  Sicilia

  45

  24

  6

  Sardegna

  37

  19

  6

  TOTALE

  286

  159

  61

* Nella banca dati statistica si considera la residenza fiscale al 31 dicembre dell'anno di presentazione della Dichiarazione, pertanto possono esserci delle differenze rispetto alla residenza riferita all'anno imposta. Le frequenze inferiori alle quattro unità sono state omesse per motivi di riservatezza.

  Nella tabella che segue sono, poi, riportati i «Pensionati che hanno trasferito la residenza fiscale nel Mezzogiorno» per Stato estero di provenienza e anno di riferimento. In particolare, sono riportati i principali paesi di provenienza e sono raggruppati in «Altri Paesi» gli altri stati in quanto le frequenze sono molto parcellizzate.

STATO ESTERO DI RESIDENZA*

  Anno d'imposta 2021

  Anno d'imposta 2020

  Anno d'imposta 2019

  REGNO UNITO

  73

  32

  10

  GERMANIA

  60

  38

  11

  STATI UNITI D'AMERICA

  35

  14

  7

  BELGIO

  34

  21

  13

  SVIZZERA

  23

  23

  8

  FRANCIA

  18

  12

  *

  PAESI BASSI

  14

  5

  *

  Altri Paesi

  29

  14

  9

  TOTALE

  286

  159

  61

* Il dato si riferisce al campo RM36. Le frequenze inferiori alle quattro unità sono state omesse per motivi di riservatezza.

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ALLEGATO 6

5-00932 Centemero: Regime fiscale relativo alle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni in società da parte di imprese commerciali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti intervengono in merito a questioni interpretative riguardanti l'articolo 87 del TUIR concernente l'istituto della «partecipation exempition» (di seguito anche «pex») secondo cui non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95 per cento le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, del TUIR, relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti nel caso in cui vengano rispettate talune condizioni. Tra queste, la lettera d) del comma 1 del citato articolo prevede espressamente l'esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale ex articolo 55 del TUIR e che tale requisito, per presunzione assoluta, non sussiste relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa.
  Ciò premesso, gli Interroganti, nel richiamare la risalente circolare n. 36/E del 4 agosto 2004 con cui l'Agenzia delle Entrate ha sostanzialmente escluso dal novero dei fabbricati utilizzati nell'esercizio dell'impresa quelli concessi in locazione o godimento, anche attraverso contratti di affitto d'azienda, richiamano l'attenzione di questo Dicastero in ordine al fatto che «l'assetto patrimoniale di molte partecipazioni societarie, soprattutto per i gruppi di imprese del settore turistico-alberghiero, è spesso differenziato rispettivamente in base alla proprietà immobiliare e alla gestione della medesima in forma ricettiva mediante contratti locazione o affitto di azienda; in alcuni casi, infatti, potrebbero configurarsi fattispecie idonee, di fatto, a qualificare gli immobili come “utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa”, ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera d), del TUIR e, dunque, il patrimonio della società ceduta non costituito prevalentemente da immobili destinati alla mera locazione».
  Ciò premesso, gli Interroganti chiedono di sapere quali iniziative si intendano assumere al fine di qualificare espressamente come esenti ex articolo 87 del TUIR anche le plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni in società nelle fattispecie descritte in premessa.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.
  Ai fini dei requisiti per l'applicazione della cosiddetta participation exemption, la citata lettera d) dell'articolo 87 del TUIR stabilisce il cosiddetto requisito della commercialità della società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione (i.e., la società partecipata).
  La disposizione prevede che l'«esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55. Senza possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge l'attività agricola».
  Al riguardo, giova sottolineare che l'Agenzia ha affrontato il tema del requisito Pag. 126della «commercialità» nell'ambito della circolare 29 marzo 2013, n. 7/E, nella quale è stato evidenziato che «il legislatore ha introdotto alcuni correttivi volti a evitare l'applicazione indiscriminata del regime di esenzione in presenza di plusvalori latenti del patrimonio della società partecipata, realizzati solo in fase di dismissione degli asset ai quali si riferiscono e, quindi, a notevole distanza di tempo rispetto al periodo di maturazione, come nel caso delle immobiliari di gestione e delle società che non svolgono attività commerciale».
  Come più volte precisato, il dato testuale della lettera d) fa riferimento all'esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale, circostanza che spiega la lettura del requisito in commento come la volontà del legislatore di subordinare l'applicazione del regime della participation exemption ai soli casi in cui il sottostante patrimonio della società partecipata si configuri come azienda e soprattutto quest'ultima risulti utilizzata nell'esercizio dell'attività d'impresa.
  In tale contesto, si è in presenza di «un'impresa commerciale» ai fini «pex» nell'ipotesi in cui la società partecipata risulti dotata di una struttura operativa idonea alla produzione e/o alla commercializzazione di beni o servizi potenzialmente produttivi di ricavi. Parimenti, si ritiene che il requisito della commercialità sussista nel caso in cui l'impresa disponga della capacità anche solo potenziale di soddisfare la domanda del mercato nei tempi tecnici ragionevolmente previsti in relazione alle specificità dei settori economici di appartenenza. In ordine al requisito della commercialità occorre precisare, inoltre, che la relativa verifica non può essere basata esclusivamente sul contenuto dell'oggetto sociale e sulla qualifica formale attribuita all'attività esercitata. In buona sostanza, l'oggetto sociale rileva ai fini della sussistenza del requisito della commercialità nella misura in cui trovi, di fatto, rispondenza nelle attività, in concreto, poste in essere dall'impresa (cfr. il paragrafo 1 della richiamata circolare n. 7/E del 2013).
  Sempre con la citata Circolare n. 7/E del 2013, è stato evidenziato che per presunzione assoluta di legge il requisito dell'esercizio d'impresa commerciale non sussiste quando, sulla base del «principio della prevalenza», il patrimonio della società partecipata è prevalentemente costituito da immobili diversi da quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa (i.e. immobili merce) e dagli impianti e fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa (i.e. immobili strumentali).
  La disposizione di cui alla lettera d) sopra richiamata esclude, senza possibilità di prova contraria, dall'applicazione della disciplina in commento le cosiddette immobiliari di gestione, la cui attività consiste principalmente nella mera locazione di immobili a terzi.
  Infatti, come precisato nella circolare n. 36/E del 2004 e ribadito nella circolare n. 7/E del 2013, i fabbricati concessi in locazione o godimento, anche attraverso contratti di affitto d'azienda, non si considerano utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa. Rientrano nel computo della prevalenza anche gli immobili acquisiti in base a contratti di locazione finanziaria dall'utilizzatore e successivamente locati a terzi, indipendentemente dall'iscrizione o meno in bilancio degli stessi.
  Non risulta, pertanto, soddisfatto il requisito della commercialità previsto dalla disciplina «pex» in ipotesi di società di gestione immobiliare la cui attività appare caratterizzata in maniera essenziale e determinante dalla mera locazione degli immobili e dalla percezione dei relativi canoni.
  Occorre, tuttavia, considerare il caso in cui, accanto ad un'attività di gestione passiva che si manifesta con la mera percezione di canoni di locazione/affitto relativi ad una pluralità di immobili, si ponga in essere un'attività consistente nell'esecuzione di una serie di servizi complementari e funzionali alla utilizzazione unitaria del complesso immobiliare, con finalità diverse dal mero godimento dello stesso. Trattasi, ad esempio, degli immobili che fanno parte di complessi immobiliari aventi destinazione unitaria quali villaggi turistici, centri sportivi, gallerie commerciali.Pag. 127
  Laddove la prestazione di tali servizi risulti essenziale e determinante dal punto di vista qualitativo e quantitativo, detti immobili si possono considerare idonei a configurare una gestione attiva. Di conseguenza, tali immobili verrebbero qualificati come beni «utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa» ai sensi della citata lettera d) dell'articolo 87 del TUIR trovando applicazione in tal caso il regime della «pex».
  Ciò posto alla luce degli elementi forniti dagli Interroganti, non si ravvisano elementi che inducano a modificare, per il settore turistico-alberghiero, il costante orientamento dell'Agenzia delle entrate sul requisito della commercialità ai fini pex come interpretato dai richiamati documenti di prassi.

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ALLEGATO 7

5-00934 Fenu: Iniziative per la gestione dei crediti fiscali incagliati.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli colleghi, in merito all'interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole Fenu e altri, che fa riferimento ai lavori parlamentari svolti per la conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, approvato definitivamente lo scorso 5 aprile (legge di conversione 11 aprile 2023, n. 38), cosiddetto «decreto Cessioni».
  Si ricorda, con riferimento a tale decreto-legge che, nel corso dell'esame parlamentare, è stata introdotta una disposizione che autorizza le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, che sono cessionari di crediti di imposta per interventi legati al cosiddetto Superbonus, in relazione agli interventi effettuati sino all'anno di spesa 2022, di utilizzare, in tutto o in parte, detti crediti per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni.
  Tale sottoscrizione può essere effettuata nel limite del 10 per cento della quota annuale che eccede i crediti di imposta sorti a fronte di interventi legati al Superbonus e già utilizzati in compensazione, e solo se il cessionario ha esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo può essere effettuato in relazione alle emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028.
  Ferma restando l'ipotesi di dolo, il concorso dei cessionari nella violazione viene escluso qualora essi dimostrino di avere acquisito il credito di imposta e siano in possesso di specifica documentazione riguardante le opere da cui origina il credito di imposta, tra cui un'attestazione riguardante il rispetto delle norme antiriciclaggio da parte dei soggetti che sono controparte nelle cessioni (e non che intervengono nelle cessioni).
  Proprio alla luce delle nuove disposizioni dettate dal decreto Cessioni, diverse banche hanno deciso di riaprire le piattaforme per la cessione del credito per i bonus edilizi.
  Ad oggi, alla luce delle informazioni in possesso di questo Ministero, solo EnelX, Intesa San Paolo e Sparkasse già riacquistano, mentre Credit Agricole, UniCredit e Poste Italiane stanno ultimando le procedure per dare avvio al procedimento in linea con la normativa vigente.
  Tra le banche che hanno dichiarato la propria disponibilità a riattivare la cessione del credito vi è anche Banco Bpm.
  Sono, inoltre state predisposte da parte di operatori privati, alcune piattaforme di intermediazione che permettono la valutazione di offerte di acquisto di bonus edilizi, quali: Finanza.Tech e SiBonus, Giroconto e Innova Credit.
  Da ultimo, con riferimento alla «realizzazione di un apposito veicolo finanziario» deputato all'acquisto dei crediti, questo Ministero ribadisce, in linea con la normativa vigente e con le regole che presiedono la contabilità di Stato, che nessuna iniziativa è stata intrapresa in questo senso direttamente dall'amministrazione pubblica.
  Risulta tuttavia, in esito alle informazioni acquisite, che la società EnelX, di concerto con alcuni istituti bancari, stia lavorando alla realizzazione di una piattaforma che, nel rispetto delle vigenti disposizioni, procederà a sostenere l'acquisto di crediti da operatori privati ed industriali.
  A quanto è dato sapere l'operatività completa della piattaforma è prevista entro il mese di settembre 2023, in linea con le tempistiche previste e le autorizzazioni necessarie allo scopo.

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ALLEGATO 8

Delega al Governo per la riforma fiscale.
C. 1038 Governo e C. 75 Marattin.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: diciotto mesi.
1.1. Marattin, Del Barba, Sottanelli.

  Al comma 1, dopo le parole: la revisione del sistema tributario inserire le seguenti: informato a criteri di progressività.
1.2. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, dopo le parole: dell'Unione europea e del diritto internazionale, inserire le seguenti: nonché nel rispetto dell'autonomia tributaria degli enti territoriali decentrati e dei principi del federalismo fiscale,.
1.3. Bagnai, Centemero, Cavandoli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'adozione dei decreti è subordinata al parere non vincolante della Commissione per la riforma del fisco, presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze e composta da esponenti delle parti sociali e del mondo accademico.
1.4. Pastorino.

(Inammissibile)

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per l'espressione del parere con le seguenti: per l'espressione dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

  Conseguentemente:

   al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: dopo l'espressione del parere con le seguenti: dopo l'espressione dell'intesa;

   al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora, a seguito dei pareri parlamentari, il Governo non osservi le prescrizioni dell'Intesa in Conferenza unificata, ha l'obbligo di relazione alla medesima.
*1.5. Comaroli, Bagnai, Centemero, Cattoi, Frassini.
*1.6. Maullu, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Testa.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro novanta giorni.
1.7. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.
1.8. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: di venti giorni con le seguenti: di trenta giorni.
1.9. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Pag. 130

  Al comma 3, primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera.
1.10. Tabacci, Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. L'adozione dei decreti è subordinata comunque al parere non vincolante di una Commissione denominata «Commissione per la riforma del fisco», da costituirsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze e composta da esponenti delle parti sociali e del mondo accademico.
1.16. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo, in relazione agli effetti finanziari conseguenti all'avvio della riforma fiscale, allo scopo di concorrere all'adeguamento dei bilanci delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, prevede annualmente un trasferimento a titolo di compensazione della riduzione del gettito riguardante la compartecipazione ai tributi, qualora di competenza ai sensi dei rispettivi statuti speciali. Gli importi spettanti a ciascuna autonomia speciale sono stabiliti, entro il 31 marzo di ogni anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria operata da un apposito tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale.
1.01. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.

ART. 2.

  Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , tenendo in considerazione anche l'interesse delle generazioni future all'equa distribuzione dei carichi impositivi e gli effetti che gli stessi possono determinare.
2.1. Della Vedova, Magi.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

   0a) preservare la progressività del sistema tributario;

   01a) raggiungere l'obiettivo di equità orizzontale;
2.2. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) preservare la centralità dello Stato nel sistema tributario, quale garanzia dell'unità e del principio di solidarietà ai fini del raggiungimento della perequazione e del contrasto alle disuguaglianze sociali;
2.3. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) garantire la progressività del sistema tributario e assicurare il rispetto del principio di equità fiscale;
2.4. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Pag. 131

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) preservare la progressività del sistema tributario;
2.5. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) raggiungere l'obiettivo di equità orizzontale;
2.6. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
2.7. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

   a) perseguire primariamente le esigenze di finanziamento della spesa pubblica, definendo un assetto del sistema tributario stabile e generale, che accompagni l'azione degli operatori economici e restituisca certezza, uniformità e generalità del prelievo su tutte le categorie reddituali;
2.8. Guerra, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) rilanciare la crescita economica, la natalità, l'occupazione femminile e le politiche di conciliazione, attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale, garantendo equità fiscale per le famiglie, i lavoratori e le imprese;
2.9. Merola, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) rilanciare la crescita economica, la natalità e l'occupazione femminile attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale, garantendo equità fiscale per le famiglie, i lavoratori e le imprese;
2.10. Cavandoli, Bagnai, Centemero.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la crescita economica con le seguenti: lo sviluppo inclusivo e sostenibile
2.11. D'Alfonso.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: la crescita economica aggiungere le seguenti: , l'inclusione sociale
2.12. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: crescita economica aggiungere le seguenti: , mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici
2.13. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: crescita economica aggiungere le seguenti: nel rispetto dei principi costituzionali
2.14. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: crescita economica aggiungere le seguenti: l'economia circolare
2.15. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Pag. 132

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e la natalità con le seguenti: , la natalità e l'occupazione femminile
2.16. Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: della struttura dei tributi con le seguenti: e dell'equità del sistema fiscale
2.17. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: struttura dei tributi e con le seguenti: struttura dei tributi e del sistema delle agevolazioni fiscali nonché
2.18. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: struttura dei tributi aggiungere le seguenti: , il riequilibrio del sistema fiscale tra imposte dirette e indirette
2.19. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: riduzione con la seguente: progressione
2.20. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: riduzione aggiungere le seguenti: e la progressione
2.21. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: riduzione del carico fiscale aggiungere le seguenti: a partire da quello gravante sui lavoratori dipendenti e sui pensionati
2.22. Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: del carico fiscale, aggiungere le seguenti: in particolar modo per i nuclei familiari con figli fiscalmente a carico,

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), sostituire la parola: anche con la seguente: soprattutto
2.23. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: carico fiscale, aggiungere le seguenti: nonché mediante una congrua tassazione degli extraprofitti,.
2.24. Pastorino.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: anche
*2.25. Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.
*2.26. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: anche al fine di sostenere le famiglie, aggiungere le seguenti: e in particolare, in quelle in cui sia presente una persona con disabilità,
**2.27. Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Cavandoli, Centemero, Bagnai.
**2.28. Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: le famiglie aggiungere le seguenti: gli anziani
2.29. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Pag. 133

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: le famiglie aggiungere le seguenti: , i giovani
*2.30. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
*2.31. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: i lavoratori aggiungere le seguenti: , i giovani, i risparmiatori
2.32. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: imprese aggiungere le seguenti: , inclusi i giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età
2.33. Roscani, La Porta, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: oltre a prevedere interventi strutturali di adeguamento delle detrazioni all'aumento dell'inflazione, anche mediante l'indicizzazione delle stesse detrazioni.
2.34. Pastorino.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , a partire dalle fasce di contribuenti più fragili e dalle piccole e medie imprese
2.35. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) adottare, in sostituzione dell'ISEE, un indicatore per la situazione economica della famiglia basato sui carichi familiari, intesi come la somma dei redditi prodotti dai componenti della famiglia, divisa per la somma dei coefficienti attribuiti ad ogni componente (cosiddetto quoziente familiare);.
2.36. Lucaselli, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) preservare la progressività e assicurare maggiore equità ed efficienza al sistema di imposizione sul reddito personale attraverso la revisione della tassazione sulla ricchezza e l'introduzione di una imposta ordinaria sostitutiva sui grandi patrimoni;
2.37. Grimaldi, Fratoianni, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) individuare forme alternative in grado di consentire la piena fruizione delle misure fiscali per le famiglie incapienti, eventualmente anche mediante il ricorso a erogazioni dirette;
2.38. Alifano.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e la riduzione del divario territoriale;
2.39. De Luca.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) realizzare attraverso il prelievo fiscale una maggiore solidarietà intergenerazionale;
2.40. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Pag. 134

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) improntare il sistema tributario ad una maggiore solidarietà intergenerazionale;
2.41. Grimaldi, Fratoianni, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: prevenire aggiungere le seguenti: , contrastare
2.42. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: prevenire aggiungere le seguenti: , abbattere
2.43. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), alinea, dopo la parola: prevenire aggiungere le seguenti: , eliminare
2.44. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire la parola: ridurre con la seguente: contrastare
2.45. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) il rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo, la piena utilizzazione dei dati che affluiscono al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, il potenziamento dell'analisi del rischio, la completa digitalizzazione del sistema tributario realizzata attraverso il ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sulla tutela dei dati personali, nonché il rafforzamento del regime di adempimento collaborativo ovvero l'aggiornamento e l'introduzione di istituti, anche premiali, volti a favorire forme di collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti;
2.46. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), premettere le seguenti parole: il rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo,
2.47. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: dell'anagrafe tributaria aggiungere le seguenti: e all'archivio dei rapporti finanziari
2.48. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: dei dati personali, aggiungere le seguenti: nel rispetto dei principi generali del diritto tributario
2.49. Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: anche premiali, aggiungere le seguenti: come lo split payment e
2.50. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: resi disponibili dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei corrispettivi con le seguenti: e delle informazioni in possesso dell'amministrazione finanziaria a seguito dell'obbligo di fatturazione elettronica e di memorizzazionePag. 135 e trasmissione telematica dei corrispettivi
2.51. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) il potenziamento delle misure di contrasto all'economia digitale sommersa, anche attraverso il superamento del concetto di fisicità della stabile organizzazione e l'introduzione di forme di tassazione innovative in grado di intercettare e determinare l'effettivo valore economico delle attività economiche dematerializzate o intangibili, in armonia con i princìpi dell'Unione europea e internazionali, al fine di contrastare le pratiche di competizione fiscale aggressiva a livello internazionale e di garantire la leale concorrenza fra le imprese;
2.52. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) incentivare l'utilizzo dei pagamenti elettronici tramite sistema POS prevedendo il dimezzamento della tassazione degli introiti, per gli esercenti, attraverso questo canale, con conseguente aumento della stessa percentuale per gli intermediari finanziari;
2.53. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) l'introduzione di meccanismi premiali, a favore dei consumatori finali, che attuino il contrasto di interessi;
2.54. Grimaldi, Fratoianni, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) la diffusione dei pagamenti elettronici e digitali, con la contestuale riduzione dell'utilizzo del contante;
2.55. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere che le maggiori entrate, rivenienti dal contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo, debbano essere attribuite, esclusivamente, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
2.56. Rubano, De Palma, Squeri.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) introdurre il divieto di ricorso a qualunque forma di definizione agevolata dei carichi tributari affidati all'Agente della riscossione e a cause speciali di non punibilità per reati tributari, al fine di contenere in futuro il riconoscimento di forme di impunità per l'infedeltà fiscale;
2.57. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) destinare le risorse derivanti dalle attività di accertamento, controllo e verifica, nonché dal miglioramento dell'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, alla compensazione della riduzione della pressione fiscale;
2.58. Bagnai, Centemero, Cavandoli.

Pag. 136

  Al comma 1, lettera c), alinea, sostituire le parole: e semplificare con le seguenti: , semplificare e digitalizzare
2.60. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera c), al numero 1), premettere il seguente:

  01) all'armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio anche con riferimento alle basi imponibili ed al progressivo superamento della distinzione tra redditi da capitale e redditi diversi di natura finanziaria;
2.61. Fratoianni, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera c), al numero 1), premettere il seguente:

  01) alla progressiva aggregazione di tutte le fonti reddituali ai fini della determinazione della base imponibile e dell'assoggettamento ad un'unica e progressiva imposta personale sui redditi;
2.62. Fratoianni, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera c), al numero 1), premettere il seguente:

  01) alle regole di determinazione della base imponibile delle imposte sul reddito;
2.63. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) concedere la possibilità, attraverso l'uso della tecnologia, di poter integrare o rettificare qualsiasi dichiarazione fiscale senza dover intercorrere in sanzioni;
2.64. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo la parola: micro-tributi aggiungere le seguenti: compresa l'imposta sugli intrattenimenti di cui al punto 2, Allegato A, al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60
2.65. Cavandoli, Bagnai, Centemero.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo la parola: micro-tributi aggiungere le seguenti: compresa l'imposta di bollo sui libri contabili e i libri sociali soggetti ad obbligo di vidimazione
2.66. Cavandoli, Bagnai, Centemero.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole: compensazioni di gettito con le seguenti: riduzioni di spesa primaria
2.67. De Palma, Rubano.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) all'eliminazione dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a 185 chilowatt;
2.68. Marchetti, Centemero, Maccanti, Bagnai, Cavandoli, Dara, Furgiuele, Pretto.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: gli enti del Terzo settore aggiungere le seguenti: gli enti ecclesiastici
2.69. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Pag. 137

  Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: gli enti del Terzo settore aggiungere le seguenti: gli enti non profit
2.70. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: gli enti del Terzo settore aggiungere le seguenti: gli enti religiosi
2.71. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: non commerciali aggiungere le seguenti: , anche attraverso il riconoscimento di nuovi modelli sociali, come le imprese di comunità, caratterizzate dall'esercizio in via prevalente di attività d'interesse generale volte al contrasto di fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico,
2.72. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera c), numero 3) dopo le parole: di mutualità aggiungere la seguente: , progressività
2.73. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e prevedendo omogeneità di trattamento impositivo nel rispetto dei princìpi di eguaglianza e capacità contributiva;
2.74. Della Vedova, Magi.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:

    3-bis) al contrasto delle condotte speculative a vantaggio della stabilità dei mercati finanziari e della tutela di risparmiatori ed imprese;

    3-ter) all'introduzione di una regolamentazione fiscale delle operazioni di trading speculativo di cripto valute;
2.75. Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

    3-bis) alla normativa fiscale per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative, assicurando il coordinamento con altre disposizioni dell'ordinamento tributario nazionale e gli orientamenti dell'Unione europea e internazionali;
2.76. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

    3-bis) al contrasto delle condotte speculative a vantaggio della stabilità dei mercati finanziari e della tutela di risparmiatori ed imprese;
2.77. Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

    3-bis) all'introduzione di una regolamentazione fiscale delle operazioni di trading speculativo di cripto-valute;
2.78. Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera d), alinea, dopo le parole: a carico dei contribuenti aggiungere le seguenti: nonché le procedure di accesso agli incentivi fiscali

Pag. 138

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera d), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

    3-bis) al fine di favorire la parità di accesso agli incentivi fiscali, prevedere il graduale passaggio a forme automatiche di riconoscimento e di erogazione degli incentivi mediante un pieno sviluppo della interoperabilità delle banche dati e l'efficiente utilizzo delle informazioni in possesso dell'amministrazione finanziaria;
2.79. Fenu, Lovecchio, Raffa, Alifano.

  Al comma 1, lettera d), alinea, dopo le parole: a carico dei contribuenti aggiungere le seguenti: nonché le procedure di accesso agli incentivi fiscali

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera d), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle famiglie con figli minorenni a carico
2.80. Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) la riduzione degli adempimenti dichiarativi, di versamento e degli oneri documentali a carico dei contribuenti al fine di ridurre i costi di adempimento, di gestione e di amministrazione del sistema fiscale, anche attraverso il rigoroso rispetto, da parte dell'amministrazione finanziaria, del divieto di richiedere al contribuente documenti già in possesso delle amministrazioni pubbliche ed estendendo la possibilità di ottemperare agli adempimenti tributari in via telematica;
2.81. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera d), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e accorpando, ove possibile, le scadenze fiscali in unico giorno del mese
2.82. Bagnai, Centemero, Cavandoli.

  Al comma 1, lettera d), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) la massima trasparenza fiscale, favorendo l'accesso di ogni contribuente a tutte le informazioni in possesso dell'Agenzia delle entrate che lo riguardano, con particolare riferimento ai dati personali in possesso dell'ente, anche attraverso l'istituzione di un portale nazionale dei dati personali, al fine di permettere a ciascun contribuente di verificare ed eventualmente di correggere autonomamente gli errori, attivando un'interazione più aperta, preventiva, costante e agevole con l'amministrazione finanziaria;
2.83. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera d), dopo il numero 1), aggiungere, il seguente:

    1-bis) la graduale abolizione della comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
2.84. Centemero, Cavandoli, Bagnai.

  Al comma 1, lettera d), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) la revisione dei meccanismi anti-frode, valutando la graduale abolizione dello split payment e del reverse charge, che sottopongono le imprese a ingenti oneri amministrativi dovute alla continua incertezza del loro perimetro oggettivo di applicazione e sugli effetti delle sanzioni erogate in caso di errata applicazione;
2.86. Centemero, Cavandoli, Bagnai.

  Al comma 1, lettera d), dopo il numero 1), aggiungere, il seguente:

    1-bis) il superamento della presentazione della dichiarazione dei sostituti di Pag. 139imposta alla trasmissione telematica dei dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno, i relativi versamenti, le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti e degli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti;
2.87. Bagnai, Centemero, Cavandoli.

  Al comma 1, lettera d), dopo il numero 1, aggiungere il seguente:

    1-bis) la compensazione tra debiti e crediti di imposta tra coniugi;
2.88. Cavandoli, Bagnai, Centemero.

  Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

    3-bis) l'estensione, in via sperimentale e comunque su espressa opzione del contribuente, di un regime di ritenuta o micro ritenuta alla fonte anche ai corrispettivi e ai compensi oggi esclusi, derivanti dall'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione, al fine di consentire al contribuente l'agevole adempimento tributario mediante maturazione di un credito di imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fermo restando gli adempimenti dichiarativi di conguaglio, anche avvalendosi dell'utilizzo delle innovative tecnologie digitali di pagamento;
2.89. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) digitalizzare il sistema tributario anche con riferimento:

    1) all'estensione delle modalità di accesso agli incentivi fiscali, con particolare riferimento agli incentivi connessi alle spese detraibili, al miglioramento qualitativo e all'anticipazione e riduzione delle tempistiche di rimborso, anche attraverso l'introduzione di sistemi di pagamento e fruizione degli incentivi fiscali alternativi alla dichiarazione dei redditi e basati sull'utilizzo di tecnologie digitali, implementando a tal fine gli strumenti informatici in uso, con l'obiettivo di migliorare la consapevolezza del contribuente in merito all'entità del beneficio ad esso riconosciuto e di rafforzare il contrasto di interessi;

    2) alla trasferibilità dei crediti fiscali anche attraverso l'introduzione di piattaforme digitali di certificazione e circolazione dei crediti medesimi;

    3) all'erogazione dei sistemi di assistenza fiscale resi ai contribuenti e ai professionisti intermediari, al fine di garantire una maggiore efficienza del sistema tributario e dell'attività di informazione nonché una migliore reciprocità dei rapporti tra i contribuenti e lo Stato;
2.90. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) rivedere le disparità tra i contribuenti, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230, in materia di assegno unico e universale, che prevede l'esclusione dei residenti in uno Stato estero, dal calcolo del reddito in Italia, ai sensi dell'articolo 24 comma 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, estendendo altresì le detrazioni di cui al comma 1 lettera c) dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ai figli minori di anni 21, degli impiegati di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che sebbene siano residenti in uno Stato estero, producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24 comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2.91. Caiata, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) superare l'attuale sperequazione sussistente tra contribuenti dello Stato Pag. 140italiano determinatasi con l'entrata in vigore della disciplina di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230 in materia di assegno unico e universale, da cui sono esclusi i residenti in uno Stato estero, che producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24 comma 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, estendendo le detrazioni di cui al comma 1 lettera c) dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 altresì ai figli minori di anni 21 degli impiegati di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 che, pur essendo residenti in uno Stato estero, producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24 comma 3-bis;
*2.92. Caiata.
*2.110. Onori, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.
*2.111. Toni Ricciardi, Porta, Di Sanzo, Carè.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) avviare una progressiva armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio che preluda ad una riforma generale dell'imposizione sui patrimoni personali di qualsiasi natura mobiliare e immobiliare, che preveda una franchigia assoluta di 500.000 euro e a seguire aliquote di tipo progressivo;
2.112. Fratoianni, Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) dare piena attuazione all'articolo 119 Cost., con particolare riferimento all'autonomia finanziaria di entrata delle Regioni e al federalismo fiscale;
2.113. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) piena applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e agli statuti di autonomia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, con riferimento:

    1) ai principi generali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera t) della legge 5 maggio 2009, n. 42 e ai principi di manovrabilità e flessibilità dei tributi di cui agli articoli 7 e 12 della medesima legge in termini almeno equivalenti rispetto a quanto previsto dalla normativa statale vigente;

    2) all'attribuzione dei gettiti da recupero fiscale su tributi e compartecipazioni;

    3) all'attuazione, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, dell'art. 39, comma 3, del Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

    4) alla partecipazione agli indirizzi di politica fiscale, tramite la Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica;

    5) allo sviluppo dell'interoperabilità delle banche dati del sistema informativo della fiscalità per la gestione e l'accertamento dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge n. 42 del 2009;

    6) alla garanzia per le Regioni e le Province autonome del ristoro di eventuali perdite di gettito rispetto a quanto previsto a legislazione vigente;

    7) alla garanzia della previsione di meccanismi perequativi in conformità ai principi di cui all'articolo 9 della legge n. 42 del 2009.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: l'Amministrazione finanziaria aggiungere le seguenti: , gli enti territoriali
2.114. Comaroli, Centemero, Cavandoli, Bagnai, Cattoi, Frassini.

Pag. 141

  Al comma 1, lettera f), premettere le seguenti parole: garantire l'autonomia impositiva degli enti territoriali e
2.115. Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: di manovrabilità aggiungere le seguenti: di progressività
2.116. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con particolare attenzione alla revisione delle imposte per le Regioni e le Province autonome, le Province, le Città metropolitane e i Comuni, al fine di modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni, nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria.
2.117. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) promuovere l'istruzione, statale e paritaria, anche attraverso l'incremento delle detrazioni fiscali per le spese scolastiche, l'incremento delle misure fiscali che agevolano le erogazioni in denaro in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, l'incremento delle misure fiscali e delle agevolazioni fiscali dei soggetti iscritti ad un corso di istruzione superiore, l'incremento delle agevolazioni fiscali e contributive per le assunzioni di giovani che abbiano conseguito un titolo di istruzione superiore in Italia o all'estero.
2.118. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) favorire lo sviluppo sostenibile introducendo maggiori e crescenti forme di detassazione dei redditi a favore di investimenti a tutela dell'ambiente, a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili, degli impianti di cogenerazione, dell'autoconsumo e dei processi produttivi e dei prodotti a basso impatto ambientale, nonché dell'efficientamento energetico e della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente.
2.119. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) riorientare l'imposizione fiscale in maniera coerente con la decarbonizzazione e gli obiettivi climatici a medio e lungo termine, spostando il carico fiscale dal lavoro, alle attività più inquinanti e maggiormente dannose per l'ambiente.
2.120. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) rafforzare gli elementi di responsabilizzazione e trasparenza nella gestione della finanza locale, in linea con il principio della separazione delle fonti di finanziamento per i diversi livelli di governo;
2.121. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) prevedere l'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi mediante la riallocazione degli stessi in favore dei sussidi ambientalmente favorevoli.
2.122. Pastorino.

Pag. 142

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) prevedere l'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi.
2.123. Pastorino.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) rivedere la base imponibile, allargandola al fine di ricomprendervi altre fonti di reddito attualmente escluse.
2.124. Fratoianni, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) promuovere la conoscenza delle misure fiscali anche attraverso iniziative culturali.
2.125. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) raggiungere obiettivi di equità orizzontale.
*2.126. Pastorino.
*2.127. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In attuazione dei principi del federalismo fiscale, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 assicurano la determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale nonché del suo riparto tra i diversi livelli di governo, salvaguardando l'obiettivo di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva anche nel corso della fase transitoria, ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 28 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

  Conseguentemente, all'articolo 20, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Dall'attuazione delle deleghe di cui agli articoli da 2 a 19 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né incremento della pressione tributaria-complessiva.
2.128. De Palma, Rubano, D'Attis, Caroppo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 non potranno essere ridotti in alcuna misura gli importi dell'assegno unico universale di cui al decreto legislativo n. 231 del 2021. Detti importi saranno comunque esclusi dal reddito complessivo familiare.
2.129. Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Per la predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo può costituire appositi tavoli tecnici tra l'Amministrazione finanziaria, le parti sociali e le associazioni di categoria e dei professionisti.
2.130. Mari, Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: può costituire appositi tavoli tecnici tra l'Amministrazione finanziaria e le associazioni di categoria e dei professionisti con le seguenti: costituisce appositi tavoli tecnici tra l'Amministrazione finanziaria e le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria e dei professionisti maggiormente rappresentative sul piano nazionale
2.131. Toni Ricciardi, Merola, D'Alfonso, Guerra, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 2, sostituire le parole: può costituire con la seguente: costituisce.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, dopo le parole: l'Amministrazione finanziariaPag. 143 aggiungere le seguenti: , le parti sociali
*2.132. Pastorino.
*2.133. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 2, sostituire le parole: può costituire con la seguente: costituisce
2.134. De Palma, Rubano.

  Al comma 2, dopo le parole: associazioni di categoria aggiungere le seguenti: e le associazioni familiari maggiormente rappresentative a livello nazionale
*2.135. Bonetti, Marattin, Del Barba, Sottanelli.
*2.136. Centemero, Cavandoli, Bagnai.
*2.137. Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 4, dopo le parole: le regioni aggiungere le seguenti: e le province autonome di Trento e di Bolzano
2.138. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

ART. 3.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , in particolare prevedendo la sollecita attuazione degli accordi a livello OCSE sulla tassazione globale minima e sulla tassazione delle attività digitali.
3.1. De Palma, Rubano, D'Attis, Caroppo.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: evitare le doppie imposizioni inserire le seguenti: e ogni discriminazione ai danni di operatori e investitori stabiliti in Paesi UE/SEE, se in possesso di caratteristiche analoghe a quelle di soggetti residenti, e operatori stabiliti in Paesi extra UE/SEE, se in possesso di caratteristiche simili a quelle di soggetti residenti o UE/SEE,.
3.2. Cattaneo, De Palma, Rubano.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e adeguarla all'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile.
3.3. Toni Ricciardi, Merola, D'Alfonso, Guerra, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

   c-bis) in linea con gli orientamenti e i princìpi sanciti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), potenziare le misure di contrasto all'economia digitale sommersa rafforzando il concetto di significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato in assenza di una consistenza fisica nel territorio ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera f-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché il potere di accertamento attraverso l'inversione dell'onere della prova in favore dell'amministrazione finanziaria e il ricorso a strumenti presuntivi per la determinazione del volume di ricavi generato dalle attività economiche digitali poste in essere sul territorio dello Stato;

   c-ter) introdurre nuove forme di imposizione applicabili all'effettivo valore economico delle attività innovative caratterizzate dalla dematerializzazione delle attività, a partire da quelle svolte dai gruppi multinazionali di imprese operanti sul territorio nazionale, garantendo un livello minimo di tassazione effettiva nel territorio dello Stato, anche in recepimento dei princìpi di cui alla direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022;

   c-quater) in considerazione dei princìpi di cui alla citata direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, coordinare e razionalizzare gli incentivi fiscali alle imprese al fine di garantire il Pag. 144livello minimo di tassazione previsto dalla direttiva medesima;

   c-quinquies) istituire una commissione di esperti di alto livello sulla tassazione dell'economia digitale in Italia;

   c-sexies) prevedere la presentazione di un rapporto annuale alle Camere relativamente alle politiche sulla tassazione dell'economia digitale;
3.4. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

   c-bis) istituire una commissione di esperti di alto livello sulla tassazione dell'economia digitale in Italia;

   c-ter) prevedere la presentazione di un rapporto annuale alle Camere relativamente alle politiche sulla tassazione dell'economia digitale;
3.5. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) promuovere la riduzione progressiva della pressione tributaria e contributiva sul lavoro, con l'obiettivo di allinearla alla media UE;
3.6. Mari, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) introdurre misure volte a garantire la certezza del sistema di imposizione sul reddito per una maggiore attrattività sul piano internazionale, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa dell'Unione Europea e dalle raccomandazioni predisposte dall'OCSE. Nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato e dei princìpi sulla concorrenza fiscale non dannosa, tali misure possono comprendere la concessione di incentivi all'investimento o al trasferimento di capitali in Italia per la promozione di attività economiche nel territorio nazionale. In relazione ai suddetti incentivi sono previste misure idonee a prevenire ogni forma di abuso e a garantire il rispetto delle leggi in materia di lavoro e della contrattazione tra le parti sociali.
3.7. Scotto, Guerra.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) introdurre, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa dell'Unione Europea e dalle raccomandazioni predisposte dall'OCSE, della disciplina europea sugli aiuti di Stato e dei princìpi sulla concorrenza fiscale non dannosa, misure volte a garantire la certezza del sistema di imposizione sul reddito per una maggiore attrattività sul piano internazionale, che possono comprendere la concessione di incentivi all'investimento o al trasferimento di capitali in Italia per la promozione di attività economiche nel territorio nazionale, in relazione ai quali sono previste misure idonee a prevenire ogni forma di abuso ed a garantire il rispetto della legislazione in materia di lavoro e della contrattazione tra le parti sociali.
3.8. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: trasferimento di capitali in Italia inserire le seguenti: detenuti legalmente all'estero.
3.9. D'Alfonso, Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) introdurre disposizioni volte all'eliminazione graduale dei sussidi ambientalmente dannosi con l'obiettivo di raggiungere zero emissioni nette come stabilito dagli impegni assunti a livello europeo ed internazionale e la contestuale destinazione delle risorse così generate all'individuazione di sussidi ambientalmente favorevoliPag. 145 nel medesimo settore economico di riferimento.
3.10. Sergio Costa, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) stabilire, in sede di attuazione della proposta di Direttiva COM(2021)823, per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala con un fatturato complessivo pari ad almeno 750 milioni di euro in base al bilancio consolidato, un livello minimo di imposizione fiscale effettiva pari al 24 per cento;
3.11. Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) stabilire, in sede di attuazione della proposta di Direttiva COM(2021)823, per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala con un fatturato complessivo pari ad almeno 750 milioni di euro in base al bilancio consolidato, un livello minimo di imposizione fiscale effettiva pari al 23,5 per cento;
3.12. Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) stabilire, in sede di attuazione della proposta di Direttiva COM(2021)823, per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala con un fatturato complessivo pari ad almeno 750 milioni di euro in base al bilancio consolidato, un livello minimo di imposizione fiscale effettiva pari al 22 per cento;
3.13. Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) stabilire, in sede di attuazione della proposta di Direttiva COM(2021)823, per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala con un fatturato complessivo pari ad almeno 750 milioni di euro in base al bilancio consolidato, un livello minimo di imposizione fiscale effettiva pari al 21 per cento;
3.14. Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

ART. 4.

  Al comma 1, alinea, premettere il seguente periodo: Le disposizioni della legge 27 luglio 2000, n. 212, costituiscono principi generali dell'ordinamento e rappresentano criteri di interpretazione adeguatrice della legislazione tributaria, anche antecedente.
4.1. Cannizzaro, Arruzzolo, De Palma, Rubano.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: , quale legge generale tributaria
4.2. Marattin, Del Barba, Sottanelli.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) escludere espressamente che gli atti di accertamento possano essere frutto generativo esclusivo di una procedura automatizzata o basata su un sistema di intelligenza artificiale, prevedendo l'intervento umano in sede di motivazione puntuale dell'atto;.
4.3. De Palma, Rubano, D'Attis, Caroppo.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: motivazione degli atti impositivi inserire le Pag. 146seguenti: e degli accessi ed ispezioni a scopo di verifica fiscale.
*4.4. Centemero, Cavandoli, Bagnai.
*4.5. Mazzetti, De Palma, Rubano, D'Attis, Caroppo.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: , così da assicurare pienezza di difesa ed effettività della stessa, secondo i canoni costituzionali di presunzione di correttezza del contribuente.
4.6. Della Vedova, Magi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) rafforzare l'obbligo di motivazione degli atti impositivi che trovano il loro fondamento nell'utilizzo dei dati personali, qualunque sia la fonte, attraverso la specificazione delle modalità di acquisizione dei dati e i controlli eseguiti sulla relativa qualità, i sistemi di gestione e analisi utilizzati, le elaborazioni logiche e la comparabilità con altre fonti effettuate ai fini dell'analisi del rischio fiscale e della capacità contributiva;
4.7. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) introdurre l'obbligo generalizzato di informativa al contribuente, senza ritardo, delle anomalie riscontrate all'esito delle attività di elaborazione dei dati personali nell'ambito di attività di analisi del rischio, accertamento e contrasto all'evasione fiscale, ove tale informativa non pregiudichi il buon esito delle indagini, al fine di favorire l'adempimento spontaneo;
4.8. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) istituire una Giornata per l'equità e per la legalità fiscale;
4.9. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) elevare a rango costituzionale lo Statuto dei diritti del contribuente e istituire la Giornata per l'equità e per la legalità fiscale.
4.10. Pastorino.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché degli atti di indirizzo eventualmente deliberati dalle Camere in materia;
4.11. Tabacci.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:

    3) potenziare, per le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni, l'utilizzazione dei servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale;
4.12. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:

    3) prevedere servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale;
*4.13. Gebhard.
*4.14. Benzoni, Marattin, Del Barba, Sottanelli.
*4.15. Cavandoli, Centemero, Bagnai.
*4.16. Rubano, De Palma, Squeri.
*4.17. Peluffo.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:

    3) subordinare, per le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni, l'utilizzazione della procedura di interpello alle sole ipotesi in cui non è stata ottenuta entro un termine non superiore a 15 giorni Pag. 147dalla richiesta del contribuente risposta scritta mediante servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale; assicurare in relazione alle suddette risposte la tutela dell'affidamento del contribuente.
4.18. Benzoni, Marattin, Del Barba, Sottanelli.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 4).
*4.19. Alifano, Dell'Olio, Fenu, Lovecchio, Raffa.
*4.20. De Palma, D'Attis, Caroppo, Rubano.
*4.21. Tabacci.
*4.22. Gruppioni, Benzoni, Marattin, Del Barba, Sottanelli.
*4.23. Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

  Al comma 1, lettera c), numero 4), premettere le seguenti parole: fatta eccezione per i casi di cui al precedente numero 3),
4.24. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole: istanze di interpello inserire le seguenti: , diverse da quelle ordinarie, anti-abuso e disapplicative,.
*4.25. Bagnai, Centemero, Cavandoli.
*4.26. Rubano, De Palma, Squeri.
*4.27. Peluffo.
*4.28. Gebhard.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: assicurando il giusto bilanciamento tra l'interesse dello Stato alla correttezza nell'accertamento e nella riscossione dei tributi e l'interesse del contribuente alla riservatezza e alla tutela dei propri dati personali, quale libertà fondamentale riconosciuta dall'ordinamento.
4.29. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

   d-bis) nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione, di accertamento e di contrasto dell'evasione fiscale, circoscrivere l'utilizzo dei dati personali del contribuente da parte dell'amministrazione finanziaria ai casi di effettivo interesse, considerati i princìpi di necessità e di proporzionalità, assicurando il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità degli interessati al trattamento;
4.30. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

   g) potenziare l'esercizio del potere di autotutela estendendone l'applicazione agli errori manifesti, anche in relazione agli atti divenuti definitivi, prevedendo che la presentazione dell'istanza di annullamento in autotutela da parte del contribuente sospenda il termine di impugnazione dell'atto o l'efficacia esecutiva ove l'atto impositivo sia già esecutivo, assegnando all'amministrazione finanziaria un termine congruo per provvedere in modo espresso, decorso il quale il silenzio dell'amministrazione finanziaria equivalga ad accoglimento dell'istanza, prevedendo infine l'impugnabilità del diniego ovvero dell'accoglimento parziale nei medesimi casi nonché, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate, limitando la responsabilità nel giudizio amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti alle sole condotte dolose.
4.31. D'Orso, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: potenziare con le seguenti: rafforzare la leale collaborazione tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti, in attuazionePag. 148 del principio del contraddittorio e della buona fede, potenziando

  Conseguentemente, dopo le parole: definitività dell'atto aggiungere le seguenti: introducendo l'obbligo a carico dell'amministrazione finanziaria di adottare un provvedimento amministrativo sull'istanza di autotutela proposta dal contribuente e conseguente formazione del silenzio assenso
4.32. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché prevedendo la sospensione dei termini di impugnativa al momento della presentazione dell'istanza fino alla risposta da parte dell'Ente.
4.33. Bagnai, Cavandoli, Centemero.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) semplificare le modalità di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria e promuovere il ricorso alle comunicazioni per via telematica, prevedendo che in ciascun atto dell'amministrazione finanziaria sia indicato, a pena di nullità, l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente accertatore o riscossore al quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa all'atto medesimo, introducendo altresì la possibilità per i contribuenti che non siano titolari di propria casella di posta elettronica certificata di avvalersi per l'invio delle relative comunicazioni di altro soggetto munito di casella di posta elettronica certificata da autorizzare per l'invio con delega corredata da copia del documento di identità del delegante e del delegato;
4.34. D'Orso, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) prevedere l'istituzione del Garante nazionale del contribuente, organo monocratico con incarico di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta, dotato di idonea struttura e piena autonomia economica e funzionale, con i poteri di cui all'articolo 13 della citata legge n. 212 del 2000 nonché, nei casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell'amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'amministrazione, con il potere di fornire indicazioni vincolanti per l'amministrazione medesima volte a ripristinare con la massima solerzia un rapporto con il contribuente ispirato a criteri di certezza del diritto, trasparenza, affidamento e buona fede.
*4.35. Matera, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matteoni, Maullu, Testa.
*4.36. De Palma, D'Attis, Caroppo, Rubano.
*4.37. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
*4.38. Centemero, Cavandoli, Bagnai.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) al fine di garantire ai contribuenti una migliore conoscibilità della giurisprudenza in materia di diritto tributario ed una maggiore prevedibilità degli esiti delle controversie di natura tributaria, istituire una «Piattaforma telematica della giustizia predittiva tributaria», consultabile attraverso il sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze, accessibile a tutti in forma gratuita.
4.39. D'Orso, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

   g-bis) garantire l'habeas data, consistente nel diritto del contribuente e del professionista da lui delegato di conoscere e controllare i dati riferibili alla sua persona, in condizioni di assoluta parità con le amministrazioni che li detengono.
4.40. De Palma, Rubano, D'Attis, Caroppo.

Pag. 149

ART. 5.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) revisione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) finalizzata a garantire il rispetto dei principi di progressività e capacità contributiva personale di cui all'articolo 53 della Costituzione per il raggiungimento dell'equità fiscale, prevedendo di:

    1) ridurre gradualmente le aliquote medie effettive derivanti dall'applicazione dell'IRPEF, a partire da quelle relative ai redditi medio-bassi fino a 50.000 euro, anche al fine di incentivare l'offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro, con particolare riferimento ai giovani e alle donne, ai percettori di misure di sostegno al reddito e ai secondi percettori di reddito, nonché l'attività imprenditoriale e l'emersione degli imponibili;

    2) diminuire gradualmente le variazioni eccessive delle aliquote marginali effettive derivanti dall'applicazione dell'IRPEF;

    3) innalzare la soglia dell'area di esenzione fiscale per i redditi di lavoro dipendente fino a 12.000 euro e di pensione fino a 1.000 euro mensili;

    4) riordinare le deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto:

     4.1) della progressività dell'imposizione al fine di riconoscere aliquote decrescenti al crescere della base imponibile;

     4.2) della finalità delle deduzioni e detrazioni, con particolare riguardo alla composizione del nucleo familiare, alla tutela della salute e della casa, all'istruzione nonché all'efficienza energetica, e dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza dell'imposta, destinando le risorse derivanti dalla loro eventuale eliminazione o rimodulazione alla riduzione della pressione fiscale per i contribuenti soggetti all'IRPEF, con particolare riferimento a quelli con redditi medio-bassi, ai giovani, ai lavoratori e agli studenti nonché per il contrasto del disagio abitativo;

    5) a seguito del riordino delle deduzioni e detrazioni di cui al precedente numero 4) del presente comma, trasformare gradualmente, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a partire da quelle di natura socio-sanitaria, in relazione ad acquisti tracciabili di specifici beni e servizi, in rimborsi erogati direttamente tramite piattaforme telematiche diffuse, ferma restando la tutela dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, con l'obiettivo di anticipare i tempi del rimborso e la percezione del beneficio fiscale da parte del contribuente, fermo restando il limite della relativa capienza fiscale;

    6) al fine di favorire l'emersione dei redditi imponibili, prevedere un graduale passaggio al regime ordinario per i contribuenti che fuoriescono dal regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, con l'individuazione di meccanismi applicativi idonei a evitare comportamenti elusivi, che tenga conto di un prelievo progressivamente crescente al crescere della base imponibile;.
5.1. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con le seguenti:

   a) progressiva evoluzione del sistema verso un modello duale che preveda:

    1) l'applicazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) ai redditi di lavoro e la sua revisione prevedendo, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, un sistema ad aliquota continua;

    2) l'applicazione della medesima aliquota proporzionale di tassazione, comunque non inferiore all'aliquota ordinaria dell'IRES,Pag. 150 ai redditi derivanti dall'impiego del capitale;

   a-bis) riordino delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto della loro finalità e dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza dell'imposta e destinando le risorse derivanti dalla loro eventuale eliminazione o riduzione a beneficio dei contribuenti soggetti all'IRPEF.
5.2. Guerra, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), premettere, al numero 1.1.), il seguente:

    1.01) all'età anagrafica, al fine di promuovere il principio di equità generazionale, attraverso una riduzione generale del carico fiscale e il conseguente incremento del reddito netto disponibile per i giovani di età compresa tra i diciotto e i trentasei anni non compiuti con un reddito complessivo annuale non superiore a euro 35.000;.
5.3. Baldino, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire l'alinea con la seguente: 1) la revisione e la graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a vantaggio dei redditi bassi e medi, prevedendo, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, un sistema ad aliquota continua, nel rispetto del principio di progressività, anche attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta, tenendo conto delle loro finalità, con particolare riguardo:;

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, lettera a), numero 1, al capoverso numero 1.1), premettere il seguente: 01.1) la previsione di detrazioni differenziate per tipologia di reddito a garanzia della discriminazione qualitativa a favore dei redditi di lavoro e a titolo di riconoscimento forfetario dei costi di produzione del reddito per il reddito da lavoro dipendente;

   al medesimo comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
5.4. Merola, Guerra, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo la parola: IRPEF inserire le seguenti: accompagnata da una revisione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
5.5. Bonetti, Marattin, Del Barba, Sottanelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le seguenti parole: e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica.
*5.6. Pastorino.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le seguenti parole: e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica.
*5.7. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le seguenti parole: e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica.
*5.8. Marattin, Del Barba, Sottanelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le seguenti parole: e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica.
*5.9. Della Vedova, Magi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica, con le seguenti: riequilibrando il gettito attraverso una maggiore Pag. 151imposizione dei redditi esenti IRPEF o sottoposti a regimi speciali, a cedolari e a tassazione separata.
**5.10. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica con le seguenti: riequilibrando il gettito attraverso una maggiore imposizione dei redditi esenti IRPEF ovvero sottoposti a regimi speciali, cedolari, tassazione separata.
**5.11. Pastorino.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: dalla base imponibile, aggiungere le seguenti: ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia, della salute, dell'istruzione e della ricerca, del patrimonio artistico nonché dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica, anche prevedendo un limite di reddito al di sotto del quale il riordino non opera.
5.12. Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le seguenti parole: degli scaglioni di reddito,.
5.13. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: degli scaglioni di reddito, aggiungere le seguenti: anche prevedendo l'adozione di un sistema ad aliquota continua con particolare riferimento alle fasce di reddito medie, .
5.14. Pastorino.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: e dei crediti d'imposta inserire le seguenti: destinando le risorse derivanti dalla loro eventuale riduzione o eliminazione a beneficio dei contribuenti soggetti all'IRPEF e.
5.15. Guerra, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), al numero 1.1), dopo le parole: nucleo familiare inserire le seguenti: , con priorità per le famiglie con figli minorenni o disabili a carico.
5.16. Bagnai, Centemero, Cavandoli.

  Al comma 1, lettera a), numero 1.1), dopo le parole: «alla composizione del nucleo familiare» aggiungere le seguenti: «, con priorità per le famiglie con figli minorenni o disabili a carico,» e aggiungere in fine le seguenti parole: «escludendo l'applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee)»
5.17. Alifano, Lovecchio, Raffa, Fenu.

  Al comma 1, lettera a), numero 1.1), dopo le parole: alla composizione del nucleo familiare inserire le seguenti: con un meccanismo di premialità per il secondo percettore di reddito.
5.18. Bonetti, Marattin, Del Barba, Sottanelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 1.1) , dopo le parole: la crescita aggiungere le seguenti: , la natalità, la cura e l'educazione.
5.19. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Al comma 1, lettera a) numero 1.1) dopo le parole: del nucleo familiare aggiungere le Pag. 152seguenti: , sul modello del quoziente familiare,
5.20. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), numero 1.1), sostituire le parole: per la crescita dei figli; con le seguenti: per l'accrescimento dei figli, dalla loro nascita fino al completamento degli studi o della formazione;.
5.21. Piccolotti, Zanella, Grimaldi, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), numero 1.1), dopo le parole: ai costi sostenuti per la crescita dei figli inserire le seguenti: e in particolare, di quelli in cui sia presente una persona con disabilità.
*5.22. Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), numero 1.1), dopo le parole: ai costi sostenuti per la crescita dei figli inserire le seguenti: e in particolare, di quelli in cui sia presente una persona con disabilità;.
*5.23. Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Cavandoli, Centemero, Bagnai.

  Al comma 1, lettera a), al numero 1.1) dopo le parole: crescita dei figli, aggiungere le seguenti: e degli animali di affezione.
5.24. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 1.1), dopo le parole: e ai costi sostenuti per la crescita dei figli inserire le seguenti: , ad integrazione di quanto previsto dalla legge 7 aprile 2022, n. 32.
5.25. Bonetti, Marattin, Del Barba, Sottanelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 1.1), dopo le parole: per la crescita dei figli aggiungere le seguenti: anche mediante l'introduzione di deduzioni percentuali dal reddito complessivo crescenti al crescere del numero dei figli.
5.26. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1.1) aggiungere il seguente: 1.1-bis) previsione di un regime fiscale speciale per i nuclei familiari residenti nei comuni montani;.
5.27. Zaratti, Borrelli, Grimaldi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), numero 1.1), aggiungere, in fine, il seguente periodo:, nonché alla promozione dell'inclusione degli ascendenti di secondo grado in linea retta nel nucleo familiare attraverso la riduzione del carico fiscale.
5.28. Rampelli, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1.1), aggiungere il seguente:

  1.1-bis) alle fasce più giovani della popolazione, prevedendo un regime di detassazione entro una determinata soglia di reddito per i contribuenti di età inferiore ai trent'anni;.
5.29. Pastorella, Richetti, Sottanelli.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1.1) aggiungere il seguente:

  1.1-bis) alla previsione, per i primi tre anni dall'avvio dell'attività professionale o lavorativa, dell'applicazione di una aliquota agevolata ai fini della determinazione dell'IRPEF dovuta dal secondo percettore di reddito del nucleo familiare, con Pag. 153reddito non superiore al secondo scaglione di reddito;.
5.30. Bonetti, Marattin, Del Barba, Sottanelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 1.2), dopo le parole: costituito dalla casa aggiungere le seguenti: di abitazione.
5.31. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 1.2), dopo le parole: tutela del bene costituito dalla casa aggiungere le seguenti: di abitazione, secondo un criterio di progressività legato al numero ed al valore degli immobili posseduti
5.32. Pastorino.

  Al comma 1, lettera a), numero 1.2), dopo le parole: della casa inserire le seguenti: , riservando un trattamento simmetrico a proprietari e conduttori,.
5.33. Stefanazzi, Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al numero 1.2), dopo le parole: delle persone, aggiungere le seguenti: riconoscendo gli effetti benefici dell'arte e della cultura sulla salute e sul benessere degli individui,;

   b) al numero 1.3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , facendo confluire il complesso sistema di detrazioni, deduzioni e crediti d'imposta a sostegno del mecenatismo culturale in un unico meccanismo di credito d'imposta su modello francese;.
5.34. De Palma, Rubano.

  Al comma 1, lettera a), numero 1.2), dopo le parole: dell'istruzione inserire le seguenti: statale e paritaria.
5.35. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 1.2), dopo le parole: previdenza complementare inserire le seguenti: , prevedendo in particolare l'azzeramento dell'aliquota impositiva in fase di maturazione dei versamenti contributivi complementari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
5.36. Marattin, Del Barba, Sottanelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 1.3), dopo le parole: patrimonio edilizio esistente, aggiungere le seguenti: incluso della conservazione, tutela e manutenzione dei beni culturali sottoposti al vincolo ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;.
*5.37. Cavandoli, Bagnai, Centemero, Latini.

  Al comma 1, lettera a), numero 1.3), dopo le parole: patrimonio edilizio esistente aggiungere le seguenti: nonché della conservazione, tutela e manutenzione dei beni culturali sottoposti al vincolo ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;.
*5.38. Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera a), numero 1.3, dopo le parole: patrimonio edilizio esistente aggiungere le seguenti: nonché della conservazione, tutela e manutenzione dei beni culturali sottoposti al vincolo ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e Pag. 154del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
*5.39. Manzi, Merola.

  Al comma 1, lettera a), numero 1.3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: che tengano in considerazione in modo stabile dei livelli di efficienza energetica raggiunti dall'intervento agevolato coerentemente con i parametri fissati in ambito dell'Unione Europea, anche se effettuati da investitori professionali che adottano la forma di OICR, SIIQ o veicolo di cartolarizzazione immobiliare;.
5.40. Cattaneo, De Palma, Rubano.

  Al comma 1, lettera a), numero 1.3), aggiungere, infine, le seguenti parole: , nell'ottica di una maggiore efficienza, efficacia e proporzionalità rispetto agli obiettivi di sicurezza energetica e decarbonizzazione, anche al fine di garantire equità nell'accesso e nell'uso di tecnologie e soluzioni necessarie alla transizione energetica e climatica;.
5.41. Sergio Costa, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera a), numero 1.3), dopo le parole: patrimonio edilizio esistente, aggiungere le seguenti: , nonché di incentivazione alla rigenerazione urbana, antisismica, efficienza energetica e alla valorizzazione edilizia.
5.42. Cavandoli, Bagnai, Centemero.

  Al comma 1, lettera a), numero 1.3), dopo le parole: patrimonio edilizio esistente aggiungere le seguenti: , nonché di incentivazione alla rigenerazione urbana e alla valorizzazione edilizia;.
5.43. Mazzetti, De Palma, Rubano, D'Attis, Caroppo.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1.3), aggiungere il seguente: 1.3-bis) per gli interventi sul patrimonio edilizio, l'eventuale eccedenza di detrazione rispetto all'imposta lorda Irpef sia possibile l'utilizzo in compensazione anche ai fini di altre imposte dovute dal contribuente;.
5.44. Cavandoli, Centemero, Bagnai.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1.3), inserire il seguente:

  1.3-bis)al graduale rientro nell'IRPEF di tutti i redditi che ne sono attualmente esclusi, a partire dal reddito da lavoro autonomo e dai canoni d'affitto assoggettati alla cedolare secca al 21 per cento.
5.45. Pastorino.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1.3) aggiungere il seguente: 1.3-bis) allo stabile inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età;.
5.46. Di Maggio, Roscani, La Porta, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il numero 1.3), aggiungere il seguente:

  1.3-bis) alle spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, aumentando la percentuale di detrazione fino a metà della spesa sostenuta;.
5.47. Bagnai, Cavandoli, Centemero.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il numero 1.3) aggiungere il seguente:

    1.3-bis) per gli interventi sul patrimonio edilizio, alla possibilità di utilizzare il meccanismo del credito d'imposta in luogo di quello della detrazione dall'imposta lorda;.
5.48. Cavandoli, Centemero, Bagnai.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1.3), aggiungere il seguente: 1.3-bis) agli obiettivi di incentivare la formazione universitaria,Pag. 155 prevedendo per i neolaureati l'agevolazione della riduzione delle aliquote in caso di assunzione fino ad un massimo del 50 per cento, fino all'età di 30 anni e per un massimo di 5 anni.
5.49. Della Vedova, Magi.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1.3), aggiungere il seguente: 1.3-bis) agli obiettivi di salvaguardare, con una modulazione delle aliquote, il soggetto possessore di un reddito da lavoro o d'impresa inferiore rispetto a quello di altri componenti della famiglia e dell'unione civile;.
5.50. Della Vedova, Magi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il numero 1.3) aggiungere il seguente:

  1.3-bis) al sostegno dell'istruzione, della formazione e della cultura;.
5.51. Piccolotti, Zanella, Borrelli, Grimaldi, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il numero 1.3) aggiungere il seguente:

  1.3-bis) all'assistenza di non autosufficienti e anziani.
5.52. Zanella, Borrelli, Grimaldi, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1.3) aggiungere il seguente:

   «1.3-bis) alla graduale trasformazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, delle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con priorità a quelle di natura socio-sanitaria, in relazione ad acquisti tracciabili di specifici beni e servizi, in rimborsi erogati direttamente tramite piattaforme telematiche diffuse, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento europeo e del Consiglio
5.53. Marattin, Del Barba, Sottanelli.

  Al comma 1, lettera a) dopo il punto 1.3) introdurre il seguente: 1.3-bis) agli obiettivi di contenimento dei cambiamenti climatici;
5.54. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1.3) introdurre il seguente: 1.3-bis) agli obiettivi di contenimento dei cambiamenti climatici e di consumo del suolo;.
5.55. Bonelli, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), n. 2), dopo le parole: il graduale perseguimento della equità orizzontale, inserire le seguenti: , anche attraverso misure volte a limitare l'erosione della base imponibile,.
5.56. Tabacci, Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

  Al comma 1, lettera a), numero 2.1), sopprimere le seguenti parole: , con priorità per l'equiparazione tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione.
*5.57. Gebhard.

  Al comma 1, lettera a), numero 2.1), sopprimere le seguenti parole: , con priorità per l'equiparazione tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione.
*5.58. Rubano, De Palma, Squeri.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo la parola: orizzontale aggiungere le seguenti: e verticale
5.59. Pastorino.

Pag. 156

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2.1) con il seguente:

  2.1) la progressiva elevazione fino al valore di 12.000 euro della soglia di reddito esente da tassazione ed il contestuale riordino degli scaglioni di reddito oltre la stessa, prevedendo un'aliquota del 65 per cento per i redditi di valore superiore a 10 milioni di reddito;.
5.60. Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), numero 2.1), aggiungere, in fine le seguenti parole: con l'esenzione totale della quota di reddito necessaria per i bisogni primari della persona e del suo nucleo familiare, con misure premiali aggiuntive a sostegno della natalità;
5.61. Centemero, Cavandoli, Bagnai.

  Al comma 1, lettera a),numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

  1. al numero 2.1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza che ciò comporti per i lavoratori dipendenti un aggravio rispetto alla situazione attuale ;
  2. sopprimere il numero 2.4).
5.62. Pastorino.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), numero 2.1), aggiungere in fine le seguenti parole: senza che ciò comporti per i lavoratori dipendenti un aggravio rispetto alla situazione attuale.
5.63. Mari, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il numero 2.2), inserire il seguente: 2.2-bis) il progressivo innalzamento della soglia dei fringe benefit la graduale incentivazione dei servizi di welfare aziendale;.
5.64. Cavandoli, Bagnai, Centemero.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere il numero 2.4).
*5.65. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere il numero 2.4).
*5.66. Della Vedova, Magi.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere il numero 2.4).
*5.67. Toni Ricciardi, Merola, D'Alfonso, Guerra, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2.4) con il seguente: 2.4) la defiscalizzazione dei premi di risultato di cui all'articolo 1, commi da 182 a 189 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori, nonché della retribuzione derivante dalla contrattazione di secondo livello;.
5.68. Marattin, Del Barba, Sottanelli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2.4) con il seguente: 2.4) l'applicazione del regime forfetario ai soli contribuenti di minori dimensioni.
5.69. D'Alfonso, Merola, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera a), numero 2.4), dopo le parole: sostitutiva dell'IRPEF, aggiungere le seguenti: , anche di natura o importo straordinari,.
5.70. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 2.4), sostituire le parole: alla differenza tra il reddito del periodo d'imposta e il reddito di periodo più elevato con le seguenti: alla Pag. 157differenza tra il reddito del periodo d'imposta e la media del reddito.
5.71. De Palma, Rubano.

  Al comma 1, lettera a), numero 2.4), sopprimere la parola: dipendente.
5.72. De Palma, Rubano.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2.4) aggiungere il seguente:

  2.4-bis) l'applicazione del regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai redditi di partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rimuovendo la causa di esclusione prevista dal comma 57, lettera d), della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190 e prevedendo che, ai fini della verifica del rispetto del limite di ricavi o compensi di cui al comma 54, lettera a) della medesima legge, rilevi la somma dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti nell'esercizio dell'attività svolta in forma individuale e della quota dei ricavi o compensi del soggetto partecipato imputabile all'esercente impresa, arte o professione in proporzione della quota di partecipazione agli utili;.
5.73. Schifone, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2.4), inserire il seguente:

  2.4-bis) la possibilità, per le imprese e per i lavoratori autonomi per cui si rendono applicabili gli indici sintetici di affidabilità, di sottoporre all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, comprese le addizionali comunali e regionali all'IRPEF prevista al punto 2.4), la quota di reddito pari alla differenza tra quello dichiarato e quello risultante dall'applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità corrispondente al livello di affidabilità fiscale da cui scaturiscono i benefici premiali indicati al comma 11 dell'art. 9-bis del decreto-legge del 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;.
5.74. Rubano, De Palma, Squeri.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2.4) inserire il seguente:

  2.4-bis) la possibilità, per le imprese e per i lavoratori autonomi a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità, di sottoporre all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, comprese le addizionali comunali e regionali all'IRPEF prevista al punto 2.4, la quota di reddito pari alla differenza tra quello dichiarato e quello risultante dall'applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità corrispondente al livello di affidabilità fiscale da cui scaturiscono i benefici premiali indicati al comma 11 dell'art. 9-bis del decreto-legge del 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
5.75. Gebhard.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2.4), aggiungere il seguente:

  2.4-bis) la possibilità di consentire la deduzione dell'imposta municipale propria relativa agli immobili ad uso abitativo dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche;.
5.76. Polidori, Rubano, De Palma.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il numero 2.4) aggiungere il seguente:

  2.4-bis) l'applicazione del regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai redditi di partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rimuovendo la causa di esclusione prevista dal comma 57, lettera d), della citata legge n. 190 del 2014 e prevedendo che, ai fini della verifica del rispetto del limite di ricavi o compensi di cui al Pag. 158comma 54, lettera a), della medesima legge, rilevi la somma dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti nell'esercizio dell'attività svolta in forma individuale e della quota dei ricavi o compensi del soggetto partecipato imputabile all'esercente impresa, arte o professione in proporzione della quota di partecipazione agli utili;.
5.77. De Palma, D'Attis, Caroppo, Rubano.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2.4) inserire il seguente:

    2.4-bis) l'introduzione, per i redditi inferiori alla soglia di esenzione fiscale di cui al punto 2.1), di un sistema di imposizione negativa, in coordinamento con gli strumenti di welfare esistenti, con la finalità di accrescere l'incentivo all'incremento dell'offerta di lavoro.
5.78. Marattin, Del Barba, Sottanelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il numero 2.4), aggiungere il seguente:

   2.4-bis) alla rateizzazione mensile dei versamenti delle imposte dirette, che prevedano per il pagamento del saldo e del primo acconto la possibilità di rateazione in un massimo di sei rate a decorrere dal mese in cui deve essere effettuato il versamento a saldo dell'imposta e per il versamento del secondo acconto la possibilità di rateazione in un massimo di sei rate a decorrere dal mese di gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, mantenendo invariati l'attuale sistema di calcoli, anche previsionali, e prevedendo una riduzione della ritenuta d'acconto al 10 per cento sui compensi di lavoro autonomo per i primi sei mesi del 2024 e al 5 per cento sui compensi di lavoro autonomo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, e successivamente all'abolizione.
5.79. Bagnai, Centemero, Cavandoli.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

   2-bis) la revisione dei requisiti per accedere al regime agevolato, in particolare aumentando ad euro 50.000 il limite massimo dei ricavi percepiti ovvero dei compensi conseguiti per i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente, di pensione, e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
5.80. Cavandoli, Centemero, Bagnai.

  Al comma 1, alla lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

    3) l'inclusione nel reddito complessivo, rilevante ai fini della spettanza di detrazioni, deduzioni o benefìci a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, dei redditi assoggettati a imposte sostitutive e a ritenute alla fonte a titolo di imposta in relazione all'IRPEF;.
5.81. Gruppioni, Marattin, Del Barba, Sottanelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le seguenti parole: , con esclusione dei redditi di natura finanziaria.
*5.82. Tabacci, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi.
*5.83. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere in fine le seguenti parole: , dei redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell'assegno unico universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230;
5.84. Alifano, Lovecchio, Raffa, Fenu.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

    3-bis) l'innalzamento della soglia di deducibilità della previdenza complementare, anche prevedendo la possibilità di creare una dote previdenziale familiare fiscalmente avvantaggiata, tramite la quale i familiari possono dedurre i versamenti sul Pag. 159fondo previdenziale del proprio congiunto, fino al compimento del venticinquesimo anno di età;.
5.85. De Palma, Rubano, D'Attis, Caroppo.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

    3-bis) la possibilità di concedere una specifica agevolazione per un periodo limitato di tempo per coloro che trasferiscono la propria residenza nei comuni periferici e ultraperiferici come individuati dalla Strategia nazionale per le aree interne;.
5.86. Toni Ricciardi, Merola, D'Alfonso, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera b), numero 1) sopprimere le seguenti parole: riordinando il relativo regime di imposizione su base catastale e.
5.87. Schullian, Gebhard, Steger.

  Al comma 1, lettera b), al numero 1), dopo le parole: sistemi di coltivazione, inserire le seguenti: con particolare riguardo ai sistemi tradizionali e biologici.
5.88. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), al numero 1), dopo le parole: sistemi di coltivazione, inserire le seguenti: con particolare riguardo ai sistemi biologici.
5.89. Evi, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al numero 2), sopprimere le parole: con eventuale assoggettamento a imposizione semplificata;

   b) sopprimere il numero 4).
5.90. Guerra.

  Al comma 1, lettera b), al numero 2), dopo le parole: sistemi di coltivazione, inserire le seguenti: e allevamento sostenibile.
5.91. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, alla lettera b), dopo il numero 4) inserire il seguente:

    4-bis) l'individuazione di regole uniformi su tutto il territorio nazionale per determinare la maggiore redditività dei terreni autorizzati all'esercizio dell'attività di ricerca e coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ai fini della determinazione della relativa base imponibile ai fini delle imposte locali;
5.92. Gruppioni, Marattin, Del Barba, Sottanelli.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

    4-bis) introduzione di meccanismi volti a favorire la ricomposizione fondiaria o l'aggregazione aziendale, mediante adozione di incentivi fiscali o previsione della neutralità fiscale delle relative operazioni;.
5.93. De Palma, Rubano, D'Attis, Caroppo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*5.94. Tabacci, Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi.
*5.95. Zaratti, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Pag. 160

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) per i redditi dei fabbricati prevedere:

    1) la loro inclusione nella base imponibile ai fini IRPEF, mantenendo una tutela per i soli contratti a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

    2) una ritenuta d'acconto da trattenere attraverso le piattaforme digitali di intermediazione per i contribuenti che si avvalgono di tale modalità;

    3) una sovrimposta pari almeno al 3 per cento per le società la cui attività consiste nell'offerta di alloggi, diversa dall'attività alberghiera, per periodi di durata inferiore a un mese.
5.96. Zaratti, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) per i redditi di fabbricati:

    1. la loro inclusione del reddito imponibile IRPEF, mantenendo una tutela per i soli contratti a canone concordato a norma della legge 431/1998;

    2. la previsione di una ritenuta anticipata da operare attraverso le piattaforme web per i contribuenti che utilizzano tali operatori;

    3. la previsione di una sovrimposta pari almeno al 3 per cento per le società la cui attività consiste nell'offerta di alloggi, diversa dall'attività alberghiera, in caso di contratti di durata inferiore a un mese;.
5.97. Pastorino.

  Al comma 1, sostituire lettera c) con la seguente:

   c) per i redditi dei fabbricati:

    1) la possibilità di estendere il regime della cedolare secca alle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo;

    2) la possibilità di non applicare l'imposta municipale propria sugli immobili concessi in locazione a conduttori iscritti ad un corso di laurea o di formazione post laurea in un Comune diverso da quello di residenza, per tutta la durata della locazione;.
5.98. Polidori, Rubano, De Palma.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) per i redditi dei fabbricati, la possibilità di non applicare l'imposta municipale propria sugli immobili concessi in locazione, con canone concordato a prezzo calmierato, a conduttori iscritti ad un corso di laurea o di formazione post laurea in un Comune diverso da quello di residenza, per tutta la durata della locazione;
5.99. De Luca, Serracchiani.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) per i redditi dei fabbricati, la rimodulazione del regime della cedolare secca al fine di limitarne la fruizione entro un limite massimo di reddito derivante da locazioni di immobili adibiti ad uso abitativo non superiore complessivamente, per ciascun contribuente, a 120.000 euro annui.
5.100. Tabacci.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: il regime della cedolare secca aggiungere le seguenti: ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della presente legge di importo a metro quadro inferiore almeno del 30 per cento da quello risultante dall'OMI.
5.101. Zaratti, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Pag. 161

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: il regime della cedolare secca aggiungere le seguenti: ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui alla presente legge.
5.102. Zaratti, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Al comma, 1 lettera c), dopo le parole: ad uso diverso da quello abitativo aggiungere le seguenti: di proprietà di persona fisica con reddito inferiore a 30.000 euro riscontrato da ultima dichiarazione dei redditi.
5.103. Zaratti, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: ad uso diverso da quello abitativo aggiungere le seguenti: di proprietà di persona fisica.
5.104. Zaratti, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: diverso da quello abitativo aggiungere le seguenti: , comprese le locazioni degli immobili strumentali all'attività di impresa;.
5.105. Tenerini, Rubano, De Palma.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: da quello abitativo aggiungere le seguenti: , con beneficio condiviso tra locatore e conduttore attraverso il contenimento e la riduzione dei canoni di locazione.
5.106. Rubano, De Palma, Squeri.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, infine, le seguenti parole: prevedendo, in relazione alla determinazione dei canoni, disposizioni analoghe a quelle previste per le locazioni ad uso abitativo, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e all'articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
5.107. Benzoni, Sottanelli, Marattin, Del Barba.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché la possibilità di dedurre i costi, compreso l'ammortamento, relativi ad immobili abitativi per le imprese di compravendita, ovvero di costruzione immobiliare, che locano gli immobili;.
5.108. Bagnai, Centemero, Cavandoli.

  Al comma 1, alla lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: ove il conduttore sia un esercente, una attività d'impresa, o di arti e professioni.
5.109. Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché la determinazione di tali redditi sulla base del principio di cassa.
5.110. Cavandoli, Centemero, Bagnai.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti: , applicando la cedolare secca esclusivamente per i contratti di locazione stipulati in appositi accordi definiti tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni delle imprese, dell'artigianato e del commercio maggiormente rappresentative.
5.111. D'Alfonso, Merola, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) per i redditi da fabbricati ad uso abitativo prevedere l'applicazione della cedolare secca per i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 431 del 1998, di importo inferiore almeno del 30 per cento rispetto ai valori dell'OMI Pag. 162relativi ai valori degli affitti a mq nella zona in cui è ubicato l'immobile oggetto della presente lettera, da proprietari persone fisiche con reddito inferiore a 30.000 euro come da ultima dichiarazione dei redditi.
5.112. Zaratti, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) prevedere a decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge la soppressione della cedolare secca per unità immobiliari destinate ad affitti brevi oltre la prima utilizzata per affitti brevi. Prevedere che non si applica la cedolare secca ad unità immobiliari destinate ad affitti brevi ubicate nei centri storici dei comuni ad alta tensione abitativa.
5.113. Zaratti, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) per i redditi dei fabbricati, la possibilità di ridurre l'aliquota del regime della cedolare secca alle locazioni di immobili adibiti ad alloggio o residenza per studenti, assicurando che il vantaggio fiscale venga trasferito in tutto o in parte agli studenti affittuari in forma di riduzione del canone di locazione o dei costi accessori;
5.114. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) per i redditi da fabbricati ad uso abitativo prevedere l'applicazione della cedolare secca per i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 431 del 1998, da proprietari persone fisiche con reddito inferiore a 30.000 euro come da ultima dichiarazione dei redditi.
5.115. Zaratti, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) per i redditi da fabbricati ad uso abitativo prevedere la soppressione della cedolare secca per i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 431 del 1998.
5.116. Zaratti, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) per i redditi di natura finanziaria il loro graduale inserimento nel reddito imponibile IRPEF. A questo fine, è costituita una commissione composta da esponenti del mondo accademico e delle parti sociali e presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze per valutare, entro sei mesi dalla sua costituzione, costi e fattibilità di questo processo di transizione verso l'IRPEF di tali imponibili. Laddove tale Commissione giudichi inefficiente tale passaggio, l'aliquota media da applicare alle rendite finanziare, ponderata tra quella ordinaria ed eventuali aliquote agevolate, non può risultare inferiore al 30 per cento;.
5.117. Pastorino.

  Al comma 1 sostituire lettera d) con la seguente:

   d) per i redditi di natura finanziaria, il loro graduale inserimento nella base imponibile ai fini IRPEF, previa la costituzione di una commissione presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze, composta da esponenti del mondo accademico e delle parti sociali, chiamata a valutare Pag. 163costi e fattibilità del processo di transizione;.
5.118. Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera d), al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo, in ogni caso, che tale armonizzazione operi esclusivamente con riferimento ai redditi prodotti dopo la data di entrata in vigore dei decreti legislativi con cui la stessa è attuata e tenendo conto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta;.
5.119. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   1. alla lettera d), sopprimere il numero 1);

   2. alla lettera e), dopo le parole dell'assistenza sanitaria, aggiungere le seguenti: dell'assistenza agli anziani e ai non autosufficienti,;

   3. alla lettera f), dopo il numero 1.4), aggiungere il seguente:

    1.4-bis) il rientro di tali redditi in IRPEF con la previsione, per i contribuenti con ricavi o compensi inferiori a 35.000 euro annui, con aliquote di compensazione dell'IVA riscossa e di un sistema semplificato di comunicazioni e adempimenti fiscali, previo tutoraggio dell'amministrazione finanziaria anche attraverso CAF o intermediari abilitati;.
5.120. Pastorino.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).
5.121. Pastorino.

  Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al numero 1) sostituire le parole: prevedendo un'unica categoria reddituale mediante l'elencazione con le seguenti: mediante la distinta elencazione;

   b) al numero 2), sostituire le parole da: comprendendo fino a: impiego del capitale con le seguenti: distintamente per redditi di capitale e redditi finanziari diversi, comprendendo per questi ultimi;

   c) al numero 5) dopo le parole: l'applicazione aggiungere le seguenti: nel caso delle gestioni collettive del risparmio.
5.122. Guerra, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi compresa l'integrale deducibilità delle minusvalenze realizzate a prescindere da tipologia o natura dello strumento finanziario ceduto.
5.123. Benigni, Rubano, De Palma.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta.
5.124. Guerra, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera d), dopo il numero 4) inserire il seguente:

    4-bis) il superamento dell'unicità dei Piani individuali di risparmio (PIR), prevedendo la possibilità per ogni singola persona fisica residente in Italia di essere titolare contemporaneamente di più piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e all'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Pag. 164legge 19 dicembre 2019, n. 157 (cosiddetti PIR ordinari).
5.125. Centemero, Cavandoli, Bagnai.

  Al comma 1, lettera d), dopo il numero 4), aggiungere, il seguente:

    4-bis) l'individuazione di misure di riduzione del carico fiscale volte a stimolare la creazione e la crescita di startup e PMI innovative, attraverso la previsione di misure agevolative volte a ridurre la pressione fiscale su persone fisiche e giuridiche che investano in esse, anche per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio, oltre che attraverso la semplificazione e l'armonizzazione delle misure già previste;
5.126. Centemero, Cavandoli, Bagnai.

  Al comma 1, lettera d), dopo il numero 4), inserire il seguente:

    4-bis) la previsione di meccanismi di incentivazione dell'impiego a medio-lungo termine del risparmio, al fine di dare impulso agli investimenti nell'economia reale.
*5.127. Centemero, Cavandoli, Bagnai.
*5.128. Cattaneo, Rubano, De Palma.

  Al comma 1, lettera d), dopo il numero 8) aggiungere il seguente:

    8-bis) la revisione della tassazione sulle transazioni finanziarie attraverso un allargamento della sua base imponibile da estendere a tutte le azioni, alle obbligazioni societarie, ed a tutti gli strumenti derivati, con aliquota da applicare ad ogni singola transazione, al fine di contrastare le operazioni più altamente speculative;.
5.129. Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera d), dopo il numero 9), aggiungere la seguente:

    9-bis) l'esclusione dall'imposta di cui al comma 491 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 dei trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 1 miliardo di euro;
5.130. Centemero, Bagnai, Cavandoli.

  Al comma 1, lettera d), dopo il numero 9), aggiungere la seguente:

    9-bis) l'estensione delle agevolazioni di carattere fiscale e contributivo previste a favore delle start-up e applicate agli strumenti finanziari diretti a remunerare prestazioni lavorative e consulenze qualificate (work-for-equity), anche alle società i cui titoli azionari sono quotati sui sistemi multilaterali di negoziazione (MTF).
5.131. Centemero, Bagnai, Cavandoli.

  Al comma 1, lettera d), dopo il numero 9), aggiungere la seguente:

    9-bis) l'abolizione dell'imposta sulle transazioni finanziarie, che negli anni ha prodotto un gettito modesto riducendo al contempo la liquidità dei mercati finanziari, di cui ai commi da 491 a 500 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
5.132. Centemero, Bagnai, Cavandoli.

  Al comma 1, lettera d), dopo il numero 9), aggiungere la seguente:

    9-bis) l'eliminazione dell'imposta di bollo su investimenti in PMI quotate e nei PIR alternativi.
5.133. Centemero, Bagnai, Cavandoli.

Pag. 165

  Al comma 1, lettera d), dopo il numero 10) inserire il seguente:

    10-bis) Parificazione dell'imposizione fiscale sui rendimenti maturati dalle casse di previdenza a quella sui rendimenti maturati dalle forme di previdenza complementare.
5.134. Marattin, Del Barba, Sottanelli.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) riconoscere, ai fini delle imposte sui redditi, il carattere di strumentalità agli immobili a uso abitativo per i soggetti titolari di reddito di impresa che detengono i predetti immobili che svolgano come attività prevalente la locazione professionale degli stessi;.
5.135. Cattaneo, De Palma, Rubano.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) per i redditi da lavoro dipendente e assimilati, la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito, con particolare riguardo ai limiti di non concorrenza al reddito previsti per l'assegnazione dei compensi in natura, salvaguardando le finalità:

    1. della mobilità sostenibile;

    2. dell'attuazione della previdenza complementare;

    3. dell'incremento dell'efficienza energetica;

    4. dell'assistenza sanitaria;

    5. della solidarietà sociale, come l'individuazione di obiettivi incrementali della reputazione aziendale nell'ambito della disciplina agevolativa dei premi di risultato, di cui all'articolo 1, commi 182 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la non concorrenza alla formazione del reddito da lavoro dipendente del premio di risultato, ovvero dei valori assegnati a titolo di welfare aziendale, spettante ad un dipendente e ceduto dallo stesso ad altro dipendente in stato di bisogno ed in forza presso la medesima azienda, o ad un ente del Terzo Settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

    6. della contribuzione agli enti bilaterali;.
5.136. Rubano, De Palma, Squeri.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) per i redditi da lavoro dipendente e assimilati, la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito, con particolare riguardo ai limiti di non concorrenza al reddito previsti per l'assegnazione dei compensi in natura, salvaguardando le finalità:

    1. della mobilità sostenibile;

    2. dell'attuazione della previdenza complementare;

    3. dell'incremento dell'efficienza energetica;

    4. dell'assistenza sanitaria;

    5. della solidarietà sociale;

    6. della contribuzione agli enti bilaterali e delle prestazioni da questi erogate;.
5.137. Rubano, De Palma, Squeri.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) per i redditi da lavoro dipendente e assimilati, la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito, con particolare riguardo all'innalzamento strutturale dei limiti di non concorrenza al reddito previsti per l'assegnazione dei compensi in natura, salvaguardando le finalità:

    1. della mobilità sostenibile;

    2. dell'attuazione della previdenza complementare;

Pag. 166

    3. dell'incremento dell'efficienza energetica;

    4. dell'assistenza sanitaria;

    5. della solidarietà sociale;

    6. della contribuzione agli enti bilaterali;.
*5.138. Rubano, De Palma, Squeri.
*5.139. D'Alfonso.

  Al comma 1, lettera e), apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: dei compensi in natura, aggiungere le seguenti: elevando il limite di detassazione e;

   b) aggiungere in fine le seguenti parole: , garantendo in ogni caso il giusto equilibrio tra le parti al fine del raggiungimento della piena tutela del trattamento salariale minimo complessivo, avuto riguardo altresì alla tutela dei salari dalla perdita del potere d'acquisto dovuto a fenomeni inflattivi;
5.140. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

   1. dopo le parole: dell'assistenza sanitaria, aggiungere le seguenti: dell'assistenza dei soggetti non autosufficienti e anziani;

   2. aggiungere, in fine, le seguenti parole: e degli interessi passivi sui mutui.
5.141. Pastorino.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: dell'assistenza sanitaria, aggiungere le seguenti: dell'assistenza agli anziani e ai non autosufficienti,.
5.148. Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: della solidarietà sociale, aggiungere le seguenti: della cura dell'infanzia, della formazione, del sostegno per i figli a carico,.
5.149. Zanella, Borrelli, Grimaldi, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: della solidarietà sociale e della contribuzione agli enti bilaterali aggiungere, in fine, le seguenti: e salvaguardando altresì la disciplina della somministrazione di vitto e delle prestazioni e indennità sostitutive della stessa, nonché la disciplina applicabile ai lavoratori in trasferta e ai lavoratori trasfertisti.
5.150. Mazzetti, De Palma, Rubano, D'Attis, Caroppo.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

   e-bis) ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalla lettera e), la revisione e l'aggiornamento degli importi delle voci che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, previsto dall'articolo 51, comma 9, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;.
5.151. De Palma, Rubano, D'Attis, Caroppo.

  Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1.2), aggiungere il seguente:

    1.2-bis) l'eliminazione della disparità di trattamento tra lavoratori autonomi e lavoratori autonomi che percepiscono anche redditi da lavoro dipendente ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali di cui all'articolo 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 con particolare riguardo al limite di reddito annuo derivato dal lavoro dipendente;.
5.152. Ciancitto, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Pag. 167

  Al comma 1, lettera f), numero 1.4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo, altresì, per le società tra professionisti la revisione del regime di contabilità di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 secondo il principio di cassa e non per competenza;
5.153. Centemero, Cavandoli, Bagnai.

  Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1.4), aggiungere il seguente:

    1.4-bis) con specifico riferimento alle modalità di versamento dell'IRPEF dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e da tutti i contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, mantenere l'attuale sistema di calcolo del saldo e degli acconti anche previsionale, prevedendo, senza penalizzazioni per i contribuenti rispetto alla normativa vigente, una più equa distribuzione del carico fiscale nel corso del tempo, anche attraverso un meccanismo di progressiva introduzione della periodicità mensile degli acconti e dei saldi e l'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché la possibilità per il contribuente di optare per la trasformazione della ritenuta d'acconto in credito d'imposta utilizzabile in compensazione;
5.154. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1.4) aggiungere il seguente:

    1.4-bis) l'introduzione di un regime opzionale di determinazione del reddito delle società tra professionisti costituite in forma di società di capitali, società cooperativa e società di persone in contabilità ordinaria secondo il criterio di cassa di cui all'articolo 66 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;.
5.155. Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

  Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1.4) aggiungere il seguente:

    1.4-bis) il rientro dei redditi sottoposti al regime forfetario nell'IRPEF con la previsione, per i contribuenti di minori dimensioni, di aliquote di compensazione dell'IVA riscossa e di un sistema semplificato di comunicazioni e adempimenti fiscali, previo tutoraggio dell'amministrazione finanziaria anche attraverso CAF o intermediari abilitati.
5.156. Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1.4) aggiungere la seguente:

    1.4-bis) favorire imposte sostitutive sugli avviamenti da concambio e sulle cessioni di quote di partecipazione, facilitando altresì un regime agevolato per favorire il ricambio generazionale.
5.157. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Al comma 1, alla lettera f), dopo il numero 1.4) aggiungere il seguente:

    1.4-bis) la riduzione delle ritenute d'acconto, nei confronti dei lavoratori autonomi e liberi professionisti.
5.158. De Bertoldi, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

  Al comma 1, lettera f), numero 1), dopo il numero 1.4) aggiungere il seguente:

    1.4-bis) l'introduzione di un regime opzionale di determinazione del reddito delle società tra professionisti costituite in forma di società di capitali, società cooperativa e società di persone in contabilità ordinaria secondo il criterio di cassa di cui Pag. 168all'articolo 66 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;.
5.159. De Palma, D'Attis, Caroppo, Rubano.

  Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1.4), aggiungere il seguente:

    1.4-bis) l'estensione del regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alle associazioni professionali, società tra professionisti, società di persone e imprese familiari, composte al massimo da tre professionisti di età non superiore a 35 anni, esercenti professioni regolamentate e soggetti a controllo ministeriale, che abbiano dichiarato ricavi o percepito singolarmente compensi non superiori a euro 85.000 annui;.
5.160. Centemero, Cavandoli, Bagnai.

  Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1) inserire il seguente:

    1-bis) attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, con specifico riferimento alle modalità di versamento dell'IRPEF dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e da tutti i contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, mantenendo l'attuale sistema di calcolo del saldo e degli acconti anche previsionale, prevedendo, senza penalizzazioni per i contribuenti rispetto alla normativa vigente, una più equa distribuzione del carico fiscale nel corso del tempo, anche attraverso un meccanismo di progressiva introduzione della periodicità mensile degli acconti e dei saldi e l'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
5.161. Marattin, Del Barba, Sottanelli.

  Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

   f-bis) per i redditi fino a 40.000 euro, graduale introduzione, a partire dai nuclei familiari con figli a carico iscritti a scuola e università, di vantaggi di natura fiscale, in forma di credito di imposta o detrazione, per le spese in biglietti per cinema, teatri, concerti, eventi culturali, musei, monumenti e parchi archeologici; musica, libri, anche di testo scolastici e universitari, abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale, prodotti dell'editoria audiovisiva, nonché corsi di teatro, musica e lingue straniere;
5.162. Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

   f-bis) per i redditi fino a 40.000 euro, l'introduzione, di vantaggi di natura fiscale, in forma di credito di imposta o detrazione, per le spese in biglietti per cinema, teatri, concerti, eventi culturali, musei, monumenti e parchi archeologici; musica, libri, anche di testo scolastici e universitari, abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale, prodotti dell'editoria audiovisiva, nonché corsi di teatro, musica e lingue straniere;
5.163. Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) per i redditi da lavoro dipendente: prevedere la modifica all'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, aumentando il limite annuo del costo del lavoro per i dipendenti.
5.164. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

   g) per i redditi d'impresa:

    1) la previsione di un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilitàPag. 169 ordinaria che favorisca la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione mediante l'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) con l'assoggettamento a un'imposta ad aliquota proporzionale uniformata a quella dell'IRES, restando ferma la partecipazione alla formazione del reddito complessivo degli utili prelevati dall'imprenditore e di quelli distribuiti ai soci, fino a concorrenza delle somme assoggettate alla predetta imposta proporzionale, e prevedendo lo scomputo di quest'ultima dall'imposta personale;

    2) la semplificazione e la razionalizzazione della tassazione del reddito d'impresa, finalizzate alla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, anche attraverso un rafforzamento del processo di allineamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare attenzione alla disciplina degli ammortamenti, degli accantonamenti, delle rettifiche di valore, delle erogazioni liberali e alla revisione dei costi parzialmente e totalmente indeducibili;

    3) la revisione della disciplina delle variazioni in aumento e in diminuzione apportate all'utile o alla perdita risultante dal conto economico per determinare il reddito imponibile, al fine di adeguarla ai mutamenti intervenuti nel sistema economico, anche allineando tendenzialmente tale disciplina a quella vigente nei principali Paesi europei;

    4) la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese, per limitare distorsioni di natura fiscale nella scelta delle forme organizzative e giuridiche dell'attività imprenditoriale;.
5.165. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

   g) per i redditi d'impresa:

    1) la previsione di un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilità ordinaria che favorisca la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione mediante l'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) con l'assoggettamento a un'imposta ad aliquota proporzionale uniformata a quella dell'IRES, restando ferma la partecipazione alla formazione del reddito complessivo degli utili prelevati dall'imprenditore e di quelli distribuiti ai soci, fino a concorrenza delle somme assoggettate alla predetta imposta proporzionale, e prevedendo lo scomputo di quest'ultima dall'imposta personale;

    2) l'introduzione di agevolazioni in presenza di investimenti con particolare riferimento a quelli qualificati e di nuove assunzioni, al fine di prevedere una disciplina omogenea al sistema di imposizione dei redditi delle società di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a);.
*5.166. Centemero, Bagnai, Cavandoli.
*5.167. Rubano, De Palma, Squeri.
*5.168. Gebhard.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) per i redditi d'impresa, la previsione di un unico regime opzionale di determinazione forfettaria del reddito derivante dall'esercizio delle attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile tra le quali le attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
5.169. Caramiello, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) per i redditi d'impresa, la previsione di riduzione percentuale delle aliquote d'imposta secondo il principio «chi meno inquina meno paga», al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio, conformemente agli articoli 9 e 41 della Costituzione;
5.170. Della Vedova, Magi.

Pag. 170

  Al comma 1, lettera h), numero 3), dopo la parola: donazione aggiungere le seguenti: escludendo altresì ogni forma dichiarativa di carattere patrimoniale che anche astrattamente possa condurre a una tassazione patrimoniale.
5.171. Bagnai, Centemero, Cavandoli.

  Al comma 1, lettera h), numero 3), sostituire le parole: dai collezionisti fino alla fine del numero con le seguenti: dai soggetti privati per la cessione di beni mobili quali oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, nonché, più in generale, di opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative, escludendo dalla tassazione i casi in cui è assente l'intento speculativo perché le plusvalenze realizzate: a) sono relative a beni acquisiti a seguito di successione e donazione; b) è stata effettuata una permuta con altri oggetti; c) il corrispettivo conseguito sia reinvestito entro un lasso temporale inferiore a 2 anni in altri beni rientranti nella disciplina in esame; d) derivino da beni posseduti per un periodo non inferiore a 5 anni; o e) il singolo bene oggetto di plusvalenza sia ceduto per un importo inferiore a euro 5.000 (cinquemila/00). Resta ferma la possibilità, per l'Amministrazione finanziaria, di contestare la simulazione delle donazioni dei detti oggetti e opere a familiari qualora entro un lasso temporale inferiore ai 2 anni questi ultimi li cedano a terzi. Al di fuori di questi ultimi casi, la plusvalenza ottenuta rientrerà tra i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera i), del TUIR. Nel caso di assenza del giustificativo del valore di carico del bene ai fini del calcolo del valore della plusvalenza, si presuppone una plusvalenza forfettaria pari al 25 per cento del valore di cessione.
5.173. Bagnai, Centemero, Cavandoli.

  Al comma 2, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

   p-bis) previsione dell'accesso diretto e fruibile, da parte di soggetti pubblici e privati che svolgono attività di prevenzione e cura della patologia da gioco d'azzardo, ai dati sulla diffusione territoriale, la raccolta, la spesa, e la tassazione dei giochi autorizzati di qualsiasi tipologia e classificazione.
5.174. Vaccari.

ART. 6.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*6.1. Pastorino.
*6.2. Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) rafforzamento degli strumenti volti a incentivare gli incrementi netti di patrimonio e di occupazione a tempo indeterminato e stabilizzazione dei crediti di imposta finalizzati a sostenere, con priorità per le piccole e medie imprese:

    1) gli investimenti in beni strumentali nuovi, con particolare riguardo a quelli qualificati;

    2) gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica e in altre attività innovative;

    3) la formazione;

    4) le attività di ricerca e sviluppo e gli investimenti nelle aree del Mezzogiorno.
6.3. Stefanazzi, Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: riduzione dell'aliquota dell'IRES aggiungere le seguenti: , al fine di allinearla progressivamente all'aliquota media applicata nell'Unione Europea, con previsione di ulteriore riduzione, .

Pag. 171

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: né incrementi delle aliquote IRES.
6.4. De Palma, Rubano, D'Attis, Caroppo.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, e in nuove assunzioni con le seguenti: in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti alla ripartizione degli utili di impresa e in accantonamento degli utili.

  Conseguentemente, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

   a-bis) stabilizzazione delle forme di incentivazione degli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, di cui ai commi da 1051 a 1058-ter dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che includano in ogni caso quelli funzionali al miglioramento dell'efficienza energetica, della sostenibilità, dell'uso e del riutilizzo delle risorse naturali, tra cui quella idrica, nonché alla trasformazione dell'impresa e dei suoi processi in chiave tecnologica e digitale;

   a-ter) introduzione di una quota di decontribuzione in caso di nuove assunzioni.
6.5. Marattin, Richetti, Pastorella, Del Barba, Sottanelli.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: qualificati, aggiungere le seguenti: a contenere gli effetti dei cambiamenti climatici.
6.6. Bonelli, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: qualificati, aggiungere le seguenti: a migliorare l'ambiente e i luoghi di lavoro.
6.7. Mari, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo la parola: qualificati, aggiungere le seguenti: a migliorare l'ambiente.
6.8. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo la parola: qualificati aggiungere le seguenti: e a quelli destinati alla formazione del personale.
6.9. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo la parola: qualificati, aggiungere le seguenti: in formazione.
6.10. Merola, Guerra, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e in nuove assunzioni: con le seguenti: o in nuove assunzioni.
6.11. Cavandoli, Centemero, Bagnai.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: e in nuove assunzioni aggiungere le seguenti: , in particolare di quelle di persone con disabilità,.
*6.12. Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
*6.13. Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Cavandoli, Centemero, Bagnai.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: e in nuove assunzioni aggiungere le seguenti: , con particolare riferimento a quelle di giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età e di lavoratori che hanno superato cinquanta anni di età, .
6.14. La Porta, Roscani, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Pag. 172

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , senza discriminazione tra le varie forme di enti e pregiudizio per i soggetti titolari di regimi di esenzione mantenendo le eventuali esenzioni attualmente in essere.
6.15. Bagnai, Cavandoli, Centemero.

  Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: attività d'impresa, aggiungere le seguenti: eccetto se trattasi di finalità culturali, ivi comprese la conservazione e valorizzazione di immobili culturali non costituenti beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, .
*6.16. Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Alifano, Lovecchio, Raffa, Fenu.
*6.17. Amorese, Mollicone.

  Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: attività d'impresa, aggiungere le seguenti: ad eccezione delle finalità culturali, ivi comprese la conservazione, tutela e manutenzione di immobili culturali non costituenti beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa,.
6.18. Bagnai, Cavandoli, Centemero, Latini.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) introduzione, previo confronto con l'Associazione bancaria italiana e la società Poste italiane S.p.a., di appositi strumenti agevolativi di carattere fiscale per assicurare la gratuità delle transazioni effettuate mediante carte di pagamento.
6.19. Rampelli, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) riduzione alla metà dell'aliquota ordinaria dell'IRES nei casi in cui una somma corrispondente al reddito imponibile, entro i due periodi d'imposta successivi alla sua produzione, sia impiegata in investimenti destinati alla riduzione della produzione di sostanze inquinanti e destinati alla protezione dell'ambiente e del paesaggio, conformemente agli articoli 9 e 41 della Costituzione, secondo il principio «chi meno inquina meno paga».
6.20. Della Vedova, Magi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) riduzione dell'aliquota dell'IRES a beneficio delle imprese che adottano sistemi di gestione certificati a favore dell'ambiente che destinano tale risparmio fiscale, anche sotto forma di crediti d'imposta trasferibili, alla realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili e alle politiche attive per il lavoro.
6.21. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) previsione di un regime fiscale agevolato per le società di capitali e le società di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, costituite esclusivamente da giovani di età compresa tra i 18 e i 36 anni non compiuti, a condizione che essi vi svolgano attività lavorativa, individuando, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, specifici requisiti in termini di conseguimento di ricavi, spese complessive per lavoro accessorio, lavoro dipendente nonché per i compensi eventualmente erogati ai collaboratori e costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali, nonché le cause di esclusione e le modalità Pag. 173applicative per i soggetti in attività e per coloro che avviano una nuova attività.
6.22. Baldino, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) riduzione dell'aliquota dell'IRES a beneficio delle grandi imprese che hanno un rapporto, tra il salario più basso riconosciuto e lo stipendio complessivo del primo dirigente più alto in grado, non superiore a 1 su 50, destinando tale risparmio fiscale, anche sotto forma di crediti d'imposta trasferibili, alle politiche attive per il lavoro.
6.23. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) introduzione di agevolazioni fiscali, sotto forma di crediti d'imposta, cedibili o trasferibili con sconto in fattura, per le società di capitali che reinvestono l'utile prodotto in impianti ad alta tecnologica e innovativi, in impianti di energia da fonti rinnovabili o in interventi di efficientamento energetico e in politiche attive del lavoro.
6.24. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) per le imprese con volume di ricavi non superiore a cinque milioni di euro che effettuano investimenti e nuove assunzioni, il riconoscimento, in luogo della riduzione dell'aliquota IRES di cui alla lettera a), di un credito di imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi ovvero di una maggiorazione del loro costo di acquisizione ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, nonché di un credito di imposta per le nuove assunzioni effettuate.
6.25. Stefanazzi, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Tabacci.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere la reintroduzione del regime disposto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 per i beni intangibili e marchi.
6.26. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: attraverso l'introduzione di apposite franchigie aggiungere le seguenti: e il riconoscimento della deducibilità integrale degli interessi relativi a prestiti contratti per la costruzione o la ristrutturazione di immobili alla cui produzione è diretta l'attività d'impresa.
6.27. Mazzetti, De Palma, Rubano, D'Attis, Caroppo.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) sempre nel rispetto dei principi enunciati alla precedente lettera c), riconoscimento di condizioni oggettive di mercato di natura economica e finanziaria che consentano alle società immobiliari la disapplicazione automatica della normativa sulle società non operative rimuovendo altresì le limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi.
6.28. Cattaneo, De Palma, Rubano.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera:

   c-bis) revisione della disciplina delle deducibilità delle spese di rappresentanza, accoglienza e promozione aziendale.
6.29. Tremaglia, Lucaselli, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Pag. 174

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) revisione della disciplina dell'utilizzo in compensazione delle perdite fiscali anche attraverso l'eliminazione del limite di riportabilità delle perdite fiscali e l'introduzione del regime di riporto all'indietro delle medesime, nonché riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie o al consolidato fiscale, con l'osservanza, in particolare, dei seguenti princìpi:

    1) revisione del regime delle perdite nel consolidato fiscale, al fine di evitare le complessità derivanti dall'attribuzione di quelle non utilizzate dalla consolidante all'atto dell'interruzione o della revoca della tassazione di gruppo;

    2) tendenziale omogeneizzazione dei limiti e delle condizioni di compensazione delle perdite fiscali;

    3) modifica della disciplina del riporto delle perdite nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione aziendale, non penalizzando quelle conseguite a partire dall'ingresso dell'impresa nel gruppo societario, e revisione del limite quantitativo rappresentato dal valore del patrimonio netto e della nozione di modifica dell'attività principale esercitata;

    4) definizione delle perdite finali ai fini del loro riconoscimento secondo i princìpi espressi dalla giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione europea.
6.30. Gruppioni, Marattin, Del Barba, Sottanelli.

  Al comma 1, lettera d), sostituire l'alinea con il seguente:

   d) revisione della disciplina dell'utilizzo in compensazione delle perdite fiscali anche attraverso l'eliminazione del limite di riportabilità delle perdite fiscali e l'introduzione del regime di riporto all'indietro delle medesime, nonché riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie o al consolidato fiscale, con l'osservanza, in particolare, dei seguenti princìpi:.
6.31. D'Alfonso.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

   g-bis) prevedere l'esenzione per le cooperative di produzione e lavoro ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, quantificando al 30 per cento la quota IRES;

   g-ter) prevedere modifiche all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 affinché le società di capitali beneficiarie del credito d'imposta possano, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione dello stesso ai propri soci che detengono almeno il 30 per cento delle quote societarie; prevedere che i cessionari utilizzino il credito ceduto unicamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente; prevedere che non si applichino i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; prevedere che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dall'approvazione del presente provvedimento siano definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.
6.32. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) introduzione di incentivi fiscali per la bonifica dell'amianto in attuazione degli obblighi comunitari di protezione dei lavoratori di cui alla Direttiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e alla Direttiva 477/83/CEE del Consiglio.
6.33. De Luca.

Pag. 175

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) indipendentemente dalla natura giuridica rivestita, la previsione di un regime opzionale di determinazione forfettaria del reddito derivante dall'esercizio delle attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, tra le quali le attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96.
6.34. Caramiello, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) previsione di un regime di premialità fiscale con l'obiettivo di favorire la transizione energetica e climatica delle imprese relativamente all'innovazione di processi e prodotti e di migliorarne la competitività.
6.35. Sergio Costa, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) introduzione di misure per coadiuvare le piccole e medie imprese nell'acquisizione di servizi per l'ottenimento delle certificazioni ambientali, etiche e sociali, la promozione dei valori ESG e per l'applicazione dei principi di rendicontazione di sostenibilità.
6.36. Sergio Costa, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) razionalizzazione della normativa fiscale relativa ai veicoli di investimento immobiliare, anche ai fini del raggiungimento di una sostanziale parità di trattamento tributario dei singoli veicoli, eliminando le asimmetrie esistenti e agevolando la permeabilità tra veicoli di investimento.
6.40. Cattaneo, De Palma, Rubano.

  Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

   g-bis) stabilire, in sede di attuazione della proposta di Direttiva COM(2021)823, per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala con un fatturato complessivo pari ad almeno 750 milioni di euro in base al bilancio consolidato, un livello minimo di imposizione fiscale effettiva pari al 21 per cento.
6.41. Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) stabilire, in sede di attuazione della proposta di Direttiva COM(2021)823, per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala con un fatturato complessivo pari ad almeno 750 milioni di euro in base al bilancio consolidato, un livello minimo di imposizione fiscale effettiva pari al 22 per cento.
6.42. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) stabilire, in sede di attuazione della proposta di Direttiva COM(2021)823, per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala con un fatturato complessivo pari ad almeno 750 milioni di euro in base al bilancio consolidato, un livello minimo di imposizione fiscale effettiva pari al 23,5 per cento.
6.43. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Pag. 176

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) stabilire, in sede di attuazione della proposta di Direttiva COM(2021)823, per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala con un fatturato complessivo pari ad almeno 750 milioni di euro in base al bilancio consolidato, un livello minimo di imposizione fiscale effettiva pari al 24 per cento.
6.44. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per le imprese individuali e le società di persone)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo è delegato a provvedere all'introduzione di un regime impositivo opzionale, per un periodo d'imposta di almeno tre anni per le imprese individuali e per le società di persone in contabilità ordinaria che assoggetti a tassazione separata il reddito d'impresa con la stessa aliquota prevista per le società di capitali.
  2. Il regime impositivo opzionale introdotto ai sensi del comma 1 garantisce, in ogni caso, che l'utile prodotto dall'impresa che aderisce a tale regime sia impiegato in investimenti produttivi destinati alla transizione energetica e alle politiche attive per il lavoro.
6.01. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni a favore degli enti del terzo settore)

  1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 1-ter, dopo le parole: «concedere finanziamenti nei confronti» sono inserite le seguenti: «delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (ONLUS) e degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che svolgano attività di prestazioni di servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica e»;

   b) all'articolo 6, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Ove i titoli indicati nell'articolo 5 vengano emessi per finanziare l'acquisto di crediti di cui agli articoli 119 e successivi del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ceduti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), da organizzazioni di volontariato (ODV) e da associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, ovvero vengano emessi a fronte di finanziamenti di cui al comma 1-ter dell'articolo 1 nei confronti dei medesimi soggetti, ovvero da società di cui al comma 3 dell'articolo 7.2, ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli indicati nell'articolo 5, si applica lo stesso trattamento stabilito per i Titoli di Stato ed equiparati.»;

   c) all'articolo 7.2, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sugli atti e le operazioni inerenti il trasferimento della titolarità di beni immobili e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi a favore di società che effettuino le operazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b-bis) nei limiti in cui: i) i beni immobili siano destinati ad attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali a cura delle organizzazioni non lucrativePag. 177 di utilità sociale (ONLUS) e degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ed i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica; ii) i titoli emessi dalla società cessionaria prevedano una remunerazione massima ponderata non eccedente il rendimento dei BTP in 10 anni, al mese di emissione dei titoli, maggiorato di 500 punti base; iii) la società acquirente si impegni a non trasferire i beni immobili o i diritti reali o personali per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Ove non si realizzino tali condizioni, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute dalla società nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria. Resta fermo quanto previsto dal comma 5.».
6.02. Del Barba.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Riapertura termini per l'affrancamento dell'avviamento)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la riapertura dei termini per l'affrancamento dell'avviamento:

   a) prevedere che per le operazioni effettuate dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, in parziale deroga alle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, i contribuenti possano assoggettare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali all'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter, introdotto nell'articolo 176 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con l'aliquota del 16 per cento, versando in unica soluzione l'importo dovuto entro il termine del 15 novembre 2023;

   b) prevedere che la deduzione avvenga, in cinque periodi di imposta, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui avviene il versamento.
*6.03. Centemero, Cavandoli, Bagnai.
*6.04. De Palma, Rubano.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Revisione del catasto dei fabbricati)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale:

   a) l'attribuzione a ciascuna unità immobiliare di un valore patrimoniale mediante un processo estimativo che:

    1) utilizza il metro quadrato come unità di consistenza, specificando i criteri di calcolo della superficie dell'unità immobiliare;

    2) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all'interno di uno stesso comune;

   b) la determinazione della rendita per le unità immobiliari mediante un processo estimativo che, con riferimento alle medesime unità di consistenza previste per la Pag. 178determinazione del valore patrimoniale di cui alla lettera a):

    1) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, qualora sussistano dati consolidati nel mercato delle locazioni;

    2) qualora non vi sia un consolidato mercato delle locazioni, applica ai valori patrimoniali specifici saggi di redditività desumibili dal mercato, nel triennio antecedente l'anno di entrata in vigore del decreto legislativo;

   c) la previsione di meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato.

  2. Il Governo è delegato, altresì, ad emanare, con i decreti legislativi di cui al comma 1, norme dirette a garantire l'invarianza del gettito delle singole imposte il cui presupposto e la cui base imponibile sono influenzati dalle stime di valori patrimoniali e rendite, a tal fine prevedendo, contestualmente all'efficacia impositiva dei nuovi valori, la modifica delle relative aliquote impositive, delle eventuali deduzioni, detrazioni o franchigie, la cancellazione dei coefficienti di rivalutazione diversi da quello all'inflazione, finalizzate ad evitare un aggravio del carico fiscale, con particolare riferimento alle imposte sui trasferimenti e all'imposta municipale propria (IMU).
6.05. Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di beni strumentali d'impresa)

  1. Al fine di armonizzare la normativa nazionale a quella comunitaria, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione, la semplificazione e la razionalizzazione della disciplina concernente la quota ammortizzabile, il costo deducibile, la detraibilità dell'IVA, di cui all'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e i tempi di ammortamento relativamente alle autovetture in uso promiscuo, comprese tra i beni destinati ad essere utilizzati come strumenti nell'esercizio dell'attività di impresa, arte e professione, di cui all'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

   a) prevedere aliquote differenziate per la detraibilità dell'IVA relativa ai costi degli autoveicoli parametrate sul loro impatto ambientale misurato in base ai loro livelli di emissione di CO2;

   b) aumentare progressivamente il tetto per la deducibilità dei costi degli autoveicoli di nuova immatricolazione;

   c) parametrare la deducibilità di cui alla lettera b) ai livelli di emissione di cui alla lettera a);

   d) ridurre il periodo di ammortamento dei beni a tre bilanci di esercizio.
6.06. Maullu, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Testa.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Norme in materia di revisori dei conti nelle società a responsabilità limitata)

  1. All'articolo 2477 del codice civile, secondo comma, lettera c), sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «uno dei seguenti limiti» sono sostituite dalle seguenti: «due dei seguenti limiti»;

Pag. 179

   b) al numero 1), le parole: «4 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «6 milioni»;

   c) al numero 2), le parole: «4 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «12 milioni»;

   d) al numero 3), le parole: «20 unità» sono sostituite dalle seguenti: «50 unità».
6.07. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Inammissibile)

ART. 7.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) garantire il pieno rispetto del principio di neutralità dell'imposta, evitando l'adozione di meccanismi in deroga alla disciplina generale che incidono negativamente sulla liquidità delle imprese;
7.1. Mazzetti, De Palma, Rubano, D'Attis, Caroppo.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: operazioni esenti, inserire le seguenti: con particolare riguardo alle attività professionali svolte in forma di apprendimento,
7.2. Cannata, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , garantendo fasce di esenzione sui prodotti di prima necessità per i soggetti più fragili e aumentando la tassazione sui beni di lusso inquinanti o ad alto consumo di energia;
7.3. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alla applicabilità o meno della scissione dei pagamenti ex articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
7.4. Tosi, De Palma, Rubano.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: normativa dell'Unione europea, aggiungere le seguenti: garantendo aliquote ridotte in particolare per il «bene casa», per il recupero dei fabbricati esistenti e per le opere e i servizi pubblici,
*7.5. Mazzetti, De Palma, Rubano, D'Attis, Caroppo.
*7.6. Simiani.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché allo scopo di semplificare la gestione e l'applicazione dell'imposta, contrastare l'erosione e l'evasione fiscale e aumentare il grado di efficienza del sistema impositivo;
7.7. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , a partire dalle attività culturali che si intende uniformare ad un'aliquota ridotta;
7.8. De Palma, Rubano.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di contenere l'erosione dell'imposta indotta dall'applicazione di aliquote ridotte.
7.9. Guerra, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche perseguendo le false prestazioni occasionali, attraverso la previsione che l'esercizio dell'attività professionale per gli iscritti ai rispettivi albi sia subordinata all'apertura della partita IVA.
7.10. Matera, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matteoni, Maullu, Testa.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) adeguare le strutture e le aliquote della tassazione indiretta, in coerenza con l'European Green Deal e con la Pag. 180disciplina europea armonizzata dell'accisa, in modo da tener conto dell'impatto ambientale dei diversi prodotti nonché con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti, alla promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili e alla promozione di uno sviluppo sostenibile;
7.11. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

   c-bis) prevedere un'aliquota Iva agevolata applicabile ai corrispettivi relativi alle opere di ristrutturazione dei corsi d'acqua, agli interventi per stabilizzare pendici di montagne e colline, per attività di rimboschimento, per il consolidamento dei terreni, per la realizzazione di pavimentazioni drenanti e per ogni altro intervento diretto a fronteggiare, mitigare o eliminare lo stato di pericolosità causato da fenomeni di dissesto idrogeologico;.
7.12. Gadda, Marattin, Del Barba, Sottanelli.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) introdurre un'imposta parametrata alla quantità di biossido di carbonio emessa per chilometro ed eccedente una certa soglia, a carico di chi acquisti, anche in locazione finanziaria, e immatricoli in Italia, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, anche già immatricolato in un altro Stato, prevedendo appositi scaglioni disincentivanti e relativi importi sulla base delle predette emissioni;
7.13. Sergio Costa, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) rimodulare l'imposizione indiretta in funzione delle emissioni di CO2 e aumentare il limite alla detraibilità dell'IVA per tutti i veicoli a basse emissioni;
7.14. Sergio Costa, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: utilizzo dei beni e dei servizi, inserire le seguenti: , anche ad uso familiare,.
7.15. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Al comma 1, lettera d), numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La data di registrazione della fattura elettronica da parte degli operatori economici corrisponde alla data di emissione della medesima.
7.16. Centemero, Bagnai, Cavandoli.

  Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

   d-bis) prevedere interventi specifici per ridurre l'evasione dell'imposta, anche attraverso la previsione dell'applicazione, alle sole operazioni intermedie, comprese le importazioni, di un'aliquota IVA unica, tendenzialmente pari a quella effettiva dell'IVA nel suo complesso, in modo da lasciare pressoché invariato anche il gettito garantito dalle operazioni indetraibili;
7.17. Guerra, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: ed estendendo con le seguenti: e differire il pagamento dell'IVA in dogana, estendendo.
7.18. De Palma, Rubano.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: antiquariato o da collezione aggiungere le seguenti: nonché agli interventi di conservazione, tutela e manutenzione dei beni culturali sottoposti al vincolo ai sensi dell'articoloPag. 181 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché ridurre e armonizzare l'aliquota dell'IVA per i consumi culturali e di opere dell'ingegno, nonché introdurre meccanismi di detrazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi culturali.
7.19. Mollicone, Amorese.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: antiquariato o da collezione aggiungere le seguenti: nonché agli interventi di conservazione, tutela e manutenzione dei beni culturali sottoposti al vincolo ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
*7.20. Manzi, Merola.
*7.21. Cavandoli, Bagnai, Centemero, Latini.
*7.22. Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) ridurre l'aliquota dell'IVA ai beni offerti in libera vendita e prodotti nell'ambito di progetti volti al reinserimento lavorativo o all'inclusione sociale, organizzati e/o gestiti da un ente del Terzo Settore, e riservati a persone in stato di detenzione, a persone con disabilità ovvero a persone in condizioni di fragilità o svantaggio temporanee o permanenti;.
7.23. Stefanazzi.

  Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

   e-bis) escludere dal regime di imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto le operazioni relative ai contratti derivati di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
7.24. Centemero, Bagnai, Cavandoli.

  Al comma 1, lettera g) dopo le parole: di interesse generale aggiungere le seguenti: , prevedendo l'esenzione per le attività didattiche e formative svolte dagli organismi riconosciuti dal CONI e dagli enti sportivi senza fini di lucro iscritti al registro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39.
7.25. Barelli, Rubano, De Palma.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) rivedere la disciplina, anche sanzionatoria, applicabile in caso di errori di fatturazione o di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva erroneamente assolta dal cedente o prestatore, armonizzandola a quella prevista dalla Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, prevedendo la sanzione in misura fissa nell'ipotesi di detrazione di imposta non dovuta per applicazione di aliquota superiore, di assoggettamento all'imposta di operazioni non imponibili, esenti o non soggette nonché di riduzione della base imponibile, sempre che il cedente o prestatore abbia versato l'imposta e fatti salvi i casi di frodi, nonché l'ampliamento dei termini per l'emissione delle note di variazione e per la richiesta di rimborso dell'imposta non dovuta.
*7.26. De Palma, D'Attis, Caroppo, Rubano.
*7.27. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
*7.28. Centemero, Cavandoli, Bagnai.
*7.29. Testa, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) adottare un regime ordinario IVA con aliquota ridotta anche pari a zero su base opzionale, in alternativa ad un'imposta di registro ridotta relativamente alla locazione e cessione di unità immobiliari residenziali di qualsiasi tipologia, qualora Pag. 182le stesse siano poste in essere da soggetti esercenti attività di impresa effettiva e professionale nell'ambito della loro attività ordinaria prevalente o da altri soggetti professionali. Prevedere allo stesso tempo che la scelta per il suddetto regime opzionale non abbia alcun impatto per l'operatore sia ai fini del pro-rata di detraibilità dell'IVA sia nel caso in termini di rimborso dell'IVA a credito.
7.30. Cattaneo, De Palma, Rubano.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) prevedere la regolazione istantanea con sistema digitale aperto dell'imposta sul valore aggiunto per i soggetti che operano nell'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione tenuti alla fatturazione elettronica, istituendo appositi conti correnti fiscali digitali presso l'Agenzia delle entrate, mediante definizione delle modalità di riconoscimento, rilevazione, versamento, compensazione, rimborso e disposizione, parziale e totale, del saldo a credito per il contribuente, anche prevedendo forme di cedibilità nella regolamentazione dell'imposta sul valore aggiunto nei normali rapporti commerciali tra operatori economici.
7.31. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) equiparare l'aliquota IVA applicata ai prodotti della pesca a quelli del settore agricolo, al fine di armonizzare l'applicazione dell'imposta tra i due settori primari e razionalizzare il numero delle aliquote applicabili, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea, in linea con quanto disposto dalla lettera a) del presente articolo;
*7.32. Cavandoli, Davide Bergamini, Centemero, Bagnai, Bruzzone, Carloni, Pierro.
*7.33. Gadda, De Monte, Del Barba.
*7.34. Nevi, Rubano, De Palma.
*7.35. Congedo, Caretta, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) modificare l'attuale normativa in materia di sgravio dell'IVA sugli acquisti dei turisti internazionali di cui all'articolo 38-quater, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, adeguando la soglia economica minima per accedere al servizio alla media degli altri Paesi europei.
7.36. Squeri, Rubano, De Palma.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) prevedere un unico regime opzionale di determinazione forfettaria dell'imposta per le attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile tra le quali le attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96.
7.37. Caramiello, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) razionalizzare la disciplina delle variazioni dell'imponibile o dell'imposta, riallineando la norma interna alla direttiva (CE) 2006/112 e, in particolare, prevedendo lo svincolo della rettifica della base imponibile e dell'Iva, in caso di mancato pagamento, dalle procedure concorsuali.
7.38. Giorgianni, Lucaselli, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

  Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

   g-bis) previsione di un regime fiscale speciale per le aziende e le attività produttivePag. 183 che riconvertono le loro attività nel rispetto di standard ambientali secondo le normative dell'Unione europea;
7.39. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

   g-bis) previsione di un regime fiscale speciale per le aziende e le attività produttive che operano per il contenimento degli effettivi negativi dei cambiamenti climatici;
7.40. Evi, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

   g-bis) previsione di un regime fiscale speciale per le aziende e le attività produttive che operano nel rispetto del benessere animale;
7.41. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

   g-bis) prevedere una compartecipazione regionale all'IVA proporzionale al gettito IVA prodotto sul territorio di ogni Regione.
7.42. Cavo, Bicchielli.

  Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

   g-bis) previsione di un regime fiscale speciale per le aziende e le attività produttive che operano nei comuni montani;
7.46. Zaratti, Borrelli, Grimaldi.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) ridurre l'aliquota dell'IVA per la somministrazione di alimenti e bevande all'interno delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili tramite lo scorporo delle medesime dal prezzo del biglietto;
7.47. Testa, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione dell'imposizione fiscale su autovetture e flotte aziendali)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione del regime fiscale sulle autovetture, con l'obiettivo di contribuire al raggiungimento dei target, nazionali ed europei, di decarbonizzazione:

   a) revisione della tassa di immatricolazione parametrata al costo del veicolo e sulle emissioni di CO2;

   b) revisione della fiscalità per i veicoli aziendali, prevedendo misure di declinazione delle percentuali di deducibilità del costo di acquisto o del leasing in base ai parametri emissivi di CO2/km del mezzo;

   c) revisione delle imposte sulle auto aziendali concesse come fringe benefit ai dipendenti, prevedendo una progressività dell'imposizione fiscale sulla base dei parametri emissivi di CO2/km del mezzo;

   d) revisione delle percentuali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali, prevedendo misure di declinazione delle percentuali di detraibilità in base ai parametri emissivi di CO2/km del mezzo.
7.01. Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Curti.

Pag. 184

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione dell'imposizione fiscale su autovetture e flotte aziendali)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione del regime fiscale sulle autovetture, con l'obiettivo di contribuire al raggiungimento dei target, nazionali ed europei, di decarbonizzazione:

   a) introduzione di una tassa di immatricolazione parametrata al costo del veicolo e sulle emissioni di CO2;

   b) revisione della fiscalità per i veicoli aziendali, prevedendo misure di declinazione delle percentuali di deducibilità del costo di acquisto o del leasing in base ai parametri emissivi di CO2/km del mezzo;

   c) revisione delle imposte sulle auto aziendali concesse come fringe benefit ai dipendenti, prevedendo una progressività dell'imposizione fiscale sulla base dei parametri emissivi di CO2/km del mezzo;

   d) revisione delle percentuali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali, prevedendo misure di declinazione delle percentuali di detraibilità in base ai parametri emissivi di CO2/km del mezzo.
7.02. Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.

ART. 8.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Istituzione di una imposta regionale a carico delle attività produttive per finanziare la sanità ed il welfare)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo provvede alla revisione dell'imposta regionale a carico delle attività produttive con ampia base imponibile, fissando l'aliquota in misura tale da garantire un gettito capace di sostenere almeno il 50 per cento dei costi sanitari.
  2. Il maggior gettito derivante dall'imposta di cui al precedente comma 1 è destinato a ridurre la pressione fiscale ed il costo degli oneri sociali di lavoratori e pensionati.
*8.1. Pastorino.
*8.2. Mari, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: nella prospettiva di fino a: riporto delle perdite,
8.3. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 2, dopo le parole: non devono inserire le seguenti: comportare per le società un onere fiscale effettivo maggiore rispetto a quello che si sarebbe determinato in vigenza dell'IRAP, né

  Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Agli eventuali maggiori oneri finanziari derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede mediante una rimodulazione degli incentivi e delle agevolazioni per le imprese.
8.4. D'Alfonso.

  Al comma 2, dopo le parole: non devono inserire le seguenti: comportare per le società di capitali un onere fiscale effettivo maggiore rispetto a quello che si sarebbe determinato in vigenza dell'IRAP, né
8.5. Centemero, Cavandoli, Bagnai.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione delle aliquote relative alle imposte sulle transazioni finanziarie)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, altresì, i Pag. 185seguenti princìpi e criteri direttivi per la revisione delle aliquote relative alle imposte sulle transazioni finanziarie di cui all'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228:

   a) con riferimento all'imposta sulle operazioni finanziarie di acquisto o vendita, definire scaglioni di tassazione decrescenti al crescere del tempo di titolarità del titolo oggetto della transazione;

   b) con riferimento all'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, al fine di apportare le necessarie modifiche alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevedere:

    1) per i derivati cosiddetti «speculativi», quali, tra gli altri, contratti futures, covered warrants, warrants, CFD, certificates, la variabilità della tassazione a seconda della tipologia di strumento e del relativo sottostante, nonché commisurata al valore del contratto;

    2) per i derivati option, di copertura dai rischi su operazioni finanziarie e no, comprese quelli di copertura dai rischi su cambi, cosiddetti «forex», stipulati da soggetti istituzionali o privati, una tassazione fissa determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto;

    3) per i derivati short selling, allo scoperto, aventi ad oggetto obbligazioni sui titoli di Stato una tassazione massima sul valore del contratto;

    4) per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione forme di riduzione d'imposta;

    5) per i derivati cosiddetti «speculativi» una tassazione maggiore per i soggetti istituzionali rispetto ai soggetti privati;

   d) con riferimento alla tassazione sulle operazioni in valute virtuali, definire scaglioni di tassazione crescenti al crescere della plusvalenza di transazione realizzata;

   e) con riferimento alle operazioni ad alta frequenza, di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, modulare l'aliquota d'imposta vigente secondo princìpi di progressività per scaglioni di importi negoziati crescenti al crescere del controvalore della transazione, determinato sulla base del saldo netto del numero di titoli negoziati da ciascun soggetto e per lo stesso strumento finanziario, valorizzato al prezzo di costo;

   f) istituire, in collaborazione con la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), una piattaforma telematica sulle operazioni su strumenti finanziari derivati aventi ad oggetto obbligazioni di Stato, dove identificare, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i contraenti delle negoziazioni, distinguendo i soggetti istituzionali da quelli privati, e dove annotare per ciascun soggetto il numero e il valore degli strumenti finanziari negoziati nonché il nome dell'intermediario finanziario.
8.01. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e la revisione del catasto dei fabbricati)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi per modificare la disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale al fine di modernizzare gli strumenti di individuazione e di controllo delle consistenze dei terreni e dei fabbricati:

   a) prevedere strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare e ad accelerare l'individuazione e il classamento degli immobili, con particolare riferimento agli immobili e i terreni non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita;

Pag. 186

   b) prevedere strumenti e modelli organizzativi che facilitino la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni nonché la loro coerenza ai fini dell'accatastamento delle unità immobiliari.

   c) prevedere l'aggiornamento delle informazioni presenti nel catasto attraverso l'interoperabilità dei dati catastali, tenendo altresì conto, ai fini della determinazione della redditività, della composizione e della situazione reddituale del nucleo familiare, al fine di eliminare le sperequazioni e garantire l'equità sociale;

   d) prevedere che le informazioni rilevate secondo i princìpi di cui al presente articolo non possano essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali e, conseguentemente, per la determinazione delle agevolazioni e dei benefìci sociali.
8.02. Fenu, Lovecchio, Raffa, Alifano.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e la revisione del catasto dei fabbricati)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo, al fine di revisionare la disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale attraverso la modernizzazione degli strumenti di individuazione e di controllo delle consistenze dei terreni e dei fabbricati, osserva, altresì, i seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare e ad accelerare l'individuazione e, eventualmente, il corretto classamento delle seguenti fattispecie:

    1) immobili attualmente non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita;

    2) terreni edificabili accatastati come agricoli;

    3) immobili abusivi, individuando a tale fine specifici incentivi e forme di valorizzazione delle attività di accertamento svolte dai comuni in questo ambito, nonché garantendo la trasparenza delle medesime attività;

   b) prevedere strumenti e modelli organizzativi che facilitino la condivisione dei dati e dei documenti, per via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni nonché la loro coerenza ai fini dell'accatastamento delle unità immobiliari.

  2. Il Governo è delegato altresì a prevedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, l'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere che le informazioni rilevate secondo i princìpi di cui al presente comma non possano essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali e, conseguentemente, per la determinazione delle agevolazioni e dei benefìci sociali;

   b) prevedere che sia indicata per ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale risultante a normativa vigente sulla base dei dati nella disponibilità dell'Agenzia delle entrate, anche un'ulteriore rendita, suscettibile di periodico aggiornamento, determinata utilizzando i criteri previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, ove necessario, tenendo anche conto:

    1) dell'articolazione del territorio comunale in ambiti territoriali omogenei di riferimento;

    2) della rideterminazione delle destinazioni d'uso catastali, distinguendole in ordinarie e speciali;

Pag. 187

    3) dell'adozione di unità di consistenza per gli immobili di tipo ordinario;

   c) prevedere, nella consultazione catastale, l'accesso alla banca di dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare;

   d) prevedere, per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico, come individuate ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, adeguate riduzioni del reddito delle unità immobiliari urbane, che tengano conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonché del complesso dei vincoli legislativi alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro di tali immobili.

  3. Il Governo è delegato altresì a prevedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, che una quota dell'eventuale maggiore gettito derivante dalle attività di cui al comma 1 del presente articolo sia destinata alla riduzione dell'imposizione tributaria sugli immobili e prevalentemente attribuita ai comuni ove ricadono gli immobili interessati dalle disposizioni di cui al presente articolo.
  4. Il Governo è delegato altresì a prevedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, procedimenti amministrativi semplificati e modalità di collaborazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate, affidando a quest'ultima anche i compiti di indirizzo e coordinamento.
8.03. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

ART. 9.

  Al comma 1, lettera a), numero 5), dopo le parole: tributi, anche locali, inserire le seguenti: senza limite di rate attraverso la sola applicazione degli interessi legali per la durata delle rateizzazioni,
9.1. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 5), dopo le parole: l'intervento del tribunale inserire le seguenti: o di altre strutture preposte dall'Amministrazione finanziaria.
9.2. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Al comma 1, lettera b), alinea, premettere le seguenti parole: nella prospettiva del definitivo superamento,
*9.3. Gebhard.
*9.4. Benzoni, Marattin, Del Barba, Sottanelli.
*9.5. Bagnai, Cavandoli, Centemero.
*9.6. Rubano, De Palma, Squeri.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:

  2-bis) prevedere norme agevolate a regime di scioglimento, trasformazione in società semplici o assegnazione ai soci;
9.7. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo le parole: quelle concernenti gli ammortamenti, inserire le seguenti: da riconoscere fiscalmente anche agli immobili abitativi concessi in locazione dalle imprese,
9.8. Mazzetti, De Palma, Rubano, D'Attis, Caroppo.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) rivedere e razionalizzare la disciplina in materia di espropriazione di beni mobili registrati, prevedendo che l'agente della riscossione non dia seguito all'espropriazione del mezzo qualora trattasi dell'unico bene mobile registrato di proprietà del debitore strumentale all'attività di impresa o della professione, nonché qualora l'unico bene mobile registrato di proprietàPag. 188 del debitore è utilizzato, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili ai sensi dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e dell'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
9.9. Centemero, Cavandoli, Bagnai.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) semplificare e razionalizzare la disciplina concernente la quota ammortizzabile, il costo deducibile, la detraibilità dell'IVA e i tempi di ammortamento relativamente alle autovetture in uso promiscuo, comprese tra i beni destinati ad essere utilizzati come strumenti nell'esercizio dell'attività di impresa, arte e professione, prevedendo aliquote differenziate per la detraibilità dell'IVA e percentuali progressive di deducibilità entrambe da parametrare in base all'impatto ambientale degli autoveicoli in termini di emissioni di CO2, aumentando il tetto per la deducibilità dei costi degli autoveicoli di nuova immatricolazione e riducendo il periodo di ammortamento;
9.10. Centemero, Cavandoli, Bagnai.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) prevedere l'applicazione di una addizionale locale e regionale per i redditi sottoposti a regimi forfetari di determinazione del reddito e a regimi cedolari, con l'esclusione dei soli redditi finanziari, al fine di assicurare la partecipazione di tutti i contribuenti al finanziamento dei servizi garantiti dagli enti territoriali;
9.11. Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) prevedere un incremento della percentuale di deduzione dei costi per il personale calcolati sulla base della media dei costi del personale sostenuti nel triennio precedente;
9.12. Centemero, Cavandoli, Bagnai.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) stabilire, in sede di attuazione della proposta di Direttiva COM(2021)823, per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala con un fatturato complessivo pari ad almeno 750 milioni di euro in base al bilancio consolidato, un livello minimo di imposizione fiscale effettiva pari al 21 per cento;
9.13. Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: al fine di garantire il livello minimo di tassazione previsto dalla direttiva medesima
9.14. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera d), inserire, in fine, il seguente periodo: La revisione e la razionalizzazione degli incentivi per i soggetti non destinatari della citata direttiva non deve, in ogni caso, determinare incrementi nel livello di tassazione;
*9.15. Gebhard.
*9.16. Centemero, Bagnai, Cavandoli.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

   d-bis) stabilire, in sede di attuazione della proposta di Direttiva COM(2021)823, per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala con un fatturato complessivo pari ad almeno 750 milioni di euro in base al bilancio consolidato,Pag. 189 un livello minimo di imposizione fiscale effettiva pari al 24 per cento;
9.17. Fratoianni, Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

   d-bis) stabilire, in sede di attuazione della proposta di Direttiva COM(2021)823, per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala con un fatturato complessivo pari ad almeno 750 milioni di euro in base al bilancio consolidato, un livello minimo di imposizione fiscale effettiva pari al 23,5 per cento;
9.18. Fratoianni, Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) stabilire, in sede di attuazione della proposta di Direttiva COM(2021)823, per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala con un fatturato complessivo pari ad almeno 750 milioni di euro in base al bilancio consolidato, un livello minimo di imposizione fiscale effettiva pari al 22 per cento;
9.19. Fratoianni, Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

   d-bis) stabilire, in sede di attuazione della proposta di Direttiva COM(2021)823, per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala con un fatturato complessivo pari ad almeno 750 milioni di euro in base al bilancio consolidato, un livello minimo di imposizione fiscale effettiva pari al 21 per cento;
9.20. Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

   d-bis) promuovere l'innovazione, la competitività e la sostenibilità economica di famiglie e imprese nel processo di transizione energetica e climatica;
9.21. Sergio Costa, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

   e-bis) incentivare il reinsediamento in Italia di attività produttive localizzate all'estero prevedendo una maggiorazione percentuale del valore di mercato delle attività oggetto di rimpatrio, ovvero l'introduzione di un credito di imposta parametrato al valore di mercato dei beni rimpatriati e agli investimenti realizzati in relazione al rimpatrio, ovvero la riduzione dell'aliquota IRES di ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), nonché, in ogni caso, la decontribuzione per un congruo periodo dei lavoratori neo-assunti dalle imprese rimpatriate e l'estensione dell'ambito di applicazione dell'interpello sui nuovi investimenti alle operazioni di cui alla presente lettera, a prescindere dal valore delle attività oggetto di rimpatrio;
9.22. Stefanazzi, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Tabacci.

  Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

   e-bis) favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e la riduzione del divario territoriale, attraverso il potenziamento e la semplificazione del sistema di agevolazioni fiscali verso le imprese finalizzato al sostegno degli investimenti, con particolare riferimento alle Zone economiche speciali (ZES);
9.23. De Luca.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) revisionare gli incentivi fiscali in favore delle start-up e delle PMI innovative al fine di:

    1) razionalizzare la normativa esistente in materia di incentivi fiscali agli Pag. 190investitori in start-up e PMI innovative, mediante coordinamento delle diverse agevolazioni previste in materia di deduzioni e detrazioni dal reddito delle persone fisiche e delle società;

    2) semplificare la normativa in materia di controlli anche mediante l'individuazione di procedure telematiche unificate e liste di controllo documentali univoche, riducendo il rischio di controlli ex post e onerosi aggravi documentali per gli operatori;

    3) introdurre misure finalizzate al potenziamento della leva finanziaria e della raccolta di capitali da parte di investitori privati, qualificati o istituzionali, incentivando il ricorso ai nuovi strumenti di finanza alternativa, da attuare mediante il ricorso a prodotti finanziari e modelli contrattuali innovativi, in linea con le migliori pratiche internazionali, tra cui i meccanismi di finanziamento, quali il crowdfunding e il direct lending, e le forme di finanziamento di private equity e venture capital e altre soluzioni di tecnologia finanziaria;

    4) potenziare e stabilizzare gli incentivi fiscali in materia di ricerca, sviluppo e innovazione valorizzando il ruolo delle imprese innovative e del personale qualificato, nonché la formazione dei lavoratori sull'utilizzo delle nuove tecnologie.
9.24. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

   g-bis) rendere coerente la tassazione indiretta dei vettori energetici rispetto al percorso di integrazione dei sistemi energetici come definito dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima nella prospettiva di una progressiva elettrificazione degli usi finali;

   g-ter) definire le imposte in un'ottica di programmazione e previsione del gettito in ragione dei cambiamenti degli usi energetici finali dei consumatori;

   g-quater) prevedere l'esenzione dalla tassazione per favorire la domanda selettiva di prodotti finali anche in relazione alle priorità di strategia industriale e climatica nazionale ed europea.
9.25. Sergio Costa, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

   g-bis) promuovere la transizione ecologica nel pieno rispetto degli obiettivi UE e degli impegni sottoscritti nelle conferenze internazionali sul Clima in tema di superamento delle fonti fossili, attraverso:

    1) il riordino, la semplificazione e la stabilizzazione delle misure per la riqualificazione energetica e strutturale del nostro patrimonio immobiliare, al fine di fornire un quadro certo e chiaro alle famiglie e alle imprese, che comprenda la possibilità di cessione dei relativi crediti fiscali;

    2) il potenziamento degli incentivi per interventi di decarbonizzazione e riqualificazione ambientale e la progressiva rapida riduzione e azzeramento dei sussidi dannosi per l'ambiente, dei sussidi ambientalmente dannosi e per la promozione dei sussidi ambientalmente favorevoli, evitando aggravi di costi per le imprese e vincolando le risorse risparmiate alla riduzione della pressione fiscale sulle famiglie e sulle imprese;

    3) un aumento del limite in vigore alla detraibilità dell'IVA per tutti i veicoli a basse emissioni;

    4) la rimodulazione del regime di tassazione ambientale, favorendo fiscalmente gli investimenti verso tecnologie e interventi a basse e nulle emissioni di carbonio, rispettando il principio della neutralità fiscale, in coerenza con le linee guida europee e gli obiettivi stabiliti dal Green Deal UE di progressiva riduzione fino all'azzeramento delle emissioni nette di CO2 prevedendo, al fine di evitare effetti regressivi per le persone fisiche e penalizzanti per le imprese, adeguati meccanismi di compensazione e premialità in grado di Pag. 191accompagnare famiglie e imprese nel processo di transizione ecologica.
9.26. Bonelli, Zanella, Borrelli, Grimaldi, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) prevedere una disciplina generale della cessione dei crediti d'imposta, definendo le regole per garantire la circolarità avuto riguardo:

    1) alla cedibilità dei crediti;

    2) alla distinzione del diverso trattamento contabile tra crediti pagabili e crediti non pagabili;

    3) alla compensabilità con più fattispecie di debiti fiscali e contributivi;

    4) all'introduzione di meccanismi di autorizzazione e controllo ex ante sull'esistenza dei requisiti e delle autorizzazioni stabiliti dalla normativa vigente sulla spettanza dei crediti d'imposta nella fase di presentazione dell'istanza per il riconoscimento, anche allegando alla stessa istanza la documentazione prevista dalla legge;

    5) alla definizione delle modalità di identificazione elettronica del credito mediante l'attribuzione di un codice univoco da riportare in ogni successiva cessione del credito autorizzato e le procedure di asseverazione, conformità e verifiche in materia di antiriciclaggio da parte dei professionisti che trasmettono le istanze per conto del contribuente;

    6) all'introduzione di strumenti di monitoraggio e di blocco al trasferimento del credito in caso di sopraggiunta irregolarità contributiva e fiscale del titolare del credito.
9.27. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) fornire un'interpretazione univoca, a livello nazionale, circa le modalità di determinazione della rendita catastale per i terreni autorizzati allo svolgimento di attività di ricerca e di coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, chiarendo che, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), i terreni destinati ad attività estrattiva in base allo strumento urbanistico generale o attuativo, ovvero i terreni destinati ad attività agricola, ancorché transitoriamente autorizzati all'esercizio dell'attività estrattiva, restano inclusi nel catasto dei terreni, e prevedendo una rivalutazione della relativa rendita catastale, nei limiti di superficie delle aree autorizzate alla coltivazione mineraria e di durata del provvedimento abilitativo, al fine di tenere conto della transitoria diversa capacità reddituale dei terreni.
*9.28. De Palma, D'Attis, Caroppo, Rubano.
*9.29. Matera, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matteoni, Maullu, Testa.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) definire un quadro normativo programmatico che preveda la possibilità di istituire un contributo straordinario di solidarietà sul maggior reddito delle grandi imprese nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi del codice della protezione civile, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nei casi di incremento medio dei risultati conseguiti dall'impresa nei tre periodi d'imposta antecedenti pari ad almeno il 75 per cento, prevedendo altresì:

    1) l'applicazione di un'aliquota sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso al momento in cui si realizzano i presupposti per il contributo;

    2) la destinazione delle maggiori entrate agli interventi connessi allo stato di emergenza.
9.30. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Pag. 192

  Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

   g-bis) predisporre un piano nazionale di efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati che consenta di raggiungere gli obiettivi previsti dalla normativa dell'Unione europea sulla prestazione energetica degli edifici, prevedendo:

    1) l'introduzione di agevolazioni fiscali strutturali relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici ed eliminazione delle barriere architettoniche;

    2) l'introduzione di una disciplina generale della cessione dei crediti di imposta in materia edilizia.
9.31. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) prevedere un particolare regime per le aziende che operano nella Cybersecurity, tenendo conto del particolare interesse nazionale di tale settore e prevedendo una riduzione del carico fiscale sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti ad alta specializzazione tecnica nonché un particolare regime premiale per lo sviluppo di tecnologie proprietarie, nonché per l'acquisto di soluzioni atte a rispondere agli obblighi di cui alla Direttiva europea 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2).
*9.32. De Palma, D'Attis, Caroppo, Rubano.
*9.33. Bicchielli, Lupi, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) istituire una piattaforma telematica destinata al funzionamento digitale dei conti correnti fiscali, finalizzati:

    1) a validare, identificare e accreditare i crediti d'imposta sulle agevolazioni fiscali riconosciute;

    2) a regolamentare la loro circolazione tra i titolari di conti correnti fiscali;

    3) a prevedere strumenti di pagamento elettronici anche tramite carta elettronica fiscale per facilitare la trasferibilità delle agevolazioni.
9.34. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) semplificare e razionalizzare, anche mediante l'introduzione di un'imposta unica, ridotta e interamente sostitutiva, il regime fiscale previsto in favore dei cittadini italiani iscritti all'Aire che avviino attività imprenditoriali sul territorio nazionale, garantendo un incremento dell'occupazione e il mantenimento dei nuovi insediamenti produttivi per un periodo non inferiore a cinque anni;
9.35. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Porta.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) nell'ambito delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di natura finanziaria, rivedere l'esclusione dell'ambito di applicazione delle norme, nei confronti degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, al fine di garantire una parificazione di trattamento fiscale.
9.36. De Bertoldi, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) prevedere la possibilità per il contribuente di destinare una quota pari al Pag. 1936 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dovuta e liquidata dall'amministrazione finanziaria sulla base della dichiarazione annuale, alla difesa civile non armata e non violenta.
9.37. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) rafforzare gli incentivi fiscali finalizzati a promuovere la bonifica dell'amianto in attuazione degli obblighi comunitari di protezione dei lavoratori di cui alla Direttiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e alla Direttiva 477/83/CEE del Consiglio;
9.38. De Luca.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) semplificare la gestione delle istruttorie, ovvero dell'erogazione, la fruizione e il monitoraggio degli incentivi destinati agli operatori economici, creando un apposito portale unico digitale a cui tutte le amministrazioni coinvolte debbono fare riferimento;
9.39. Bagnai, Cavandoli, Centemero.

  Al comma 1, dopo la lettera g), del comma 1, aggiungere la seguente:

   g-bis) rivedere e razionalizzare il regime fiscale delle attività portuali con riguardo ai tributi ad esse afferenti al fine del superamento dei profili critici emergenti dalla giurisprudenza e dagli interventi dell'Unione europea.
9.40. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) riformare la disciplina dei Piani Individuali di Risparmio al fine di includere nell'agevolazione forme di investimento del risparmio verso fondi immobiliari e infrastrutturali nella forma di FIA infrastrutturali o ELTIF.
9.41. Cattaneo, De Palma, Rubano.

  Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

   g-bis) elevare, sentita la Conferenza delle Regioni, il canone di concessione per la captazione e l'imbottigliamento dell'acqua minerale, al fine di destinare il maggior gettito a misure di contenimento del dissesto idrogeologico;
9.42. Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) revisionare il sistema della fiscalità generale basato sul miglioramento della progressività dell'imposta volta a comprendere gli oneri generali di sistema, le accise e il canone RAI.
9.43. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) adottare misure che favoriscono la permanenza degli studenti formati, nonché razionalizzare gli incentivi finalizzati al rientro sul territorio nazionale di risorse formate negli istituti italiani ma occupate fuori dai confini nazionali.
9.44. Matteoni, La Porta, Roscani, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Maullu, Testa.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Delega al Governo per la modifica al decreto del Presidente della Repubblica 22 Pag. 194dicembre 1986, n. 917 in materia di beni strumentali d'impresa)

  1. Al fine di armonizzare la normativa nazionale a quella europea, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione, la semplificazione e la razionalizzazione della disciplina concernente la quota ammortizzabile, il costo deducibile, la detraibilità dell'IVA, di cui all'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e i tempi di ammortamento relativamente alle autovetture in uso promiscuo, comprese tra i beni destinati ad essere utilizzati come strumenti nell'esercizio dell'attività di impresa, arte e professione, di cui all'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

   a) prevedere aliquote differenziate per la detraibilità dell'IVA relativa ai costi degli autoveicoli parametrate sul loro impatto ambientale misurato in base ai loro livelli di emissione di CO2;

   b) aumentare progressivamente il tetto per la deducibilità dei costi degli autoveicoli di nuova immatricolazione;

   c) parametrare la deducibilità di cui alla lettera b) ai livelli di emissione di cui alla lettera a);

   d) ridurre il periodo di ammortamento dei beni a tre bilanci di esercizio.
9.01. Rubano, De Palma.

ART. 10.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) razionalizzare la tassazione relativa ai trasferimenti di fabbricati residenziali o porzioni di essi, anche qualora gli stessi siano posti in essere da soggetti esercenti attività di impresa effettiva e professionale nell'ambito della loro attività ordinaria prevalente o da altri soggetti professionali, al fine di evitare doppie imposizioni sui medesimi fabbricati qualora questi siano stati oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia e successiva alienazione;
10.1. Dell'Olio, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) razionalizzare la tassazione relativa ai trasferimenti di fabbricati residenziali o porzioni di esse, anche al fine di favorire i soggetti professionali che svolgono prevalentemente attività di compravendita immobiliare;
*10.2. Benzoni, Marattin, Del Barba, Sottanelli.
*10.3. De Palma, D'Attis, Caroppo, Rubano.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere la possibilità di assicurare il rischio diretto per le sanzioni tributarie irrogate nei confronti del professionista nell'esercizio della propria attività professionale;
10.4. Cavandoli, Bagnai, Centemero.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*10.5. Pastorino.
*10.6. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: eventualmente in misura fissa con le seguenti: commisurata al valore del patrimonio ereditato e nel rispetto del principio di progressività.
**10.7. Pastorino.
**10.8. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Pag. 195

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) prevedere l'applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa ai trasferimenti immobiliari nell'ambito di operazioni di valorizzazione edilizia;.
10.9. Mazzetti, De Palma, Rubano, D'Attis, Caroppo.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) garantire il rispetto del principio di alternatività tra l'IVA e le imposte d'atto anche per le operazioni immobiliari;.
10.10. Mazzetti, De Palma, Rubano, D'Attis, Caroppo.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

   d-bis) aumentare il grado di progressività dell'imposta sulle successioni e donazioni.
10.11. Tabacci, Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) includere che l'inosservanza di obblighi o adempimenti che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, compreso il modello EAS per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi, nelle violazioni di natura meramente formale;
10.12. Centemero, Bagnai, Cavandoli.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché prevedere l'utilizzo del modello di pagamento F24 per il versamento unitario di tributi, nazionali o locali, ovvero di contributi previdenziali e dei relativi interessi, sanzioni e accessori, nonché per ogni pagamento verso pubbliche amministrazioni. Qualsiasi altro modello di versamento è, pertanto, abrogato. Il modello F24 può essere utilizzato da tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita IVA, in sostituzione dei bollettini postali
10.13. Bagnai, Centemero, Cavandoli.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) semplificare la procedura di riscossione dell'imposta municipale propria (IMU), introducendo l'obbligo da parte dei comuni dell'invio ai soggetti passivi dell'imposta del modello F24 precompilato dell'IMU dovuta, entro trenta giorni prima della scadenza fissata per il versamento e, al contempo, prevedendo che l'eventuale maggior gettito annuale scaturente dall'applicazione del precompilato sia destinato alla riduzione della medesima IMU.
10.14. Cavandoli, Bagnai, Centemero.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) prevedere per le unità immobiliari con maggior efficienza energetica e rispettose dei requisiti imposti in ambito unionale:

    1) norme incentivanti in relazione alle imposte legate alla loro detenzione, mediante attribuzione di un valore patrimoniale medio ordinario premiale ovvero di un'aliquota ridotta;

    2) aliquote di imposizione ridotte in relazione al loro trasferimento, avuto riguardo alle imposte di registro, ipotecarie e catastali, che tengano conto dei maggiori investimenti e dei minori costi sociali connessi alla gestione e al mantenimento degli immobili stessi.
10.15. Cattaneo, De Palma, Rubano.

Pag. 196

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) rivedere le modalità del prezzo base, ai fini della cancellazione di ipoteca legale esattoriale o della vendita all'incanto dell'immobile su cui è iscritta, in deroga all'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, attraverso il calcolo risultante dalla banca dati dell'Osservatorio delle quotazioni immobiliari presso l'Agenzia delle entrate alla data della vendita o dell'incanto.
10.16. Cannata, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) prevedere la soppressione dell'addizionale l'addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui al comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
10.17. De Bertoldi, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa, Ciaburro, Marchetto Aliprandi.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) prevedere che siano soggetti alla tassa di registro proporzionale solo gli atti giudiziari che trasferiscano o consentano in concreto il trasferimento di ricchezza.
10.18. Cannizzaro, Arruzzolo, De Palma, Rubano.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) prevedere l'abolizione dell'imposta sugli intrattenimenti (ISI), introdotta dal decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 60.
10.19. Testa, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu.

ART. 11.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) disciplinare il rapporto tra il regime normativo dell'Iva applicabile all'importazione di beni e la normativa unionale.
11.1. Lucaselli, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

ART. 12.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: in modo da tener conto, con le seguenti: in funzione
12.1. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e con l'obiettivo di contribuire, con le seguenti: per garantire la
12.2. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dell'inquinamento atmosferico, aggiungere le seguenti: , assicurando, mediante la contestuale adozione di opportuni incentivi e sostegni, la neutralità degli impatti su famiglie e imprese e.
12.3. Squeri, De Palma, Rubano.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: promuovendo fino alla fine della lettera;

  Conseguentemente:

   sopprimere la lettera b);

   alla lettera c) dopo la parola: ambiente aggiungere le seguenti: nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, fissando Pag. 197aliquote di imposizione fiscale più elevate per i combustibili fossili e inferiori per i prodotti rinnovabili;

   sostituire la lettera d), con la seguente:

   d) procedere al riordino e alla revisione delle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica nonché alla progressiva soppressione, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea inerenti alle esenzioni obbligatorie in materia di accisa, delle agevolazioni catalogate come sussidi ambientalmente dannosi.

   alla lettera f) sopprimere le parole da: in relazione fino alla fine della lettera.
12.5. Sergio Costa, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: biomasse o da altre
12.6. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: biomasse, aggiungere la seguente: sostenibili
12.7. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: biomasse, aggiungere le seguenti: prodotte secondo criteri di sostenibilità certificata,
12.8. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: gas naturale, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: o di altri gas.
*12.9. Del Barba.
*12.10. Cavandoli, Centemero, Bagnai.
*12.11. Zucconi, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
*12.12. Gnassi, Merola.

  Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

   c) riduzione della tassazione sui prodotti energetici rinnovabili
12.13. Bonelli, Grimaldi, Borrelli, Zanella, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: al fine di incentivare l'utilizzo di quelli più compatibili con l'ambiente, con le seguenti: al fine di premiare solamente i prodotti non climalteranti
12.14. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: al fine di incentivare l'utilizzo di quelli più compatibili con l'ambiente, con le seguenti: al fine di premiare quelli rinnovabili
12.15. Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di quelli più compatibili con l'ambiente, con le seguenti: di quelli non climalteranti
12.16. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) rendere la fiscalità, con particolare riferimento alla fiscalità relativa ai prodotti energetici, uno strumento coerente ed efficace nel supportare famiglie e Pag. 198imprese nel percorso di decarbonizzazione, efficienza e indipendenza energetica;
12.17. Sergio Costa, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) procedere al riordino e alla revisione delle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea;.
12.18. Squeri, De Palma, Rubano.

  Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

   d) procedere alla soppressione delle agevolazioni, catalogate come sussidi ambientalmente dannosi (SAD), e alla previsione di agevolazioni per i sussidi ambientalmente favorevoli (SAF)
12.19. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Zanella, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: nonché alla progressiva soppressione o rimodulazione, con le seguenti: anche attraverso la soppressione
12.20. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: progressiva soppressione o rimodulazione, con le seguenti: progressiva rapida soppressione
12.21. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: o rimodulazione
12.22. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: soppressione o rimodulazione, aggiungere le seguenti: tenendo conto delle peculiarità degli impieghi di detti prodotti nell'esercizio delle attività agricole.
12.23. Cerreto, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: di alcune
12.24. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: introducendo misure di favore fiscale per i sussidi ambientalmente favorevoli
12.25. Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1 dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) nella prospettiva di un riordino della tassazione dei combustibili per autotrazione, favorire lo sviluppo della micromobilità urbana finalizzata al contenimento delle emissioni climalteranti, mediante l'utilizzo di veicoli commerciali destinati alle attività di trasporto di merci su gomma, alimentati anche da gasolio commerciale o da combustibili ad alta sostenibilità ambientale, di massa massima complessiva pari o superiore a 1,5 tonnellate.
12.26. Zucconi, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Pag. 199

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) prevedere misure fiscali selettive finalizzate a garantire, la progressiva riduzione e azzeramento delle emissioni nette di CO2 prevedendo adeguati meccanismi di compensazione e premialità in grado di accompagnare famiglie e imprese nel processo di transizione ecologica;
12.27. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) rimodulazione dell'imposta sul valore aggiunto al fine di spingere gli investimenti verso tecnologie e interventi a basse e nulle emissioni di carbonio;
12.28. Evi, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) ricomprendere anche i servizi aero-taxi tra quei voli privati non di linea soggetti al pagamento dell'accisa sul cherosene;
12.29. Evi, Piccolotti, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) prevedere una rideterminazione in aumento del cherosene usato come carburante per la navigazione aerea privata da diporto;
12.30. Evi, Piccolotti, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) potenziamento delle misure di favore fiscale per la promozione dei sussidi ambientalmente favorevoli (SAF);
12.31. Bonelli, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: anche attraverso la progressiva informatizzazione del sistema dei relativi contrassegni di Stato con le seguenti: , attraverso la dematerializzazione dei contrassegni di Stato, da attuarsi tramite Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Associazioni di categoria;
12.32. Nevi, De Palma, Rubano.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: la progressiva, con le seguenti: l'eventuale.
12.33. Centemero, Cavandoli, Bagnai.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere i seguenti:

Art. 12-bis.
(Tributi regionali)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale regionale:

   a) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, attraverso una razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento:

    1) alla revisione del meccanismo previsto dall'articolo 2 del citato decreto Pag. 200legislativo n. 68 del 2011, finalizzato a garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti statali soppressi anche attraverso la possibilità di rimodulare l'intervento ricorrendo a fonti di finanziamento alternative quali la compartecipazione al gettito dell'IRPEF;

    2) all'attribuzione alle regioni a statuto ordinario delle somme a titolo di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 sulla base di specifici criteri che assicurano l'attuazione del principio di territorialità delle entrate;

   b) razionalizzare i tributi regionali, prevedendo:

    1) la modificazione e, ove necessario, l'abrogazione nonché l'eventuale trasformazione di alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero regionali dotati di maggiore autonomia;

    2) la semplificazione degli adempimenti e degli altri procedimenti tributari in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 16, 17, 18 e 20, anche attraverso l'eventuale attribuzione alle regioni della facoltà di disciplinarli con proprie leggi, con particolare riferimento all'estensione dell'accertamento esecutivo e alle tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali.

Art. 12-ter.
(Tributi locali)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema fiscale degli enti locali:

   a) mantenere il principio della progressività fiscale e, in ogni caso, escludere la doppia imposizione tra Stato ed enti locali, fatte salve le addizionali degli enti sui tributi statali;

   b) consolidare il sistema dell'autonomia finanziaria nell'ambito della potestà regolamentare degli enti locali;

   c) assicurare la piena attuazione del federalismo fiscale, garantendo i meccanismi di perequazione per superare le differenze territoriali per gli enti locali con minore capacità fiscale;

   d) modernizzare, al fine di ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale e aumentare la capacità fiscale degli enti locali, il sistema di rilevazione dei dati prevedendo strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, idonei a facilitare e ad accelerare l'aggiornamento sistematico degli elementi informativi mancanti;

   e) razionalizzare e riordinare i singoli tributi locali, con particolare riferimento ai soggetti passivi, alla base imponibile, al numero delle aliquote, alle esenzioni e alle agevolazioni fiscali;

   f) prevedere, in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 16, 17, 18 e 20, anche i seguenti:

    1) la semplificazione degli adempimenti dichiarativi, delle modalità di versamento a carico dei contribuenti, estendendo la possibilità di adempiere mediante la compensazione, con facoltà di introdurre forme di cooperazione che privilegiano l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, con sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, prevedendo in tutti i casi anche l'utilizzo delle tecnologie digitali;

    2) la revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali e del sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonché sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate;

    3) la revisione del sistema sanzionatorio, con particolare riguardo al miglioramentoPag. 201 della proporzionalità delle sanzioni tributarie;

   g) attribuire agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente, in virtù della autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all'articolo 119 della Costituzione, tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali, in materia di entrate di spettanza degli enti locali, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare, di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

   h) razionalizzare le entrate anche di carattere patrimoniale, prevedendo l'eliminazione di quelle che hanno elevati costi di adempimento per i contribuenti a fronte di un gettito trascurabile per gli enti locali e assicurando le opportune compensazioni di gettito nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge.

  2. In attuazione dei principi del federalismo fiscale e della separazione delle fonti di finanziamento per i diversi livelli di governo, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 possono prevedere la revisione dell'attuale ripartizione tra lo Stato e i comuni del gettito dell'imposta municipale propria (di seguito IMU) sugli immobili destinati a uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D ed eventualmente degli altri tributi incidenti sulle transazioni immobiliari.
  3. L'attuazione del comma 2 deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, compensando eventuali variazioni di gettito per i diversi livelli di governo attraverso la corrispondente riduzione del sistema dei trasferimenti erariali, la modifica degli altri tributi comunali e la ripartizione del fondo di solidarietà comunale.
12.01. Marattin, Del Barba, Sottanelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Riallocazione dei sussidi ambientalmente dannosi)

  1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche ed operative per la riallocazione dei sussidi ambientalmente dannosi in favore dei sussidi ambientalmente favorevoli, così come indicati nel Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
  2. A tal fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo COP 26 – Agenda 2030», di seguito Fondo, dotato ed alimentato da risorse annuali di origine riallocativa, con riferimento ai sussidi ambientalmente dannosi – incentivi, agevolazioni, finanziamenti agevolati ed esenzioni – nonché a eventuali altre entrate. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica è incaricato della gestione e del reimpiego delle risorse del Fondo, ai fini dello sviluppo sostenibile e della lotta al cambiamento climatico, con particolare riguardo alla nuova occupazione permanente.
  3. Le risorse del Fondo sono destinate a:

   a) sviluppo sostenibile e lotta al cambiamento climatico;

   b) rafforzamento della occupazione permanente;

   c) azioni di compensazione, per una percentuale non inferiore al 20 per cento delle risorse totali, a favore a favore dell'occupazione nei settori che cedono risorse;

   d) progettazione e realizzazione di un piano specifico per l'agricoltura e la pesca.

  4. Il processo riallocativo avrà inizio dal 1° gennaio 2024 e dovrà concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2030.
12.02. Pastorino.

Pag. 202

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Tributi regionali)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo l, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale regionale:

   a) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 attraverso una razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento:

    1) alla revisione del meccanismo previsto dall'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 finalizzato a garantire al complesso delle Regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti statali, previsti a legislazione vigente, soppressi anche attraverso la possibilità di rimodulare l'intervento ricorrendo a fonti di finanziamento alternative;

    2) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 attraverso una razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento all'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario delle somme a titolo di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 sulla base di specifici criteri che assicurano l'attuazione del principio di territorialità, principio da applicare anche al recupero dell'evasione fiscale;

    3) alla garanzia di prevedere che, nelle more della definizione dell'aliquota di compartecipazione IVA di cui all'articolo 15, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011 decreto legislativo n. 68 del 2011, l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 2 del medesimo decreto legislativo, destinata al finanziamento della sanità, viene stabilita, a livello nazionale, pari a quella individuata annualmente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

   b) razionalizzare i tributi regionali prevedendo:

    1) la modificazione e, ove necessario, l'abrogazione nonché l'eventuale trasformazione di alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero regionali dotati di maggiore autonomia;

    2) la semplificazione degli adempimenti e degli altri procedimenti tributari in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18, anche attraverso l'eventuale attribuzione alle Regioni della facoltà di disciplinarli con proprie leggi, con particolare riferimento all'estensione dell'accertamento esecutivo e alle tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali.
12.04. Comaroli, Cavandoli, Centemero, Bagnai, Cattoi, Frassini.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Tributi regionali)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per realizzare la Pag. 203piena attuazione del federalismo fiscale regionale:

   a) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 attraverso una razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento:

    1) alla revisione del meccanismo previsto dall'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 finalizzato a garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti statali soppressi anche attraverso la possibilità di rimodulare l'intervento ricorrendo a fonti di finanziamento alternative;

    2) alla revisione delle norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 attraverso una razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento all'attribuzione alle regioni a statuto ordinario delle somme a titolo di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 sulla base di specifici criteri che assicurano l'attuazione del principio di territorialità, principio da applicare anche al recupero dell'evasione fiscale;

    3) alla garanzia di prevedere che, nelle more della definizione dell'aliquota di compartecipazione IVA di cui all'articolo 15, commi 3 e 5, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 2 del medesimo decreto legislativo, destinata al finanziamento della sanità, viene stabilita, a livello nazionale, pari a quella individuata annualmente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

   b) razionalizzare i tributi regionali prevedendo:

    1) la modificazione e, ove necessario, l'abrogazione nonché l'eventuale trasformazione di alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero regionali dotati di maggiore autonomia;

    2) la semplificazione degli adempimenti e degli altri procedimenti tributari in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18, anche attraverso l'eventuale attribuzione alle regioni della facoltà di disciplinarli con proprie leggi, con particolare riferimento all'estensione dell'accertamento esecutivo e alle tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali.
12.05. Maullu, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Testa.

ART. 13.

  Al comma 1, sostituire le parole da: del contemperamento fino alla fine del periodo, con le seguenti: che garantisca la massima tutela degli interessi pubblici generali in tema di salute e la miglior prevenzione dei fenomeni di illegalità, inclusi il gioco d'azzardo minorile ed il riciclaggio di proventi di attività criminose, tenuto altresì conto della deliberazione della Corte dei conti 30 dicembre 201, n. 23, n. 2021/G, e delle risultanze di cui alla relazione conclusiva di mandato dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, del 2 dicembre 2022.
13.1. Quartini, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, sostituire le parole: del contemperamento degli interessi pubblici generali in tema di salute con quelli erariali sul regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi con le seguenti: della tutela degli interessi pubblici generali in tema di salute

Pag. 204

  Conseguentemente:

   al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: quali scuole e altri centri frequentati da soggetti più vulnerabili
13.2. D'Alfonso.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) adozione di misure tecniche e normative finalizzate a garantire una piena tutela della salute, a prevenire i disturbi da gioco d'azzardo (D.G.A.) ed il gioco d'azzardo minorile, quali:

    1) monitoraggio puntuale e dettagliato dell'evoluzione della raccolta, disponendo un piano per il suo progressivo contenimento; pubblicazione gratuita dei dati aggregati per volumi giornalieri di raccolta, per tipologia di gioco, comune, fatte salve le disposizioni in materia di tutela della privacy nei comuni molto piccoli, al fine di consentire la massima trasparenza e tutela sociale;

    2) introduzione di una tessera obbligatoria per la fruizione dei servizi di gioco con vincita in denaro e assimilati, personale, non cedibile, corredata di chip e fotografia, rilasciata su richiesta dall'azienda sanitaria locale, collegata ai registri di autoesclusione e ai servizi digitali dell'Agenzia delle entrate; in fase transitoria implementare a tali scopi l'utilizzo della tessera sanitaria/codice fiscale;

    3) associazione di tutte le giocate e delle puntate alla tessera ovvero al codice fiscale di cui al punto a.1, garantendo che l'acquisizione, la registrazione e conservazione dei dati non possa essere attuata da soggetti privati, in primis del comparto, ma unicamente da soggetti pubblici preposti alla tutela della salute e dei cittadini;

    4) introduzioni di tetti di spesa individuale in relazione al reddito dichiarato;

    5) rafforzamento dei meccanismi di auto esclusione del gioco, anche sulla base di un registro nazionale, collegato alla tessera di cui al punto a.1, ai quali possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma i giochi con vincita in denaro;

    6) diminuzione dei limiti massimi di giocata e di vincita;

    7) aumento della durata delle partite negli apparecchi elettronici;

    8) aumento del tempo di latenza tra le giocate ed il loro esito, prevedendo disincentivi ai consumi per le forme a minor tempo di latenza e maggior ripetitività;

    9) introduzione dell'obbligo di formazione di base e continua per concessionari, gestori, esercenti e personale addetto presso tali categorie;

    10) previsione di caratteristiche minime che devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si offre gioco;

    11) certificazione di ogni singolo apparecchio, con passaggio ad apparecchi che consentono il gioco solo d'ambiente remoto, facenti parte di sistemi di gioco non alterabili;

    12) divieto di raccogliere gioco su competizioni sportive riservate a minori di anni 18;

    13) introduzione del divieto penale di erogare denaro o altri valori economici, a titolo di prestito, bonus o premialità, a giocatori, con aggravante quando la violazione avvenga verso minorenni, giocatori problematici o da parte di soggetti titolari di punti gioco od operanti nell'offerta;
13.3. Quartini, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 2, lettera a), numero 1, sostituire le parole: di vincita con le seguenti: di percentuale di vincita
13.4. Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente numero:

    7) forme di comunicazione del gioco legale coerenti con l'esigenza di tutela dei soggetti più vulnerabili;
13.5. Rubano, De Palma, Barelli.

Pag. 205

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
13.6. Quartini, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) riordino delle reti di gioco, sia a distanza, sia in luoghi fisici, al fine di concentrare l'offerta in un minor numero di punti di gioco, specializzati per singola tipologica offerta, definendo per essi parametri oggettivi e soggettivi di maggior sicurezza e controllo;
13.7. Quartini, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: per potenziare il contrasto del gioco illegale delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell'offerta di gioco aggiungere le seguenti: e dare piena attuazione alle indicazioni presenti nelle relazioni della commissione bicamerale svoltesi nella 17a e 18a legislatura, con particolare riferimento alle misure antiriciclaggio,
13.8. Quartini, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: estensione, a tutti partner contrattuali dei concessionari, dei requisiti previsti dalla normativa antimafia, in analogia con la disciplina del subappalto di opere e forniture alla Pubblica Amministrazione, intendendo per partner contrattuali tutti i soggetti d'impresa concorrenti nella cosiddetta filiera (produttori, distributori, installatori di apparecchiature e strumenti di qualsiasi natura, incaricati di manutenzione, raccolta e versamenti degli incassi (cosiddetto «trasporto valori»));
13.9. Quartini, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 2, lettera e) aggiungere infine le parole: ed istituendo il Registro Unico degli Operatori di gioco, senza ulteriori oneri per gli operatori salvi quelli per le pratiche amministrative di iscrizione.
13.10. Testa, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu.

  Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: prevedere inoltre l'istituzione di controlli preventivi sul personale assunto dai soggetti della filiera dell'offerta autorizzata, anche istituendo appositi registri e criteri di ammissione e di esclusione, valorizzando il requisito anagrafico e la sussistenza di condanne per reati o restrizioni alla libertà personale;
13.11. Quartini, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 2, lettera h), dopo le parole: a vincita (payout), aggiungere le seguenti: previsione di forme di compartecipazione al gettito erariale o delle entrate provenienti dall'aggiudicazione delle concessioni, da parte delle regioni e degli enti locali, anche mediante forme di compensazione con i trasferimenti e finanziamenti statali e che una percentuale delle sanzioni amministrative riscosse in base ai controlli effettuati dalla polizia locale siano destinate al comune di riferimento.
13.12. De Bertoldi, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

  Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

   i) istituire, a livello nazionale, per tutti i punti di offerta di gioco, limiti minimi di distanza dai luoghi che risultino sensibili in relazione alla frequenza da parte di categorie vulnerabili, quali ad esempio giovani, anziani, persone con vario tipo di difficoltà, prevedendo la conservazione di eventuali limiti più stringenti adottati dalle amministrazioni locali (regioni, province autonomi, comuni) ovvero la possibilità di adottare motivate ulteriori misure protettive, Pag. 206per tutte le tipologie di gioco, in ragione della situazione dei rispettivi territori;
13.13. Quartini, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) mantenimento di una equilibrata distribuzione territoriale dell'offerta fisica di gioco al fine di evitare il formarsi di aree nelle quali l'offerta dei singoli prodotti di gioco pubblico sia totalmente assente o eccessivamente concentrata;
*13.14. Benvenuto, Cavandoli, Centemero, Bagnai.
*13.15. Cattaneo, De Palma, Rubano.

  Al comma 2, lettera l), sostituire le parole: ferme restando le competenze del Ministero dell'interno in materia, di cui agli articoli 16 e 88 del medesimo testo unico, con le seguenti: ferme restando le competenze in materia relativamente agli articoli 16, 86 e 88 del medesimo testo unico.
**13.16. Benvenuto, Cavandoli, Centemero, Bagnai.
**13.17. Cattaneo, De Palma, Rubano.

  Al comma 2, alla lettera l), dopo le parole: articoli 16 aggiungere la seguente: 86.
13.18. Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

  Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

   n-bis) riordino, secondo criteri di maggiore semplicità e trasparenza, della disciplina riguardante le procedure per l'importazione, la commercializzazione e l'installazione degli apparecchi di puro intrattenimento senza vincita in denaro, introducendo procedure basate su autocertificazione tecnica asseverata, attestante la conformità e il rispetto dei requisiti tecnici previsti;
*13.19. Mulè, Rubano, De Palma.
*13.20. Tremaglia, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

ART. 14.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità

  Conseguentemente, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e introducendo la facoltà di versamento mensile in luogo dell'ordinario meccanismo di acconto e saldo per i contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale
14.1. D'Alfonso, Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità

  Conseguentemente:

   alla lettera c), sostituire le parole: minore gravità con le seguenti: minima entità;

   alla lettera i), sostituire le parole: nei mesi di agosto e dicembre con le seguenti: nel mese di agosto;

   sopprimere la lettera l).
14.2. D'Alfonso, Merola, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità con le seguenti: in vista della semplificazione anche degli indici sintetici di affidabilità
*14.3. Peluffo.

Pag. 207

*14.4. Gebhard.
*14.5. Rubano, De Palma, Squeri.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: graduale
14.6. De Palma, Rubano.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) introdurre in linea di principio il diritto del contribuente di ottenere l'esecuzione dei rimborsi fiscali entro un limite temporale massimo a decorrere dalla scadenza dei termini accertativi;
14.7. De Palma, Rubano, D'Attis, Caroppo.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) prevedere, per i contribuenti virtuosi, in possesso del bollino blu di affidabilità fiscale, che hanno dimostrato un'attenzione particolare alla responsabilità sociale non avvalendosi della possibilità di sospendere o dilazionare i versamenti tributari, forme di menzione dello Stato e un regime premiale di semplificazione che includa tra l'altro tempi abbreviati: per l'istruttoria sulle istanze di interpello presentate, per l'istanza di prelievo nell'ambito del processo tributario, nonché per i rimborsi dei crediti fiscali spettanti;
14.8. D'Alfonso.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

   d-bis) rivedere le procedure, relative ai processi verbali di constatazione e degli avvisi di accertamento di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili, eliminando la debenza degli interessi, nei casi di accertamento con adesione e acquiescenza;
14.9. Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

  Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

   e-bis) predisporre, per i soggetti di minore dimensione, modelli precompilati di dichiarazione dei redditi a cui possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo;

  Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).
14.10. Stefanazzi, Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Tabacci.

  Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

   f-bis) ridefinire e valorizzare le figure professionali abilitate preposte alla redazione delle dichiarazioni fiscali per conto dei contribuenti, responsabilizzando la loro funzione e prevedendo incentivi per le attività di certificazione delle dichiarazioni fiscali;
14.11. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo che gli adempimenti possano essere ottemperati direttamente via web, escludendo l'adozione di software di compilazione, di controllo e di invio da scaricare
14.12. De Palma, Rubano, D'Attis, Caroppo.

  Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

   h-bis) prevedere, al fine di favorire la riduzione dell'evasione fiscale e del contenzioso tributario, la possibilità, per l'Agenzia delle entrate, di avvalersi anche del personale delle società concessionarie dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali degli enti locali.
14.13. D'Alfonso.

  Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , attraverso l'introduzionePag. 208 di un tasso di interesse in misura unica.
14.14. Carotenuto, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

   m-bis) rafforzare la specializzazione e la formazione professionale continua del personale delle Agenzie fiscali, con particolare riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali, anche applicate alle attività economiche, all'utilizzo dei big data e al relativo trattamento, alla sicurezza informatica e ai nuovi modelli organizzativi e strategici delle imprese.
14.15. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere il seguente:

   m-bis) prevedere la definizione delle controversie pendenti, per le quali pende il termine per la riassunzione a seguito della sentenza della Corte di cassazione, con il pagamento del 60 per cento del valore della lite.
14.16. Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

  Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere il seguente:

   m-bis) prevedere in caso di accordo conciliativo il pagamento delle sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla vigente normativa, senza interessi ed eventuali accessori.
14.17. Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

   m-bis) prevedere per le Cooperative a mutualità prevalente il regime previsto dalla legge 398/91, introducendo, altresì, l'inapplicabilità degli ISA per l'azione di accertamento.
14.18. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , includendo anche il settore delle fiere internazionali
*14.19. Squeri, Rubano, De Palma.
*14.20. Bicchielli, Lupi, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) definire le procedure amministrative e l'imposta di consumo per l'immissione temporanea sul mercato dei campioni dei prodotti di cui all'articolo 62-quater, comma 1-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, presentati nell'ambito di fiere internazionali.
**14.21. Squeri, Rubano, De Palma.
**14.22. Bicchielli, Lupi, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'istituzione del registro pubblico dei dati personali)

  1. Al fine di garantire l'assoggettamento a tassazione dei ricavi generati dalla fornitura di determinati servizi digitali caratterizzati dall'utilizzo da parte del soggetto passivo di un'interfaccia digitale e dal contributo alla creazione di valore da parte degli utenti, l'individuazione di attività economiche digitali sul territorio dello Stato e la quantificazione del valore economico dei dati utilizzati, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, altresì, i seguenti princìpi e criteri direttivi per Pag. 209l'istituzione di un registro pubblico dei dati personali:

   a) realizzare un sistema informativo, accessibile gratuitamente a ciascun interessato, di aggregazione dei dati personali utilizzati da titolari del trattamento, attraverso qualsiasi modalità, per le seguenti finalità:

    1) esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

    2) gestione di una piattaforma telematica;

    3) invio di materiale pubblicitario o vendita diretta di beni o servizi;

    4) compimento di ricerche di mercato o comunicazione commerciale;

   b) nell'ambito del registro istituito ai sensi della lettera a), prevedere che i soggetti titolari del trattamento dei dati personali provvedano alla trasmissione periodica delle seguenti informazioni:

    1) i dati personali in loro possesso di cui si è acquisito il consenso al trattamento;

    2) le modalità di acquisizione dei dati e del consenso;

    3) le finalità del trattamento;

    4) il responsabile del trattamento e gli autorizzati al trattamento;

    5) i terzi a cui sono stati trasmessi i dati e le finalità della trasmissione;

   c) per le finalità di cui alle lettere a) e b), garantire al soggetto interessato la facoltà di revoca in qualsiasi momento dell'autorizzazione al trattamento dei dati.
14.01. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

ART. 15.

  Sostituire la rubrica con la seguente: (Procedimenti accertativi, di adesione e compliance)
*15.1. Gebhard.
*15.2. Cavandoli, Bagnai, Centemero.
*15.3. Rubano, De Palma, Squeri.

  Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole: fuori dei casi con le seguenti: ivi compresi i casi di applicazione
15.4. De Palma, Rubano, D'Attis, Caroppo.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:

    2-bis) previsione che le istanze del contribuente siano esaminate da soggetti terzi rispetto a quelli che hanno effettuato la contestazione;
15.5. De Palma, Rubano, D'Attis, Caroppo.

  Al comma 1, lettera f), numero 1), sopprimere il capoverso numero 1.2).

  Conseguentemente:

   al comma 1, lettera f), numero 1), sopprimere il capoverso numero 1.8);

   al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso numero 1.9), numero 1.9.1), sopprimere le parole da: fino alla possibilità di integrale esclusione sino alla fine del periodo;

   al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso numero 1.9), sopprimere il numero 1.9.2);

   al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso numero 1.9), sopprimere il numero 1.9.3);

   al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2);

   al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 2).
15.6. Guerra, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso numero 1.5), dopo le parole: contraddittorioPag. 210 preventivo inserire le seguenti: ed endoprocedimentale
15.7. Cannizzaro, Arruzzolo, De Palma, Rubano.

  Al comma 1, lettera f), numero 1),capoverso numero 1.9), sostituire il numero 1.9.1) con il seguente:

    1.9.1) l'esclusione delle sanzioni amministrative tributarie per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da dolo o colpa grave, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente;

  Conseguentemente, al comma 1, lettera f), numero 1),capoverso numero 1.9), dopo il numero 1.9.3) aggiungere il seguente:

    1.9.3-bis) la riduzione di almeno tre anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati;
*15.8. Centemero, Cavandoli, Bagnai.
*15.9. Matera, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matteoni, Maullu, Testa.
*15.10. De Palma, D'Attis, Caroppo, Rubano.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).
**15.11. Dell'Olio, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.
**15.12. Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
**15.13. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
**15.14. Pastorino.

  Al comma 1, lettera f), numero 2), capoverso numero 2.1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili
15.15. Rubano, De Palma, Squeri.

  Al comma 1, lettera f), numero 2), capoverso numero 2.1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e a rispettare, alle scadenze ordinarie previste, gli obblighi di versamento delle imposte conseguenti agli imponibili concordati, così da rendere l'atto di accordo titolo per l'esecuzione delle imposte dovute
15.17. Della Vedova, Magi.

  Al comma 1, lettera f), numero 2), capoverso numero 2.1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'adesione alla definizione biennale il contribuente è sottoposto alle verifiche fiscali e all'attività di accesso e ispezione da parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza volte ad omologare le informazioni presenti nelle banche dati a disposizione.
15.18. Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera f), numero 2), dopo il capoverso numero 2.4), inserire il seguente:

    2.4-bis) l'applicazione di sanzioni in misura ridotta per le violazioni, diverse da quelle in materia di imposta sul valore aggiunto, conseguenti alla decadenza dal concordato nelle ipotesi di cui al punto 2.4);
*15.19. Centemero, Cavandoli, Bagnai.
*15.20. Rubano, De Palma, Squeri.
*15.21. Gebhard.

Pag. 211

  Al comma 1, lettera g), al numero 1) premettere il seguente:

    01) la previsione che l'Amministrazione finanziaria prima di emettere l'avviso di accertamento deve valutare la portata degli elementi probatori raccolti per verificare che sussistano ragioni oggettive a fondamento della pretesa impositiva, anche secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
15.22. Cannizzaro, Arruzzolo, De Palma, Rubano.

  Al comma 1, lettera g), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

    3-bis) la limitazione della possibilità per i contribuenti di contrarre con la Pubblica Amministrazione e di partecipare a procedure di appalto soltanto nell'ipotesi di violazioni tributarie accertate con sentenza di organi giurisdizionali di secondo grado.
15.24. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

ART. 16.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

  Conseguentemente:

   al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5);

   al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire le parole da: verificare la conformità fino a: numero 1) con le seguenti: valutare e verificare l'attività di recupero dei crediti affidata all'agente della riscossione
16.1. Guerra, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2), con il seguente:

    2) il discarico automatico, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, delle quote non riscosse, con temporanea esclusione delle quote per le quali sono in corso procedure esecutive o concorsuali, accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali o previdenziali e di quelle interessate da dilazioni di pagamento, e solo a condizione che siano state esperite azioni di riscossione che si siano rivelate infruttuose;

  Conseguentemente:

   al comma 1, lettera a), numero 9), sopprimere il capoverso numero 9.1);

   al comma 1, lettera a), numero 9), sopprimere il capoverso numero 9.2).
16.2. D'Alfonso.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
16.3. Tabacci, Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) modificare le condizioni di accesso ai piani di rateizzazioni rendendoli sempre più legati, in modo stringente a una verifica contestuale, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione, della oggettiva difficoltà economica del contribuente e ponendo la durata della rateizzazione in funzione di tale difficoltà, in modo da prevedere un numero di rate massimo pari a 120 rate solo in caso di estrema difficoltà;
16.4. Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).

  Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera f).
16.5. Scotto.

Pag. 212

  Al comma 1, lettera f), aggiungere infine le seguenti parole: con la salvaguardia, della posizione economica, giuridica, contrattuale e previdenziale.
*16.6. Rotondi, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
*16.7. D'Attis, De Palma, Caroppo, Rubano.
*16.8. Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

  Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

   f-bis) garantire, con riferimento alla banca dati delle sentenze delle Commissioni tributarie, da implementarsi in esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che le informazioni non restino ad uso esclusivo dell'Amministrazione finanziaria, consentendone a chiunque il libero e pieno accesso, così da assicurare la parità di condizioni fra le parti in causa del processo tributario;
16.9. Bagnai, Cavandoli, Centemero.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendone l'esecuzione entro un massimo di 30 giorni dalla scadenza dei termini accertativi
16.10. Tenerini, Rubano, De Palma.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   h-bis) razionalizzare e uniformare i tassi di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ivi inclusi gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, agli articoli 20, 21, 30, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 427, nonché per quelli di cui agli articoli 8, comma 2, e 15, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, determinando il tasso di interesse in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nell'intervallo tra lo 0,5 per cento e il 3 per cento ovvero in misura corrispondente al tasso legale fissato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile ove inferiore al limite del 3 per cento.
16.11. Carotenuto, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   h-bis) prevedere, nei casi di applicazione del fermo amministrativo su beni mobili registrati nella titolarità del debitore, la verifica del luogo di custodia del bene per il periodo di efficacia del fermo amministrativo, attraverso l'acquisizione di apposita dichiarazione del debitore, introducendo altresì la possibilità di procedere, nei casi di accertata esiguità del valore economico del bene, con la demolizione a spese del debitore, allo scopo di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica sulle strade.
16.12. Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   h-bis) consentire un generale accesso ad eventuali meccanismi di definizione agevolata per tutti i debiti, sia fiscali che contributivi e a prescindere se siano o meno affidati agli agenti della riscossione.
*16.13. Cavandoli, Centemero, Bagnai.
*16.14. Mazzetti, De Palma, Rubano, D'Attis, Caroppo.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   h-bis) stimolare e incentivare il rapporto e la collaborazione tra l'Agenzia delle entrate e gli enti territoriali nelle attività di Pag. 213contrasto all'evasione fiscale e riscossione dei tributi.
16.15. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

ART. 17.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera f).
17.1. Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, il seguente periodo: la previsione che se tutte le parti o una di esse richieda la discussione in presenza, il giudice o il collegio non possano partecipare all'udienza da remoto;
17.2. Della Vedova, Magi.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

  4-bis) la previsione che le udienze di cui all'articolo 34 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992, tenute dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica, e quelle di cui agli articoli 47, comma 2, e 52, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 546 del 1992 si svolgano in presenza presso la sede della Corte di giustizia tributaria, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere la partecipazione a distanza nel ricorso, nel primo atto difensivo, nell'appello o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione;
*17.3. De Palma, D'Attis, Caroppo, Rubano.
*17.4. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) rivedere le norme sulle spese di giudizio, al fine di assicurare il contemperamento delle esigenze di efficacia della riscossione con i diritti del contribuente, prevedendo che:

    1) gli oneri delle spese legali siano commisurati, per le controversie al di sotto di una certa soglia, al valore della lite;

    2) in caso di esito favorevole per il contribuente, gli siano in ogni caso rimborsate le spese legali;

    3) il concetto di «lite temeraria» sia introdotto anche a carico dell'ente riscossore, anche con riferimento all'emissione degli avvisi di accertamento, nei casi in cui, per una pretesa rivelatesi inesistente, la stessa abbia adottato provvedimenti con i quali si crei un danno emergente o un lucro cessate al contribuente;

    4) sia esclusa l'automatica l'applicazione dell'istituto del reclamo per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro nelle quali il contribuente risulti soccombente;
17.5. De Palma, Rubano, D'Attis, Caroppo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   h-bis) prevedere un obbligo di motivazione rafforzata in capo alle Corti di Giustizia tributaria che intendano discostarsi, nella propria decisioni, dalle conclusioni raggiunte nel processo penale con sentenza irrevocabile di condanna o di assoluzione quando nel processo tributario si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale.
17.6. Squeri, Rubano, De Palma.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   h-bis) al fine di garantire in concreto l'indipendenza e la terzietà dei giudici tributari,Pag. 214 prevedere il trasferimento della gestione e dell'organizzazione del nuovo sistema dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sottraendo al MEF ogni tipo di collegamento con le Corti di giustizia tributaria.
17.7. D'Orso, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

ART. 18.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

  3-bis) introdurre una rigorosa distinzione tra le fattispecie di compensazione indebita di crediti non spettanti e di crediti inesistenti;
18.1. De Palma, Rubano, D'Attis, Caroppo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
18.2. Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
*18.3. Pastorino.
*18.4. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: mantenendo comunque la punibilità nei casi in cui, l'interessato, per altre ragioni, compia azioni che dimostrino la capacità di far fronte al pagamento del tributo quali l'erogazione dividendi, l'incremento di compensi agli amministratori, gli atti di liberalità, il pagamento di spese personali di soci e amministratori di ingente entità e la partecipazione a gare ad evidenza pubblica che richiedono un determinato livello di solidità patrimoniale.
18.5. Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: , prevedendo altresì il divieto di elevazione plurima delle sanzioni, al fine di evitare che le stesse assumano valori multipli del tributo;
18.6. Marattin, Del Barba, Sottanelli.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 4) inserire il seguente:

  4-bis) rivedere la disciplina delle sanzioni per errata compilazione delle fatture elettroniche prevedendo, in caso di assenza di danno all'erario, una sanzione amministrativa da un minimo di 500 ad un massimo di 5.000 euro.
18.7. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Al comma 2, dopo le parole: di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, aggiungere le seguenti: non anche con riguardo alla modifica dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, laddove occorra prevedere all'articolo 2 una esimente nel caso in cui l'erario non abbia patito danni e sia stata versata, da parte del contribuente, l'imposta,
18.8. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Al comma 2, lettera b), numero 8), sostituire le parole: agli organi o enti con le seguenti: agli enti locali e del Terzo settore
18.9. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Pag. 215

ART. 19.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; evitando rinvii superflui e assicurando che ciascuna norma sia semanticamente chiara e concettualmente autosufficiente, secondo quanto previsto dall'articolo 2 dello Statuto del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.
19.1. Cavandoli, Bagnai, Centemero.

  Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: codificata con le seguenti: al fine di assicurare che il Codice rappresenti l'unica fonte legislativa in materia tributaria; il Governo, secondo le procedure di cui all'articolo 1 comma 6 della presente legge, provvede periodicamente a integrare nel Codice eventuali disposizioni tributarie che, all'esito del monitoraggio, risultino contenute in altre fonti di legge.
19.2. Marattin, Del Barba, Sottanelli.

ART. 20.

  Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: o i risparmi di spesa.

  Conseguentemente, al medesimo comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I decreti legislativi non possono, in ogni caso, introdurre misure di riduzione della spesa pubblica a fini di copertura.
20.1. Toni Ricciardi, Merola, D'Alfonso, Guerra, Stefanazzi, Tabacci.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. La disciplina derivante dall'attuazione delle deleghe di cui alla presente legge si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, nonché con i principi del federalismo fiscale di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42.
20.01. Maullu, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Testa.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.
  2. Alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome è garantito il ristoro dell'eventuale perdita di gettito, in termini di minori quote di devoluzioni di tributi erariali e di tributi propri derivati rispetto a quanto previsto dai rispettivi statuti, conseguente all'attuazione della delega di cui all'articolo 1, sulla base di una quantificazione operata da un apposito tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale.
20.02. Cattoi, Comaroli, Frassini, Centemero, Cavandoli, Bagnai.