CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 aprile 2023
99.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 126

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 26 aprile 2023.

Audizioni informali nell'ambito delle risoluzioni 7-00050 Appendino e 7-00079 Peluffo, sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti.
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione autonoma italiana benzinai (FAIB Confesercenti).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Assopetroli Assoenergia.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 26 aprile 2023. — Presidenza della vicepresidente Ilaria CAVO.

  La seduta comincia alle 14.10.

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DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.
C. 1112 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgia ANDREUZZA (LEGA), relatrice, espone brevemente i contenuti del testo all'esame limitandosi all'illustrazione gli articoli 1, 3 e 6 che contengono le sole parti del testo del decreto-legge (composto, dopo l'esame al Senato, di 25 articoli) che investono profili di limitato interesse della X Commissione mentre rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.
  Fa quindi presente che l'articolo 1, modificato in sede referente, prevede che per il triennio 2023-2025, in deroga alla normativa vigente, siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le quote massime di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo.
  Segnala che il comma 3 dell'articolo 1 specifica poi il contenuto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: indicazione dei criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso che devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro previo confronto con organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale; indicazione delle quote massime di ingresso dei lavoratori stranieri.
  Evidenzia poi che il comma 4 prevede la possibilità, quando se ne ravvisi l'opportunità, di adottare durante il triennio ulteriori del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri stabilendo peraltro che le istanze eccedenti i limiti di un decreto possono essere esaminate nell'ambito degli ulteriori decreti adottati, senza necessità di ripresentare nuovamente la domanda. Ricorda che in sede referente è stato precisato che le istanze a cui si riferisce il comma in esame sono quelle di cui agli articoli 22, 24 e 26 del Testo unico delle leggi in materia di immigrazione. Si tratta, in particolare: dell'istanza che il datore di lavoro deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione per poter instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero (articolo 22, comma 2) nonché dell'istanza che il datore di lavoro (o le associazioni di categoria, per conto dei loro associati) deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione per poter instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiero con uno straniero (articolo 24, comma 1).
  Per quanto riguarda l'articolo 3, ricorda, per quanto di interesse della Commissione, innanzitutto le lettere da a) a d) e il capoverso 4-bis della lettera e) del comma 1 dell'articolo contenenti alcune modifiche alla disciplina sui programmi ministeriali di attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, rivolte a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché agli apolidi); le novelle, in particolare: integrano l'ambito di tali attività, inserendo il riferimento alla formazione civico-linguistica (lettera b)); introducono il principio che il lavoratore straniero, dopo la completa partecipazione alle attività in esame che siano organizzate sulla base dei fabbisogni indicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte delle associazioni di categoria del settore produttivo interessato, può rientrare nell'applicazione delle procedure di ingresso e soggiorno (per lo svolgimento di lavoro subordinato) al di fuori delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri (lettera c), nella quale il Senato ha inserito uno specifico riferimento agli apolidi e ai rifugiati); prevedono la possibilità di promozione, da parte del suddetto Ministero, di accordi di collaborazione e intese tecniche con organizzazioni internazionali o con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi di Pag. 128origine (capoverso 4-bis della lettera e), nel quale il riferimento alle organizzazioni internazionali è stato inserito dal Senato).
  Il capoverso 4-ter – inserito dal Senato – della suddetta lettera e) prevede, per gli anni 2023 e 2024, la possibilità di applicazione di particolari modalità e termini – da definire in via regolamentare – per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato per gli stranieri che abbiano svolto un corso di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, concordato da alcune organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, o da articolazioni delle stesse, con determinati soggetti.
  Fa poi presente che l'articolo 6 detta disposizioni volte a fronteggiare situazioni straordinarie nella gestione dei centri per migranti, dovute ad inadempimento grave, da parte dell'impresa aggiudicataria, degli obblighi previsti dal capitolato di gara, ove l'immediata cessazione dell'esecuzione del contratto possa compromettere la continuità dei servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali.
  Il comma 1 prescrive la nomina prefettizia di uno o più commissari, per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, limitatamente all'esecuzione del contratto di appalto.
  Il comma 2 disciplina un duplice profilo: il compenso ai commissari e gli utili prodotti dalla gestione del contratto oggetto della misura straordinaria. Il compenso dei commissari – il quale è detratto da quanto versato come pagamento all'impresa – è quantificato nel decreto prefettizio di nomina, sulla base di parametri individuati da un decreto del Ministero dell'interno, tenendo conto della capienza del centro e della durata della gestione. L'utile di impresa derivante dal contratto è accantonato – secondo determinazione dei commissari anche in via presuntiva – in un apposito fondo ed è insuscettibile di pignoramento.

  Ilaria CAVO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019.
C. 1039 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabrizio COMBA (FDI), relatore, espone brevemente i contenuti dell'Accordo in oggetto osservando che esso si colloca in un più ampio processo di intensificazione delle relazioni economiche tra l'Unione europea e il Vietnam, che sono inquadrate nell'Accordo di partenariato e cooperazione, siglato nel 2012 ed entrato in vigore nel 2016. Dall'Accordo di partenariato sono derivati un Accordo di libero scambio – che non ha richiesto la ratifica da parte dei parlamenti nazionali vertendo su materie di competenza esclusiva dell'Unione europea – e l'Accordo sulla protezione degli investimenti, oggetto della presente ratifica in quanto «accordo misto», sottoposto quindi alla ratifica dei parlamenti nazionali. Ricorda che l'Accordo è stato già ratificato dal Vietnam l'8 giugno del 2020.
  Il nuovo Accordo, una volta ratificato, sostituirà i Trattati bilaterali esistenti tra il Vietnam e Paesi dell'Unione (tra cui quello con l'Italia, firmato il 18 maggio 1990). La principale finalità dell'Accordo è il miglioramento del contesto normativo in cui si collocano gli investimenti dei Paesi europei in Vietnam, garantendo che gli investitori UE non siano oggetto di discriminazioni e dispongano di una serie di tutele, ad esempio in tema di espropriazioni e nazionalizzazioni. L'Accordo comprende anche un nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie e prevede la costituzione di un tribunale bilaterale ad hoc (Investment Court System-ICS), in sostituzione del tradizionale meccanismo ISDS (Investor-State dispute settlement).
  Venendo ai contenuti, fa presente che l'Accordo è si compone di quattro capi e novantatré articoli, oltre a un Preambolo.Pag. 129
  Il Capo I riguarda obiettivi e definizioni generali e individua come obiettivo dell'Accordo il miglioramento delle relazioni tra le Parti, in materia di investimenti.
  Il Capo II riguarda la protezione degli investimenti e definisce l'ambito di applicazione dell'Accordo. In particolare, l'articolo 2.1 individua una serie di eccezioni generali all'applicazione dell'Accordo (dai regimi previdenziali alle attività legate all'esercizio di pubblici poteri, alle questioni relative alla cittadinanza o alla residenza), mentre l'articolo 2.2 ribadisce il diritto delle Parti a legiferare nei rispettivi territori, senza che le norme sulla protezione degli investimenti possano essere considerate come un impegno a non modificare il proprio quadro normativo, anche in materia di aiuti di Stato. Di particolare importanza sono l'articolo 2.3, che prevede l'applicazione della clausola del trattamento nazionale – in base a cui ciascuna Parte riserva agli investitori dell'altra un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri, salve le deroghe elencate – e l'articolo 2.4, che prevede l'applicazione del trattamento della nazione più favorita, in base al quale le Parti concordano di riconoscersi reciprocamente il trattamento più favorevole che abbiano concesso o eventualmente concederanno in futuro nella materia regolata dall'Accordo. Evidenzio, altresì, l'articolo 2.5, che garantisce agli investitori un trattamento «equo e giusto», garantendo la «piena protezione e sicurezza» degli investimenti; l'articolo 2.6, che prevede una parità di trattamento tra le Parti per le perdite subite a causa di guerre, conflitti armati o altri eventi simili; l'articolo 2.7, che definisce alcune garanzie nei confronti di provvedimenti di nazionalizzazione; l'articolo 2.8, che garantisce i trasferimenti in valuta convertibile degli investimenti disciplinati dall'Accordo; l'articolo 2.9, che riconosce l'istituto della surrogazione per i pagamenti effettuati in relazione agli investimenti in esame.
  Il Capo III, riguarda la risoluzione delle controversie, è diviso in due sezioni, una relativa alle controversie tra le Parti e una relativa alle controversie tra investitori e Parti. Il complesso degli articoli definisce le procedure di consultazione e mediazione, il sistema giurisdizionale di riferimento e lo svolgimento dei procedimenti.
  Il Capo IV contiene le disposizioni istituzionali, generali e finali. Tra queste: l'istituzione e l'attività del Comitato dell'accordo (articoli 4.1 e 4.2), le procedure di modifica e (articolo 4.3) e le eccezioni generali per situazioni eccezionali (articoli 4.6-4.8), la durata illimitata salvo denuncia (articolo 4.14) e il processo di adesione all'Accordo di futuri membri dell'UE (articolo 4.21).
  L'Accordo comprende, inoltre, tredici allegati, che riguardano: le autorità competenti; l'esenzione per il Vietnam in materia di trattamento nazionale; l'intesa sul trattamento degli investimenti; l'intesa sull'espropriazione; il debito pubblico; l'elenco degli accordi in materia di investimenti; il regolamento di procedura; il codice di condotta per gli arbitri e i mediatori; il meccanismo di mediazione; il meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le Parti; il codice di condotta per i membri del tribunale e del tribunale d'appello e per i mediatori; i procedimenti paralleli; le procedure del tribunale d'appello.
  In ultimo ricorda che il disegno di legge di autorizzazione consta di 4 articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 fissa la clausola di invarianza finanziaria; l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

  Ilaria CAVO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.
C. 1040 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

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  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgia ANDREUZZA (LEGA), relatrice, ricorda che l'Accordo in esame è stato firmato in occasione del vertice Asia-Europe Meeting del 19 ottobre 2018, insieme all'Accordo quadro di partenariato e cooperazione (APC) e dell'Accordo di libero scambio (ALS) e intende creare una cornice giuridica per facilitare gli investimenti bilaterali reciproci, aumentando le garanzie degli investitori e assicurando al contempo l'autonomia delle Parti su temi come la tutela della salute pubblica, della sicurezza e dell'ambiente.
  Osserva che l'Accordo in esame definisce una cornice giuridica per facilitare gli investimenti bilaterali reciproci, aumentando le garanzie degli investitori e assicurando specifiche garanzie sotto il profilo di tutela della sovranità nazionale. In particolare, il testo garantisce che gli investitori ricevano un trattamento equo, non siano soggetti a trattamenti discriminatori e possano subire espropriazioni solo per ragioni di pubblico interesse, ed in ogni caso dietro pagamento di un indennizzo rapido, adeguato ed efficace. L'Accordo incorpora il nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie sviluppato dall'Unione europea, che prevede la costituzione di un tribunale bilaterale ad hoc per gli investimenti chiamato a giudicare sulle possibili controversie tra investitori di una delle Parti dell'Accordo e i Governi dell'altra parte (Investment Court System-ICS), in sostituzione del meccanismo tradizionale Investor-State dispute settlement (ISDS).
  Quanto al contenuto dell'Accordo specifica che si compone di settantacinque articoli (organizzati in quattro Capi), di undici Allegati e di due Intese. Il Capo I delinea gli obiettivi e definizioni generali (articoli 1.1-1.2). Il Capo II contiene una serie di norme di protezione degli investimenti (articoli 2.1-2.8), ribadendo (articolo 2.2) il diritto delle Parti a legiferare nei rispettivi territori, senza che ciò costituisca una violazione degli obblighi assunti con l'Accordo, per conseguire legittimi obiettivi politici. Segnala che ai sensi dell'articolo 2.3, ciascuna Parte riconosce agli investitori dell'altra Parte e agli investimenti disciplinati dall'intesa un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni simili, ai propri investitori e ai propri investimenti. Deroghe a tale previsione, per finalità di interesse pubblico, sono ammesse a condizione che esse non siano poste in essere in modo arbitrario o ingiustificato. Sottolinea la rilevanza dell'articolo 2.6, che prevede che nessuna Parte possa nazionalizzare o espropriare un investimento disciplinato dall'intesa, né direttamente né indirettamente, eccetto nei casi in cui questa procedura sia effettuata nel pubblico interesse, nel rispetto del principio del giusto procedimento, su base non discriminatoria e dietro pagamento di un'indennità tempestiva, congrua ed effettiva. L'articolo 2.7 prevede, inoltre, le norme sui trasferimenti relativi ad un investimento, mentre l'articolo 2.8 contiene il riconoscimento della surrogazione, nel caso in cui una Parte effettui un pagamento a favore di uno dei propri investitori in base a una garanzia, un contratto di assicurazione o una qualsiasi altra forma indennitaria da essi sottoscritti o concessi in relazione a un investimento.
  Fa poi presente che il Capo III (Sezione A) contiene le norme relative alla risoluzione delle controversie. In questo ambito si prevede che le controversie debbano essere preferibilmente risolte in via amichevole e attraverso la mediazione (articoli 3.2-3.4). Quando ciò non sia possibile, l'articolo 3.6 prevede che il ricorrente possa presentare la domanda al tribunale in applicazione di uno dei meccanismi di risoluzione delle controversie seguenti: a) la Convenzione sulla risoluzione delle controversie in materia di investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati del 18 marzo 1965 – ICSID (a condizione che sia il ricorrente sia lo Stato del convenuto vi abbiano aderito); b) la Convenzione ICSID in conformità del regolamento del meccanismo supplementare per l'amministrazione dei procedimenti da parte del Segretariato del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti – «regolamento del meccanismo supplementare ICSID» (a condizione che il ricorrente o lo Pag. 131Stato del convenuto vi abbiano aderito); c) il regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL); oppure, d) qualsiasi altro quadro normativo con l'accordo delle Parti della controversia.
  L'articolo 3.9 stabilisce le modalità per l'istituzione del tribunale di primo grado, con specifico riferimento alla designazione dei membri, la durata del mandato, la retribuzione, il funzionamento del tribunale. Analoghe modalità sono statuite per l'istituzione del tribunale d'appello permanente, all'articolo 3.10. Secondo quanto previsto dall'articolo 3.12, le Parti si adoperano per costituire un tribunale multilaterale per gli investimenti e un meccanismo d'appello per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti internazionali. Evidenzia che una volta costituito tale meccanismo multilaterale, le Parti valuteranno l'adozione di una decisione volta a stabilire l'affidamento al tribunale multilaterale delle controversie già insorte nel quadro dell'Accordo e l'adozione delle misure transitorie necessarie. Gli articoli successivi disciplinano il diritto applicabile dal tribunale e le regole di interpretazione (articolo 3.13); le procedure da seguire in caso di domande manifestamente infondate (articolo 3.14) o di domande giuridicamente infondate (articolo 3.15); la trasparenza del procedimento (articolo 3.16), per il quale si rimanda all'Allegato 8 (recante regole sull'accesso del pubblico ai documenti, sulle udienze e sulla possibilità per i terzi di presentare osservazioni), e le modalità di partecipazione della Parte dell'Accordo non coinvolta nella controversia (articolo 3.17).
  L'articolo 3.25 (Capo III, Sezione B), circoscrive l'ambito di applicazione della sezione alle controversie tra le Parti in merito all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni dell'Accordo, nonché i successivi articoli riguardanti la tempistica e le procedure del processo arbitrale, che è disciplinato dall'Allegato 9 (Regole del procedimento arbitrale).
  Segnala che il Capo IV, infine, contiene le disposizioni istituzionali, generali e finali (articoli 4.1-4.19). L'Accordo comprende anche undici allegati e due intese, che disciplinano alcuni aspetti tecnici e procedurali e che recano codici di condotta e alcune specifiche. In particolare, gli Allegati riguardano: espropriazione; espropriazione di terreni; espropriazione e diritti di proprietà intellettuale; debito pubblico; accordi richiamati all'articolo 4.12; meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le parti; codice di condotta dei membri del tribunale e del tribunale d'appello, nonché dei mediatori; regole sull'accesso del pubblico ai documenti, sulle udienze e sulla possibilità per i terzi di presentare osservazioni; norme procedurali per l'arbitrato; procedure di mediazione per le controversie tra le parti; codice di condotta degli arbitri e dei mediatori. Le Intese riguardano limitazioni specifiche di Singapore per quanto riguarda lo spazio o l'accesso alle risorse naturali e la retribuzione degli arbitri.
  In ultimo, ricorda che gli articoli 1 e 2 del disegno di legge di ratifica recano l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione; l'articolo 3 la clausola di invarianza finanziaria mentre l'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Ilaria CAVO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999.
C. 1041 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SQUERI (FI-PPE), relatore, espone brevemente i contenuti del testo all'esame – approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 22 marzo – ricordando, in via preliminare, che esso è pressoché identico ad un disegno di legge presentato dal Governo Pag. 132nel corso della XVII legislatura, che fu approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura, ma il cui iter non si è concluso per lo scioglimento anticipato della legislatura. Ricorda che l'Accordo dell'Aja, firmato inizialmente nel 1925 e poi riveduto integralmente rispettivamente nel 1934 e nel 1960, consente al titolare di un disegno o modello industriale di ottenere la protezione per quell'opera in più Paesi da lui scelti, purché a loro volta abbiano sottoscritto il medesimo Accordo, attraverso un'unica domanda internazionale, redatta in una sola lingua e presentata presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) o presso l'ufficio nazionale di uno Stato Parte dell'Accordo.
  Rammenta che i lavori per una ulteriore revisione dell'Accordo dell'Aja si sono conclusi nel 1999 a Ginevra e hanno portato alla stesura dell'Atto in esame, di cui sono Parte già sessantanove Paesi, tra cui Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti.
  Fa presente che l'Atto di Ginevra, in particolare, mira ad estendere il sistema di protezione inaugurato con l'Accordo dell'Aja, facilitando l'adesione di nuovi membri attraverso l'eliminazione di alcuni ostacoli giuridici. Il testo permette, inoltre, di stabilire un collegamento tra il sistema di registrazione internazionale dell'Aja e i sistemi regionali, aspetto che ha consentito all'Unione europea – che annovera un apposito Ufficio per la proprietà intellettuale (UIPO) incaricato di gestire i marchi dell'UE – e all'Organizzazione africana della proprietà intellettuale (OAPI) di aderirvi formalmente. Ricorda, a tal riguardo, che l'Atto risulta in vigore dal 2008 sia per l'Unione europea che per l'OAPI.
  Rileva che nella relazione introduttiva al disegno di legge si evidenzia come l'opportunità per il nostro Paese di ratificare l'Atto in esame discenda dalla possibilità di permettere ai richiedenti italiani di estendere la tutela dei propri disegni e modelli industriali anche in queste aree nazionali e regionali, mediante l'utilizzo di un unico strumento, il deposito internazionale, capace di semplificare la gestione ulteriore dei disegni e modelli industriali; a tali considerazioni, la relazione introduttiva aggiunge quella relativa al fatto che sussistono ad oggi quindici Paesi, oltre all'Unione europea e alla OAPI, che hanno aderito all'Atto di Ginevra, ma non ai due precedenti Atti di Londra del 1934 e dell'Aja del 1960.
  A livello europeo, segnala che il 28 novembre 2022 la Commissione ha presentato un pacchetto di proposte legislative di revisione dell'attuale quadro relativo ai disegni e modelli. Il 1° giugno inoltre entrerà in vigore l'Accordo internazionale sul Tribunale unificato dei brevetti (TUB). A tal proposito ricorda che presso le Commissioni riunite III e X della Camera sono in corso di esame le risoluzioni 7-00047 Billi, 7-00062 Orsini e 7-00081 Calovini sul trasferimento in Italia della sezione specializzata della divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti e che sul medesimo argomento sono state altresì presentate le risoluzioni 7-00085 Pavanelli e 7-00091 Quartapelle.
  Venendo al contenuto dell'Accordo, fa presente che esso si compone di trentaquattro articoli, suddivisi in quattro Capi, dedicati rispettivamente alla domanda e registrazione internazionale di disegni e modelli industriali (Capo I), alle disposizioni amministrative (Capo II), alle revisioni e modifiche (Capo III) ed alle disposizioni finali (Capo IV).
  Segnala che esporrà brevemente solo alcune parti dell'Accordo quelle di principale interesse della Commissione, contenute nel Capo I, e rinvia alla documentazione degli uffici per ogni ulteriore approfondimento.
  Evidenzia, quindi, che l'articolo 2 salvaguarda l'eventuale più ampia tutela riconosciuta dalle legislazioni nazionali. Secondo l'articolo 3, possono depositare domanda internazionale di protezione di disegni e modelli industriali i cittadini di uno Stato (o di un'organizzazione regionale) contraente, come i soggetti residenti o che possiedano insediamenti industriali o commerciali sul territorio di una delle parti contraenti. L'articolo 4 stabilisce che la domanda internazionale possa essere depositataPag. 133 in via diretta presso l'Ufficio internazionale dell'OMPI, oppure in via indiretta tramite gli uffici nazionali. L'articolo 5 dettaglia il contenuto obbligatorio della domanda internazionale mentre secondo l'articolo 6, la domanda internazionale può contenere una dichiarazione di rivendicazione di priorità nei confronti di una o più domande precedenti in base all'articolo 4 della Convenzione di Parigi e in base alla data del suo deposito, costituisce la base per la rivendicazione della priorità.
  Segnala poi che l'articolo 10 disciplina la registrazione internazionale, la sua data, che coincide con quella di deposito della domanda o dell'eventuale rettifica richiesta, della sua pubblicazione da parte dell'Ufficio internazionale, che ne trasmette copia a ogni ufficio nazionale designato, garantendone il segreto alla pubblicazione, come fanno anche gli uffici nazionali, salvo il caso di procedure amministrative o giudiziarie. L'articolo 11 prevede che il depositante possa richiedere il differimento della pubblicazione della domanda internazionale, qualora questa sia oggetto di rivendicazione, oppure il suo anticipo o la sua rinuncia mentre l'articolo 12 parla del diritto al rifiuto della domanda da parte dell'ufficio di una parte contraente designata, nel caso valuti che non ci siano le condizioni per la concessione della protezione ai sensi della legislazione nazionale, rifiuto che deve essere poi notificato (e la notifica deve essere trasmessa) o che può essere anche ritirato. L'articolo 13 prevede che prescrizioni speciali concernenti l'unità di disegno o modello vigenti in una delle parti contraenti possano comportare il rifiuto degli effetti della registrazione internazionale. Secondo l'articolo 15, il titolare della domanda deve avere il tempo e la possibilità di far valere i propri diritti di fronte a una invalidazione totale o parziale degli effetti di una registrazione internazionale sul territorio di una delle parti contraenti designate.
  Fa presente che l'articolo 17, in particolare, dispone che la durata iniziale della protezione di un disegno o modello industriale sia pari a cinque anni dalla data della registrazione internazionale, rinnovabile per periodi supplementari di ulteriori cinque anni, fino al raggiungimento dei quindici anni, salvo il caso che una protezione più duratura sia accordata dalla legislazione della Parte contraente.
  In ultimo ricorda che il disegno di legge di ratifica si compone di sei articoli. I primi due articoli riguardano, come di consueto, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. Segnala, in particolare, l'articolo 3 che novella l'articolo 155 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 2005), disciplinante il deposito di domande internazionali, per adeguarlo alle previsioni contenute nell'Atto in oggetto; per altro verso, l'articolo 4 – richiamando il citato articolo 17 dell'Atto in esame – dispone che la protezione internazionale di un disegno o modello può durare fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di deposito della domanda di registrazione, a condizione che la registrazione internazionale sia rinnovata, conformemente alla durata massima della protezione disposta dall'articolo 37 del Codice della proprietà industriale. L'articolo 5 contiene una clausola di invarianza finanziaria e, infine, l'articolo 6 dispone circa l'entrata in vigore della legge.

  Ilaria CAVO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 26 aprile 2023. — Presidenza della vicepresidente Ilaria CAVO.

  La seduta comincia alle 14.25.

Schema del piano strategico di sviluppo del turismo, per il periodo 2023-2027.
Atto n. 39.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Pag. 134

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Ilaria CAVO, presidente, avverte che il termine per l'espressione del parere sull'atto in oggetto scade il prossimo 4 maggio.
  Quindi, in sostituzione del relatore Caramanna, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, espone brevemente il contenuto dell'Atto del Governo n. 39 recante lo Schema del Piano strategico di sviluppo del turismo, per il periodo 2023-2027, trasmesso alle Camere il 5 aprile 2023 ai sensi dell'articolo 34-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012. Ricorda che tale norma ha previsto che, su proposta del Ministro del turismo, entro il 31 dicembre 2012, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo adottasse, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, di durata almeno quinquennale. La disposizione ha previsto un aggiornamento ogni due anni del Piano, con le medesime modalità dell'adozione. Inoltre ha demandato al Ministro del turismo l'adozione annuale, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un programma attuativo delle linee strategiche individuate dal piano.
  Segnala che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome ha espresso parere favorevole sul presente schema in data 2 marzo 2023.
  Osserva che con il Piano in esame, il Ministero del turismo intende giocare un ruolo strategico, «di sponda con le misure economiche messe in campo dal Governo e dall'Europa con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)».
  Evidenzia che gli obiettivi generali del Piano sono: 1) innovare, specializzare e integrare l'offerta nazionale; 2) accrescere la competitività del sistema turistico; 3) sviluppare un marketing efficace e innovativo; 4) realizzare una governance efficiente e partecipata nel processo di elaborazione e definizione del Piano e delle politiche turistiche.
  Sottolinea che il Piano per il turismo 2023-2027 si basa su cinque Pilastri strategici. Il primo è quello della Governance: il Ministero intende definire un modello condiviso di governance e monitoraggio tra le regioni, che dispongono della necessaria conoscenza territoriale, e lo Stato, con l'attivazione di coerenti linee guida, dirette a rimuovere gli emergenti elementi di criticità dei vari sistemi regionali, rendendo coeso e unitario il settore. Il Piano prevede la convocazione mensile di un Comitato per il monitoraggio e la selezione delle policy di settore; la predisposizione di una piattaforma di condivisione delle proposte di policy e delle azioni proposte a livello settoriale e territoriale (Piattaforma Regioni); la convocazione mensile del Tavolo Interministeriale per la definizione condivisa delle proposte di policy trasversali al settore turistico; la predisposizione di una piattaforma di condivisione delle policy e delle azioni proposte a livello settoriale da imprese e categorie (Piattaforma Stakeholder/imprese).
  Il secondo pilastro è l'Innovazione, mediante l'implementazione del processo di digitalizzazione dei servizi sia interni che esterni per rafforzare un turismo digitale.
  Il terzo pilastro riguarda Qualità e inclusione mediante: a) l'accrescimento della qualità e quantità dei servizi offerti in ambito turistico, agendo per un miglioramento infrastrutturale e della mobilità, per accrescere l'attrazione turistica e la promozione di una maggiore diffusione dei flussi dei visitatori e la valorizzazione di nuovi territori, in chiave di sostenibilità e autenticità; b) la realizzazione di campagne di promozione dell'intera filiera turistica italiana, che puntino sul brand Italia; c) la revisione degli standard di qualità e l'inclusione delle strutture ricettive (sistema di classificazione «Italy Stars & Rating» con assegnazione delle convenzionali stelle) e istituzione di una certificazione rilasciata dal Ministero del turismo; d) la creazione di un sistema di credito e di finanziamenti in favore delle imprese del comparto turistico collegato agli standard di qualità e inclusione delle strutture ricettive (stelle) e della certificazione.Pag. 135
  Il quarto pilastro riguarda la Formazione e le carriere professionali turistiche, mediante: a) la riqualificazione e formazione del capitale umano impegnato nel settore turistico; b) la realizzazione della riforma dell'ordinamento professionale delle guide turistiche, per regolamentare i principi fondamentali della professione, standardizzare i livelli di prestazione del servizio su tutto il territorio nazionale.
  Il quinto e ultimo pilastro riguarda la Sostenibilità, mediante l'ampliamento della domanda servita, intercettando sia nuovi segmenti interessati a una più autentica e sostenibile modalità di fruizione delle destinazioni, sia turisti alla ricerca di esclusività, declinata in molteplici formule turistiche. Rientra in tale aspetto, pur se non di esclusiva competenza di tale linea strategica, anche il tema della valorizzazione e dello sviluppo del territorio nazionale sfruttando l'effetto attrattivo dei Grandi Eventi internazionali (Ryder Cup 2023, Giubileo 2025, Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026).
  Osserva che tali Pilastri sono declinati in otto ambiti strategici su cui sono focalizzate le azioni settoriali: turismo organizzato; fiere e MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), accessibilità e mobilità turistica; wellness; turismo culturale; strutture ricettive, turismo leisure e turismo di alta gamma.
  Per una compiuta analisi delle azioni settoriali previste dal Piano, infine, rinvia alla documentazione predisposta e resa disponibile dagli uffici.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.