CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 maggio 2023
106.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1060, di conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali;

   considerato che:

    il decreto-legge consta di 25 articoli e due allegati, volti a perseguire tre distinte finalità: sostenere le imprese e le famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale; fronteggiare la carenza di personale medico presso i servizi di emergenza ospedalieri e consentire agli uffici competenti di gestire le pratiche fiscali derivanti dalle norme introdotte con la legge di bilancio 2023;

    il capo I del decreto-legge contiene le misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, il capo II contiene disposizioni in materia di salute e il capo III del decreto-legge prevede misure in materia di adempimenti fiscali;

   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     le disposizioni del Capo I, che introducono alcune agevolazioni fiscali relative al prezzo del gas e dell'energia elettrica, sono riconducibili alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato» di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, mentre quelle relative ad alcune forme di contribuzione diretta a contenere l'impatto sulle famiglie e sulle imprese dell'aumento dei costi dell'energia sono riconducibili alla materia di competenza legislativa esclusiva statale della «tutela della concorrenza» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

     le disposizioni del Capo II sono prevalentemente riconducibili alla materia «tutela della salute», di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

     il capo III contiene disposizioni attinenti alla materia del contenzioso tributario riconducibile in parte alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», in parte alla materia «giurisdizione e norme processuali», di competenza legislativa esclusiva dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

     l'articolo 23, che introduce una specifica causa di non punibilità per taluni reati tributari, attiene alla materia «ordinamento penale», di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

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PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019. C. 1039 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1039, approvato dal Senato, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019;

   rilevato che l'Accordo oggetto di ratifica:

    si prefigge il miglioramento del contesto normativo in cui si collocano gli investimenti degli Stati membri dell'Unione europea in Vietnam, garantendo che gli investitori dell'UE non siano oggetto di discriminazioni e dispongano di una serie di tutele, ad esempio in tema di espropriazioni e nazionalizzazioni;

    comprende anche un nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie e prevede la costituzione di un tribunale bilaterale ad hoc Investment Court System (ICS), in sostituzione del tradizionale meccanismo Investor-State dispute settlement (ISDS);

    è relativo a una materia che non rientra nella competenza esclusiva dell'Unione europea e deve pertanto essere sottoposto alla ratifica dei parlamenti nazionali, riguardando gli investimenti non diretti e le controversie investitori-Stato;

   considerato che:

    il disegno di legge, già approvato dal Senato, si compone di quattro articoli che recano l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;

   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione;

    per quanto riguarda il rispetto degli altri principi costituzionali nonché degli obblighi internazionali assunti dall'Italia:

     il citato meccanismo di risoluzione delle controversie adottato dall'Accordo, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE, è compatibile con il diritto dell'Unione europea, che non osta alla creazione di tribunali che abbiano la competenza di interpretare e applicare, alla luce del diritto internazionale, le norme di accordi di cui l'UE sia parte,

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PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. C. 1040 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1040, già approvato dal Senato, recante autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018;

   rilevato che l'Accordo oggetto di ratifica:

    è stato concluso tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Singapore, ed è volto, in materie di competenza non esclusiva dell'Unione europea, ad assicurare un elevato livello di tutela per gli investimenti dei privati, prevedendo al contempo garanzie sotto il profilo della tutela del diritto delle Parti a perseguire obiettivi di interesse nazionale quali la sicurezza, la protezione della salute pubblica e dell'ambiente;

    definisce una cornice giuridica per facilitare gli investimenti bilaterali reciproci, garantendo che gli investitori ricevano un trattamento giusto ed equo, non siano soggetti a trattamenti discriminatori e possano subire espropriazioni solo per ragioni di pubblico interesse ed in ogni caso dietro pagamento di un indennizzo rapido, adeguato ed efficace;

    prevede in particolare l'incorporazione del nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie sviluppato dall'Unione europea, che include la costituzione di un tribunale bilaterale ad hoc per gli investimenti, chiamato a giudicare sulle possibili controversie tra investitori di una delle Parti dell'Accordo e i Governi dell'altra parte;

   considerato che:

    il disegno di legge, già approvato dal Senato, si compone di quattro articoli che recano l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;

   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

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PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 4

Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica. Nuovo testo C. 622.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 622, in materia di disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica;

   rilevato che:

    il provvedimento ha la finalità di definire un programma pluriennale di salute pubblica di diagnosi precoce tramite screening destinato alla popolazione in età infantile e adolescenziale, per identificare i soggetti a rischio sviluppo di diabete di tipo 1 o di celiachia;

    in particolare l'articolo 1, al comma 1, prevede che tale programma sia adottato, a decorrere dal 2024, tramite decreto del Ministro della salute da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentite la Conferenza Stato-regioni e le associazioni maggiormente rappresentative dei familiari di persone affette da diabete di tipo 1 e da celiachia;

   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     le disposizioni del provvedimento sono riconducibili sia alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale, oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione, che alla tutela della salute oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma terzo della Costituzione;

     l'articolo 1, comma 1, prevede quale forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, il parere della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del programma pluriennale di screening;

     la giurisprudenza costituzionale appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea, in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale (sentenza n. 7 del 2016, sentenza n. 123 del 2022 e sentenza n. 6 del 2023) ovvero in presenza di un «nodo inestricabile» di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente (sentenze n. 56 e n. 72 del 2019);

     da ultimo nella sentenza n. 114 del 2022 la Corte costituzionale – dichiarando l'illegittimità costituzionale del comma 480 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021 nella parte in cui non prevedeva l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione, con decreto del Ministro della salute, dei requisiti e delle modalità di accesso per l'erogazione delle risorse del fondo destinato al rimborso delle spese sostenute per l'acquisto, da parte degli ospedali, di specifici strumenti di valutazione prognostica del carcinoma mammario – ha ritenuto che la disposizione appariva riconducibile sia alla competenza legislativa esclusiva in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale» sia alla competenza concorrente in materia di «tutela Pag. 66della salute», senza però che si possa individuare un ambito materiale che possa considerarsi nettamente prevalente sugli altri;

     anche nel provvedimento in esame non è dato riscontrare la prevalenza di uno dei due ambiti materiali sull'altro;

     appare quindi opportuno – all'articolo 1, comma 1 – prevedere, in luogo del parere, la forma dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

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PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   all'articolo 1, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la forma dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in luogo del previsto parere.