CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 aprile 2023
100.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, dopo le parole: e per lavoro autonomo inserire le seguenti: tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
1.3. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: sente aggiungere le seguenti: il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
1.4. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: e acquisito fino a: richiesta con le seguenti: e previa acquisizione degli atti di indirizzo espressi, secondo i rispettivi regolamenti, dai competenti organi parlamentari delle Camere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione del documento.
1.5. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
1.6. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le Commissioni parlamentari, al fine di esprimere il proprio parere, svolgono audizioni con lo scopo di verificare se le quote di ingresso siano adeguate all'effettivo fabbisogno del mercato del lavoro. Ove vengano disposte audizioni, il termine di cui al secondo periodo è prorogato di trenta giorni.
1.7. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

(Inammissibile)

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Commissioni parlamentari, al fine di esprimere il proprio parere, svolgono audizioni con lo scopo di verificare se le quote di ingresso siano adeguate all'effettivo fabbisogno del mercato del lavoro.
1.8. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

(Inammissibile)

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
1.9. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: nazionale aggiungere le seguenti: e Pag. 26avuto riguardo anche allo specifico fabbisogno di lavoratori stagionali.
1.10. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Il medesimo decreto, nell'individuazione dei settori produttivi rientranti nella definizione dei flussi di ingresso, riserva per ogni annualità una quota di ingressi per il settore del lavoro domestico e della cura della persona, tenuto conto del fabbisogno nazionale. Le quote di ingresso per il settore del lavoro domestico e della cura della persona non sono legate alla sottoscrizione di accordi di cooperazione migratoria con il paese di origine dei lavoratori.
1.11. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le quote stabilite per ciascun anno non possono essere inferiori alla metà del numero totale di istanze ricevute nell'anno precedente.
*1.12. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*1.13. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui le richieste da parte dei datori di lavoro eccedano di oltre il cinquanta per cento le quote d'ingresso stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque autorizzato un numero di ingressi di lavoratori stranieri ulteriore, nella misura minima della metà e massima dei due terzi delle richieste eccedenti.
1.14. Giachetti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il decreto fissa una quota di ingressi riservata per il settore del lavoro domestico, pari almeno al venti per cento degli ingressi complessivamente stabiliti.
1.15. Giachetti.

  Al comma 4, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: In presenza di istanze inviate entro dieci giorni dalla data individuata per l'inizio della trasmissione dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, eccedenti almeno di un quarto del totale le quote disponibili, il decreto di cui al capoverso che precede deve essere adottato entro trenta giorni dalla data individuata per l'inizio della trasmissione delle istanze.
*1.16. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*1.17. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Sopprimere il comma 5.
**1.18. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
**1.19. Magi.
**1.20. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di cui vengano assegnate quote riservate ai sensi del periodo precedente, la quota di ingressi individuata dai decreti di cui al presente articolo è automaticamente aumentata del 10 per cento.
1.21. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quote preferenziali sono altresì riservate a lavoratori provenienti da Paesi particolarmente soggetti alle conseguenze della crisi climatica.
1.22. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

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  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quote preferenziali sono altresì riservate a lavoratori provenienti da Paesi particolarmente soggetti a crisi alimentari.
1.23. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Dopo il comma 5, inserire, il seguente:

  5.1. Il Governo trasmette alle Camere una relazione annuale in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.
1.24. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 5-ter, capoverso 1-bis, dopo le parole: a carattere stagionale aggiungere le seguenti: , a tempo indeterminato.
1.25. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5-ter, capoverso 1-bis, dopo le parole: a carattere stagionale aggiungere le seguenti: , a tempo determinato.
1.26. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5-ter, capoverso 1-bis, dopo le parole: a carattere stagionale aggiungere le seguenti: , annuale per le donne.
1.27. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5-ter, capoverso 1-bis, dopo le parole: a carattere stagionale aggiungere le seguenti: , annuale.
1.28. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modalità di accesso per i cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati per gli anni 2021 e 2022, nei limiti quantitativi previsti e che risultino presenti sul territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

   a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

   b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.
*1.01. Magi.
*1.02. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.
*1.03. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Conversione del permesso di soggiorno per richiesta asilo in permesso di soggiorno per comprovata integrazione)

  1. Il comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è sostituito dai seguenti:

   «2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo può essere Pag. 28convertito nel permesso di soggiorno per comprovata integrazione.
   2-bis. I richiedenti, che usufruiscono delle misure di accoglienza erogate ai sensi dell'articolo 14, possono frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente, ed essere assunti con il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e, se in stato di disoccupazione secondo la definizione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono tenuti a rendere dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, alla sottoscrizione del patto di servizio personalizzato e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego, di cui agli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015. Ai fini della concessione del permesso di soggiorno per comprovata integrazione di cui al comma 2 è necessario che il richiedente abbia sottoscritto un patto di servizio personalizzato ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015».

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
1.04. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

ART. 2.

  Sopprimerlo
*2.1. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*2.2. Alfonso Colucci.

  Sopprimere il comma 1
2.3. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 5, comma 3-bis, lettera a), le parole: «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;
2.4. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 5, comma 3-bis, lettera b), le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;
2.5. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 5, il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

   «3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti per prestare lavoro stagionale è rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità. Il relativo visto di ingresso è rilasciato sulla base del nulla osta rilasciato ai sensi dell'articolo 24, comma 11».
2.6. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5) inserire il seguente:

    5-bis) al comma 11, le parole: «, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale» sono soppresse e, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai lavoratori stranieri in possesso di permesso di soggiorno per lavoro stagionale».
2.7. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

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  Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 24:

    1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 5.0.1, 5-quater e 6-bis»;

    2) al comma 7, le parole: «di nove mesi in un periodo» sono soppresse.
2.8. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 24:

    1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 5.0.1, 5-quater e 6-bis»;

    2) al comma 10 le parole: «, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4.» sono soppresse.
2.9. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 24:

    1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 5.0.1, 5-quater e 6-bis»;

    2) al comma 11, ultimo periodo, le parole: «nei limiti» sono sostituite dalle seguenti: «al di fuori».
2.10. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 24:

    1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 5.0.1, 5-quater e 6-bis»;

    2) al comma 17, dopo la parola: «stagionale» sono inserite le seguenti: «e può essere convertito, ricorrendone le condizioni, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ovvero nel permesso di soggiorno di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 30».
2.11. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

«Art. 22-bis.
(Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro)

   1. È istituito il permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, finalizzato a favorire l'inserimento lavorativo di stranieri nel sistema produttivo nazionale e a contrastare il fenomeno dell'immigrazione irregolare.
   2. Sono autorizzati all'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri, purché dispongano di idonee sedi all'estero:

   a) i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

   b) i centri per l'impiego di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

   c) i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

   d) le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;

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   e) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

   f) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, autorizzate ai sensi del comma 9 del presente articolo.

   3. I soggetti di cui al comma 2 presentano allo sportello unico per l'immigrazione della provincia in cui sono ubicati un'apposita richiesta nominativa per l'autorizzazione al rilascio del permesso di cui al comma 1 a stranieri extracomunitari da essi selezionati, al fine di consentire lo svolgimento di colloqui volti al collocamento con datori di lavoro residenti nel territorio nazionale. La richiesta deve essere accompagnata da un'idonea documentazione da cui risulti:

   a) la disponibilità in capo al lavoratore straniero di mezzi economici pari all'importo annuo dell'assegno sociale, o di altri mezzi di sussistenza idonei per la durata del soggiorno e per l'eventuale ritorno nel Paese di provenienza, salvo che di essi dichiari di farsi carico, in tutto o in parte, lo stesso soggetto richiedente;

   b) una dichiarazione autografa dello straniero extracomunitario da cui risulti l'impegno a rimpatriare in caso di mancata stipulazione di un contratto di lavoro entro il termine di durata del permesso di soggiorno.

   4. La richiesta di cui al comma 3 può essere accompagnata da una dichiarazione del livello di conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero.
   5. Entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, verificato il rispetto dei requisiti di cui al medesimo comma 3, lo sportello unico per l'immigrazione rilascia, sentito il questore, l'autorizzazione al permesso di soggiorno di cui al comma 1, che non può avere durata superiore a dodici mesi; trasmette, quindi, la documentazione, compreso il codice fiscale, ai competenti uffici consolari, ove possibile in via telematica.
   6. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, è immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
   7. Lo straniero extracomunitario richiede il visto al consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza con le modalità previste dall'articolo 22, comma 6, e, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, sottoscrive presso lo sportello unico per l'immigrazione un apposito contratto di soggiorno per la ricerca del lavoro con uno dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo; non è richiesta l'indicazione nel contratto di soggiorno dei colloqui di lavoro che lo straniero extracomunitario effettuerà attraverso il soggetto intermediario.
   8. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di cui al comma 1 del presente articolo, che provvede a inserirle nell'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, di cui all'articolo 22, comma 9.
   9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce i requisiti minimi di solidità economica e organizzativa ai fini dell'autorizzazione all'attività d'intermediazione dei soggetti di cui al comma 2, lettera f); lo stesso Ministro istituisce un'apposita sezione dell'Albo informatico delle agenzie per il lavoro, riservato a questa tipologia di soggetti autorizzati.
   10. All'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono conferite le seguenti funzioni:

   a) definizione degli standard di servizio in relazione alle attività dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, con esclusione di quelli autorizzati ai sensi dell'articoloPag. 31 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

   b) monitoraggio e valutazione delle attività previste dal presente articolo; a questo fine, l'ANPAL ha accesso a tutti i dati amministrativi e statistici detenuti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici;

   c) redazione, con cadenza almeno annuale, di rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure previste dal presente articolo.

   11. L'ANPAL provvede all'attuazione delle disposizioni del comma 10 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

  Conseguentemente, alla lettera c), capoverso Art. 24-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma: «4-bis. Nei casi di mancata instaurazione del rapporto di lavoro per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro.».
2.12. Magi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 24-bis, comma 1, sostituire le parole da: è demandata fino a: legge 11 gennaio 1979, n. 12 con le seguenti: è demandata all'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 4.
2.13. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 24-bis, sopprimere il comma 2.
2.14. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 24-bis, comma 2, sopprimere le parole: ivi compresi quelli già.
2.15. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 24-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4-bis. Nei casi di mancata instaurazione del rapporto di lavoro per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero, in presenza dell'assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
*2.16. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.
*2.17. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.
*2.18. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 28, comma 1, le parole: «per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari» sono sostituite dalle seguenti: «a qualunque titolo».
2.19. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) all'articolo 29, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) la persona con la quale lo straniero dimostri di essere stata unito, prima di lasciare il proprio paese, da un legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolata da rapporti di Pag. 32parentela, affinità o adozione ovvero da matrimonio.».
2.20. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 29, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) fratelli o sorelle».
2.21. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 29, comma 1-bis, le parole: «dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati» sono sostituite dalle seguenti: «della dichiarazione rese dal richiedente nelle forme di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».
2.22. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 29-bis:

    1) al comma 1, dopo la parola: «rifugiato» sono aggiunte le seguenti: «ovvero altra forma di protezione»;

    2) al comma 1-bis, le parole: «un rifugiato» sono sostituite dalle seguenti: «la persona di cui al comma 1».
2.23. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 30, comma 1:

    1) alla lettera b), le parole: «regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno» sono soppresse;

    2) alla lettera c), le parole: «regolarmente soggiornante» sono soppresse.
2.24. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 30, comma 1, lettera b), le parole: «da almeno un anno» sono soppresse.
2.25. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni per le domande presentate in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del decreto stesso. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

   a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

   b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici;

   c) essere in possesso di un'attestazione costituita da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici che svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico, attestante la presenza in Italia da almeno 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Pag. 33per cui la domanda viene inviata. Tali condizioni sono verificate dallo Sportello unico per l'immigrazione al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
*2.26. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano, Magi.
*2.27. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Magi.
*2.28. Giachetti, Magi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro)

  1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto il seguente:

Art. 22-bis.
(Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro)

   1. È istituito il permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, finalizzato a favorire l'inserimento lavorativo di stranieri nel sistema produttivo nazionale e a contrastare il fenomeno dell'immigrazione irregolare.
   2. Sono autorizzati all'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri, purché dispongano di idonee sedi all'estero:

   a) i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

   b) i centri per l'impiego di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

   c) i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

   d) le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;

   e) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

   f) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, autorizzate ai sensi del comma 9 del presente articolo.

   3. I soggetti di cui al comma 2 presentano allo sportello unico per l'immigrazione della provincia in cui sono ubicati un'apposita richiesta nominativa per l'autorizzazione al rilascio del permesso di cui al comma 1 a stranieri extracomunitari da essi selezionati, al fine di consentire lo svolgimento di colloqui volti al collocamento con datori di lavoro residenti nel territorio nazionale. La richiesta deve essere accompagnata da un'idonea documentazione da cui risulti:

   a) la disponibilità in capo al lavoratore straniero di mezzi economici pari all'importo annuo dell'assegno sociale, o di altri mezzi di sussistenza idonei per la durata del soggiorno e per l'eventuale ritorno nel Paese di provenienza, salvo che di essi dichiari di farsi carico, in tutto o in parte, lo stesso soggetto richiedente;

   b) una dichiarazione autografa dello straniero extracomunitario da cui risulti l'impegno a rimpatriare in caso di mancata stipulazione di un contratto di lavoro entro il termine di durata del permesso di soggiorno.

   4. La richiesta di cui al comma 3 può essere accompagnata da una dichiarazione del livello di conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero.Pag. 34
   5. Entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, verificato il rispetto dei requisiti di cui al medesimo comma 3, lo sportello unico per l'immigrazione rilascia, sentito il questore, l'autorizzazione al permesso di soggiorno di cui al comma 1, che non può avere durata superiore a dodici mesi; trasmette, quindi, la documentazione, compreso il codice fiscale, ai competenti uffici consolari, ove possibile in via telematica.
   6. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, è immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
   7. Lo straniero extracomunitario richiede il visto al consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza con le modalità previste dall'articolo 22, comma 6, e, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, sottoscrive presso lo sportello unico per l'immigrazione un apposito contratto di soggiorno per la ricerca del lavoro con uno dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo; non è richiesta l'indicazione nel contratto di soggiorno dei colloqui di lavoro che lo straniero extracomunitario effettuerà attraverso il soggetto intermediario.
   8. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di cui al comma 1 del presente articolo, che provvede a inserirle nell'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, di cui all'articolo 22, comma 9.
   9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce i requisiti minimi di solidità economica e organizzativa ai fini dell'autorizzazione all'attività d'intermediazione dei soggetti di cui al comma 2, lettera f); lo stesso Ministro istituisce un'apposita sezione dell'Albo informatico delle agenzie per il lavoro, riservato a questa tipologia di soggetti autorizzati.
   10. All'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono conferite le seguenti funzioni:

   a) definizione degli standard di servizio in relazione alle attività dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, con esclusione di quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

   b) monitoraggio e valutazione delle attività previste dal presente articolo; a questo fine, l'ANPAL ha accesso a tutti i dati amministrativi e statistici detenuti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici;

   c) redazione, con cadenza almeno annuale, di rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure previste dal presente articolo.

   11. L'ANPAL provvede all'attuazione delle disposizioni del comma 10 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
2.01. Magi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro)

  1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.
(Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro e disciplina dell'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri non comunitari)

Pag. 35

   1. È istituito il permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, finalizzato a favorire l'inserimento lavorativo di stranieri non comunitari nel sistema produttivo nazionale e a contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina.
   2. Sono autorizzati all'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri non comunitari, purché dispongano di idonee sedi all'estero:

   a) i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

   b) i centri per l'impiego di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

   c) i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

   d) le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;

   e) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

   f) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, autorizzate ai sensi del comma 9 del presente articolo.

   3. I soggetti di cui al comma 2 presentano allo sportello unico per l'immigrazione della provincia in cui sono ubicati un'apposita richiesta nominativa per l'autorizzazione al rilascio del permesso di cui al comma 1 a stranieri extracomunitari da essi selezionati, al fine di consentire lo svolgimento di colloqui volti al collocamento con datori di lavoro residenti nel territorio nazionale. La richiesta deve essere accompagnata da un'idonea documentazione da cui risulti:

   a) la disponibilità in capo al lavoratore straniero di mezzi economici o di altri mezzi di sussistenza idonei per la durata del soggiorno e per l'eventuale ritorno nel Paese di provenienza, salvo che di essi dichiari di farsi carico, in tutto o in parte, lo stesso soggetto richiedente;

   b) una dichiarazione autografa dello straniero extracomunitario da cui risulti l'impegno a rimpatriare in caso di mancata stipulazione di un contratto di lavoro entro il termine di durata del permesso di soggiorno.

   4. La richiesta di cui al comma 3 può essere accompagnata da una dichiarazione del livello di conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero.
   5. Entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, verificato il rispetto dei requisiti di cui al medesimo comma 3, lo sportello unico per l'immigrazione rilascia, sentito il questore, l'autorizzazione al permesso di soggiorno di cui al comma 1, che non può avere durata superiore a 49 dodici mesi; trasmette, quindi, la documentazione, compreso il codice fiscale, ai competenti uffici consolari, ove possibile in via telematica.
   6. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, è immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
   7. Lo straniero extracomunitario richiede il visto al consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza con le modalità previste dall'articolo 22, comma 6, e, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, sottoscrive presso lo sportello unico per l'immigrazione un apposito contratto di soggiorno per la ricerca del lavoro con uno dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo; non è richiesta l'indicazione nel contratto di soggiorno dei colloqui di lavoro che lo straniero extracomunitario effettuerà attraverso il soggetto intermediario.
   8. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitariPag. 36 ai quali è concesso il permesso di cui al comma 1 del presente articolo, che provvede a inserirle nell'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, di cui all'articolo 22, comma 9.
   9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce i requisiti minimi di solidità economica e organizzativa ai fini dell'autorizzazione all'attività d'intermediazione dei soggetti di cui al comma 2, lettera f); lo stesso Ministro istituisce un'apposita sezione dell'Albo informatico delle agenzie per il lavoro, riservato a questa tipologia di soggetti autorizzati.
   10. All'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono conferite le seguenti funzioni:

   a) definizione degli standard di servizio in relazione alle attività dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, con esclusione di quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

   b) monitoraggio e valutazione delle attività previste dal presente articolo; a questo fine, l'ANPAL ha accesso a tutti i dati amministrativi e statistici detenuti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici;

   c) redazione, con cadenza almeno annuale, di rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure previste dal presente articolo.

   11. L'ANPAL provvede all'attuazione delle disposizioni del comma 10 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
2.02. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Permesso di soggiorno per comprovata integrazione)

  1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.
(Permesso di soggiorno per comprovata integrazione).

   1. Allo straniero comunque presente nel territorio dello Stato a qualsiasi titolo, anche nel caso in cui non gli sia stato riconosciuto il diritto di asilo o di altre forme di protezione internazionale, che dimostri di essere radicato nel territorio nazionale e integrato nel tessuto civile, sociale e ordinamentale del Paese, in assenza di procedimenti penali, in riferimento a reati particolarmente gravi, è rilasciato il permesso di soggiorno per comprovata integrazione, della durata di due anni, rinnovabile. Il radicamento e l'integrazione dello straniero sono desumibili da elementi quali l'immediata disponibilità al lavoro, il grado di conoscenza della lingua italiana, la frequentazione di corsi di formazione professionale, i legami familiari o altre circostanze di fatto o comportamenti idonei a dimostrare un legame stabile con il territorio nel quale vive.
   2. Il rilascio del permesso di soggiorno per comprovata integrazione è effettuato con le stesse modalità previste dall'articolo 5 per il rinnovo del permesso di soggiorno ordinario.
   3. Il permesso di cui al comma 1 è rinnovato a condizione che lo straniero abbia stipulato contratti di lavoro subordinato della durata complessiva di almeno un anno nel corso dei due anni precedenti la richiesta di rinnovo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.
   4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, il permesso di cui al comma 1 è Pag. 37comunque rinnovato qualora lo straniero dimostri di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di aver sottoscritto il patto di servizio personalizzato e le conseguenti obbligazioni relative alle attività da svolgere, tra le quali i laboratori di orientamento e i corsi di formazione o riqualificazione professionale, di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo, e di non essersi sottratto, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti dei centri per l'impiego e di non avere rifiutato le congrue offerte di lavoro, di cui all'articolo 25 dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2015.
   5. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, viene immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.»

  2. Il comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è sostituito dal seguente: «2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo può essere convertito nel permesso di soggiorno per comprovata integrazione, previsto dall'articolo 22-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».
2.03. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro)

  1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.
(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro)

   1. Il cittadino italiano o straniero con permesso per soggiornanti di lungo periodo in Italia che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero al fine di consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro deve presentare un'apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero un alloggio, la copertura dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso è concessa, se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini dell'inserimento nel mercato del lavoro.
   2. Sono altresì ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1 le regioni, gli enti locali, le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le organizzazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con decretoPag. 38 dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; con il medesimo decreto può essere istituito un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare la suddetta garanzia.
   3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 2, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno e le agevolazioni nei confronti degli stranieri che hanno già avuto precedenti esperienze lavorative in Italia o hanno frequentato corsi di lingua italiana o di formazione professionale.».
2.04. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

ART. 3.

  Sopprimerlo
*3.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.
*3.2. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

  1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.
(Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro e disciplina dell'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri)

   1. È istituito il permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, finalizzato a favorire l'inserimento lavorativo di stranieri nel sistema produttivo nazionale e a contrastare il fenomeno dell'immigrazione irregolare.
   2. Sono autorizzati all'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri, purché dispongano di idonee sedi all'estero:

   a) i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

   b) i centri per l'impiego di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

   c) i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

   d) le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;

   e) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

   f) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, autorizzate ai sensi del comma 9 del presente articolo.

   3. I soggetti di cui al comma 2 presentano allo sportello unico per l'immigrazione della provincia in cui sono ubicati un'apposita richiesta nominativa per l'autorizzazione al rilascio del permesso di cui al comma 1 a stranieri extracomunitari da essi selezionati, al fine di consentire lo svolgimento di colloqui volti al collocamento con datori di lavoro residenti nel territorio nazionale. La richiesta deve essere accompagnata da un'idonea documentazione da cui risulti:

   a) la disponibilità in capo al lavoratore straniero di mezzi economici pari all'importoPag. 39 annuo dell'assegno sociale, o di altri mezzi di sussistenza idonei per la durata del soggiorno e per l'eventuale ritorno nel Paese di provenienza, salvo che di essi dichiari di farsi carico, in tutto o in parte, lo stesso soggetto richiedente;

   b) una dichiarazione autografa dello straniero extracomunitario da cui risulti l'impegno a rimpatriare in caso di mancata stipulazione di un contratto di lavoro entro il termine di durata del permesso di soggiorno.

   4. La richiesta di cui al comma 3 può essere accompagnata da una dichiarazione del livello di conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero.
   5. Entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, verificato il rispetto dei requisiti di cui al medesimo comma 3, lo sportello unico per l'immigrazione rilascia, sentito il questore, l'autorizzazione al permesso di soggiorno di cui al comma 1, che non può avere durata superiore a dodici mesi; trasmette, quindi, la documentazione, compreso il codice fiscale, ai competenti uffici consolari, ove possibile in via telematica.
   6. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, è immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
   7. Lo straniero extracomunitario richiede il visto al consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza con le modalità previste dall'articolo 22, comma 6, e, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, sottoscrive presso lo sportello unico per l'immigrazione un apposito contratto di soggiorno per la ricerca del lavoro con uno dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo; non è richiesta l'indicazione nel contratto di soggiorno dei colloqui di lavoro che lo straniero extracomunitario effettuerà attraverso il soggetto intermediario.
   8. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di cui al comma 1 del presente articolo, che provvede a inserirle nell'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, di cui all'articolo 22, comma 9.
   9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce i requisiti minimi di solidità economica e organizzativa ai fini dell'autorizzazione all'attività d'intermediazione dei soggetti di cui al comma 2, lettera f); lo stesso Ministro istituisce un'apposita sezione dell'Albo informatico delle agenzie per il lavoro, riservato a questa tipologia di soggetti autorizzati.
   10. All'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono conferite le seguenti funzioni:

   a) definizione degli standard di servizio in relazione alle attività dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, con esclusione di quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

   b) monitoraggio e valutazione delle attività previste dal presente articolo; a questo fine, l'ANPAL ha accesso a tutti i dati amministrativi e statistici detenuti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici;

   c) redazione, con cadenza almeno annuale, di rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure previste dal presente articolo.

   11. L'ANPAL provvede all'attuazione delle disposizioni del comma 10 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

  Conseguentemente,

   dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  Dopo l'articolo 22-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina Pag. 40dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«Art. 22-ter.
(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro)

   1. Il cittadino italiano o straniero con permesso per soggiornanti di lungo periodo in Italia che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero al fine di consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro deve presentare un'apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero un alloggio, la copertura dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso è concessa, se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini dell'inserimento nel mercato del lavoro.
   2. Sono altresì ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1 le regioni, gli enti locali, le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le organizzazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con decreto dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; con il medesimo decreto può essere istituito un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare la suddetta garanzia.
   3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 2, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno e le agevolazioni nei confronti degli stranieri che hanno già avuto precedenti esperienze lavorative in Italia o hanno frequentato corsi di lingua italiana o di formazione professionale.»;

   sopprimere l'articolo 4 .
3.3. Magi.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 22-bis.
(Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro e disciplina dell'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri)

   1. È istituito il permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, finalizzato a favorire l'inserimento lavorativo di stranieri nel sistema produttivo nazionale e a contrastare il fenomeno dell'immigrazione irregolare.
   2. Sono autorizzati all'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri, purché dispongano di idonee sedi all'estero:

   a) i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

   b) i centri per l'impiego di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

Pag. 41

   c) i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

   d) le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;

   e) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

   f) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, autorizzate ai sensi del comma 9 del presente articolo.

   3. I soggetti di cui al comma 2 presentano allo sportello unico per l'immigrazione della provincia in cui sono ubicati un'apposita richiesta nominativa per l'autorizzazione al rilascio del permesso di cui al comma 1 a stranieri extracomunitari da essi selezionati, al fine di consentire lo svolgimento di colloqui volti al collocamento con datori di lavoro residenti nel territorio nazionale. La richiesta deve essere accompagnata da un'idonea documentazione da cui risulti:

   a) la disponibilità in capo al lavoratore straniero di mezzi economici pari all'importo annuo dell'assegno sociale, o di altri mezzi di sussistenza idonei per la durata del soggiorno e per l'eventuale ritorno nel Paese di provenienza, salvo che di essi dichiari di farsi carico, in tutto o in parte, lo stesso soggetto richiedente;

   b) una dichiarazione autografa dello straniero extracomunitario da cui risulti l'impegno a rimpatriare in caso di mancata stipulazione di un contratto di lavoro entro il termine di durata del permesso di soggiorno.

   4. La richiesta di cui al comma 3 può essere accompagnata da una dichiarazione del livello di conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero.
   5. Entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, verificato il rispetto dei requisiti di cui al medesimo comma 3, lo sportello unico per l'immigrazione rilascia, sentito il questore, l'autorizzazione al permesso di soggiorno di cui al comma 1, che non può avere durata superiore a dodici mesi; trasmette, quindi, la documentazione, compreso il codice fiscale, ai competenti uffici consolari, ove possibile in via telematica.
   6. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, è immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
   7. Lo straniero extracomunitario richiede il visto al consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza con le modalità previste dall'articolo 22, comma 6, e, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, sottoscrive presso lo sportello unico per l'immigrazione un apposito contratto di soggiorno per la ricerca del lavoro con uno dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo; non è richiesta l'indicazione nel contratto di soggiorno dei colloqui di lavoro che lo straniero extracomunitario effettuerà attraverso il soggetto intermediario.
   8. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di cui al comma 1 del presente articolo, che provvede a inserirle nell'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, di cui all'articolo 22, comma 9.
   9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce i requisiti minimi di solidità economica e organizzativa ai fini dell'autorizzazione all'attività d'intermediazione dei soggetti di cui al comma 2, lettera f); lo stesso Ministro istituisce un'apposita sezione dell'Albo informatico delle agenzie per il lavoro, riservato a questa tipologia di soggetti autorizzati.
   10. All'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre Pag. 422015, n. 150, sono conferite le seguenti funzioni:

   a) definizione degli standard di servizio in relazione alle attività dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, con esclusione di quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

   b) monitoraggio e valutazione delle attività previste dal presente articolo; a questo fine, l'ANPAL ha accesso a tutti i dati amministrativi e statistici detenuti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici;

   c) redazione, con cadenza almeno annuale, di rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure previste dal presente articolo.

   11. L'ANPAL provvede all'attuazione delle disposizioni del comma 10 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 22-ter.
(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro)

   1. Il cittadino italiano o straniero con permesso per soggiornanti di lungo periodo in Italia che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero al fine di consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro deve presentare un'apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero un alloggio, la copertura dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso è concessa, se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini dell'inserimento nel mercato del lavoro.
   2. Sono altresì ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1 le regioni, gli enti locali, le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le organizzazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con decreto dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; con il medesimo decreto può essere istituito un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare la suddetta garanzia.
   3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 2, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno e le agevolazioni nei confronti degli stranieri che hanno già avuto precedenti esperienze lavorative in Italia o hanno frequentato corsi di lingua italiana o di formazione professionale.

Art. 22-quater.
(Permesso di soggiorno per comprovata integrazione sociale)

   1. Allo straniero comunque presente nel territorio dello Stato a qualsiasi titolo, anche nel caso in cui non gli sia stato riconosciuto il diritto di asilo o di altre forme di protezione internazionale, che dimostri di essere radicato nel territorio nazionale e integrato nel tessuto civile, sociale e ordinamentale del Paese, in assenza di condanne penali in riferimento a reati particolarmente gravi, è rilasciato il permesso di soggiorno per comprovata integrazione sociale, della durata di due anni, rinnovabile. Il radicamento e l'integrazione sociale dello straniero sono desumibili da elementi quali l'immediata disponibilità al lavoro, il grado di conoscenza della lingua italiana, la frequentazionePag. 43 di corsi di formazione professionale, il periodo di permanenza in Italia, i legami familiari o altre circostanze di fatto o comportamenti idonei a dimostrare un legame stabile con l'Italia.
   2. Il rilascio del permesso di soggiorno per comprovata integrazione è effettuato con le stesse modalità previste dall'articolo 5 per il rinnovo del permesso di soggiorno ordinario.
   3. Il permesso di cui al comma 1 è rinnovato a condizione che lo straniero abbia stipulato contratti di lavoro subordinato della durata complessiva di almeno un anno nel corso dei due anni precedenti la richiesta di rinnovo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.
   4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, il permesso di cui al comma 1 è comunque rinnovato qualora lo straniero dimostri di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di aver sottoscritto il patto di servizio personalizzato e le conseguenti obbligazioni relative alle attività da svolgere, tra le quali i laboratori di orientamento e i corsi di formazione o riqualificazione professionale, di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo, e di non essersi sottratto, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti dei centri per l'impiego e di non avere rifiutato le congrue offerte di lavoro, di cui all'articolo 25 dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2015.
   5. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, viene immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
   6. I soggetti che gestiscono i progetti territoriali del Sistema di accoglienza e integrazione possono essere accreditati a erogare i servizi al lavoro e d'intermediazione, negli ambiti regionali di riferimento, secondo i criteri definiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150».
3.4. Magi.

  Sopprimere il comma 1.
3.5. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: e, dopo le parole: fino alla fine del comma con le seguenti: e le parole da: «possono essere previste» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «sono previste attività di istruzione e di formazione professionale e civico-linguistico nei Paesi di origine»
3.6. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e, dopo le parole: «formazione professionale» sono aggiunte le seguenti: «e civico-linguistica»
*3.7. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*3.8. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  «2-bis. È consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, all'apolide e Pag. 44al rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito che completano le attività di istruzione e formazione di cui al comma 1, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato. Il nulla osta è rilasciato senza il rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti dai commi 5 e 5.1 dell'articolo 22. La domanda di visto di ingresso è presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso ed è corredata dalla conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui all'articolo 22 o di cui all'articolo 24-bis, comma 4, consegue la revoca del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta linee guida con le quali sono fissate le modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e individuati i criteri per la loro valutazione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei partecipanti, per consentire l'espletamento dei controlli, da effettuarsi nel termine indicato dall'articolo 22, comma 5, e per verificare l'assenza degli elementi ostativi di cui all'articolo 22»;

   sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

  «4-bis. Per gli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con il concorso di proprie agenzie strumentali e società in-house, può promuovere la stipula di accordi di collaborazione e intese tecniche con organizzazioni internazionali o con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine, che potranno fare ingresso in Italia con le procedure di cui al comma 2-bis»
3.9. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: allo straniero residente all'estero che completa con le seguenti: allo straniero residente all'estero, all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito che completano
3.10. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera c) capoverso 2-bis), quinto periodo, sostituire le parole: Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta linee guida con le seguenti: Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione e del merito adottano linee guida
3.11. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso 4-bis aggiungere i seguenti:

  4-bis.1 I soggetti di cui al comma 4-bis possono altresì fornire al lavoratore straniero che nel Paese di origine o di residenza abituale abbia concluso i corsi di cui al comma 1 o i percorsi di formazione professionale promossi dal soggetto stesso ovvero che dimostri il possesso di titoli di studio analoghi acquisiti in Italia o di analoga formazione professionale e linguistica italiana sviluppata nel Paese di origine o di residenza abituale o in Italia, garanzie economiche e di inserimento lavorativo in Italia al fine di garantire al lavoratore straniero mezzi di sussistenza sufficienti per i viaggi di andata e ritorno, un alloggio idoneoPag. 45 e mezzi di sostentamento in Italia, per almeno un anno, in ogni caso pari all'importo annuo dell'assegno sociale, salvo che il lavoratore dimostri di disporre di risorse economiche stabili e adeguate di analogo importo per provvedervi personalmente per almeno un anno.
  4-bis.2 I soggetti di cui al comma 4-bis possono svolgere l'attività di cui al comma 4-bis.1 anche in collaborazione con associazioni italiane di imprenditori, con università italiane, con enti del terzo settore iscritti nel registro indicato all'articolo 42, con enti religiosi civilmente riconosciuti, con soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, con fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, incluse le aziende speciali e le Camere di commercio all'estero.
  4-bis.3 In ogni caso il lavoratore straniero deve sottoscrivere l'impegno a contattare entro dieci giorni dal suo ingresso in Italia ai sensi del comma 4-bis.1 i datori di lavoro preventivamente indicati dai medesimi soggetti di cui ai commi 4-bis e 4-bis.2 ai fini della possibile formalizzazione del rapporto di lavoro, o a iscriversi al centro per l'impiego territorialmente competente.
  4-bis.4 I soggetti di cui ai commi 4-bis e 4-bis.2 trasmettono tutta la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti indicati al comma precedente al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche per la verifica dell'insussistenza delle cause ostative indicate nell'articolo 22, comma 5.
  4-bis.5 Trascorsi sessanta giorni senza comunicazione negativa, al lavoratore straniero è rilasciato un visto per inserimento nel mercato del lavoro da impiegarsi entro i successivi sei mesi. Allo straniero titolare di tale visto è rilasciato il permesso di soggiorno per ricerca lavoro previsto dall'articolo 39-bis.1 se aveva acquisito in Italia i titoli di studio universitari ivi indicati ovvero un permesso di soggiorno per l'inserimento nel mercato del lavoro della durata di un anno.
  4-bis.6 La ricevuta di tali permessi e il permesso consentono il rilascio del codice fiscale, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, ai centri per l'impiego e a corsi di istruzione e formazione professionale e lo svolgimento di attività lavorative in settori, qualifiche e mansioni conformi alla formazione del lavoratore straniero. Il permesso per inserimento nel mercato del lavoro è convertibile in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato in presenza di un regolare rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno un anno in tali settori, qualifiche e mansioni. In caso di mancata stipula di un contratto di lavoro subordinato almeno annuale entro il periodo di validità del permesso di soggiorno il lavoratore straniero che non ha i requisiti per soggiornare ad altro titolo è tenuto a lasciare il territorio dello Stato con oneri a proprio carico o a carico dei soggetti che hanno fornito i mezzi di sussistenza.
3.12. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso 4-bis aggiungere i seguenti:

  «4-bis.1 Fatta salva la verifica dell'insussistenza delle cause ostative indicate nell'articolo 22, comma 5, e trascorsi sessanta giorni senza comunicazione negativa, al lavoratore straniero che nel Paese di origine o di residenza abituale abbia concluso i corsi di cui al comma 1 ovvero che dimostri il possesso di analoga formazione professionale e linguistica italiana sviluppata nel Paese di origine o di residenza abituale o in Italia, è rilasciato un visto per inserimento nel mercato del lavoro da impiegarsi entro i successivi sei mesi ai fini dell'ingresso e del rilascio del permesso di soggiorno per ricerca lavoro previsto nell'articolo 39-bis.1 se si tratta di persona che abbia acquisito in Italia il titolo di studio Pag. 46universitario ivi indicato ovvero di un permesso di soggiorno per l'inserimento nel mercato del lavoro della durata di un anno.
  4-bis.2 Ai fini del rilascio del visto il lavoratore straniero deve dimostrare di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti per il viaggio di andata e ritorno e di mezzi di sostentamento in Italia per un anno, in ogni caso pari all'importo annuo dell'assegno sociale.
  4-bis.3 I mezzi di sussistenza possono essere altresì messi a disposizione da enti operanti nel campo della formazione e del lavoro nei paesi terzi di cui al comma 4-bis, da associazioni italiane di imprenditori, da università italiane, da enti del terzo settore iscritti nel registro indicato all'articolo 42, da enti religiosi civilmente riconosciuti, da soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, da altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, da fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, incluse le aziende speciali e le Camere di commercio all'estero, anche in collaborazione tra loro.
  4-bis.4 La ricevuta dei permessi di soggiorno e i permessi di soggiorno indicati nel comma 4-bis. 1 consentono il rilascio del codice fiscale, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, ai centri per l'impiego e a corsi di istruzione e formazione professionale e lo svolgimento di attività lavorative in settori, qualifiche e mansioni conformi alla formazione del lavoratore straniero; il permesso per inserimento nel mercato del lavoro è convertibile in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato in presenza di un regolare rapporto di lavoro subordinato di durata almeno annuale in tali settori, qualifiche e mansioni.
  4-bis.5 In caso di mancata stipula di un contratto di lavoro subordinato almeno annuale entro il periodo di validità del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero è tenuto a fare rientro nel paese di origine o di abituale residenza con oneri a carico dei soggetti che hanno fornito i mezzi di sussistenza.».
3.13. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il capoverso 4-ter con il seguente:

  4-ter. Fatta salva la verifica dell'insussistenza delle cause ostative indicate nell'articolo 22, comma 5, e, trascorsi sessanta giorni senza comunicazione negativa, al lavoratore straniero che nel Paese di origine o di residenza abituale abbia concluso i corsi di cui al comma 1, ovvero che dimostri il possesso di analoga formazione professionale e linguistica italiana sviluppata nel Paese di origine o di residenza abituale o in Italia, è rilasciato un visto per inserimento nel mercato del lavoro da impiegarsi entro i successivi sei mesi ai fini dell'ingresso e del rilascio del permesso di soggiorno per ricerca lavoro di cui all'articolo 39-bis.1 se si tratta di persona che abbia acquisito in Italia il titolo di studio universitario ivi indicato ovvero di un permesso di soggiorno per l'inserimento nel mercato del lavoro della durata di un anno.

   b) aggiungere infine i seguenti capoversi:

  4-quater. Ai fini del rilascio del visto il lavoratore straniero deve dimostrare di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti per il viaggio di andata e ritorno e di mezzi di sostentamento in Italia per un anno, in ogni caso pari all'importo annuo dell'assegno sociale.
  4-quinquies. I mezzi di sussistenza di cui al precedente comma possono essere altresì messi a disposizione da enti operanti nel campo della formazione e del lavoro nei paesi terzi di cui al comma 4-bis, da associazioni italiane di imprenditori, da università italiane, da enti del terzo settore Pag. 47iscritti nel registro indicato all'articolo 42, da enti religiosi civilmente riconosciuti, da soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, da altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, da fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, incluse le aziende speciali e le Camere di commercio all'estero, anche in collaborazione tra loro.
  4-sexies. La ricevuta dei permessi di soggiorno e i permessi di soggiorno indicati nel comma 4-ter consentono il rilascio del codice fiscale, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, ai centri per l'impiego e a corsi di istruzione e formazione professionale e lo svolgimento di attività lavorative in settori, qualifiche e mansioni conformi alla formazione del lavoratore straniero; il permesso per inserimento nel mercato del lavoro è convertibile in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato in presenza di un regolare rapporto di lavoro subordinato di durata almeno annuale in tali settori, qualifiche e mansioni.
  4-septies. In caso di mancata stipula di un contratto di lavoro subordinato almeno annuale entro il periodo di validità del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero è tenuto a fare rientro nel paese di origine o di abituale residenza con oneri a carico dei soggetti che hanno fornito i mezzi di sussistenza.
3.14. Magi.

  Sopprimere il comma 2
3.16. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Quello rilasciato ad altro titolo può essere convertito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, anche dopo la sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.»
3.17. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «per motivi di studio e formazione» sono sostituite dalle parole: «ad altro titolo» e dopo le parole: «può essere convertito,» sono aggiunte le seguenti: «al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4,»
3.18. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, dopo le parole: n. 286, inserire le seguenti: le parole: «per motivi di studio e formazione» sono sostituite dalle parole: «ad altro titolo» e
3.19. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: e le parole: «nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione» sono soppresse
3.20. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: e le parole: «comunque prima della» sono sostituite dalle seguenti: «anche dopo la»
3.21. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Pag. 48

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2-bis. Attesa la necessità di far fronte, anche per l'anno in corso, alle esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati e migranti nel territorio nazionale, al fine di consentire la più rapida trattazione delle istanze da essi avanzate, a vario titolo, il termine di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge marzo 2022, n. 21, è differito al 31 agosto 2023.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente a euro 19.961.457 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.22. Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari).

  1. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ha la durata di due anni, rinnovabile e convertibile, se ne ricorrono le condizioni, in un permesso per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiari o per studio, consente lo svolgimento di attività lavorativa, l'iscrizione a corsi di studio scolastico o universitario e l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, ed è rilasciato e rinnovato dal questore d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, ma vi siano elementi per ritenere che sussista una delle seguenti situazioni:

   a) lo straniero versa in condizioni di salute gravi, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o accreditata, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla sua salute, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza;

   b) il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, salvo che siano attivate a livello italiano o europeo forme di protezione temporanea, rispettivamente ai sensi dell'articolo 20 e del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85;

   c) lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18 o 18-bis o 19, comma 1, o 19, comma 1.1. o 22, comma 12-quater;

   d) lo straniero ha compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, e il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio del permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;

   e) lo straniero rischia di essere rinviato in uno Stato in cui possa subire la pena di morte ovvero pene o trattamenti inumani o degradanti;

   f) lo straniero rischia di essere rinviato in uno Stato che nei suoi confronti ha presentato richiesta di estradizione o di mandato di cattura europeo o di esecuzione di sentenza straniera per reati politici, che non deve essere accolta per effetto del divieto previsto dall'articolo 10, comma 4 della Costituzione, anche in base a decisioni di rigetto della domanda di esecuzione di sentenza straniera o di estradizione o di mandato di arresto europeo disposte dal Ministro della giustizia o dell'autorità giudiziaria nei casi previsti dagli articoli 696-ter, 697, 698 e 705 del codice di procedura penale o dall'articolo 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, Pag. 49adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34, dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719;

   g) i legami personali o familiari in Italia dello straniero o dell'apolide sono tali che il rifiuto di autorizzare il suo soggiorno nel territorio dello Stato arrecherebbe al suo diritto al rispetto della sua vita privata o al suo diritto al rispetto della sua vita familiare, garantiti dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, una lesione sproporzionata rispetto ai motivi del rifiuto; la valutazione dei legami deve riguardare la loro intensità, la loro durata e la loro stabilità, le condizioni di vita e di salute dell'interessato, la sua età, il suo positivo inserimento nella società italiana, nel rispetto delle norme della Costituzione e delle leggi penali, e la natura dei suoi legami con familiari che si trovano nel Paese di origine o che risiedano legalmente in Italia;

   h) lo straniero appartiene ad uno Stato, nel quale, anche sulla base di rilevazioni delle organizzazioni internazionali, situazioni di carestia o di grave malnutrizione diffusa non garantiscono la sicurezza alimentare della popolazione, tali da determinare in caso di rientro e permanenza dello straniero in quello Stato il pericolo concreto e attuale di ledere il suo diritto alla vita o di violare il divieto di trattamenti inumani e degradanti, previsti dagli articoli 2 e 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; nella valutazione del pericolo nel singolo caso si tiene conto anche del diritto ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, incluso il diritto ad un'alimentazione o ad un vestiario e ad un alloggio adeguati, e del diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, garantiti dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, concluso a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881;

   i) allo straniero nel suo Paese non è garantito l'effettivo esercizio di una delle libertà garantite dalla Costituzione italiana o comunque di un diritto inviolabile garantito ad ogni persona dall'articolo 2 della Costituzione e previsto da norme o trattati internazionali, ed ha perciò diritto di asilo nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della Costituzione.
3.01. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure straordinarie a tutela dei cittadini della Federazione russa a rischio di persecuzione)

  1. Ai fini del presente articolo si intende a rischio di persecuzione il cittadino della Federazione russa il quale:

   a) si sia sottratto agli obblighi militari o risulti comunque a rischio di essere sottoposto ad obblighi militari e per questo abbia abbandonato la Federazione russa;

   b) faccia parte o abbia un collegamento stabile con organizzazioni individuate dalla legislazione della Federazione russa come «agenti stranieri» o «estremiste»;

   c) sia sottoposto o rischi di essere sottoposto a procedimenti penali per violazione degli articoli 208 e 275 in materia di partecipazione alla guerra a fianco del nemico e collaborazione confidenziale con gli stranieri, 276 in materia di raccolta e trasmissione di informazioni al nemico, 280, in materia di istigazione ad azioni contro la sicurezza dello Stato, 282 in materiaPag. 50 di utilizzo di una simbologia estremista, 284, in materia di collaborazione con organizzazioni sgradite, del codice penale della Federazione russa;

   d) sia sottoposto o rischi di essere sottoposto a procedimenti penali per violazioni della legislazione della Federazione russa sulla diffusione di notizie false o diffamatorie sulle forze armate;

   e) sia sottoposto o rischi di essere sottoposto a procedimenti penali per violazioni della legislazione della Federazione russa sulla cosiddetta propaganda gay;

   f) sia sottoposto o rischi di essere sottoposto a procedimenti penali per aver partecipato a manifestazioni non autorizzate.

  2. I visti e i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini della Federazione russa per motivi di studio o di ricerca scaduti dopo il 24 febbraio 2022 sono rinnovati fino al 30 giugno 2024 su richiesta del titolare quando il medesimo dimostri alle autorità competenti al rilascio di essere a rischio di persecuzione nella Federazione russa ai sensi del comma 1.
  3. Ai fini del comma 2, le autorità competenti richiedono un parere al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale sulla fondatezza dei motivi alla base della richiesta di rinnovo.
  4. Fino al 30 giugno 2024, in deroga agli articoli 21, 22 e 24 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi del comma 3 del citato articolo 22, e al lavoro stagionale, ai sensi del comma 4 del citato articolo 24, di cittadini della Federazione russa è rilasciato anche quando i cittadini della Federazione russa per i quali è stata presentata la domanda diretta a instaurare un contratto di lavoro subordinato o stagionale risultino già presenti sul territorio nazionale a condizione che questi dimostrino di essere a rischio di persecuzione nella Federazione russa ai sensi del comma 1.
  5. Ai fini del rilascio del nulla osta di cui al comma 4, le autorità competenti richiedono un parere al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.
  6. Con decreto del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro degli interni, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le norme attuative del presente articolo.
3.02. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.
(Permesso di soggiorno per comprovata integrazione sociale)

   1. Allo straniero comunque presente nel territorio dello Stato a qualsiasi titolo, anche nel caso in cui non gli sia stato riconosciuto il diritto di asilo o di altre forme di protezione internazionale, che dimostri di essere radicato nel territorio nazionale e integrato nel tessuto civile, sociale e ordinamentale del Paese, in assenza di condanne penali in riferimento a reati particolarmente gravi, è rilasciato il permesso di soggiorno per comprovata integrazione sociale, della durata di due anni, rinnovabile. Il radicamento e l'integrazione dello straniero sono desumibili da elementi quali l'immediata disponibilità al lavoro, il grado di conoscenza della lingua italiana, la frequentazione di corsi di formazione professionale, il periodo di permanenza in Italia, i legami familiari o altre circostanze di fatto o comportamenti idonei a dimostrare un legame stabile con l'Italia.
   2. Il rilascio del permesso di soggiorno per comprovata integrazione è effettuato con le stesse modalità previste dall'articolo Pag. 515 per il rinnovo del permesso di soggiorno ordinario.
   3. Il permesso di cui al comma 1 è rinnovato a condizione che lo straniero abbia stipulato contratti di lavoro subordinato della durata complessiva di almeno un anno nel corso dei due anni precedenti la richiesta di rinnovo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.
   4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, il permesso di cui al comma 1 è comunque rinnovato qualora lo straniero dimostri di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di aver sottoscritto il patto di servizio personalizzato e le conseguenti obbligazioni relative alle attività da svolgere, tra le quali i laboratori di orientamento e i corsi di formazione o riqualificazione professionale, di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo, e di non essersi sottratto, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti dei centri per l'impiego e di non avere rifiutato le congrue offerte di lavoro, di cui all'articolo 25 dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2015.
   5. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, viene immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
   6. I soggetti che gestiscono i progetti territoriali del Sistema di accoglienza e integrazione possono essere accreditati a erogare i servizi al lavoro e d'intermediazione, negli ambiti regionali di riferimento, secondo i criteri definiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.».
3.03. Magi.

ART. 4.

  Sopprimerlo
*4.1. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*4.2. Alfonso Colucci.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:

   0a) al comma 2-ter, secondo periodo, dopo le parole: «per cure mediche» sono aggiunte le seguenti: «e del permesso di soggiorno rilasciato a coloro che sono perseguitati per motivi religiosi,»
**4.3. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.
**4.4. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

  All'articolo 1, comma 2-bis), del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173) sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. alla lettera d), sono soppresse le parole: «senza ritardo»;

    2. alla lettera f), sono soppresse le parole: «né impedito di raggiungere il porto di sbarco».
4.01. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 52

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

  All'articolo 1, comma 2-bis), lettera d) dopo le parole: «senza ritardo» sono inserite le seguenti: «salvo che sulla rotta debbano prestare soccorso a persone in pericolo di vita»
4.02. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

  All'articolo 1, comma 2-bis), lettera d), è aggiunto in fine il seguente periodo: «, senza però precludere in alcun modo al comandante la possibilità di effettuare ulteriori salvataggi qualora ne venisse a conoscenza dopo aver ricevuto l'assegnazione del medesimo porto».
4.03. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

  1. All'articolo 1, comma 2-bis), dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

   «d-bis) Il porto di sbarco deve essere un porto sicuro, come previsto dalle norme internazionali, e assegnato secondo i criteri indicati nelle raccomandazioni e linee guida dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) e dell'UNHCR.».
4.04. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 4 è aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

  1. All'articolo 2 comma 2-bis, lettera f), sono soppresse le parole: «né impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco».
4.05. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Garanzie per l'accesso degli stranieri all'assistenza sanitaria)

  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 35 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:

   «3-bis. I minori stranieri, fino al compimento del diciottesimo anno di età, anche se in condizione di non regolarità sul territorio nazionale, accedono al Servizio sanitario nazionale, comprese le prestazioni del pediatra di libera scelta e del medico di medicina generale, con le medesime modalità previste per i minori italiani.
   3-ter. Agli stranieri indigenti, non iscrivibili al Servizio sanitario nazionale, è rilasciato il codice STP (straniero temporaneamente presente) se extracomunitari e il codice ENI (europeo non inscrivibile) se comunitari, ai fini dell'accesso alle prestazioni fornite dal Servizio sanitario nazionale e previste dai livelli essenziali di assistenza.Pag. 53
   3-quater. Gli stranieri di cui al comma 3-ter possono iscriversi al medico di medicina generale al fine di dare continuità alle cure.
   3-quinquies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le rispettive legislazioni di settore ai fini della piena attuazione di quanto previsto dal presente articolo.».
4.06. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

(Inammissibile)

ART. 4-bis.

  Sopprimerlo.
4-bis.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4-bis.
(Accesso dei minori stranieri all'assistenza sanitaria)

  1. All'articolo 35 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. Con le medesime modalità previste per i minori italiani, i minori stranieri, fino al compimento del diciottesimo anno di età, accedono al Servizio sanitario nazionale, comprese le prestazioni del pediatra di libera scelta e del medico di medicina generale».
4-bis.2. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

(Inammissibile)

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: di un anno con le seguenti: o a tempo indeterminato.
4-bis.3. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: di un anno con le seguenti: trentasei mesi.
4-bis.4. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: di un anno con le seguenti: di trenta mesi.
4-bis.5. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: di un anno con le seguenti: di ventotto mesi.
4-bis.6. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: di un anno con le seguenti: di ventiquattro mesi.
4-bis.7. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: di un anno con le seguenti: di venti mesi.
4-bis.8. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: di un anno con le seguenti: di diciotto mesi.
4-bis.9. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 54

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: di un anno con le seguenti: o a tempo determinato.
4-bis.10. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

ART. 5.

  Sopprimerlo
5.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze di manodopera nel territorio dello Stato, di contrastare efficacemente il fenomeno del caporalato, di potenziare la produzione agroalimentare interna sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini stranieri residenti all'estero entro una quota di 100.000 unità per l'anno 2023.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2023, n. 21.
5.2. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 42 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2022, adottato per il 2022, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° gennaio 2023. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

   a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

   b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.
5.3. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e il Ministero dell'interno predispongono congiuntamente e trasmettono alle Commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano di interventi di cui al comma 1.
5.4. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 5-bis.

  Sopprimerlo.
*5-bis.1. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*5-bis.2. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.
*5-bis.3. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Sopprimere il comma 1.
**5-bis.4. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 55

**5-bis.5. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.
**5-bis.6. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole: Per le finalità di cui al presente comma,
5-bis.7. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: dei punti di crisi e delle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e.
5-bis.8. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, e ovunque ricorrono nell'articolo, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2025 con le seguenti: fino al termine dello stato di emergenza.
5-bis.9. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2025 con le seguenti: fino al termine dello stato di emergenza.
5-bis.10. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
*5-bis.11. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*5-bis.16. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 31 dicembre 2024.
**5-bis.17. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
**5-bis.18. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: all'articolo 10 del presente decreto aggiungere, in fine, le seguenti: , ferme restando le norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5-bis.19. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: all'articolo 10 del presente decreto aggiungere, in fine, le seguenti: , nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di tutela della salute, dell'ambiente e della sicurezza.
5-bis.20. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sopprimere il comma 2.
5-bis.21. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il primo periodo con il seguente: Fino alla cessazione dello stato di emergenza, al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nei punti di crisi e nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in relazione a situazioni di particolare affollamento, il Ministero dell'interno può avvalersi per la gestione dei predetti punti e strutture della Croce Rossa Italiana.;

Pag. 56

   b) al secondo periodo, sostituire le parole: per tale tipologia di struttura con le seguenti: per tali tipologie di strutture.
5-bis.22. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Fino al 31 dicembre 2025 con le seguenti: Fino alla cessazione dello stato di emergenza.
5-bis.23. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, dopo le parole della Croce Rossa Italiana inserire le seguenti: e delle organizzazioni di volontariato di protezione civile regionale
5-bis.24. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 2, sopprimere le parole: con le facoltà di deroga richiamate al comma 1.
5-bis.25. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 10-ter, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142» sono inserite le seguenti: «Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. A tali fini, i punti di crisi sono equiparati ai centri di cui all'articolo 19 comma 4 del medesimo decreto».
5-bis.26. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimere il comma 3.
*5-bis.27. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*5-bis.28. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, sopprimere il primo periodo.
5-bis.29. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, sostituire le parole: Per l'ottimale svolgimento degli adempimenti di cui al presente articolo, con le parole: Nel caso in cui l'eccezionale afflusso di migranti lo richieda,.
5-bis.30. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: al presente articolo, aggiungere le seguenti: nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 50 per cento rispetto a quello registrato dal Ministero dell'Interno l'anno precedente
5-bis.31. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: al presente articolo, aggiungere le seguenti: nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 60 per cento rispetto a quello registrato dal Ministero dell'Interno l'anno precedente
5-bis.32. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 57

  Al comma 3, capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: al presente articolo, aggiungere le seguenti: nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 70 per cento rispetto a quello registrato dal Ministero dell'interno l'anno precedente
5-bis.33. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: al presente articolo, aggiungere le seguenti: nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 80 per cento rispetto a quello registrato dal Ministero dell'Interno l'anno precedente
5-bis.34. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: al presente articolo, aggiungere le seguenti: nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 90 per cento rispetto a quello registrato dal Ministero dell'Interno l'anno precedente
5-bis.35. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: al presente articolo, aggiungere le seguenti: nel caso in cui si verifichi una condizione particolare di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 50 per cento rispetto a quello registrato dal Ministero dell'Interno l'anno precedente
5-bis.37. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: di cui al presente articolo, inserire le seguenti: se vi acconsentono espressamente,
5-bis.38. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, dopo le parole: al comma 1 inserire le seguenti: ad eccezione degli stranieri vittime di trauma o tortura, minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTQ.
5-bis.39. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, dopo le parole: al comma 1 inserire le seguenti: ad eccezione degli stranieri vittime di trauma o tortura, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTQ
5-bis.40. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, le parole: al comma 1 inserire le seguenti: ad eccezione degli stranieri vittime di trauma, minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTQ
5-bis.41. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, dopo le parole: al comma 1 inserire le seguenti: ad eccezione degli stranieri vittime di trauma o tortura, minori, donne, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTQ
5-bis.42. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 58

  Al comma 3, capoverso 1-bis, dopo le parole: al comma 1 inserire le seguenti: ad eccezione degli stranieri vittime di trauma o tortura, minori, donne, vittime di tratta, persone anziane, persone LGBTQ
5-bis.43. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, dopo le parole: al comma 1 inserire le seguenti: ad eccezione degli stranieri vittime di trauma o tortura, minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone LGBTQ
5-bis.44. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, primo periodo, dopo la parola: trasferiti inserire le seguenti: , in via eccezionale e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali,.
5-bis.45. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, primo periodo, dopo la parola: trasferiti inserire le seguenti: , nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali,.
5-bis.46. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, primo periodo, dopo la parola: trasferiti inserire le seguenti: , in via eccezionale,.
5-bis.47. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, dopo il primo periodo inserire il seguente: Il trasferimento di cui al periodo precedente non è mai ammesso per le donne che riferiscano di essere state vittime di violenza.
5-bis.48. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, dopo il primo periodo inserire il seguente: Il trasferimento di cui al periodo precedente avviene nel pieno rispetto del diritto alla vita familiare.
5-bis.49. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, dopo il primo periodo inserire il seguente: Il trasferimento di cui al periodo precedente non è ammesso per i nuclei familiari con minori.
5-bis.50. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, dopo il primo periodo inserire il seguente: Il trasferimento di cui al periodo precedente non è mai ammesso per le persone minori di età.
5-bis.51. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, dopo il primo periodo inserire il seguente: Il trasferimento di cui al periodo precedente non è ammesso per le persone con disabilità.
5-bis.52. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, sopprimere il secondo periodo.
*5-bis.53. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*5-bis.54. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno 87 rispetto dei diritti fondamentali, ivi compreso il diritto alla salute. A tal fine, nelle strutture di cui al presente articolo è assicurata la presenza di psicologici specializzatiPag. 59 nel trattamento dei disturbi post-traumatici.
5-bis.55. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali, ivi compreso il diritto alla salute. A tal fine, nei punti di crisi di cui al comma 1 e nelle strutture di cui al primo periodo è assicurata la presenza di medici e di personale sanitario.
5-bis.56. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali. A tal fine, nelle strutture di cui al presente articolo è assicurata la presenza di personale adeguatamente formato all'accoglienza e all'assistenza delle donne vittime di violenza.
5-bis.57. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali. A tal fine, nelle strutture di cui al presente articolo è assicurata la presenza di personale esperto in mediazione linguistica e culturale.
5-bis.58. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali, ivi compreso quello all'effettiva protezione dei dati personali.
5-bis.59. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso garantito l'esercizio dei diritti previsti dal Capo II del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
5-bis.61. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali.
5-bis.64. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, secondo periodo, dopo la parola: effettuata inserire le seguenti: dal Ministro dell'interno, con proprio decreto adottato.
5-bis.117. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 3, dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-ter. All'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 1, dopo le parole «delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.» sono inserite le seguenti: «Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, articolo 19. A tali fini, i punti di crisi sono equiparati ai centri di cui all'articolo 19, comma 4.»
5-bis.118. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Pag. 60

  Sopprimere il comma 4.
*5-bis.119. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*5-bis.120. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: Nelle more dell'individuazione di con le parole: Nel caso in cui non vi sia
5-bis.121. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: al presente articolo, aggiungere le seguenti: nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 50 per cento rispetto a quello registrato dal Ministero dell'Interno l'anno precedente
5-bis.122. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: al presente articolo, aggiungere le seguenti: nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 55 per cento rispetto a quello registrato dal Ministero dell'Interno l'anno precedente
5-bis.123. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: al presente articolo, aggiungere le seguenti: nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 60 per cento rispetto a quello registrato dal Ministero dell'Interno l'anno precedente
5-bis.126. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: al presente articolo, aggiungere le seguenti: nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 65 per cento rispetto a quello registrato dal Ministero dell'Interno l'anno precedente
5-bis.127. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: al presente articolo, aggiungere le seguenti: nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 70 per cento rispetto a quello registrato dal Ministero dell'interno l'anno precedente
5-bis.128. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: al presente articolo, aggiungere le seguenti: nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 75 per cento rispetto a quello registrato dal Ministero dell'interno l'anno precedente
5-bis.129. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: al presente articolo, aggiungere le seguenti: nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 80 per cento rispetto a Pag. 61quello registrato dal Ministero dell'Interno l'anno precedente
5-bis.130. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: al presente articolo, aggiungere le seguenti: nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 85 per cento rispetto a quello registrato dal Ministero dell'Interno l'anno precedente
5-bis.131. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: al presente articolo, aggiungere le seguenti: nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 90 per cento rispetto a quello registrato dal Ministero dell'interno l'anno precedente.
5-bis.132. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: al presente articolo, aggiungere le seguenti: nel caso in cui si verifichi una condizione di particolare emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 50 per cento rispetto a quello registrato dal Ministero dell'interno l'anno precedente
5-bis.133. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: al presente articolo, aggiungere le seguenti: nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 95 per cento rispetto a quello registrato dal Ministero dell'interno l'anno precedente
5-bis.134. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: dal prefetto inserire le seguenti: , sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno,
5-bis.135. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario con le seguenti: per un periodo massimo di 20 giorni
5-bis.136. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario con le seguenti: per un periodo massimo di 19 giorni
5-bis.137. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario con le seguenti: per un periodo massimo di 18 giorni
5-bis.138. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario con le seguenti: per un periodo massimo di 17 giorni
5-bis.139. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 62

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario con le seguenti: per un periodo massimo di 16 giorni
5-bis.140. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario con le seguenti: per un periodo massimo di 15 giorni
5-bis.141. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario con le seguenti: per un periodo massimo di 14 giorni
5-bis.142. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario con le seguenti: per un periodo massimo di 13 giorni
5-bis.143. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario con le seguenti: per un periodo massimo di 12 giorni
5-bis.144. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario con le seguenti: per un periodo massimo di 11 giorni
5-bis.145. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario con le seguenti: per un periodo massimo di 10 giorni
5-bis.146. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario con le seguenti: per un periodo massimo di 9 giorni
5-bis.147. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario con le seguenti: per un periodo massimo di 8 giorni
5-bis.148. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario con le seguenti: per un tempo massimo di 7 giorni.
*5-bis.149. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.
*5-bis.150. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo Pag. 63strettamente necessario con le seguenti: per un periodo massimo di 6 giorni
5-bis.151. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario con le seguenti: per un periodo massimo di 5 giorni
5-bis.152. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario con le seguenti: per un periodo massimo di 4 giorni
5-bis.153. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario con le seguenti: per un periodo massimo di 3 giorni
5-bis.154. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario con le seguenti: per un periodo massimo di 2 giorni
5-bis.155. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario, con le seguenti: fino a sette giorni successivi a detta individuazione di disponibilità,
5-bis.156. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: in strutture di accoglienza provvisorie inserire le seguenti: , previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente,
5-bis.157. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: le prestazioni con le seguenti: adeguate prestazioni
5-bis.158. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: le prestazioni con le seguenti: adeguate prestazioni, rispettose della dignità della persona
5-bis.159. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: il vestiario, aggiungere le seguenti: il supporto psicologico, l'orientamento al lavoro, la consulenza educativa, l'assistenza legale, l'assistenza sanitaria
5-bis.160. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: il vestiario, aggiungere le seguenti: il supporto psicologico, l'orientamento al lavoro, la consulenza educativa, l'assistenza legale
5-bis.161. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: il vestiario, aggiungere le seguenti: il supporto psicologico, Pag. 64l'orientamento al lavoro, la consulenza educativa
5-bis.162. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: il vestiario, aggiungere le seguenti: il supporto psicologico, l'orientamento al lavoro, l'assistenza legale
5-bis.163. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: il vestiario, aggiungere le seguenti: il supporto psicologico, la consulenza educativa, l'assistenza legale
5-bis.164. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: il vestiario, aggiungere le seguenti: il supporto psicologico, l'orientamento al lavoro, la consulenza educativa, l'assistenza legale, l'assistenza religiosa
5-bis.165. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: l'assistenza sanitaria inserire le seguenti: e psicologica
5-bis.166. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: l'assistenza sanitaria inserire le seguenti: e sociale
5-bis.167. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: l'assistenza sanitaria inserire le seguenti: e socio-sanitaria
5-bis.168. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: l'assistenza sanitaria inserire le seguenti: , l'assistenza legale
5-bis.169. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: l'assistenza sanitaria inserire le seguenti: , l'assistenza psicologica
5-bis.170. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: l'assistenza sanitaria inserire le seguenti: , servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri
5-bis.171. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: l'assistenza sanitaria inserire le seguenti: , servizi di accoglienza con modalità tali da assicurare la necessaria informazione relativa allo status dello straniero,
5-bis.172. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'individuazione delle strutture di accoglienza provvisoria, previo apposito accordo con il Ministero della salute e di intesa con le regioni, è possibile utilizzare le strutture sanitarie dismesse e non più in uso.
5-bis.173. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Pag. 65

  Al comma 4, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'individuazione delle strutture di accoglienza provvisoria, previo apposito accordo con il Ministero della difesa, è possibile utilizzare le caserme e le strutture militari non più in uso che risultino idonee.
5-bis.174. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni previste dal presente comma si applicano anche ai cittadini siriani, palestinesi, indiani, venezuelani, eritrei, somali, nigeriani, libici, iracheni, pakistani, ghanesi, bengalesi.
5-bis.175. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni previste dal presente comma si applicano anche ai cittadini siriani, palestinesi, indiani, venezuelani, eritrei, somali, nigeriani, libici.
5-bis.176. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'adozione delle misure di accoglienza di cui ai periodi precedenti è assicurato il pieno rispetto del diritto alla vita privata e familiare.
5-bis.177. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tali strutture è altresì assicurata la presenza di personale specializzato nell'accoglienza e nell'assistenza di donne vittime di violenza.
5-bis.178. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le strutture di cui al presente comma garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto della dignità della persona
5-bis.179. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tali strutture è in ogni caso garantito l'esercizio dei diritti previsti dal Capo II del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
5-bis.180. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tali strutture è altresì assicurata la presenza di psicologi specializzati nel trattamento dei disturbi post-traumatici.
5-bis.181. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tali strutture è altresì assicurata la presenza di spazi idonei ad accogliere nuclei familiari con minori.
5-bis.182. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le misure di accoglienza di cui ai periodi precedenti non possono mai riguardare nuclei familiari con minori.
5-bis.183. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le misure di accoglienza di cui ai periodi precedenti non Pag. 66possono mai riguardare persone minori di età.
5-bis.184. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 4, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le strutture di cui al presente comma garantiscono adeguati standard igienico-sanitari e abitativi.
5-bis.187. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Sopprimere il comma 5.
*5-bis.188. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*5-bis.190. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, il seguente:

  5-bis. Il Governo informa le competenti commissioni parlamentari entro il 31 dicembre di ogni anno, in relazione all'attuazione e alle risultanze delle disposizioni di cui al presente articolo.
5-bis.191. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 5-ter.

  Sopprimerlo.
*5-ter.1. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.
*5-ter.2. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Sopprimere il comma 1.
5-ter.3. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
5-ter.4. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).
5-ter.5. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*5-ter.6. Giachetti.
*5-ter.7. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.
*5-ter.8. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «anche i richiedenti protezione internazionale» sono aggiunte le seguenti: «,nonché gli stranieri vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone lesbiche,».
5-ter.9. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «anche i richiedenti protezione internazionale» sono aggiunte le seguenti: «,nonché gli stranieri vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI,».
5-ter.10. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 67

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «anche i richiedenti protezione internazionale» sono aggiunte le seguenti: «,nonché gli stranieri vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone gay,».
5-ter.11. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «anche i richiedenti protezione internazionale» sono aggiunte le seguenti: «,nonché gli stranieri vittime di tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI,».
5-ter.12. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «anche i richiedenti protezione internazionale» sono aggiunte le seguenti: «,nonché gli stranieri vittime di trauma, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI,».
5-ter.13. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «anche i richiedenti protezione internazionale» sono aggiunte le seguenti: «,nonché gli stranieri vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI,».
5-ter.14. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «anche i richiedenti protezione internazionale» sono aggiunte le seguenti: «,nonché gli stranieri vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane,».
5-ter.15. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «anche i richiedenti protezione internazionale» sono aggiunte le seguenti: «,nonché gli stranieri vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI,».
5-ter.16. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «anche i richiedenti protezione internazionale» sono aggiunte le seguenti: «,nonché gli stranieri vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI,».
5-ter.17. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

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  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «anche i richiedenti protezione internazionale» sono aggiunte le seguenti: «,nonché gli stranieri vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone anziane, persone LGBTI,».
5-ter.18. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*5-ter.19. Giachetti.
*5-ter.20. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.
*5-ter.21. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) al comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i nuclei familiari con minori e i richiedenti protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono l'individuazione dei beneficiari nei Paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).».
5-ter.22. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono la individuazione dei beneficiari nei paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).
5-ter.23. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole: che prevedono la individuazione dei beneficiari nei paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).
5-ter.24. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) aggiungere le seguenti: nonché i richiedenti protezione internazionale vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone lesbiche.
5-ter.25. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) aggiungere le seguenti: nonché i richiedenti protezione internazionale vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+.
5-ter.26. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) aggiungere le seguenti: nonché i richiedenti protezione internazionale vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, Pag. 69persone affette da disabilità, persone anziane, persone gay.
5-ter.27. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1 lettera b) dopo le parole: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) aggiungere le seguenti: nonché i richiedenti protezione internazionale vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+.
5-ter.28. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) aggiungere le seguenti: nonché i richiedenti protezione internazionale vittime di tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tortura, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+.
5-ter.29. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1 lettera b) dopo le parole: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) aggiungere le seguenti: nonché i richiedenti protezione internazionale vittime di trauma, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+.
5-ter.30. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1 lettera b) dopo le parole: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) aggiungere le seguenti: nonché i richiedenti protezione internazionale vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+.
5-ter.31. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1 lettera b) dopo le parole: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) aggiungere le seguenti: nonché i richiedenti protezione internazionale vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane.
5-ter.32. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1 lettera b) dopo le parole: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) aggiungere le seguenti: nonché i richiedenti protezione internazionale vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone LGBTI+.
5-ter.33. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1 lettera b) dopo le parole: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) aggiungere le seguenti: nonché i richiedenti protezione internazionale vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+.
5-ter.34. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1 lettera b) dopo le parole: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) aggiungere le seguenti: nonché i richiedenti protezione internazionale vittime di trauma o tortura, i nuclei Pag. 70familiari con minori, donne, vittime di tratta, disabili, persone anziane, persone LGBTI+.
5-ter.35. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1 lettera b) dopo le parole: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) aggiungere le seguenti: nonché gli stranieri vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+.
5-ter.36. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1 lettera b) dopo le parole: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) aggiungere le seguenti: nonché i richiedenti protezione internazionale vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone anziane, persone LGBTI+.
5-ter.37. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*5-ter.38. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.
*5-ter.39. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.
*5-ter.40. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 1-quater con il seguente:

  1-quater. I titolari di protezione internazionale e i titolari dei permessi di soggiorno di cui alle lettere a), a-bis), b), c), d), e), f) e g) del comma 1, che non si presentano presso la struttura di destinazione individuata del servizio centrale, di cui al comma 5, entro sette giorni dalla relativa notifica possono decadere dalle misure di accoglienza di cui al presente articolo qualora l'ente locale titolare del progetto di accoglienza, sentito l'interessato, valuti che non ricorrano obiettive e motivate ragioni che giustifichino il ritardo nella presentazione.
5-ter.41. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modifiche:

   a) sopprimere le parole: a-bis);

   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le medesime finalità di cui al precedente periodo, i titolari di permesso di soggiorno, di cui alla lettera a-bis) del comma 1, possono avvalersi di una tempistica pari a trenta giorni.
5-ter.42. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole obiettive e.
*5-ter.43. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.
*5-ter.44. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: novanta giorni.
5-ter.45. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: ottanta giorni.
5-ter.46. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 71

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: settanta giorni.
5-ter.47. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: sessanta giorni.
5-ter.48. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: cinquanta giorni.
5-ter.49. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1 lettera c) sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: quaranta giorni.
5-ter.50. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: trenta giorni.
5-ter.51. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: venti giorni.
5-ter.52. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: quindici giorni.
*5-ter.53. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.
*5-ter.54. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: dieci giorni.
5-ter.55. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

   1) sostituire la parola: «decadono» con: «possono decadere»;

   2) dopo le parole: «secondo la valutazione» aggiungere la seguente: «sempre espressamente motivata».
5-ter.56. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*5-ter.57. Giachetti.
*5-ter.58. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.
*5-ter.59. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimere il comma 2.
**5-ter.60. Giachetti.
**5-ter.61. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).
5-ter.62. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 72

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
5-ter.63. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 1).
5-ter.64. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

   1) al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è assicurata presso le strutture di cui all'articolo 1-sexies, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in mancanza di posti disponibili, per il tempo strettamente necessario ad effettuare il trasferimento in dette strutture, è assicurata presso i centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».
5-ter.65. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2).
*5-ter.66. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.
*5-ter.67. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.
*5-ter.68. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera a), numero 2) sostituire le parole: è abrogato con le seguenti: è sostituito dal seguente: 3. L'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché degli stranieri vittime di trauma o tortura, nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+, è assicurata, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
5-ter.69. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
5-ter.70. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1).
5-ter.71. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), numero 1), dopo le parole: di accoglienza aggiungere le seguenti: e inclusione.
5-ter.72. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere i numeri 2), 4) e 5).
5-ter.73. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).
*5-ter.74. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.
*5-ter.75. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, lettera b), numero 2), sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:

  1-bis. Il richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17, comma 1, è accolto con priorità nell'ambito del sistema di accoglienza di cui al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, articolo 1-sexies, Pag. 73convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
5-ter.76. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), numero 2), capoverso 1-bis, sostituire le parole: può essere accolto con le seguenti: è accolto in via prioritaria.
5-ter.77. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 2, lettera b), numero 2), capoverso 1-bis, dopo le parole: specifiche esigenze inserire le seguenti: delle persone in condizioni di vulnerabilità e dei rispettivi nuclei familiari, ove presenti.
5-ter.78. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 2, lettera b), numero 2), capoverso 1-bis, sopprimere le parole: e nel limite dei posti disponibili.
5-ter.79. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere i numeri 3), 4) e 5).
5-ter.80. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 3).
*5-ter.81. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.
*5-ter.82. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 4).
**5-ter.84. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.
**5-ter.93. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 5).
*5-ter.94. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.
*5-ter.95. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera c).
5-ter.96. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 3, dopo le parole: al comma 1 sono inserite le seguenti: ad eccezione degli stranieri vittime di trauma o tortura, minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane,.
5-ter.97. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Le donne vittime di violenza sono trasferite in via prioritaria presso la rete dei centri di accoglienza antiviolenza nazionale.
5-ter.98. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: I trasferimenti tengono conto dell'unità dei nuclei familiari eventualmente presenti.
5-ter.99. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Pag. 74

  Al comma 4, sopprimere le parole: , anche in ragione del servizio prestato al precedente governo afghano e alla comunità internazionale che lo coadiuvava,.
5-ter.100. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-bis. Il Governo trasmette alle Camere una relazione annuale in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.
5-ter.101. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 5-quater.

  Sopprimerlo.
*5-quater.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.
*5-quater.2. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2, alinea, sopprimere le parole: «anche tenuti al di fuori della struttura di accoglienza,».
5-quater.3. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2, alinea, sopprimere le parole: «, fatta salva la facoltà di disporre il trasferimento del richiedente in altra struttura,».
5-quater.4. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2, alinea, dopo le parole: «trasferimento del richiedente in altra struttura» inserire le seguenti: «, nei casi di condotta particolarmente grave».
5-quater.6. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2, alinea, dopo le parole: altra struttura aggiungere le seguenti: idonea all'accoglienza.
5-quater.7. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2, alinea, sostituire la parole: adotta con le seguenti: può adottare, sempre con provvedimento motivato.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso 2, sopprimere la lettera c).
5-quater.5. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2, alinea, dopo la parola: «adotta» inserire le seguenti: «, con i tempi e le modalità definite da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,».
5-quater.8. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2, lettera a), dopo le parole: esclusione temporanea aggiungere le seguenti: , per un massimo di sette giorni,.
5-quater.9. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2, lettera b), dopo le parole: esclusione temporanea aggiungere le seguenti: , per un massimo di sette giorni,
5-quater.10. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2, lettera b), sopprimere le parole: o più.
5-quater.11. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Pag. 75

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dei servizi di orientamento legale e al territorio.
5-quater.12. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e della somministrazione di corsi di lingua italiana
5-quater.13. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e della mediazione linguistico-culturale.
5-quater.14. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dell'assistenza psicologica
5-quater.15. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dell'assistenza sanitaria.
5-quater.16. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dell'assistenza sociale.
5-quater.17. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2, sopprimere la lettera c).
5-quater.18. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2, lettera c), sostituire le parole: per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi, con le seguenti: per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi,
5-quater.19. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2, lettera c), sostituire le parole: non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi con le seguenti: non superiore a un mese.
5-quater.20. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2, lettera c), sostituire la parola: o con le seguenti: ovvero riduzione temporanea da un terzo alla metà o, nei casi di violazione grave e ripetuta,
5-quater.21. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2, lettera c), dopo la parola: o aggiungere le seguenti: , in caso di comportamenti gravemente violenti,
5-quater.22. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2, lettera c), dopo la parola: revoca aggiungere le seguenti: , anche parziale,
5-quater.23. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1) lettera c) capoverso 2-bis, dopo le parole: in modo individuale aggiungere le seguenti: ad eccezione degli stranieri vittime di trauma o tortura, minori, donne, Pag. 76vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI ,
5-quater.24. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1) lettera c) capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle more dell'adozione delle misure di cui al comma 2, il richiedente può essere inserito in un percorso di assistenza psicologica all'interno della struttura, volto a prevenire atteggiamenti e comportamenti violenti nei confronti di cose o persone.
5-quater.25. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso 2-bis, aggiungere il seguente capoverso:

  2-ter. Qualora sia adottata una delle misure di cui al comma 2, sono sempre assicurati rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all'età, la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado, nonché l'apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze ai sensi dell'articolo 17.
5-quater.26. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 4, sopprimere le seguenti parole: il gestore richiama formalmente il richiedente e.
5-quater.27. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

  1-bis. I criteri e le modalità di applicazioni delle sanzioni di cui alla lettera b) del comma 1, sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Il decreto è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari per l'espressione del parere.
5-quater.28. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

  1-bis. Il Governo trasmette alle Camere una relazione annuale in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.
5-quater.29. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
*6.1. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*6.2. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: comprovate professionalità., inserire le seguenti: Il Prefetto informa il Presidente dell'ANAC.
6.3. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
6.4. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: né essere soggetto a pignoramento,.
6.5. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: né essere soggetto a pignoramento, Pag. 77aggiungere le seguenti: ad accezione dei crediti privilegiati di cui all'articolo 2751-bis del Codice Civile,.
6.6. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 4, sostituire le parole da: il prefetto fino a: del contratto con le seguenti: opera di diritto la risoluzione del contratto per inadempimento.
6.7. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette alle competenti Commissioni parlamentari, con cadenza annuale, una relazione in ordine al funzionamento del sistema di accoglienza e alle misure adottate ai sensi del presente decreto-legge e, in particolare, del presente articolo, per fronteggiare l'afflusso di stranieri sul territorio nazionale, a tal fine ivi riportando i dati relativi all'ubicazione, alla ricezione, alla gestione e alle procedure autorizzative di ciascuno dei centri di cui al comma 1 nonché i dati sull'entità e l'utilizzo delle risorse finanziarie, anche di assegnazione comunitaria, finalizzate alla gestione dei flussi migratori e alle misure per l'inclusione e l'integrazione degli stranieri. In sede di prima applicazione, la relazione è trasmessa entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
6.8. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche, il Ministro dell'interno dispone l'incremento, da parte delle autorità responsabili, delle attività ispettive, di controllo e monitoraggio sulla gestione dei centri di cui al comma 1, in particolare in ordine al rispetto delle convenzioni stipulate con gli enti gestori dei centri medesimi e ai criteri di gestione previsti dalle disposizioni normative e regolamentari. Le risultanze delle verifiche periodiche sono pubblicate sul sito internet del Dicastero e trasmesse alle Camere.
6.9. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Disposizioni in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio)

  1. All'articolo 18-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «per taluno dei delitti previsti dagli articoli» è inserita la seguente: «558-bis,».
6.06. Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Misure ulteriori per il Sistema di Accoglienza e Integrazione)

  1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 176.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e di 1.000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 176.000.000 di euro annui, a decorrere Pag. 78dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, alle parole: Dalle disposizioni del presente decreto premettere le seguenti: Fatto salvo quanto disposto in fase di conversione in legge.
6.01. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6.1.
(Misure ulteriori per il Sistema di accoglienza e integrazione)

  1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 176.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e 1000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, articolo 1-septies, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.»

  Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.02. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.

  1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 4-ter è inserito il seguente:

«Art. 4-quater.

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è predisposta una programmazione almeno annuale del numero di visti di ingresso per motivi umanitari, anche a validità territoriale limitata, che lo Stato italiano intende rilasciare, anche in collaborazione con organizzazioni internazionali e con l'Unione Europea, a favore di persone che manifestano un fondato timore di subire le persecuzioni o i danni gravi che legittimano il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, o della protezione speciale di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, nell'ambito di programmi di evacuazione urgente o di reinsediamento o di ricollocazione delle persone, realizzati anche in attuazione di norme o di programmi internazionali o dell'Unione Europea. Priorità è data alle persone appartenenti a categorie portatrici di esigenze particolari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonché ai coniugi o parenti entro il secondo grado che siano titolari di protezione internazionale e residenti in Italia. Le attività umanitarie e il numero di visti rilasciabili nell'ambito di tali programmi possono essere incrementati tramite appositi protocolli di intesa, stipulati tra qualificati enti italiani e i Ministeri dell'Interno e degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, che presentano adeguati profili di affidabilità specificati nel medesimo decreto. In ogni caso il decreto deve, altresì, indicare le procedure per la raccolta delle domande e l'individuazione dei beneficiari, l'arrivo in Italia, l'organizzazione delle successive attività di accoglienza e la copertura Pag. 79delle relative spese, alla cui copertura possono concorrere gli enti che hanno sottoscritto i protocolli di intesa. Sullo schema del decreto è acquisito il parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari.
  2. Al di fuori dei programmi umanitari di cui al comma 1, il visto di ingresso per motivi umanitari è rilasciato allo straniero o all'apolide, nonché al coniuge e ai figli minori conviventi e a suo carico, che manifesti la volontà di presentare in Italia domanda di protezione internazionale, allorché si trovi nelle seguenti situazioni:

    1) si trova nel territorio di uno Stato, anche diverso dallo Stato di appartenenza, non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo o allo Spazio Schengen;

    2) manifesta un timore fondato di subire le persecuzioni o i danni gravi che legittimano il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria indicati nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sulla base di fatti notori o di una motivata segnalazione dell'UNHCR ovvero sulla base di documentazione prodotta dallo stesso richiedente o dal suo avvocato italiano o da altri organismi internazionali o da enti pubblici o privati italiani, inclusi enti religiosi civilmente riconosciuti ed enti del terzo settore iscritti nel registro di cui all'articolo 42, i quali si fanno anche carico di concorrere alle spese del viaggio e di sistemazione in Italia,

    3) non ha in corso di esame in altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Schengen una domanda di protezione internazionale o di rilascio di un visto di ingresso;

    4) non è titolare di protezione internazionale o di visti di ingresso o di titoli di soggiorno in corso di validità rilasciati da tali Stati o dal Regno Unito;

    5) non si trova in una situazione di esclusione, diniego o revoca dello status di rifugiato o di cessazione, esclusione o revoca dello status di protezione sussidiaria indicate negli articoli 10, 12, 15, 16, 18 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

    6) non si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 che precludono il diritto di rimanere nel territorio italiano durante l'esame della domanda di protezione internazionale.

  3. La domanda di visto può essere inoltrata alla rappresentanza italiana competente per il luogo in cui lo straniero o l'apolide si trova, con modalità telematiche semplificate e riservate, anche nella lingua dello straniero o dell'apolide, in modo che l'interessato riceva immediata ricevuta dell'avvenuta presentazione. La domanda può essere presentata anche da un avvocato incaricato dallo straniero o dai suoi familiari residenti in Italia, ed è esaminata dal personale diplomatico o consolare italiano con priorità e con modalità che assicurino la massima riservatezza. La risposta alla domanda è data osservando criteri generali indicati dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo e deve pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni. Il rilascio avviene anche in mancanza di un passaporto valido allorché l'interessato o i soggetti che lo supportano possano indicare altra documentazione utile all'identificazione, e in tal caso si rilascia documento di viaggio. Il rilascio del visto e dell'eventuale documento di viaggio è gratuito.
  4. L'eventuale rigetto della domanda di visto deve essere motivato, nonché indicare anche le modalità per la sua impugnazione, e, in ogni caso, non preclude la sua ripresentazione con ulteriore documentazione, né la presentazione della domanda di protezione internazionale sul territorio italiano. Il rigetto è impugnabile entro i sessanta giorni successivi alla sua comunicazione; entro sessanta giorni dalla scadenza del termine perentorio per la risposta è, altresì, impugnabile la mancata risposta alla domanda di visto. L'impugnazione è effettuata con ricorso da presentarsi al tribunale ordinario di Roma, sezione specializzata per l'immigrazione, la protezione internazionale e la libertà di circolazione e soggiorno. Il ricorso può essere presentato anche con procura autenticata dallo stesso ufficio consolare. Il giudice si pronuncia entro i sessanta giorni successivi alla presentazionePag. 80 del ricorso, sentiti l'interessato, anche in videoconferenza, e il suo difensore. La sentenza che accoglie il ricorso indica se il ricorrente si trovi nelle condizioni indicate nei commi 1 o 2 e comporta per il competente consolato italiano l'immediato rilascio del visto d'ingresso in favore del ricorrente ed eventualmente dei suoi familiari conviventi, nonché dei documenti di viaggio, ove necessari.»
6.03. Magi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Ingressi legali e sicuri per richiesta di asilo)

  1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 4-ter è inserito il seguente:

«Art. 4-quater.
(Ingressi per richiesta di asilo)

  1. Il visto di ingresso per motivi umanitari, anche a validità territoriale limitata, è rilasciato allo straniero o all'apolide, nonché al coniuge e ai figli minori conviventi e a suo carico, allorché si trovino nel territorio di Stati, anche diversi dallo Stato di appartenenza, non appartenenti all'Unione europea, esclusi i casi di ricollocazione, o allo Spazio economico europeo o allo Spazio Schengen, e manifestino la volontà di presentare in Italia domanda di protezione internazionale o di protezione speciale.
  2. Può ottenere il visto lo straniero o l'apolide indicato al comma 1, il quale abbia i seguenti requisiti: 1) il timore fondato di subire le persecuzioni o i danni gravi che legittimano il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria indicati nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, escluse le cause di esclusione, diniego o revoca dello status di rifugiato o di cessazione, esclusione o revoca dello status di protezione sussidiaria indicate negli articoli 10, 12, 15, 16, 18 di tale decreto ovvero il riconoscimento della protezione speciale indicati nell'articolo 19, commi 1 e 1.1; 2) la verifica, anche attraverso le banche dati in uso nell'Unione europea, che egli non abbia in corso di esame in altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Schengen una domanda di protezione internazionale o di rilascio di un visto di ingresso e che non sia titolare di protezione internazionale o di visti di ingresso o di titoli di soggiorno in corso di validità rilasciati da tali Stati o dal Regno Unito; 3) non si trovi in una delle situazioni indicate nell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 che precludono il diritto di rimanere nel territorio italiano durante l'esame della domanda di protezione internazionale.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si predispone una programmazione almeno annuale del numero di visti di ingresso che lo Stato italiano intende rilasciare, anche in collaborazione con organizzazioni internazionali e con l'Unione europea, a favore di persone indicate nei commi 1 e 2 attraverso la realizzazione di programmi di evacuazione urgente o di reinsediamento o di ricollocazione delle persone, anche sulla base di norme internazionali o europee o di facilitazione degli ingressi di persone appartenenti categorie portatrici di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e di coniugi o di parenti entro il secondo grado titolari di protezione internazionale e residenti in Italia. Le attività umanitarie e il numero dei visti possono essere ulteriormente incrementati tramite appositi protocolli di intesa, stipulati tra enti italiani e i Ministeri dell'interno e degli affari esteri, che presentano adeguati profili di affidabilità specificati nel medesimo decreto. Il decreto deve altresì indicare le procedure per la raccolta delle domande e l'individuazione e identificazione dei beneficiari, l'arrivo in Italia, l'organizzazione delle successive attività di accoglienza e la copertura delle relative spese, alla cui copertura possono concorrere gli enti che hanno sottoscritto i sopraccitati protocolli di intesa. Pag. 81Sullo schema del decreto deve essere acquisito il parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari competenti.
  4. Al di fuori dei programmi umanitari di cui al comma 3 il visto di cui al comma 1 è altresì rilasciato a stranieri o apolidi che attestino la loro situazione individuale bisognosa di protezione internazionale o speciale sulla base di fatti notori o di una motivata segnalazione dell'UNHCR ovvero sulla base di documentazione prodotta dallo stesso richiedente o dal suo avvocato italiano o da altri organismi internazionali o da enti pubblici o privati italiani, inclusi enti religiosi civilmente riconosciuti ed enti del terzo settore.
  5. Il visto è rilasciato allo straniero o all'apolide che abbia i requisiti indicati nei commi 1 e 2 che abbia presentato, anche per il tramite di organizzazioni internazionali, di enti italiani e dei soggetti pubblici o privati operanti nell'ambito dei programmi di ingresso ed accoglienza di cui al comma 3, un'apposita domanda di visto, anche in favore del coniuge e dei figli minori conviventi, redatta anche in lingua propria o su appositi formulari predisposti dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo e inoltrata con modalità riservate e in via telematica alla rappresentanza italiana competente per lo Stato in cui egli si trova, in modo che l'interessato riceva immediata ricevuta dell'avvenuta presentazione. La domanda di visto può essere presentata anche da un avvocato incaricato dallo straniero o dai suoi familiari residenti in Italia ed è esaminata dal personale diplomatico o consolare italiano con priorità e con modalità che assicurino la massima riservatezza. La risposta alla domanda deve pervenire entro il termine perentorio di quindici giorni. Il termine è di trenta giorni allorché la rappresentanza ritenga sussistano comprovati dubbi sulla documentazione prodotta nell'ipotesi indicata nel secondo periodo del comma 4 e abbia perciò inviato una richiesta motivata di parere ad apposita sezione speciale della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da istituirsi ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, che deve essere reso alla rappresentanza entro il termine perentorio dei successivi quindici giorni, scaduti i quali il visto deve essere rilasciato. Il rilascio avviene anche in mancanza di un passaporto valido allorché l'interessato o i soggetti che lo supportano possano indicare altra documentazione utile all'identificazione e in tal caso si rilascia documento di viaggio.
  6. La rappresentanza italiana accoglie o rigetta la domanda di visto osservando criteri generali indicati dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo e con atto scritto e motivato comunicato all'interessato o all'eventuale soggetto che ha inoltrato la domanda. Alla comunicazione, tradotta, anche con appositi formulari, in lingua comprensibile allo straniero e, in mancanza, in inglese o francese o spagnolo o arabo, deve essere allegata anche l'eventuale richiesta di parere inviata alla Commissione nazionale per il diritto di asilo e il successivo parere reso.
  7. Il rilascio del visto è altresì comunicato anche per le vie brevi ai Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministero dell'interno, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, nonché agli eventuali familiari o enti che hanno supportato la domanda e al competente tribunale dei minorenni se si tratta di minori non accompagnati. La rappresentanza rilascia gratuitamente il visto e l'eventuale documento di viaggio.
  8. Il rigetto della domanda di visto deve indicare anche le modalità per la sua impugnazione e non preclude la sua ripresentazione con ulteriore documentazione, né la presentazione della domanda di protezione internazionale sul territorio italiano. Il rigetto è impugnabile entro i sessanta giorni successivi alla sua comunicazione; è altresì impugnabile la mancata risposta alla domanda di visto entro sessanta giorni dalla scadenza del termine perentorio per la risposta; l'impugnazione è effettuata con ricorso da presentarsi al tribunale ordinario di Roma, sezione specializzata per l'immigrazione, la protezione internazionale e la libertà di circolazione e soggiorno. Il ricorso può essere presentato anche per le vie brevi con procura autenticataPag. 82 dallo stesso ufficio consolare e deve essere comunicato per le vie brevi anche alla Commissione nazionale per il diritto di asilo allorché essa abbia espresso parere contrario. Il ricorso contro il rigetto di domanda concernente minore straniero non accompagnato è presentato dall'ente che ha presentato la domanda in suo favore. Il giudice si pronuncia in via d'urgenza sul ricorso, anche ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, entro i sessanta giorni successivi alla presentazione del ricorso, sentiti l'interessato, anche in videoconferenza, il suo difensore e un componente della sezione della Commissione nazionale per il diritto di asilo, designato dal suo Presidente, e acquisita ogni altra informazione utile, anche sul Paese in cui il ricorrente si trova e di quello di cui è cittadino. La cancelleria subito dopo il deposito della sentenza ne trasmette immediatamente copia anche per le vie brevi all'interessato e al suo difensore, al competente ufficio consolare italiano all'estero e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo. La sentenza che accoglie il ricorso indica se il ricorrente si trovi nelle condizioni indicate nei commi 1, 2, 3 e 4 e comporta per il competente consolato italiano l'immediato rilascio del visto d'ingresso in favore del ricorrente ed eventualmente dei suoi familiari conviventi, nonché dei documenti di viaggio necessari.»
6.04. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Ingressi legali e sicuri per richiesta di asilo)

  1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 4-ter è inserito il seguente:

«Art. 4-quater.
(Ingressi per richiesta di asilo)

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si predispone una programmazione almeno annuale del numero di visti di ingresso per motivi umanitari, anche a validità territoriale limitata, che lo Stato italiano intende rilasciare, anche in collaborazione con organizzazioni internazionali e con l'Unione europea, a favore di persone che manifestano un timore fondato di subire le persecuzioni o i danni gravi che legittimano il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria indicati nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 o della protezione speciale di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, nell'ambito di programmi di evacuazione urgente o di reinsediamento o di ricollocazione delle persone, realizzati anche in attuazione di norme o di programmi internazionali o dell'Unione Europea. Priorità è data alle persone appartenenti a categorie portatrici di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e ai coniugi o parenti entro il secondo grado titolari di protezione internazionale e residenti in Italia. Le attività umanitarie e il numero di visti rilasciabili nell'ambito di tali programmi possono essere incrementati tramite appositi protocolli di intesa, stipulati tra qualificati enti italiani e i Ministeri dell'Interno e degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, che presentano adeguati profili di affidabilità specificati nel medesimo decreto. In ogni caso il decreto deve altresì indicare le procedure per la raccolta delle domande e l'individuazione dei beneficiari, l'arrivo in Italia, l'organizzazione delle successive attività di accoglienza e la copertura delle relative 142 spese, alla cui copertura possono concorrere gli enti che hanno sottoscritto i sopraccitati protocolli di intesa. Sullo schema del decreto è acquisito il parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari competenti.
  2. Al di fuori dei programmi umanitari di cui al comma 1 il visto di ingresso per motivi umanitari è altresì rilasciato allo straniero o all'apolide, nonché al coniuge e ai figli minori conviventi e a suo carico, il quale manifesti la volontà di presentare in Pag. 83Italia domanda di protezione internazionale, allorché si trovi nella seguente situazione: 1) si trova nel territorio di uno Stato, anche diverso dallo Stato di appartenenza, non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo o allo Spazio Schengen; 2) manifesta un timore fondato di subire le persecuzioni o i danni gravi che legittimano il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria indicati nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sulla base di fatti notori o di una motivata segnalazione dell'UNHCR ovvero sulla base di documentazione prodotta dallo stesso richiedente o dal suo avvocato italiano o da altri organismi internazionali o da enti pubblici o privati italiani, inclusi enti religiosi civilmente riconosciuti ed enti del terzo settore iscritti nel registro indicato nell'articolo 42, i quali si fanno anche carico di concorrere alle spese del viaggio e di sistemazione in Italia; 3) non ha in corso di esame in altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Schengen una domanda di protezione internazionale o di rilascio di un visto di ingresso; 4) non è titolare di protezione internazionale o di visti di ingresso o di titoli di soggiorno in corso di validità rilasciati da tali Stati o dal Regno Unito; 5) non si trova in una situazione di esclusione, diniego o revoca dello status di rifugiato o di cessazione, esclusione o revoca dello status di protezione sussidiaria indicate negli articoli 10, 12, 15, 16, 18 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; 6) non si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 che precludono il diritto di rimanere nel territorio italiano durante l'esame della domanda di protezione internazionale.
  3. La domanda di visto può essere inoltrata alla rappresentanza italiana competente per il luogo in cui lo straniero o l'apolide si trova, con modalità telematiche semplificate e riservate, anche nella lingua dello straniero o dell'apolide, in modo che l'interessato riceva immediata ricevuta dell'avvenuta presentazione, può essere presentata anche da un avvocato incaricato dallo straniero o dai suoi familiari residenti in Italia, ed è esaminata dal personale diplomatico o consolare italiano con priorità e con modalità che assicurino la massima riservatezza,. La risposta alla domanda è data osservando criteri generali indicati dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo e deve pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni. Il rilascio avviene anche in mancanza di un passaporto valido allorché l'interessato o i soggetti che lo supportano possano indicare altra documentazione utile all'identificazione e in tal caso si rilascia documento di viaggio. Il rilascio del visto e dell'eventuale documento di viaggio è gratuito.
  4. L'eventuale rigetto della domanda di visto deve essere motivato e indicare anche le modalità per la sua impugnazione e non preclude la sua ripresentazione con ulteriore documentazione, né la presentazione della domanda di protezione internazionale sul territorio italiano. Il rigetto è impugnabile entro i sessanta giorni successivi alla sua comunicazione; entro sessanta giorni dalla scadenza del termine perentorio per la risposta è altresì impugnabile la mancata risposta alla domanda di visto. L'impugnazione è effettuata con ricorso da presentarsi al tribunale ordinario di Roma, sezione specializzata per l'immigrazione, la protezione internazionale e la libertà di circolazione e soggiorno. Il ricorso può essere presentato anche per le vie brevi con procura autenticata dallo stesso ufficio consolare. Il giudice si pronuncia entro i sessanta giorni successivi alla presentazione del ricorso, sentiti l'interessato, anche in videoconferenza, e il suo difensore. La sentenza che accoglie il ricorso indica se il ricorrente si trovi nelle condizioni indicate nei commi 1 o 2 e comporta per il competente consolato italiano l'immediato rilascio del visto d'ingresso in favore del ricorrente ed eventualmente dei suoi familiari conviventi, nonché dei documenti di viaggio, ove necessari.»
6.05. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Pag. 84

ART. 6-bis.

  Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: due mesi.
6-bis.1. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: al fine di aggiungere le seguenti: individuare le misure precauzionali adeguate da attuare, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi di proporzionalità, necessità e non discriminazione, e di.
6-bis.2. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, dopo le parole: emergenza-urgenza aggiungere le seguenti: e nel trattamento essenziale delle malattie e di gravi disturbi mentali.
6-bis.3. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, sostituire le parole da: degli abitanti fino alla fine del periodo con le seguenti: di tutte le persone.
6-bis.4. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: tenendo conto di vulnerabilità o di esigenze particolari anche di natura psico-socio-sanitarie,.
6-bis.6. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto di tutti i diritti fondamentali. A tal fine, presso la struttura di cui al comma 1 è assicurata la presenza di psicologici specializzati nel trattamento dei disturbi post-traumatici e di personale adeguatamente formato all'accoglienza e all'assistenza delle donne vittime di violenza, oltre che, in ogni caso, personale esperto in mediazione linguistica e culturale.
6-bis.7. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto di tutti i diritti fondamentali. A tal fine, presso la struttura di cui al comma 1 è assicurata la presenza di personale adeguatamente formato all'accoglienza e all'assistenza delle donne vittime di violenza.
6-bis.8. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. In considerazione del fenomeno dei flussi migratori, a ciascuno dei comuni di Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani è concesso un contributo ulteriore pari a 150.000 euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6-bis.9. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.1.
(Misure ulteriori per il Sistema di accoglienza e integrazione)

  1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septiesPag. 85 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 176.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e 1000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 176.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6-bis.01. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 6-ter.

  Sopprimerlo.
6-ter.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 7.

  Sopprimerlo
*7.1. Giachetti.
*7.2. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.
*7.4. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*7.5. Magi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Disposizioni in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio).

  1. Al comma 1 dell'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «per taluno dei delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «558-bis,».
7.6. Ascari, Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sopprimere il comma 1.
*7.7. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*7.8. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, dopo il secondo periodo del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I., aggiungere le seguenti parole: «o qualora sussistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione della sua vita privata e familiare»;

   b) sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Per le istanze presentate fino all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero per le quali il richiedente abbia ricevuto un appuntamento per la formalizzazione dell'istanza e/o un invito alla presentazione della stessa da parte della competente questura, nonché per le istanze conseguenti a provvedimento di riconoscimento della Commissione Territoriale, continua ad applicarsi la disciplina previgente.

   c) sopprimere il comma 3.
7.9. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 86

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

   a) all'articolo 19, comma 2, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

   «d-bis) degli stranieri che versano in condizioni psicofisiche derivanti da patologie gravi o a rischio di aggravamento se non trattate adeguatamente, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante anche se potenziale pregiudizio alla salute degli stessi. In tali ipotesi, il questore rilascia d'ufficio un permesso di soggiorno per cure mediche, per un tempo pari a quello attestato dalla certificazione sanitaria, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro».

   a-bis) all'articolo 36, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Lo straniero che intenda ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore da questi scelto ottengono uno specifico visto d'ingresso e il relativo permesso di soggiorno per protezione sanitaria. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione di una struttura sanitaria di qualsiasi paese che indichi la problematica, il tipo di cura, la data d'inizio della stessa e la durata presunta del trattamento. Tali informazioni sono trasmesse a una struttura sanitaria pubblica italiana prescelta che confermerà, anche con rettifiche o richieste d'integrazione, tali informazioni. In caso di esito positivo, è necessario attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. In caso di patologia grave o soggetta ad aggravamento, per lo straniero in situazione d'indigenza si prescinde dal deposito e dalla disponibilità di vitto e alloggio, richiedendo il pagamento, attraverso accordi bilaterali, da stipularsi antecedentemente con lo stato di provenienza dello straniero. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse».

  Conseguentemente:

   1) sopprimere le lettere c) e d);

   2) sostituire la rubrica con la seguente: «Protezione speciale, cure mediche e vittime dei reati di costrizione e induzione al matrimonio».
7.10. Quartini, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1.
7.11. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) al comma 1.1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le Commissioni territoriali per il diritto d'asilo operano una valutazione degli obblighi costituzionali e internazionali che impediscono il rimpatrio dello straniero in relazione alla verifica della sussistenza dei presupposti per godere del diritto di asilo e del divieto di estradizione per reati politici garantiti dall'articolo 10, commi 3 e 4 della Costituzione, nonché dei presupposti per godere del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; la valutazione è operata sulla base dell'intensità, della durata e della stabilità dei legami sociali e familiari in Italia, delle sue condizioni di vita e di salute, della sua età, della conoscenza della lingua italiana e del suo inserimento nella società italiana, nonché della natura dei suoi eventuali legami con il Paese di origine».
7.13. Magi.

Pag. 87

  Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) al comma 1.1 il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «Le Commissioni territoriali per il diritto d'asilo operano in ogni caso una valutazione degli obblighi costituzionali e internazionali che impediscono il rimpatrio dello straniero cui è stata rigettata la domanda di protezione internazionale».
*7.14. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.
*7.15. Magi.

  Al comma 1, lettera d), numero 1), sopprimere la parola: contingente.
7.16. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera d), numero 1, sostituire la parola: contingente con la seguente: accidentale.
7.17. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire la parola: contingente con la seguente: transitoria.
7.18. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire la parola: contingente con la seguente: casuale.
7.19. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: eccezionale con le seguenti: accidentale e insolito.
7.20. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: eccezionale con le seguenti: senza precedenti.
7.21. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: eccezionale con la seguente: straordinario.
7.23. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: eccezionale con la seguente: irripetibile.
7.24. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: eccezionale con la seguente: accidentale.
7.25. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: eccezionale con la seguente: particolare.
7.26. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Pag. 88

  Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: eccezionale con la seguente: singolare.
7.27. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: eccezionale con la seguente: anormale.
7.28. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: eccezionale con la seguente: insolito.
7.29. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: eccezionale con la seguente: speciale.
7.30. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: eccezionale con la seguente: anomalo.
7.31. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: eccezionale con la seguente: atipico.
7.32. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: eccezionale con la seguente: unico.
7.33. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera d), la parola: eccezionale con la seguente: raro.
7.34. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. La valutazione degli obblighi costituzionali e internazionali che impediscono il rimpatrio dello straniero comporta anzitutto la verifica della sussistenza dei presupposti per godere del diritto di asilo e del divieto di estradizione per reati politici garantiti dall'articolo 10, commi 3 e 4, della Costituzione e di rischi concreti e attuali che l'eventuale rimpatrio comporti una lesione, sproporzionata rispetto ai motivi dell'eventuale rifiuto, del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, valutati sulla base dell'intensità, della durata e della stabilità dei legami sociali e familiari in Italia, delle sue condizioni di vita e di salute, della sua età, della conoscenza della lingua italiana e del suo inserimento nella società italiana nel rispetto della Costituzione e delle leggi penali nonché della natura dei suoi eventuali legami con il Paese di origine.
7.35. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Per le istanze presentate fino all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero per le quali il richiedente abbia ricevuto un appuntamento per la formalizzazione dell'istanza o un invito alla presentazione della stessa da parte della competente Questura, nonché per le istanze conseguenti a provvedimento di riconoscimento della Commissione Territoriale, continua ad applicarsi la disciplina previgente.
7.36. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Pag. 89

  Sopprimere il comma 3.
7.37. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 3, sopprimere le parole: per una sola volta e.
7.38. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 3, sostituire le parole: per una sola volta con le seguenti: per tre volte.
7.39. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 3, sostituire la parola: annuale con la seguente: biennale.
7.40. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 3, sostituire la parola: annuale con la seguente: triennale.
7.42. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: se ne ricorrono i requisiti di legge.
7.43. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Resta fermo l'obbligo di divieto di respingimento o espulsione o estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
7.44. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Resta fermo l'obbligo di divieto di respingimento o espulsione o estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
7.45. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 1, dopo le parole: «delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.» sono inserite le seguenti: «Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, articolo 19. A tali fini, i punti di crisi sono equiparati ai centri di cui all'articolo 19, comma 4».
7.46. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Pag. 90

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis.Il richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17, comma 1, è accolto con priorità nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 7-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.».
7.47. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Procedura semplificata del rilascio del visto d'ingresso)

  1. Al fine di agevolare e semplificare il rilascio dei visti d'ingresso in favore delle donne provenienti da Paesi di origine in cui sia vietato o non garantito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche, nonché siano in atto forme di discriminazione contro esse, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso alla procedura semplificata e le forme di agevolazione per la trattazione delle domande di visto d'ingresso di cui al presente articolo.
7.01. Onori, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Permesso di soggiorno per le vittime del reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso) .

  1. Al comma 1 dell'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «per taluno dei delitti previsti dagli articoli» è inserita la seguente: «583-quinquies,».
7.02. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Potenziamento del Sistema di accoglienza e integrazione)

  1. Al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, lo stesso è incrementato di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati. A tal fine il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
7.03. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Proroga dei termini nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione)

  1. Il termine del finanziamento dei posti di accoglienza, attivati ai sensi dell'articolo 26, comma 1, numero 2), del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, e già finanziati, con decreti del Ministro dell'interno del 23 agosto 2022 e 26 settembre 2022 fino al 31 dicembre 2022, è prorogato al 31 dicembre 2023. Sono fatti salvi i finanziamenti di tutti i posti attivati a partire dal 1° gennaio 2023 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.Pag. 91
  2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 66 milioni di euro per l'intero anno 2023.
7.04. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Centri governativi di prima accoglienza per i minori stranieri non accompagnati)

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro dell'interno» sono aggiunte le seguenti: «da emanarsi entro il 31 maggio 2023»;

   b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «le strutture di prima accoglienza sono attivate» sono aggiunte le seguenti: «nel numero di almeno una per regione».
7.05. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Centri governativi di prima accoglienza per i minori stranieri non accompagnati)

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro dell'interno» sono aggiunte le seguenti: «da emanarsi entro il 30 giugno 2023»;

   b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «le strutture di prima accoglienza sono attivate» sono aggiunte le seguenti: «nel numero di almeno una per regione».
7.06. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Relazione informativa alle Camere)

  1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'interno trasmette alle Camere una relazione informativa sul numero complessivo delle operazioni di soccorso e sbarco condotte nelle acque territoriali e nella zona di ricerca e salvataggio di cui alla Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo fatta ad Amburgo il 27 aprile 1979 e resa esecutiva con legge 3 aprile 1989, n. 147, con riferimento all'ultimo anno solare. Analoga informativa è resa entro il 31 dicembre di ogni anno.
7.07. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Relazione informativa alle Camere)

  1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministero dell'interno trasmette alle Camere una relazione informativa sul numero di permessi di soggiorno per protezione speciale non ammessi a seguito delle disposizioni di cui al presente decreto. Analoga informativa è resa entro il 31 dicembre di ogni anno.
7.08. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Pag. 92

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Relazione informativa alle Camere)

  1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministero dell'interno trasmette alle Camere una relazione informativa sul numero di permessi di soggiorno per protezione speciale non ammessi a seguito delle disposizioni di cui al presente decreto.
7.09. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Relazione informativa alle Camere)

  1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministero dell'interno trasmette alle Camere una relazione informativa sulle espulsioni e respingimenti effettuati a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1.
7.010. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Relazione informativa alle Camere)

  1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministero dell'interno trasmette alle Camere una relazione informativa sul numero espulsioni e respingimenti effettuati a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1. Analoga informativa è resa entro il 31 dicembre di ogni anno.
7.011. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

ART. 7-bis.

  Sopprimerlo.
7-bis.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sopprimere il comma 1.
7-bis.2. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
7-bis.3. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a cura dell'Amministrazione medesima con le seguenti: a cura della Commissione nazionale per il diritto di asilo.
7-bis.4. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché mediante comando o ricollocamento in ruolo del personale di cui all'articolo 12, comma 1.1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.
7-bis.5. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*7-bis.7. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*7-bis.8. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Pag. 93

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
7-bis.9. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1.1.) con il seguente:

   1.1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente che, dopo essere entrato irregolarmente nel territorio dello Stato, senza motivo, non si è presentato direttamente alle autorità quanto prima rispetto alle circostanze del suo ingresso, escluso comunque colui che è stato soccorso in acque internazionali e legittimamente trasportato sul territorio nazionale per necessità di pubblico soccorso;».
7-bis.10. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1.2).
*7-bis.11. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*7-bis.12. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), numero 1.2), apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire l'alinea con la seguente: dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:;

   b) aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   «b-ter) La procedura accelerata si applica ai minori non accompagnati e ai minori di età inferiore a 12 anni e ai relativi familiari;».
7-bis.13. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1.2), capoverso b-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , sempre che il richiedente non riferisca elementi tali da superare la presunzione di sicurezza del Paese di origine.
7-bis.14. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  )Al comma 1, lettera b), numero 1.2), capoverso b-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
7-bis.15. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), numero 1.2), capoverso b-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
7-bis.16. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), numero 1.2), capoverso b-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano le misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
7-bis.17. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), numero 1.2), capoverso b-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio di un permesso di soggiorno Pag. 94per motivi familiari di cui al Titolo IV del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
7-bis.18. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), numero 1.2), capoverso b-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
7-bis.19. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), numero 1.2), capoverso b-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per calamità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
7-bis.20. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), numero 1.2), capoverso b-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che impediscono il respingimento alla frontiera ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
7-bis.21. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), numero 1.2), capoverso b-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che il richiedente riferisca di essere stato vittima di discriminazione o violenza a causa del proprio sesso, genere, orientamento sessuale o identità di genere.
7-bis.22. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), numero 1.2), capoverso b-bis),aggiungere in fine le seguenti parole: escluso comunque colui che è stato soccorso in acque internazionali e legittimamente trasportato sul territorio nazionale per necessità di pubblico soccorso.
7-bis.23. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), numero 1.2), capoverso b-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il riconoscimento della protezione sussidiaria.
7-bis.24. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), numero 1.2), capoverso b-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il riconoscimento della protezione speciale.
7-bis.25. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), numero 1.2), capoverso b-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che il richiedente riferisca elementi tali da superare la presunzione di sicurezza del Paese di origine.
7-bis.28. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), numero 1.2), capoverso b-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo che il richiedente sia una donna che riferisca di essere stata vittima di violenza.
7-bis.29. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), numero 1.2), capoverso b-bis), aggiungere, in fine, le seguentiPag. 95 parole: , salvo che il richiedente sia una persona minore di età.
7-bis.31. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1.3).
7-bis.32. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
*7-bis.33. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*7-bis.34. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2-bis, dopo le parole: comma 2 aggiungere le seguenti: , e soltanto qualora risulti con evidenza che il richiedente si trova in una condizione che giustifica il riconoscimento di una delle forme di protezione previste dalla legislazione vigente,.
7-bis.35. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire la parola: direttamente con le seguenti: , solo qualora il richiedente possa essere adeguatamente assistito nella presentazione della domanda e nella partecipazione al procedimento,.
7-bis.36. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire la parola: direttamente con le seguenti: , solo qualora possa essere assicurata al richiedente l'assistenza nel corso del procedimento da parte di un mediatore culturale,.
7-bis.37. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire la parola: direttamente con le seguenti: , solo qualora possa essere assicurata al richiedente l'assistenza nel corso del procedimento da parte di un interprete,.
7-bis.38. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), al numero 2), capoverso 2-bis, sostituire la parola: direttamente con le seguenti: , solo qualora possa essere assicurata al richiedente la partecipazione al procedimento,.
7-bis.39. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire la parola: direttamente con le seguenti: , in via eccezionale e senza pregiudizio del diritto di difesa,.
7-bis.40. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire la parola: direttamente con le seguenti: , qualora ricorrano eccezionali ragioni di necessità e urgenza,.
7-bis.41. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: quindici giorni.
7-bis.42. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: tredici giorni.
7-bis.43. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Pag. 96

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: dodici giorni.
7-bis.45. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: undici giorni.
7-bis.46. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: dieci giorni.
7-bis.47. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: nove giorni.
7-bis.48. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: otto giorni.
7-bis.49. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'indicazione della procedura accelerata in frontiera deve essere espressamente menzionata, con traduzione anche in lingua comprensibile all'interessato, sia nella copia della verbalizzazione che deve essere rilasciata dalla Questura al richiedente ai sensi dell'articolo 26, sia nel testo della decisione della Commissione territoriale.
7-bis.50. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al periodo precedente non si applica quando risulti con evidenza, dalle circostanze riferite dal richiedente, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una delle forme di protezione previste dalla legislazione vigente.
7-bis.51. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*7-bis.52. Giachetti.
*7-bis.62. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).
7-bis.63. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso b), sopprimere le parole: o nuove prove.
7-bis.64. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso b), dopo la parola: personali aggiungere le seguenti: o familiari.
7-bis.65. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso b), sopprimere le parole da: , che rendono fino alla fine del capoverso.
7-bis.66. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Pag. 97

  Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso b), sopprimere le seguenti parole: che rendono significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale.
7-bis.67. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso b), sopprimere la parola: significativamente.
7-bis.68. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso b), sostituire le parole: alleghi fondatamente di essere stato, non per sua colpa, con le seguenti: riferisca di essere stato.
7-bis.69. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso b), sostituire le parole: alleghi fondatamente con la seguente: riferisca.
7-bis.70. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso b), sopprimere le parole: , non per sua colpa,.
7-bis.71. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso b), aggiungere in fine il seguente periodo: La disposizione di cui al periodo precedente non si applica qualora, per le circostanze in cui è stata presentata la domanda ovvero si è svolto il procedimento dinanzi alla Commissione, risulti che al richiedente non è stata assicurata adeguata assistenza legale.
7-bis.72. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso b), aggiungere in fine il seguente periodo: La disposizione di cui al periodo precedente non si applica qualora risulti che, nel corso del procedimento dinanzi alla Commissione, al richiedente non è stata assicurata adeguata assistenza linguistica.
7-bis.74. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).
*7-bis.75. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*7-bis.76. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: o sono stati addotti.
7-bis.77. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: o nuove prove.
7-bis.78. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo la parola: internazionale aggiungere le seguenti: ovvero ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi del Titolo IV del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
7-bis.79. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo la parola: internazionale aggiungere le seguenti: ovveroPag. 98 altra forma di protezione prevista dalla legislazione vigente.
7-bis.80. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole da: e che il ritardo fino alla fine del periodo.
7-bis.81. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole da: , su cui grava l'onere di allegazione specifica.
*7-bis.82. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*7-bis.83. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso 1-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, prima di adottare la decisione di inammissibilità comunica al richiedente che ha facoltà di presentare, entro tre giorni dalla comunicazione, osservazioni a sostegno dell'ammissibilità della domanda e che, in mancanza di tali osservazioni, la Commissione adotta la decisione.
7-bis.84. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 32, dopo il comma 3.2 è inserito il seguente:

   «3.2-bis. Tutte le decisioni sulla domanda di protezione internazionale sono rese per iscritto e sono comunicate al richiedente in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile».
7-bis.85. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*7-bis.86. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*7-bis.87. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.
*7-bis.88. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).
**7-bis.89. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
**7-bis.90. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:

   a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

   b) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis);

   c) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera e);

Pag. 99

   d) avverso il provvedimento relativo alla domanda di cui all'articolo 28-bis, comma 1, lettera b)».
7-bis.91. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2).
*7-bis.92. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*7-bis.93. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 5, sopprimere la parola: non.
7-bis.94. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 5, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: respinge o.
7-bis.95. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 5, aggiungere in fine il seguente periodo: La disposizione di cui al periodo precedente non si applica qualora sussistano le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria o di altra forma di protezione prevista dalla legislazione vigente.
7-bis.96. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 5, aggiungere in fine il seguente periodo: La disposizione di cui al periodo precedente non si applica qualora il richiedente abbia diritto al rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi del Titolo IV del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
7-bis.97. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 5, aggiungere in fine il seguente periodo: La disposizione di cui al periodo precedente non si applica qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
7-bis.98. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
*7-bis.99. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*7-bis.100. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: quattordici con la seguente: trenta;

   b) al comma 1, sopprimere il secondo periodo;

   c) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: o, ove possibile con la seguente: e;

   d) al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: anche non.
7-bis.101. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: quattordici giorni con le seguenti: diciotto giorni.
7-bis.102. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Pag. 100

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: e si applica l'articolo 35-bis, comma 3, fino alla fine del comma con le seguenti: e si sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
7-bis.103. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
7-bis.104. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: due giorni con le seguenti: dieci giorni.
7-bis.105. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: due giorni con le seguenti: nove giorni.
7-bis.106. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: due giorni con le seguenti: otto giorni.
7-bis.107. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: due giorni con le seguenti: sette giorni.
7-bis.108. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: due giorni con le seguenti: sei giorni.
7-bis.109. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: due giorni con le seguenti: cinque giorni.
*7-bis.110. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.
*7-bis.111. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: due giorni con le seguenti: quattro giorni.
7-bis.112. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: due giorni con le seguenti: tre giorni.
7-bis.113. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: , ove possibile,.
7-bis.114. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Pag. 101

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, sostituire il comma 3 con il seguente: La proposizione del ricorso determina la cessazione del trattenimento e il trasferimento del richiedente presso una struttura di accoglienza.
7-bis.115. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, comma 3, sostituire le parole: non può essere espulso o allontanato dal luogo nel quale è trattenuto con le seguenti: deve essere trasferito presso una struttura idonea all'accoglienza.
7-bis.116. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, comma 3 sostituire le parole: non può essere espulso o allontanato dal luogo nel quale è trattenuto con le seguenti: non può essere trattenuto.
7-bis.117. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: salvo che sussistano gravi motivi di salute che ne giustifichino il trasferimento presso struttura più idonea.
7-bis.118. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, comma 4, sopprimere il secondo periodo.
7-bis.119. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  6. Nel corso del procedimento disciplinato dal presente articolo, il giudice può verificare, con ogni mezzo, che durante il trattenimento il richiedente non sia stato sottoposto a trattamenti inumani e degradanti secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
7-bis.120. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  6. Nel corso del procedimento disciplinato dal presente articolo il giudice, ove accerti che il richiedente ha subito trattamenti inumani e degradanti nel corso del trattenimento, trasmette senza indugio gli atti alla Procura della Repubblica competente per l'esercizio dell'azione penale.
7-bis.121. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
7-bis.122. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
7-bis.123. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Pag. 102

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano le misure straordinarie 181 di accoglienza per eventi eccezionali di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286..
7-bis.124. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora, per le circostanze in cui è stata presentata la domanda ovvero si è svolto il procedimento dinanzi alla Commissione, risulti che al richiedente non è stata assicurata adeguata assistenza legale.
7-bis.125. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari di cui al Titolo IV del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
7-bis.126. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
7-bis.127. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando risulti con evidenza, dalle circostanze riferite dal richiedente, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una delle forme di protezione previste dalla legislazione vigente.
7-bis.128. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per calamità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
7-bis.129. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  6. Nel corso del procedimento disciplinato dal presente articolo, il giudice accerta che nel corso del trattenimento il richiedente sia stato adeguatamente informato della possibilità di esercitare i diritti derivanti dal presente decreto legislativo.
7-bis.130. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, dopo il comma 5 aggiungere il seguente: A

Pag. 103

  6. Nel corso del procedimento disciplinato dal presente articolo, il giudice può verificare, con ogni mezzo, che il trattenimento sia avvenuto secondo modalità tali da non ledere la libertà personale del richiedente.
7-bis.131. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora risulti che, nel corso del procedimento dinanzi alla Commissione, al richiedente non è stata assicurata adeguata assistenza linguistica.
7-bis.132. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
7-bis.133. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  6. Nel corso del procedimento disciplinato dal presente articolo, il giudice verifica altresì che il trattenimento sia avvenuto nel pieno rispetto della dignità del richiedente.
7-bis.134. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente riferisca di avere subito gravi violazioni dei propri diritti durante il trattenimento.
7-bis.135. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente riferisca elementi tali da superare la presunzione di sicurezza dello Stato di origine.
7-bis.136. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Sopprimere il comma 2.
7-bis.137. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
7-bis.138. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, lettera a) sopprimere il numero 1).
7-bis.139. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 1.1).
7-bis.140. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 104

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 1.2).
*7-bis.141. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*7-bis.142. Giachetti.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2).
7-bis.143. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, lettera a), numero 2), aggiungere in fine il seguente periodo: In ogni caso il trattenimento può essere disposto o prorogato nelle ipotesi previste dal presente comma soltanto nei confronti dello straniero o apolide che abbia già manifestato in Italia la volontà di presentare domanda di protezione internazionale e non sia minore non accompagnato, né sia portatore di esigenze particolari indicate all'articolo 17, allorché, in relazione alle circostanze concrete della sua situazione individuale, il trattenimento sia indispensabile per consentire l'espletamento delle verifiche necessarie ad accertare la sua identità o nazionalità perché risulta avere già presentato con identità o cittadinanza diverse un'altra domanda di protezione internazionale in altro Stato membro dell'Unione europea ovvero perché ha esibito alle autorità italiane documenti di viaggio o di identificazione rivelatisi falsi o contraffatti senza segnalare tempestivamente la sua vera identità e nazionalità e senza indicare che tali documenti sono falsi o contraffatti e che sono stati usati al 186 fine di uscire dal Paese di origine o di provenienza per sottrarsi al pericolo di subire persecuzioni o torture o danni gravi.
7-bis.144. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
*7-bis.145. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*7-bis.146. Giachetti.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il capoverso Art. 6-bis.
**7-bis.147. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
**7-bis.148. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-bis, sopprimere il comma 2.
7-bis.149. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-bis, comma 2, sopprimere il primo periodo.
7-bis.150. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da:, ovvero non presti idonea garanzia finanziaria fino alla fine del comma.
7-bis.151. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-bis, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
7-bis.152. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-bis. sopprimere il comma 3.
7-bis.153. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: il tempo strettamente necessario con le seguenti: due settimane.
7-bis.154. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Pag. 105

  Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-bis, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: quattro settimane con le seguenti: due settimane.
7-bis.155. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-bis, sopprimere il comma 4.
7-bis.156. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-bis, comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: dove sono garantiti adeguati standard igienico-sanitari e abitativi, nel rispetto della sua dignità ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
7-bis.157. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-bis, comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le strutture e i centri di cui al periodo precedente garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto della dignità della persona.
7-bis.158. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-bis, comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
7-bis.159. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-bis, comma 4, aggiungere in fine i seguenti periodi: Il trattenimento in ognuno di tali locali è consentito soltanto dopo che il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale abbia effettuato le verifiche ed espresso parere favorevole circa l'effettivo rispetto delle caratteristiche di idoneità dei locali. Al Garante è sempre consentito l'accesso a tali luoghi. I trattenuti hanno sempre diritto di inviare reclami scritti e riservati al Garante. Qualora i requisiti di idoneità dei locali vengano meno il Garante lo comunica per iscritto al Questore, al Ministero dell'Interno e alla competente autorità giudiziaria e i locali devono essere immediatamente chiusi. In ogni caso tale trattenimento può avvenire soltanto in locali, la cui ubicazione è espressamente indicata nel provvedimento amministrativo o giudiziario che dispone o convalida il trattenimento o lo proroga. In tali locali è comunque ammessa la visita dell'autorità giudiziaria, del difensore, dei familiari, dei rappresentanti delle organizzazioni internazionali e degli enti iscritti nel registro nazionale delle associazioni ed enti operanti in favore dell'immigrazione.
7-bis.160. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-bis, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. La convalida del trattenimento è disposta dal tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea competente alla convalida, secondo le procedure e le garanzie previste nel comma 5 dell'articolo 6.
7-bis.162. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il capoverso Art. 6-ter.
7-bis.163. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Pag. 106

  Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-ter, sopprimere il comma 1.
7-bis.164. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-ter, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tutti i casi e luoghi di trattenimento di cui al presente comma sono comunque garantite le condizioni di trattenimento di cui agli articoli 6 e 7.
7-bis.165. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-ter, sopprimere il comma 2.
*7-bis.166. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*7-bis.167. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-ter, comma 2, sopprimere la lettera a).
7-bis.168. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-ter, comma 2, sopprimere la lettera b).
7-bis.169. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-ter, comma 2, sopprimere la lettera d).
7-bis.170. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-ter, sopprimere il comma 3.
7-bis.171. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-ter, comma 3, sostituire i primi due periodi con il seguente: Il trattenimento non può protrarsi oltre il termine strettamente necessario per l'esecuzione del trasferimento che deve avvenire entro sei settimane dall'accettazione implicita o esplicita della richiesta da parte di un altro Stato membro di prendere o di riprendere in carico l'interessato o dal momento in cui il ricorso o la revisione non hanno più effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 604/2013.
7-bis.172. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-ter, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sei settimane: con le seguenti: quattro settimane.
7-bis.174. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-ter, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: complessivo di sei settimane aggiungere le seguenti: , entro cui deve avvenire il trasferimento del richiedente verso lo Stato membro competente.
7-bis.175. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-ter, comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: fino a un termine massimo di ulteriori sei settimane.
7-bis.176. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-ter, comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: sei settimane con le seguenti: due settimane.
7-bis.177. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-ter, comma 3, quarto periodo, sostituire le Pag. 107parole: senza ritardo con la seguente: immediatamente.
7-bis.178. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-ter, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  4. Durante lo svolgimento del giudizio sul ricorso presentato ai sensi dell'articolo 3, commi 3-bis e seguenti del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 avverso la richiesta di trasferimento il trattenimento è disposto con decreto scritto e motivato dal tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea competente per l'esame del ricorso, sulla base di una richiesta scritta e motivata di trattenimento che deve essere comunicata anche al ricorrente e al suo difensore che possono presentare memorie al giudice entro le novanta sei ore successive alla ricezione della richiesta del Questore. La sezione si pronuncia entro le successive novantasei ore. Nelle more del giudizio sul trattenimento il questore può disporre con decreto motivato il trattenimento provvisorio che è comunicato al ricorrente ed entro le successive 48 ore è comunicato alla sezione del tribunale insieme con la richiesta di disporre il successivo trattenimento e in tal caso la sezione entro le successive 48 ore si pronuncia contestualmente sulla convalida del trattenimento provvisorio e sulla richiesta di trattenimento.
  5. Fuori delle ipotesi indicate nel comma 6 il trattenimento è disposto e la convalida si svolge presso il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea competente per il luogo in cui lo straniero è trattenuto. Si applicano le disposizioni del comma 5 dell'articolo 6.
7-bis.179. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il Governo trasmette alle Camere una relazione annuale in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.
7-bis.180. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 7-ter.

  Sopprimerlo.
7-ter.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
7-ter.2. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
7-ter.3. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 4, sopprimere il primo periodo.
7-ter.4. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 4, sopprimere le parole: b-bis) e b-ter).
7-ter.5. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 4, sopprimere il secondo periodo.
7-ter.6. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Pag. 108

  Al comma 1, lettera b), capoverso 4, sopprimere l'ultimo periodo.
7-ter.7. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, sopprimere le lettere c), d) e e).
7-ter.8. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
7-ter.10. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
7-ter.11. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 8, sopprimere il primo periodo.
7-ter.12. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 8, primo periodo, sostituire le parole: successivamente alla sua notifica con le seguenti: entro cinque giorni dalla sua notifica.
7-ter.13. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 8, secondo periodo, sostituire le parole: Entro venti con le seguenti: Entro trentuno.
7-ter.14. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 8, secondo periodo, sostituire le parole: Entro venti con le seguenti: Entro trenta.
7-ter.15. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 8, secondo periodo, sostituire le parole: Entro venti con le seguenti: Entro dieci.
7-ter.16. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera e) capoverso 8, sostituire le parole: Entro venti con le seguenti: Entro ventinove.
7-ter.17. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 8, secondo periodo, sostituire le parole: Entro venti con le seguenti: Entro undici.
7-ter.18. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 8, secondo periodo, sostituire le parole: Entro venti con le seguenti: Entro ventotto.
7-ter.19. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera e) capoverso 8, secondo periodo, le parole: Entro venti con le seguenti: Entro dodici.
7-ter.20. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Pag. 109

  Al comma 1, lettera e) capoverso 8, secondo periodo, sostituire le parole: Entro venti con le seguenti: Entro ventisette.
7-ter.21. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 8, secondo periodo, sostituire le parole: Entro venti con le seguenti: Entro tredici.
7-ter.22. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera e) capoverso 8, secondo periodo, sostituire le parole: Entro venti con le seguenti: Entro ventisei.
7-ter.23. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 8, secondo periodo, sostituire le parole: Entro venti con le seguenti: Entro venticinque.
7-ter.24. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 8, secondo periodo, sostituire le parole: Entro venti con le seguenti: Entro quindici.
7-ter.25. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 8, secondo periodo, sostituire le parole: Entro venti con le seguenti: Entro ventiquattro.
7-ter.26. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 8, secondo periodo, sostituire le parole: Entro venti con le seguenti: Entro sedici.
7-ter.27. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 8, secondo periodo, sostituire le parole: Entro venti con le seguenti: Entro ventitré.
7-ter.28. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera e) capoverso 8, secondo periodo, sostituire le parole: Entro venti con le seguenti: Entro diciassette.
7-ter.29. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 8, secondo periodo, sostituire le parole: Entro venti con le seguenti: Entro ventidue.
7-ter.30. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera e) capoverso 8, secondo periodo, sostituire le parole: Entro venti con le seguenti: Entro diciotto.
7-ter.31. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 8, secondo periodo, sostituire le parole: Entro venti con le seguenti: Entro ventuno.
7-ter.32. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Pag. 110

  Al comma 1, lettera e), capoverso 8, secondo periodo, sostituire le parole: Entro venti con le seguenti: Entro diciannove.
7-ter.33. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 8, sopprimere l'ultimo periodo.
7-ter.34. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

  1-bis. Il Governo informa le competenti commissioni parlamentari entro il 31 dicembre di ogni anno, in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.
7-ter.35. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 7-quater.

  Sopprimerlo.
7-quater.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 5-bis.1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Durante il collegamento audiovisivo il destinatario è assistito da un interprete e da un mediatore culturale».
7-quater.2. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Il Governo trasmette alle Camere una relazione annuale in ordine alle disposizioni di cui al presente articolo.
7-quater.3. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 7-quinquies.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 21 gennaio 2022.
7-quinquies.1. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 20 gennaio 2022.
7-quinquies.2. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 19 gennaio 2022.
7-quinquies.3. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 18 gennaio 2022.
7-quinquies.4. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 17 gennaio 2022.
7-quinquies.5. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 16 gennaio 2022.
7-quinquies.6. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Pag. 111

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 15 gennaio 2022.
7-quinquies.7. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 14 gennaio 2022.
7-quinquies.8. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 13 gennaio 2022.
7-quinquies.9. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 12 gennaio 2022.
7-quinquies.11. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 11 gennaio 2022.
7-quinquies.12. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 10 gennaio 2022.
7-quinquies.13. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 9 gennaio 2022.
7-quinquies.15. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 8 gennaio 2022.
7-quinquies.16. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 7 gennaio 2022.
7-quinquies.17. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 6 gennaio 2022.
7-quinquies.18. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 5 gennaio 2022.
7-quinquies.19. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 4 gennaio 2022.
7-quinquies.20. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Pag. 112

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 3 gennaio 2022.
7-quinquies.21. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 2 gennaio 2022.
7-quinquies.22. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 1° gennaio 2022.
7-quinquies.23. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, sostituire le parole: di protezione speciale e in via subordinata della domanda di protezione internazionale con le seguenti: di protezione internazionale congiuntamente alla domanda di protezione speciale.
7-quinquies.24. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 2, sopprimere le parole da: contenente il potere fino alla fine del periodo.
7-quinquies.25. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sopprimere il comma 3.
7-quinquies.26. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 3, sostituire le parole: della protezione speciale con le seguenti: della protezione internazionale o speciale.
7-quinquies.27. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, sostituire la parola: quindici con la seguente: ventitré.
7-quinquies.28. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 3, sostituire la parola: quindici con la seguente: ventidue.
7-quinquies.29. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 3, sostituire la parola: quindici con la seguente: ventuno.
7-quinquies.30. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 3, sostituire la parola: quindici con la seguente: venti.
7-quinquies.31. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 3, sostituire la parola: quindici con la seguente: diciannove.
7-quinquies.32. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 3, sostituire la parola: quindici con la seguente: diciotto.
7-quinquies.33. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Pag. 113

  Al comma 3, sostituire la parola: quindici con la seguente: diciassette.
7-quinquies.34. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 3, sostituire la parola: quindici con la seguente: sedici.
7-quinquies.35. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 4, dopo le parole: L'istanza inserire le seguenti: di cui al comma 1.

  Conseguentemente, al medesimo comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e si procede con la domanda di protezione internazionale.
7-quinquies.36. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 5, sopprimere il primo periodo.
7-quinquies.37. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: in via preliminare la domanda di protezione speciale con le seguenti: in via principale la domanda di protezione internazionale congiuntamente alla domanda di protezione speciale.
7-quinquies.38. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
7-quinquies.39. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: la accoglie fino alla fine del periodo con le seguenti: se il giudice designato ritiene che manifestamente non ricorrano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, o per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo, accoglie la domanda di protezione speciale allo stato degli atti con decreto non reclamabile e dichiara l'estinzione delle domande proposte in via subordinata, provvedendo sulle spese.
7-quinquies.40. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 9, sostituire la parola: prioritaria con la seguente: preminente.
7-quinquies.41. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 9, sostituire la parola: prioritaria con la seguente: prevalente.
7-quinquies.42. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 9, sostituire la parola: prioritaria con la seguente: principale.
7-quinquies.43. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e preminente.
7-quinquies.45. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e prevalente.
7-quinquies.48. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Pag. 114

  Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e principale.
7-quinquies.49. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

ART. 8.

  Sopprimerlo.
*8.1. Magi.
*8.2. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.
*8.3. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Abolizione dei reati di ingresso e soggiorno illegali)

  1. L'articolo 10-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è abrogato.
  2. In considerazione dell'abrogazione prevista dal comma 1, al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 13:

    1) al comma 3-septies, le parole: «all'articolo 10-bis o» sono soppresse;

    2) al comma 5, il quarto periodo è soppresso;

   b) all'articolo 14-ter, comma 3, il quarto periodo è soppresso;

   c) all'articolo 16:

    1) al comma 1, le parole: «ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis» sono soppresse;

    2) al comma 1-bis, le parole: «all'articolo 10-bis o» sono soppresse.

  3. Nei confronti degli stranieri che sono entrati irregolarmente nel territorio dello Stato e che non hanno il presupposto per ottenere il rilascio o il rinnovo di alcun titolo di soggiorno restano applicabili le norme vigenti in materia di respingimenti e di espulsioni.
8.4. Magi.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1 le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni»;

    2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno.»;

    3) al comma 3 le parole: «da cinque a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a sedici anni».
8.5. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da sei con le seguenti: da quattordici.
8.6. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da sei con le seguenti: da tredici.
8.7. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da sei con le seguenti: da dodici.
8.8. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Pag. 115

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da sei con le seguenti: da undici.
8.9. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da sei con le seguenti: da uno.
8.10. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da sei con le seguenti: da dieci.
8.11. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: da sei con le seguenti: da due.
8.12. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da sei con le seguenti: da nove.
8.13. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da sei con le seguenti: da tre.
8.14. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da sei con le seguenti: da otto.
8.15. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da sei con le seguenti: da sette.
8.16. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da sei con le seguenti: da cinque.
8.17. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a sedici con le seguenti: a trenta.
8.18. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a sedici con le seguenti: a sette.
8.19. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a sedici con le seguenti: a otto
8.20. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a sedici con le seguenti: a nove.
8.21. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a sedici con le seguenti: a dieci.
8.22. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Pag. 116

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a sedici con le seguenti: a ventidue
8.23. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a sedici con le seguenti: a undici.
8.24. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a sedici con le seguenti: a ventuno.
8.25. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a sedici con le seguenti: a dodici.
8.26. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a sedici con le seguenti: a venti.
8.27. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a sedici con le seguenti: a tredici.
8.28. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a sedici con le seguenti: a diciannove
8.29. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a sedici con le seguenti: a diciotto.
8.30. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a sedici con le seguenti: a quindici.
8.31. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a sedici con le seguenti: a diciassette.
8.32. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) All'articolo 12, il comma 2 è sostituito dal seguente:

  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno.;

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), capoverso 12-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno.».
8.34. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) all'articolo 12, il comma 2 è sostituito dal seguente:

  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenzaPag. 117 umanitaria prestate nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno.
8.33. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*8.35. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*8.36. Giachetti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sopprimere le parole: promuove, dirige.

  Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1:

   a) sopprimere le seguenti parole: o in qualunque modo effettua;

   b) sopprimere le seguenti parole: ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato,.
8.37. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sopprimere la parola: promuove
8.38. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: promuove con la seguente: incoraggia.
8.39. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: promuove con la seguente: patrocina.
8.40. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: promuove con la seguente: favorisce.
8.41. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: promuove con la seguente: incentiva.
8.42. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: promuove con la seguente: appoggia.
8.43. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: promuove con la seguente: protegge.
8.44. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: promuove con la seguente: sostiene.
8.45. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Pag. 118

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: promuove con la seguente: stimola.
8.46. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: promuove con la seguente: supporta.
8.47. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sopprimere la parola: dirige
8.48. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: dirige con la seguente: favorisce.
8.49. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: dirige con la seguente: indirizza.
8.50. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: dirige con la seguente: tende.
8.51. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: dirige con la seguente: volge.
8.52. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sopprimere la parola: organizza
8.53. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: organizza con la seguente: mette a punto.
8.54. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: organizza con la seguente: predispone.
8.55. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: organizza con la seguente: costruisce.
8.56. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: organizza con la seguente: favorisce.
8.57. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Pag. 119

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: organizza con la seguente: orchestra.
8.58. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: organizza con la seguente: pianifica.
8.59. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: organizza con la seguente: appronta.
8.60. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: organizza con la seguente: congegna.
8.61. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: organizza con la seguente: mette su.
8.62. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: organizza con la seguente: prepara.
8.63. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: organizza con la seguente: allestisce.
8.64. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: organizza con la seguente: combina.
8.65. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: organizza con la seguente: da vita.
8.66. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: organizza con la seguente monta.
8.67. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: organizza con la seguente: ordisce.
8.68. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sopprimere la parola: finanzia
8.69. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Pag. 120

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parole: finanzia con la seguente: sovvenziona.
8.70. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parole: finanzia con la seguente: sponsorizza.
8.71. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parole: finanzia con la seguente: favorisce.
8.72. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parole: finanzia con la seguente: patrocina.
8.73. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parole: finanzia con la seguente: foraggia.
8.74. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parole: finanzia con la seguente: sostiene.
8.75. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1 sostituire le parole: o sottoponendole con le seguenti: e sottoponendole.
8.76. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1 sostituire le parole: da venti a trenta anni con le seguenti: da quindici a ventiquattro anni.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, al comma 2, sostituire le parole: da quindici a ventiquattro con le seguenti: da dieci a diciotto e le parole: da dieci a venti con le seguenti: da otto a quindici.
8.77. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire le parole: da venti a trenta anni con le seguenti: da quindici a trenta anni.
8.78. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.
*8.79. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.
*8.80. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: da quindici a ventiquattro con le seguenti: da dieci a diciotto.
8.81. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Pag. 121

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 2, secondo periodo, sostituire la parole: dieci con la seguente: otto.
8.82. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 3, sostituire le parole: almeno due con le seguenti: almeno otto.
8.83. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 3, sostituire le parole: almeno due con le seguenti: almeno sette.
8.84. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 3, sostituire le parole: almeno due con le seguenti: almeno sei.
8.85. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 3, sostituire le parole: almeno due con le seguenti: almeno cinque.
8.86. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 3, sostituire le parole: almeno due con le seguenti: almeno quattro.
8.87. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 3, sostituire le parole: almeno due con le seguenti: almeno tre.
8.88. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma: 4-bis. Il Governo trasmette alle Camere una relazione annuale in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.
8.89. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4-bis. Nelle operazioni di soccorso in mare, resta fermo in ogni caso il rispetto delle disposizioni e dei principi previsti dalle fonti internazionali in materia di dovere di soccorso in mare di cui alla Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare – Convenzione «SOLAS - Safety of Life at Sea» – adottata a Londra il 12 novembre 1974, ratificata dall'Italia con la Legge n. 313 del 1980; alla Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo – «Convenzione SAR» – adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, resa esecutiva dall'Italia con Legge n. 147 del 1989 e attuata con D.P.R. n. 662 del 1994; alla Convenzione UNCLOS delle Nazioni Unite sul diritto del mare, stipulata a Montego Bay nel 1982 e recepita dall'Italia dalla Legge n. 689 del 1994 nonché il rispetto dell'obbligo consuetudinario di diritto internazionale generalmente riconosciuto di soccorso in mare.
8.90. Carotenuto, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Abolizione dei reati di ingresso e soggiorno illegali)

  1. L'articolo 10-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è abrogato.Pag. 122
  2. In considerazione dell'abrogazione prevista dal comma 1, al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 13:

    1) al comma 3-septies, le parole: «all'articolo 10-bis o» sono soppresse;

    2) al comma 5, il quarto periodo è soppresso;

   b) all'articolo 14-ter, comma 3, il quarto periodo è soppresso;

   c) all'articolo 16:

    1) al comma 1, le parole: «ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis» sono soppresse;

    2) al comma 1-bis, le parole: «all'articolo 10-bis o» sono soppresse.

  3. Nei confronti degli stranieri che sono entrati irregolarmente nel territorio dello Stato e che non hanno il presupposto per ottenere il rilascio o il rinnovo di alcun titolo di soggiorno restano applicabili le norme vigenti in materia di respingimenti e di espulsioni.
*8.01. Magi.
*8.02. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

ART. 9

  Sopprimerlo.
9.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sopprimere il comma 1.
9.2. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Sopprimere il comma 2.
9.3. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Sopprimere il comma 3.
*9.4. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*9.5. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.
*9.6. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Al comma 2, dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «venti».
9.8. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Nel caso di rifiuto di rinnovo o di revoca o di annullamento del permesso di soggiorno l'espulsione può essere disposta soltanto dopo che siano trascorsi quindici giorni dall'effettiva consegna all'interessato del provvedimento di rifiuto di rinnovo o di revoca o di annullamento disposti per motivi diversi dall'ordine pubblico e dalla sicurezza dello Stato, allorché lo straniero non abbia presentato istanza di accesso a un programma di rimpatrio volontario e assistito o l'istanza sia stata respinta o non abbia i requisiti per soggiornare nel territorio dello Stato ad altro titolo ed entro tale termine non siano presentati ricorso giurisdizionale contro il provvedimento di rifiuto di rinnovo o di revoca o di annullamento e contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione o il giudice abbia rigettato l'istanza cautelare o il ricorso;»
*9.9. Magi.
*9.10. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Pag. 123

ART. 9-bis.

  Sopprimerlo.
9-bis.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, dopo le parole: in una delle strutture aggiungere le seguenti: per almeno 11 giorni.
9-bis.2. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, dopo le parole: in una delle strutture aggiungere le seguenti: per almeno 10 giorni.
9-bis.3. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, dopo le parole: in una delle strutture aggiungere le seguenti: per almeno 9 giorni.
9-bis.4. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, dopo le parole: in una delle strutture aggiungere le seguenti: per almeno 8 giorni.
9-bis.5. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, dopo le parole: in una delle strutture aggiungere le seguenti: per almeno 7 giorni.
9-bis.6. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, dopo le parole: in una delle strutture aggiungere le seguenti: per almeno 6 giorni.
9-bis.7. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

ART. 9-ter.

  Sopprimerlo.
9-ter.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: è rilevante con le seguenti: è irrilevante.
9-ter.2. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sopprimere le parole: , anche di breve durata,.
9-ter.3. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 38 giorni.
9-ter.4. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 37 giorni.
9-ter.5. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Pag. 124

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 36 giorni.
9-ter.6. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 35 giorni.
9-ter.7. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 34 giorni.
9-ter.8. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 33 giorni.
9-ter.9. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 32 giorni.
9-ter.10. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 31 giorni.
9-ter.11. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 30 giorni.
9-ter.12. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 29 giorni.
9-ter.13. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 28 giorni.
9-ter.14. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 27 giorni.
9-ter.15. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 26 giorni.
9-ter.16. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 25 giorni.
9-ter.17. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Pag. 125

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 24 giorni.
9-ter.18. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 23 giorni.
9-ter.19. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 22 giorni.
9-ter.20. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 21 giorni.
9-ter.21. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 20 giorni.
9-ter.22. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sopprimere le parole: e per il periodo strettamente necessario.
9-ter.23. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a) capoverso 2-ter, sopprimere la parola: strettamente.
9-ter.24. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole: è rilevante con le seguenti: è irrilevante.
9-ter.25. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sopprimere le parole: , anche di breve durata,.
9-ter.26. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 33 giorni.
9-ter.27. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 30 giorni.
9-ter.28. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 29 giorni.
9-ter.29. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Pag. 126

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 28 giorni.
9-ter.30. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 27 giorni.
9-ter.31. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 26 giorni.
9-ter.32. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 25 giorni.
9-ter.33. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 24 giorni.
9-ter.34. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 23 giorni.
9-ter.35. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 22 giorni.
9-ter.36. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 21 giorni.
9-ter.37. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 20 giorni.
9-ter.38. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

ART. 10

  Sopprimerlo.
*10.1. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*10.2. Magi.
*10.3. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.
*10.4. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma, 1, capoverso 3-bis, sopprimere il primo periodo.
**10.5. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
**10.6. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: è effettuata aggiungere Pag. 127le seguenti: nel rispetto di adeguati standard igienico-sanitari e abitativi.
10.7. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 maggio 2023.
10.8. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 giugno 2023.
10.9. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 luglio 2023.
10.10. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 agosto 2023.
10.11. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 settembre 2023.
10.12. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: termine dello stato di emergenza.
10.13. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 novembre 2023.
10.15. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 dicembre 2023.
10.16. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
10.17. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 gennaio 2024.
10.18. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 28 febbraio 2024.
10.19. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 marzo 2024.
10.20. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Pag. 128

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 aprile 2024.
10.21. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 maggio 2024.
10.22. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 giugno 2024.
10.23. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 luglio 2024.
10.24. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 agosto 2024.
10.25. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 settembre 2024.
10.26. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 ottobre 2024.
10.27. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 novembre 2024.
10.28. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 dicembre 2024.
10.29. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 gennaio 2025.
10.30. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 28 febbraio 2025.
10.31. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 marzo 2025.
10.32. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Pag. 129

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 aprile 2025.
10.33. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 maggio 2025.
10.34. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 giugno 2025.
10.35. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 luglio 2025.
10.36. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 agosto 2025.
10.37. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 settembre 2025.
10.38. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 ottobre 2025.
10.39. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 novembre 2025.
10.40. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole da: anche in deroga fino alla fine del periodo con le seguenti: nel rispetto della normativa vigente in materia, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
10.41. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto con le seguenti: nel rispetto.
10.42. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 aggiungere le seguenti: i principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di tutela della salute, dell'ambiente, della sicurezza.
10.43. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: Pag. 130e delle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di quelle del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
10.44. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: Agli stranieri presenti nei centri di cui al presente comma è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali, ivi compreso il diritto alla salute. A tal fine, nei punti di crisi di cui al comma 1 e nelle strutture di cui al primo periodo è assicurata la presenza di medici e di personale sanitario.
10.45. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: I centri di cui al presente comma garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto della dignità della persona.
10.46. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: per l'ampliamento della rete dei con le seguenti: inerenti ai e sopprimere le parole: ove richiesto.
10.47. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: assicura fino alla fine del periodo, con le seguenti: vigila ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
10.48. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: ove richiesto.
10.49. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I centri di cui al presente comma garantiscono adeguati standard igienico-sanitari e abitativi.
10.50. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nei centri di cui al presente comma è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali. A tal fine, è assicurata la presenza di personale adeguatamente formato all'accoglienza e all'assistenza delle donne vittime di violenza.
10.51. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nei centri di cui al presente comma è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali. A tal fine, è assicurata la presenza di psicologi specializzati nel trattamento dei disturbi post-traumatici.
10.52. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

ART. 10-bis.

  Sopprimerlo.
*10-bis.1. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.
*10-bis.2. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Pag. 131

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
10-bis.3. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: ottantacinque giorni.
10-bis.4. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: ottanta giorni.
10-bis.5. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: settantacinque giorni.
10-bis.6. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: settanta giorni.
10-bis.7. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessantacinque giorni.
10-bis.8. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
10-bis.9. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: cinquantacinque giorni.
10-bis.10. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: cinquanta giorni.
10-bis.11. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.
10-bis.12. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quaranta giorni.
10-bis.13. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: trentacinque giorni.
10-bis.14. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Pag. 132

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
10-bis.15. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: settanta giorni.
10-bis.16. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: sessanta giorni.
10-bis.17. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: cinquanta giorni.
10-bis.18. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: quaranta giorni.
10-bis.19. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

ART. 11.

  Al comma 1, premettere le seguenti parole: Fatto salvo quanto disposto in fase di conversione in legge.
11.1. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 133

ALLEGATO 2

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1 e Annesso-bis e Allegati.

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il Documento di economia e finanza 2023 (Doc. LVII, n. 1 e Annesso bis e Allegati I-VI);

   evidenziato, per quanto concerne i profili di stretta competenza della I Commissione, che tra gli obiettivi prioritari indicati nel Programma nazionale di riforma 2023 figura un'azione di modernizzazione e di efficientamento della Pubblica amministrazione, articolata sulle tre direttrici del miglioramento dei meccanismi di accesso e delle procedure di selezione, della semplificazione di norme e procedure e della qualificazione delle risorse umane;

   rilevato che:

    l'Annesso bis al DOC. LVII n. 1 prevede, rispetto alla precedente versione, che le risorse che si renderanno disponibili saranno utilizzate con un provvedimento normativo di prossima adozione per sostenere, oltre al reddito disponibile e al potere d'acquisto dei lavoratori dipendenti nel 2023, anche le famiglie con figli;

   ribadito quanto già espresso nel parere reso il 20 aprile e in particolare che:

    quanto al miglioramento dei meccanismi di accesso e delle procedure di selezione:

     a seguito della semplificazione e della digitalizzazione delle procedure di reclutamento del personale per la copertura dei fabbisogni strutturali e delle esigenze connesse all'attuazione del PNRR, il Governo stima circa 350 mila ingressi nel biennio 2022-2023, pari al 10,9 per cento dell'attuale forza lavoro, considerando sia le sostituzioni del turnover che le nuove assunzioni;

     la richiamata modernizzazione delle procedure selettive ha consentito una riduzione significativa della durata media dei concorsi, ottenuta anche grazie a un imponente investimento nelle infrastrutture digitali;

     il Governo ha preannunciato entro il 30 giugno 2023 l'adozione di atti di fonte secondaria, delle linee guida e degli indirizzi per l'attuazione della riforma delle competenze e delle carriere del personale della pubblica amministrazione, il cui quadro normativo di rango primario è stato definito con l'adozione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    quanto alla semplificazione delle norme e delle procedure:

     si tratta di una riforma trasversale che deve accelerare le procedure direttamente collegate all'attuazione del PNRR, oltre ad adottare misure strutturali volte a ridurre i tempi per la gestione dei procedimenti, con particolare riferimento a quelli che prevedono l'intervento di una pluralità di soggetti;

     nell'ambito del PNRR gli interventi di semplificazione e velocizzazione delle procedure amministrative sono principalmente finanziati con l'investimento Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance per complessivi 734,2 milioni di euro, di cui 717,8 milioni riservati ad azioni mirate di semplificazione;

     con riguardo alle azioni da intraprendere nel 2023 il Governo annuncia l'avvio del processo di graduale semplificazionePag. 134 di procedimenti amministrativi che riguardano cittadini e imprese, secondo la tempistica concordata con le istituzioni europee che prevede entro il 2026 la semplificazione e reingegnerizzazione di 600 procedure;

    quanto alla qualificazione delle risorse umane:

     le azioni intraprese mirano ad investire nelle competenze dei dipendenti pubblici, come richiesto dal Consiglio dell'UE nelle Raccomandazioni del 2019, perseguendo l'obiettivo fissato dal PNRR di formare, entro il 2026, 750 mila dipendenti della pubblica amministrazione, di cui 350 mila a livello centrale;

     in particolare la direttiva sulla formazione, adottata a marzo 2023 dal Ministro per la pubblica amministrazione, fissa per la prima volta obiettivi quantitativi e qualitativi minimi per la formazione del personale, con la garanzia di un monte ore minimo di 24 ore di formazione l'anno per ogni dipendente, riportando la formazione al centro dei processi di programmazione strategica per la gestione delle risorse umane;

     con la ridefinizione del portale Syllabus, al quale tutte le pubbliche amministrazioni dovrebbero aderire entro il 30 giugno 2023, il Governo si prefigge la formazione in materia di competenze digitali di almeno il 30 per cento dei dipendenti entro il 31 dicembre 2023, fino al 55 per cento dei dipendenti nel 2024 e fino al 75 per cento nel 2025;

     il portale Syllabus costituirà inoltre la base per la creazione del «fascicolo formativo del dipendente», che confluirà nel fascicolo digitale del dipendente, che sarà reso operativo entro l'estate 2023;

   considerato che:

    ad integrazione delle tre direttrici di azione appena descritte, nel Programma nazionale di riforma il Governo enuncia la volontà di procedere, da un lato, a una riduzione della normativa esistente, e, dall'altro lato, a una razionalizzazione delle fonti del diritto;

    nel quadro dell'attività di censimento dei provvedimenti che hanno esaurito la loro funzione, che sono rimasti privi di effettivo contenuto precettivo o che risultano obsoleti, è stata avviata l'analisi dei regi decreti adottati a partire dal 1861, che saranno oggetto di abrogazioni nel corso dell'anno;

    nell'ambito delle misure di semplificazione normativa, il Programma nazionale di riforma annuncia anche l'intenzione di procedere a un riordino del Testo unico degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

   apprezzato che:

    tra le priorità del Governo figura la trasformazione digitale del Paese, che anche attraverso gli ingenti finanziamenti resi disponibili con il PNRR dovrebbe consentire di colmare il divario che ancora separa il nostro Paese dai partner europei, con particolare riguardo al settore dei servizi pubblici digitali;

    a tale riguardo, il Piano Nazionale di Riforma si sofferma sullo sviluppo della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) – prevista dal codice dell'amministrazione digitale e operativa dall'ottobre 2022 – che consente l'interoperabilità delle banche dati e abilita lo scambio semplice e sicuro delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni attraverso servizi software (API – Application Programming Interface) secondo il principio europeo del «once-only», secondo il quale le pubbliche amministrazioni non devono richiedere dati di cui sono già in possesso;

    il PNR richiama inoltre i progressi dell'attività del Fondo per la repubblica digitale, frutto di una partnership tra pubblico e privato sociale che ha stanziato in via sperimentale, per cinque anni, fino al 2026, circa 350 milioni di euro, per sostenere progetti rivolti alla formazione e all'inclusione digitale;

    per far fronte all'aumentato livello di vulnerabilità della società alle minacce cibernetiche, strettamente connesso ai progressi del processo di digitalizzazione, nel Pag. 135Piano Nazionale di Riforma il Governo prevede che entro il 2024 saranno realizzati almeno 50 interventi di potenziamento effettuati nei settori del Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica (PSNC) e delle reti e dei sistemi informativi (NIS);

   constatato che:

    tra i 21 disegni di legge collegati alla decisione di bilancio previsti dal DEF in quanto completano la manovra di bilancio 2023-2025, figurano, per i profili di competenza della I Commissione, il disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (presentato al Senato A.S. 615); il disegno di legge in materia di semplificazione normativa (non ancora presentato); il disegno di legge in materia di revisione del testo unico degli enti locali (non ancora presentato);

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.