CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 maggio 2023
118.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 182

ALLEGATO 1

DL 51/2023: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. C. 1151 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1151, di conversione in legge del DL 51/2023, recante: «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale»,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 183

ALLEGATO 2

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. Nuovo testo C. 752 Carloni.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,

   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 752 Carloni, recante: «Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo»;

   preso atto che il provvedimento è finalizzato alla promozione e al sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e nel rilancio del sistema produttivo agricolo attraverso interventi – anche di natura fiscale – volti a favorire l'insediamento, nonché la permanenza dei giovani e del ricambio generazionale nel settore agricolo;

   osservato, in particolare, che la proposta di legge introduce un regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura (art. 4), diversi crediti di imposta in favore dei giovani imprenditori agricoli (artt. 6-bis, 7 e 11), agevolazioni fiscali in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale e determinazione dei redditi derivanti da agricoltura multifunzionale (artt. 8 e 9), nonché misure volte a favorire l'accesso al credito ed al microcredito per i giovani imprenditori agricoli (artt. 13 e 14);

   richiamati inoltre i contenuti dell'articolo 5 – che riduce del 50 per cento gli onorari notarili cui sono soggetti i contratti di compravendita di fondi rustici, di valore inferiore a 200 mila euro, stipulati dai imprese giovanili agricole o giovani imprenditori agricoli – e dell'articolo 16, comma 2, che riduce a un sesto gli onorari notarili per i trasferimenti per causa di morte o donazione di beni costituenti l'azienda agricola in favore di discendenti che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 41 anni;

   sottolineata l'esigenza di valutare l'opportunità di una armonizzazione delle disposizioni di cui al citato articolo 16, comma 2, con quanto previsto dall'articolo 5, e, in ogni caso, di un coordinamento con quanto disposto dall'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, anche al fine di garantire che tali misure non possano avere effetti pregiudizievoli sulle entrate statali,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.