CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 aprile 2023
99.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 26 aprile 2023. — Presidenza della vicepresidente Maria Anna MADIA.

  La seduta comincia alle 13.35.

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.
C. 1112 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)-M), relatore, evidenzia in primo che le disposizioni proposte dal disegno di legge, già approvato dal Senato il 20 aprile scorso, sono finalizzate a rafforzare gli strumenti per favorire l'immigrazione legale, semplificandone gli aspetti procedurali, potenziare i flussi regolari, intensificare i corridoi umanitari e contrastare le reti criminali degli scafisti.
  L'articolo 1, modificato in sede referente, prevede che per il triennio 2023-2025, in deroga alla normativa vigente, siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le quote massime di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo.
  L'articolo 2 reca alcune modifiche alla disciplina sulle procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché per gli apolidi) e sugli effetti del medesimo nulla osta.
  L'articolo 3, alle lettere da a) a d) ed al capoverso 4-bis della lettera e) del comma 1, recano alcune modifiche alla disciplina sui programmi ministeriali di attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi d'origine, rivolte a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché agli apolidi); le novelle, in particolare: integrano l'ambito di tali attività, inserendo il riferimento alla formazione civico-linguistica (lettera b)); introducono il principio che il lavoratore straniero, dopo la completa partecipazione alle attività in esame che siano organizzate sulla base dei fabbisogni indicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte delle associazioni di categoria del settore produttivo interessato, può rientrare nell'applicazione delle procedure di ingresso e soggiorno (per lo svolgimento di lavoro subordinato) al di fuori delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri (lettera c)); prevedono la possibilità di promozione, da Pag. 144parte del suddetto Ministero, di accordi di collaborazione e intese tecniche con organizzazioni internazionali o con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi di origine (capoverso 4-bis della lettera e)), nel quale il riferimento alle organizzazioni internazionali è stato inserito dal Senato).
  Il capoverso 4-ter – inserito dal Senato – della suddetta lettera e) prevede, per gli anni 2023 e 2024, la possibilità di applicazione di particolari modalità e termini – da definire in via regolamentare – per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato per gli stranieri che abbiano svolto un corso di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, concordato da alcune organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, o da articolazioni delle stesse, con determinati soggetti.
  L'articolo 4 apporta alcune modifiche al Testo unico sull'immigrazione stabilendo che il rinnovo dei permessi di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare, non potrà superare la durata di tre anni, estendendo di fatto la massima durata possibile del permesso rinnovato, rispetto ai due anni attualmente previsti.
  L'articolo 4-bis interviene sulla disciplina del permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati al compimento del diciottesimo anno d'età. In particolare si prevede che tale permesso di soggiorno ha la durata massima di un anno e la conversione è possibile previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente.
  L'articolo 5, al comma 1, riconosce ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo, che non siano risultati assegnatari di manodopera pur avendo presentato regolare domanda ai sensi del decreto flussi 2022, la possibilità di ottenerne l'assegnazione con priorità, sulla base di quanto sarà previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio. Il comma 2 aggiorna le disposizioni vigenti, che attribuiscono la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, al nuovo sistema di classificazione del personale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  L'articolo 5-bis prevede alcune misure relative alla gestione dei punti di crisi (cosiddetto hotspot) e dei centri governativi di prima accoglienza. La disposizione, in particolare: estende fino al 31 dicembre 2025 le deroghe all'applicazione della normativa vigente, già previste per i CPR dall'articolo 10, alla realizzazione di nuovi hotspot e centri governativi; prevede che l'hotspot di Lampedusa possa essere gestito dalla Croce Rossa Italiana con facoltà di deroga alla normativa vigente; consente di trasferire gli stranieri ospitati presso gli hotspot in strutture analoghe sul territorio nazionale, per l'espletamento delle medesime attività; autorizza il Prefetto ad individuare strutture di accoglienza provvisoria in caso di indisponibilità di posti nei centri di accoglienza governativi; destina circa 8,8 milioni di euro per l'affidamento dei contratti di trasporto marittimo dei migranti.
  L'articolo 5-ter interviene sulle disposizioni concernenti il Sistema di accoglienza e integrazione (cosiddetto SAI), escludendo dall'ambito di applicazione dei servizi della rete territoriale i richiedenti asilo (ossia gli stranieri che hanno presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata adottata una decisione definitiva).
  Fa presente che, al contempo, il provvedimento prevede una deroga per i richiedenti protezione internazionale che entrino in Italia in attuazione di protocolli sui corridoi umanitari, del programma di reinsediamento o di evacuazioni umanitarie, nonché per i richiedenti che appartengono alle cosiddette categorie vulnerabili.
  In secondo luogo, il provvedimento individua quale causa di decadenza dalle misure di accoglienza nel SAI la mancata presentazione del richiedente presso la struttura individuata entro sette giorni dalla comunicazione, salvo casi di forza maggiore o di ritardo motivato.Pag. 145
  Alcune misure transitorie dispongono che le nuove disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei richiedenti protezione internazionale presenti nel SAI al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, così come ai cittadini afghani che entrano in Italia in attuazione delle evacuazioni umanitarie eseguite dalle autorità italiane, nonché ai profughi dall'Ucraina, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni speciali previste dalla normativa emergenziale seguita al conflitto in atto.
  L'articolo 5-quater introduce, accanto alle ipotesi di revoca già previste dalla normativa vigente, la possibilità di adottare provvedimenti di riduzione delle condizioni di accoglienza nei casi di violazione grave e ripetuta, da parte del richiedente protezione internazionale, delle regole della struttura in cui è accolto ovvero in caso di comportamenti gravemente violenti, anche tenuti al di fuori della struttura di accoglienza.
  Sul punto richiama l'orientamento espresso dalla giurisprudenza europea e nazionale, che ha portato alla declaratoria di illegittimità dell'ipotesi di revoca prevista dall'articolo 23, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 142 del 2015, per i casi in cui il richiedente abbia violato in modo grave o ripetuto le regole della struttura di accoglienza ovvero abbia avuto comportamenti gravemente violenti, in quanto ritenuta incompatibile con l'articolo 20, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/33/UE (cosiddetta direttiva rimpatri).
  La giurisprudenza nazionale, considerata l'efficacia diretta delle pronunce della Corte UE nell'ordinamento interno, ha pertanto disapplicato la normativa nazionale in contrasto con il diritto euro-unitario determinando di fatto un vuoto normativo per la fattispecie contemplata dalla citata disposizione ed invitando il Legislatore ad apprestare una disciplina che adegui il regime delle sanzioni sia alle esigenze di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, sia al particolare status dei richiedenti protezione internazionale.
  L'articolo 6 reca disposizioni in materia di fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri per migranti. Prevede, in particolare, che il prefetto – in caso di grave inadempimento degli obblighi previsti dal capitolato di gara nonché di nocumento derivante dalla cessazione dell'esecuzione del contratto – nomini uno o più commissari, per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa.
  L'articolo 6-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, prevede che sia attivata una postazione medicalizzata del 118 presso l'isola di Lampedusa, al fine espresso di garantire tempestività ed efficienza negli interventi di emergenza – urgenza, per tutelare la salute degli abitanti dell'isola e dei migranti.
  L'articolo 6-ter espunge l'assistenza psicologica, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio, dalle prestazioni che devono essere assicurate nelle strutture di prima accoglienza.
  L'articolo 7, modificato al Senato, elimina il divieto di respingimento ed espulsione di una persona previsto nel caso vi sia fondato motivo di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale della stessa comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare.
  Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, sono state poi introdotte ulteriori previsioni: l'impossibilità di convertire in permesso di soggiorno per motivi di lavoro il permesso di soggiorno per protezione speciale, il permesso di soggiorno per calamità e il permesso di soggiorno e il permesso di soggiorno per cure mediche; l'inserimento dei procedimenti per il delitto di induzione al matrimonio (articolo 558-bis del codice penale), tra quelli per i quali, può essere rilasciato un permesso di soggiorno speciale per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza; la soppressione della possibilità di rilasciare permessi di soggiorno per protezione speciale, ove ne ricorrano i presupposti, quando sia stata presentata domanda per un'altra tipologia di permesso di soggiorno; la modifica delle condizioni di salute in presenza delle quali non è consentita l'espulsione; non si potrà procedere all'espulsione in presenza di «condizioniPag. 146 di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel paese di origine» e non più in presenza di «gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie»; la previsione che il permesso di soggiorno per calamità sia rilasciato quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe far ritorno versa in una situazione di calamità «contingente ed eccezionale» e non «grave» come attualmente previsto; la previsione che il permesso di soggiorno per calamità sia rinnovabile solo per un periodo ulteriore di sei mesi (comma 1).
  Ricorda che viene conseguentemente introdotta una disciplina transitoria che estende l'efficacia della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge in esame, nonché ai casi in cui lo straniero abbia già ricevuto dalla competente questura l'invito a presentare l'istanza di protezione speciale (comma 2).
  Si prevede che ai procedimenti di competenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina previgente (comma 2-bis). Si dispone, infine, che i permessi già rilasciati sulla base dei requisiti abrogati e in corso di validità siano rinnovati, per una sola volta e con durata annuale (comma 3).
  L'articolo 7-bis reca un insieme di disposizioni, su talune procedure relative al riconoscimento della protezione internazionale. Il comma 1, in particolare, incide su profili concernenti le procedure accelerate alla frontiera. Il comma 2, amplia le ipotesi di trattenimento dei richiedenti protezione internazionale. In primo luogo, si prevede che tali soggetti possano essere trattenuti nei centri di permanenza e rimpatrio (CPR), nei limiti dei posti disponibili e anche qualora ciò sia necessario per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale, che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento.
  Precisa, inoltre, che viene ampliato il novero delle circostanze per la valutazione del rischio di fuga, che comporta il trattenimento, prevedendo che esso sussista anche in caso di mancato possesso del passaporto e in caso di falsa attestazione delle proprie generalità da parte del richiedente asilo. In secondo luogo, s'introduce la possibilità del trattenimento del richiedente asilo – al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato – nel caso di presentazione della domanda alla frontiera dopo avere eluso i relativi controlli o se proviene da un Paese di origine sicuro.
  In questo caso il trattenimento avviene presso gli hotspot o, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati, presso i CPR. Infine, si introduce la possibilità del trattenimento nei CPR, se sussiste un notevole pericolo di fuga, del richiedente asilo in attesa del suo trasferimento nello Stato competente ad esaminare la domanda secondo la cosiddetta procedura Dublino.
  L'articolo 7-ter interviene nella procedura di esame della domanda di protezione internazionale svolto dalle commissioni territoriali per il diritto di asilo prevedendo che la commissione, nel caso in cui ritenga che non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e non ricorrano neanche le condizioni per la trasmissione degli atti al questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale o per cure mediche, acquisisce dal Questore elementi informativi circa la non sussistenza di una delle cause che impediscono il respingimento alla frontiera e l'espulsione. Inoltre, modifica le ipotesi per cui all'esito dell'esame della domanda di asilo si applica l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale.
  Da un lato, si prevede l'obbligo di lasciare il territorio nazionale in due ulteriori ipotesi rispetto alla disciplina vigente: a) qualora la Commissione rigetta la domanda se, in una parte del territorio dello Stato d'origine, il richiedente non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi, può legalmente e senza pericolo recarvisi ed esservi ammesso e si può ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca; b) qualora dichiara Pag. 147l'inammissibilità della domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale, ove non siano stati addotti nuovi elementi.
  Dall'altro, prevede che l'obbligo di lasciare il territorio nazionale non si applica, oltre a quanto previsto dalla norma vigente, anche nei seguenti casi: a) la domanda di protezione internazionale non è accolta ma nel corso del procedimento emergono i presupposti per il trasferimento degli atti al Tribunale dei minorenni per valutare l'autorizzazione al familiare di un minore di permanere nel territorio nazionale per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano; b) emersione, nel corso dell'istruttoria, di fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima dei delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.
  Rileva che, al di fuori di questi casi la decisione che sanziona l'obbligo di lasciare il territorio nazionale è accompagnata dall'attestazione dell'obbligo di rimpatrio. La medesima attestazione è prevista anche in caso di revoca o cessazione dello status di protezione internazionale.
  Viene circoscritto, inoltre, il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria avverso la decisione della commissione territoriale esclusivamente nei confronti delle decisioni di rigetto e di manifesta infondatezza e non anche di inammissibilità. Infine, si dispone la possibilità per il difensore di accedere, prima del deposito del ricorso, alla videoregistrazione del colloquio personale sostenuto dal richiedente presso la commissione territoriale competente ai fini della valutazione della domanda.
  Fa presente che l'articolo 7-quater prevede che, ove sia possibile, il richiedente asilo partecipi a distanza mediante collegamento audiovisivo sia all'udienza per la convalida dell'esecuzione del provvedimento del questore di espulsione con accompagnamento alla frontiera, sia all'udienza di convalida del provvedimento del questore che dispone il trattenimento dello straniero nel CPR, qualora non sia possibile eseguire con immediatezza l'espulsione.
  L'articolo 7-quinquies, introdotto dal Senato, prevede una procedura decisoria semplificata dei ricorsi depositati entro il 31 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008 relativo alle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale.
  Osserva che l'articolo 8 reca disposizioni penali volte, da un alto, a inasprire le pene per i delitti concernenti l'immigrazione clandestina e, dall'altro, a prevedere la nuova fattispecie del reato di trasporto illegale di stranieri nel territorio dello Stato con modalità tali da procurare, quale conseguenza non voluta, la morte di una o più persone. A tal fine, l'articolo in commento interviene sul Testo unico sull'immigrazione nonché, a fini di coordinamento, su alcune disposizioni dell'ordinamento penitenziario e del codice di procedura penale.
  L'articolo 9 introduce alcune modifiche in materia di espulsione e ricorsi e di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale. In particolare, il comma 1 prevede che il termine di sessanta giorni per i ricorsi avverso le decisioni sulle domande di protezione internazionale si applichi ove il ricorrente si trovi all'estero, e non come finora previsto ove abbia la residenza all'estero. Il comma 2 elimina la necessità della convalida del giudice di pace per l'esecuzione con accompagnamento alla frontiera del decreto di espulsione disposta da un'altra autorità giudiziaria.
  Il comma 3 dell'articolo 9 sopprime il meccanismo di intimazione a lasciare il territorio nazionale entro il termine di quindici giorni, previsto in occasione della notificazione allo straniero del rifiuto del permesso di soggiorno. Tale soppressione trae motivo dall'esigenza di superare il contrasto con le norme europee e, segnatamente, con l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE, in materia di rimpatri, in quanto – come indicato da ultimo nella raccomandazione 1 e 2 della decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022.
  L'articolo 9-bis, introdotto dal Senato, prevede l'applicazione dell'istituto dell'arrestoPag. 148 in flagranza differita anche con riguardo ai reati commessi durante la permanenza in un centro governativo di prima accoglienza o in una struttura temporanea di accoglienza, nonché in una struttura afferente al sistema di accoglienza e integrazione.
  Evidenzia che l'articolo 9-ter modifica le condizioni in base alle quali il rientro nel Paese di origine è condizione di cessazione dello status di rifugiato ovvero del godimento della protezione sussidiaria (ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 251 del 2007). Per entrambe le ipotesi si specifica che è rilevante anche il rientro di breve durata e che, nel caso in cui il rientro nel Paese di origine sia giustificato da gravi e comprovati motivi, questo avvenga comunque per il periodo strettamente necessario.
  L'articolo 10 introduce la facoltà, per la realizzazione (costruzione, completamento, adeguamento o ristrutturazione) dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR), di derogare, fino al 2025, alle disposizioni del codice degli appalti, ad eccezione di quelle penali, antimafia e dell'Unione europea.
  L'articolo 10-bis, introdotto dal Senato, aumenta da 30 a 45 giorni il termine massimo della proroga del trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) applicabile allo straniero cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri.
  L'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 12 dispone l'entrata in vigore del presente decreto-legge dall'11 marzo di quest'anno.
  Conclusivamente si riserva di presentare, nella seduta di domani, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Maria Anna MADIA, presidente, poiché nessuno chiede d'intervenire rinvia il seguito dell'esame ad un'altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.