CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 aprile 2023
99.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 26 aprile 2023.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 342 Candiani, C. 887 Varchi e C. 1026 Lupi recanti modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano di Carlo Casonato, professore ordinario di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi di Trento, Alfonso Celotto, professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi Roma Tre, Maria Antonella Pasculli, professoressa aggregata di criminologia presso l'Università degli Studi di Bari e Giovanni Baldini, professore associato di diritto privato e docente di biodiritto presso Università degli Studi di Siena.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 11.25.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 342 Candiani, C. 887 Varchi e C. 1026 Lupi recanti modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano di Silvia Albano, giudice presso la XVIII sezione civile del Tribunale di Roma, Gianluigi Gatta, professore ordinario di diritto penale presso l'Università degli Studi di Milano Statale, Marco Pelissero, professore ordinario di diritto penale presso l'Università degli Studi di Torino, Carlo Rugo Riva, professore ordinario di diritto penale all'Università degli Studi di Milano – Bicocca e Bartolomeo Romano, professore ordinario di diritto penale all'Università degli Studi di Palermo.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.25 alle 12.25.

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 26 aprile 2023. — Presidenza del vicepresidente Pietro PITTALIS. – Interviene il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 12.35.

  Pietro PITTALIS, presidente, avverte che, essendone fatta richiesta e non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.
  Ricorda, quindi, che, a norma dell'articolo 132, comma 2, del Regolamento, dopo la risposta del rappresentante del Governo, l'interrogante ha facoltà di replicare per non più di cinque minuti per dichiarare se sia soddisfatto o no della risposta.

5-00614 Testa: Mantenimento delle sedi distaccate di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto nelle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti.

  Il Viceministro Francesco Paolo SISTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Guerino TESTA (FDI) ritiene particolarmente positiva la risposta resa dal rappresentante del Governo in quanto dalla stessa si evince l'impegno dell'Esecutivo a esaminare attentamente tutte le criticità evidenziate dai territori, specialmente in un ambito sensibile come quello relativo alla riorganizzazione degli uffici giudiziari di alcune zone più interne e disagiate, colpite da eventi tellurici.
  Auspica pertanto che gli uffici giudiziari dell'aquilano e del chietino possano continuare a svolgere il proprio lavoro egregiamente, pur nella consapevolezza che sarà necessario continuare a impegnarsi sul fronte della riorganizzazione, razionalizzazione e digitalizzazione.

5-00617 D'Orso: Misure per la piena attuazione del nuovo articolo 492-bis c.p.c., riguardante l'accesso ai dati patrimoniali dei debitori presenti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e dell'anagrafe tributaria.

  Il Viceministro Francesco Paolo SISTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

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  Valentina D'ORSO (M5S) si dichiara non soddisfatta della risposta fornita da rappresentante del Governo, pur apprezzandone lo sforzo di approfondire la tematica.
  In primo luogo evidenzia come dal suo tenore si possa ricavare conferma del fatto che anticipare l'entrata in vigore della riforma del processo civile promossa dalla Ministra Cartabia sia stata una scelta scellerata oltre che inopportuna.
  In particolare tale anticipazione non ha consentito di mettere a punti i necessari meccanismi applicativi del processo esecutivo – fase alla quale gli investitori riservano particolare interesse – che per sua natura rappresenta il cuore del processo civile in quanto con esso si realizza il credito e quindi tutela gli investitori.
  Rammentando quindi che nel corso dell'illustrazione delle linee programmatiche del suo dicastero il Ministro Nordio aveva precisato che l'effettività e la celerità del processo civile costituivano una priorità in quanto l'Esecutivo aveva a cuore l'impatto economico che lo stesso produce sugli investimenti del Paese, ritiene sconfortante la risposta ricevuta.
  Prende atto che nella risposta si sottolinea come per dare effettività alla nuova scrittura dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile sia stata appena avviata la fase propedeutica, a partire dalla necessaria formazione dedicata agli ufficiali giudiziari che dovranno svolgere un'attività nuova, la cui realizzazione non appare particolarmente agevole.
  Si domanda quindi se non fosse stato più efficace completare tale fase propedeutica prima di gettare in confusione avvocati e ufficiali giudiziari, anche perché l'articolo 155-bis del codice di procedura civile viene applicato in maniera non omogenea e sulla questione vi sono addirittura interpretazioni difformi da parte dell'Agenzia delle entrate.
  In proposito rammenta come recentemente l'Agenzia delle entrate campana abbia fornito agli ufficiali giudiziari un modello dell'attestazione che gli stessi sono chiamati a rilasciare, suscitando l'allarme del sindacato degli ufficiali giudiziari che ha interrogato il Ministero per comprendere chi deve effettivamente fornire le indicazioni sul tema.

Sull'ordine dei lavori.

  Pietro PITTALIS, presidente, avverte che l'interrogazione De Bertoldi 5-00339 è stata ritirata dai presentatori.

5-00592 Serracchiani: Misure per l'omogenea distribuzione del nuovo personale giudiziario sul territorio nazionale, con particolare riguardo alle carenze di organico del Tribunale di Gorizia.

  Il Viceministro Francesco Paolo SISTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3), aggiungendo come sia tuttavia notorio che, al di là dei problemi degli organici, si riscontra a volte la indisponibilità del personale a recarsi in determinati uffici. Fa presente quindi che sono allo studio una serie di strumenti volti a facilitare la presenza di personale in tribunali come quello di Gorizia ma evidenzia la complessità del problema ribadendo comunque che il Ministero intraprenderà tutte le iniziative necessarie per ricoprire i ruoli oggetto dell'atto di sindacato ispettivo in esame.

  Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), intervenendo da remoto, ringrazia il rappresentante del Governo per la completezza della risposta ma sottolinea che nonostante gli sforzi effettuati anche nella precedente legislatura per avviare nuovi concorsi e per consentire lo scorrimento delle graduatorie esistenti, il problema per alcuni tribunali come quello di Gorizia, come evidenziato anche dal Viceministro Sisto, è che il personale spesso non ne accetta la destinazione.
  In proposito cita il caso, già richiamato nell'interrogazione a sua firma, dei 6 funzionari amministrativi assegnati a Gorizia che non hanno accettato la destinazione.
  Sottolinea quindi che l'apparato giudiziario, per poter assolvere alla sua delicata funzione nei confronti degli operatori e dei comuni cittadini, deve dotarsi di un adeguato organico, a tutti i livelli.Pag. 62
  Richiama inoltre la difficile situazione di sofferenza in cui versa l'Ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti e quello del giudice di pace di Gorizia, dal quale dipende tra l'altro anche il centro di permanenza e rimpatri di Gradisca e Isonzo che impone un importante carico di lavoro.
  Sollecita quindi l'Esecutivo a fare tutto il possibile per individuare i corretti strumenti per incentivare l'arrivo di nuovi operatori di giustizia, anche attraverso la attivazione di protocolli di intesa con le amministrazioni locali e a velocizzare le procedure relative allo scorrimento delle graduatorie una volta acquisita la rinuncia di uno degli assegnatari al servizio.

  Pietro PITTALIS, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 13.10.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 26 aprile 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene, in videoconferenza, il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 14.20.

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.
C. 1112 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ciro MASCHIO, presidente e relatore, ricorda che il provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 2 maggio e pertanto la Commissione ne dovrà concludere l'esame in sede consultiva entro questa settimana.
  In qualità di relatore, sottolinea che le disposizioni recate dal decreto-legge in esame – originariamente composto da 12 articoli – sono finalizzate a rafforzare gli strumenti per favorire l'immigrazione legale, semplificandone gli aspetti procedurali, potenziare i flussi regolari, intensificare i corridoi umanitari e contrastare le reti criminali dei cosiddetti «scafisti».
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata analisi dei contenuti del decreto-legge, evidenzia i profili di competenza della Commissione Giustizia.
  In primo luogo, segnala che l'articolo 5, comma 2, assegna la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite dalla legge e dai regolamenti al personale dirigenziale e non dirigenziale inquadrato nell'area delle Elevate professionalità e nell'area Funzionari, in servizio presso il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari. Il restante personale inquadrato nell'area Assistenti e nell'area Operatori ha qualifica di agente di polizia giudiziaria. La predetta norma specifica che la finalità è quella di dotare l'ispettorato di adeguate professionalità per proteggere il mercato nazionale dalle attività internazionali di contraffazione e criminalità agroalimentare, «anche connesse ai flussi migratori irregolari».
  L'articolo 7-ter interviene nella procedura di esame della domanda di protezione internazionale svolto dalle commissioni territoriali per il diritto di asilo.
  Inoltre, modifica le ipotesi per cui all'esito dell'esame della domanda di asilo si applica l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale. Si prevede l'obbligo di lasciare il territorio nazionale in due ulteriori ipotesi rispetto alla disciplina vigente: qualora la Commissione rigetta la domanda se, in una parte del territorio del Paese di origine, il richiedente non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi, può legalmente e senza pericolo recarvisi ed esservi ammesso e si può ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca; qualora dichiara l'inammissibilità della domandaPag. 63 reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale, ove non siano stati addotti nuovi elementi.
  Attualmente la disposizione vigente dispone che avverso la decisione della Commissione territoriale e la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria è ammesso ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria (articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 2008). Non viene specificato che tipo di decisione.
  La lettera d), invece, circoscrive il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria avverso la decisione della commissione territoriale esclusivamente alle decisioni di rigetto di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 25 del 2008 e non anche di inammissibilità (articolo 29).
  Precisa inoltre che è ammesso ricorso al giudice ordinario anche avverso i provvedimenti della Commissione nazionale di cui all'articolo 33 (revoca e cessazione dello status di protezione internazionale).
  La lettera e) dispone la possibilità per il difensore di accedere alla videoregistrazione del colloquio personale sostenuto dal richiedente presso la commissione territoriale competente ai fini della valutazione della domanda.
  L'articolo 7-quinquies prevede una procedura decisoria semplificata dei ricorsi depositati entro il 31 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008 relativo alle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale.
  In particolare, il comma 1 prevede che nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, nei quali il ricorso sia stato depositato entro il 31 dicembre 2021, il difensore può depositare istanza di esame in via principale della domanda di protezione speciale e in via subordinata della domanda di protezione internazionale.
  L'articolo inoltre fissa i requisiti dell'istanza prevedendo che essa debba motivare e documentare la sussistenza dei presupposti di accoglibilità della domanda di riconoscimento della protezione speciale, a pena di inammissibilità, la quale è dichiarata con ordinanza non impugnabile.
  L'istanza è inoltre immediatamente comunicata alla Commissione territoriale che ha adottato l'atto impugnato, e al pubblico ministero i quali, entro 15 giorni dalla comunicazione, hanno la facoltà di depositare sintetiche controdeduzioni. Si specifica che la domanda di protezione speciale è esaminata dal giudice in composizione monocratica. Quando ne ricorrono i presupposti il giudice accoglie l'istanza allo stato degli atti con decreto non reclamabile e dichiara l'estinzione delle domande proposte in via subordinata provvedendo sulle spese, altrimenti rimette la decisione al collegio. Il comma 7 prevede l'applicazione della disciplina del patrocinio a spese dello Stato.
  Il comma 8 disciplina il regime di impugnabilità del provvedimento adottato dal giudice in composizione monocratica, prevedendo che contro il decreto possa essere proposto ricorso in cassazione, applicandosi le norme previste dal citato articolo 35-bis, comma 13, quinto e sesto periodo.
  Infine, il comma 9 contiene la clausola di trattazione prioritaria di queste istanze con riserva di compatibilità del lavoro già organizzato dalla sezione specializzata.
  L'articolo 8 interviene sulla disciplina penale recata dall'articolo 12 Testo unico dell'immigrazione nonché, a fini di coordinamento, su alcune disposizioni dell'ordinamento penitenziario e del codice di procedura penale.
  Il comma 1, lettera a), aumenta di un anno, portandoli a due e sei anni, i limiti minimi e massimi di pena detentiva, per chiunque, in violazione delle disposizioni del Testo unico immigrazione, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie atti diretti a procurare l'ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato ovvero di altro Stato di cui non siano cittadini o residenti permanenti. Ancora aumenta di un anno, portandoli a sei e sedici anni, la pena detentiva per chiunquePag. 64 ponga in essere i medesimi atti quando il fatto riguarda l'ingresso di cinque o più persone, oppure la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la vita o l'incolumità, o ancora è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante. O ancora se il fatto è stato commesso da tre o più persone in concorso o utilizzando servizi di trasporto internazionali ovvero documenti contraffatti o alterati o illegalmente ottenuti. O infine se gli autori del fatto hanno disponibilità di armi o esplosivi.
  Per entrambe le fattispecie resta ferma, rispetto al testo previgente, l'ulteriore pena della multa di 15.000 euro per ogni persona.
  La lettera b), prevede la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina.
  L'elemento aggiuntivo che caratterizza la nuova fattispecie rispetto alle condotte già sanzionate dal Testo unico immigrazione (sopra descritte) è la causazione non voluta di un evento in danno delle persone trasportate, o comunque oggetto dell'attività di immigrazione clandestina. A riguardo si prevede: la reclusione da 20 a 30 anni, se dal fatto deriva la morte di più persone, oppure la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone; la reclusione da 15 a 24 anni, se dal fatto deriva la morte di una singola persona; la reclusione da 10 a 20 anni, quando si verifichino lesioni gravi o gravissime a carico di una o di più persone.
  Il comma 3 del nuovo articolo 12-bis disciplina le aggravanti per la nuova fattispecie di reato, prevedendo in particolare: l'aumento della pena fino ad un terzo se il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro; se gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti; l'aumento della pena da un terzo alla metà quando concorrono almeno due delle ipotesi predette, nonché per i fatti commessi allo scopo di reclutare persone da destinare alla prostituzione, allo sfruttamento sessuale o lavorativo, ovvero minorenni da impiegare in attività illecite, oppure al fine di trarne un ingiusto profitto anche indiretto.
  Inoltre, il comma 4 stabilisce che, per il nuovo delitto aggravato dalle circostanze di cui al comma 3, le attenuanti – salvo quelle della minore età (ex articolo 98 del codice penale) e della minima partecipazione e della infermità o deficienza psichica (ex articolo 114 del codice penale) – si computano solo dopo la determinazione della pena per il reato aggravato, non potendo essere ritenute equivalenti o prevalenti con le citate aggravanti.
  Il comma 5 richiama l'applicazione di specifiche ulteriori disposizioni dell'articolo 12 del testo unico, relative ai reati concernenti l'immigrazione clandestina e in particolare di quelle relative: alla diminuzione di pena nei confronti dell'imputato che collabori con l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria (comma 3-quinquies); all'arresto in flagranza (comma 4); alla custodia cautelare in carcere (comma 4-bis) e alla confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato (comma 4-ter).
  Il comma 6 introduce infine una norma sulla giurisdizione volta specificare che – fermo quanto disposto dall'articolo 6 c.p. in tema di territorialità – se la condotta è diretta a procurare l'ingresso illegale nel territorio italiano – sussiste la giurisdizione italiana anche quando la morte o le lesioni si verifichino al di fuori del territorio dello Stato italiano.
  I commi 2, 3 e 4 recano talune disposizioni di coordinamento volte a rendere applicabili anche al nuovo reato talune norme della legge sull'ordinamento penitenziario e del codice di procedura penale, relative: al divieto di concessione di taluni benefici penitenziari (cosiddetti «reati ostativi»); all'attribuzione della competenza a esercitare le funzioni del pubblico ministero alla procura distrettuale; al maggior termine di durata massima delle indagini preliminari.
  L'articolo 9 introduce alcune modifiche in materia di espulsione e ricorsi e di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale.Pag. 65
  In particolare, il comma 1 prevede che l'estensione del termine a sessanta giorni, in luogo a quello ordinari di trenta, per i ricorsi avverso le decisioni sulle domande di protezione internazionale si applichi ove il ricorrente si trovi all'estero e non, come finora previsto, ove abbia la residenza all'estero.
  Il comma 2 elimina l'obbligo di sottoporre a convalida del giudice di pace l'esecuzione del decreto di espulsione disposta dal giudice a titolo di misura di sicurezza ovvero a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione. Nella formulazione finora vigente, la norma prevede l'obbligo della convalida in tutti i casi di espulsione eseguita dal questore con accompagnamento coattivo alla frontiera. La relazione sul punto precisa che la disposizione in esame intende semplificare e velocizzare l'attuale procedura senza incidere sulle garanzie di tutela giurisdizionale in quanto la convalida viene eliminata per l'esecuzione dei decreti di espulsione disposta da un'altra autorità giudiziaria.
  Il comma 3 sopprime il meccanismo di intimazione a lasciare il territorio nazionale entro il termine di quindici giorni, previsto in occasione della notificazione allo straniero del rifiuto del permesso di soggiorno. Nella relazione si sottolinea come l'invito previsto dalla disposizione ora abrogata allunghi «irragionevolmente i tempi dell'avvio del procedimento di rimpatrio che potrà prevedere, comunque, ai sensi dell'articolo 13 del testo unico sull'immigrazione, la partenza volontaria o coattiva».
  Infine, l'articolo 9-bis estende l'applicazione dell'istituto dell'arresto in flagranza differita – già previsto per i reati commessi con violenza alle persone o alle cose nei centri di permanenza per i rimpatri o nei cosiddetti hotspot, – anche con riguardo ai centri di prima accoglienza o strutture temporanee, nonché in strutture afferenti al «sistema di accoglienza e integrazione».
  Pertanto, si prevede, in caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti in uno dei centri sopra menzionati, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto (ex articoli 380 e 381 del codice di procedura penale), che quando non sia possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, anche sulla base di documentazione video-fotografica, risulta l'autore del fatto. In questi casi è quindi consentito l'arresto entro le quarantotto ore dal fatto.
  La disciplina vigente prevede inoltre che in tali casi si proceda sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

  Il Viceministro Francesco Paolo SISTO si riserva di intervenire nel prosieguo dei lavori.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 26 aprile 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.