CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 aprile 2023
89.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e XII)
COMUNICATO
Pag. 4

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 5 aprile 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 13.15.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 5 aprile 2023. — Presidenza del presidente della VI Commissione Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.

  La seduta comincia alle 13.15.

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.
C. 1060 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Marco OSNATO, presidente, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento.
  Dà, quindi, la parola ai relatori per l'illustrazione del provvedimento.

  Guerino TESTA (FDI), relatore per la VI Commissione, intervenendo da remoto, rammenta anzitutto la complessità del provvedimento in esame: esso si articola in quattro Capi, corrispondenti a quattro temi che incidono profondamente su famiglie e imprese. Invita dunque i colleghi ad adoperarsi, nel corso dell'esame in sede referente, per dare risposte concrete ai cittadini.
  Procede a illustrare i Capi I e III del decreto-legge, afferenti ai profili di competenza della VI Commissione Finanze. Ricorda che il Capo I contiene le misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (articolo 1-7) e che il Capo III reca Misure in materia di adempimenti fiscali (articoli 17-23).
  Passando alla sintetica descrizione delle disposizioni, ricorda che l'articolo 1, al comma 1, prevede l'estensione al secondo trimestre 2023 delle disposizioni di rafforzamento del bonus sociale per i clienti di Pag. 5energia elettrica e gas in condizioni di disagio economico. La misura si applica ai clienti che presentano una ISEE fino a 15.000 euro previsto dalla legge di bilancio 2023 in misura differenziata a seconda del reddito (in misura piena con una ISEE fino a 12.000 euro, ridotta all'80 per cento tra i 12.00 e i 15.000 euro).
  Il comma 2, dal secondo trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, eleva da 20.000 euro a 30.000 la soglia ISEE che permette l'accesso alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica in favore delle famiglie numerose con più di quattro figli, e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 185 del 2008. Il comma 3 dispone che gli oneri di cui al comma 1 siano a carico del bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali e fissa al 31 maggio 2023 il termine per la Relazione di rendicontazione.
  L'articolo 2 (commi 1 e 2) proroga anche al secondo trimestre 2023 l'aliquota IVA agevolata al 5 per cento per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi di aprile, maggio e giugno 2023; per le forniture di servizi di teleriscaldamento; per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia. L'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente al medesimo trimestre. Il costo dell'intervento è pari a 539,78 milioni di euro (comma 3). I commi 4 e 5 confermano per il mese di aprile l'applicazione agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi l'anno delle aliquote negative della componente tariffaria UG2C, benché ridotte del 65 per cento rispetto al primo trimestre e, per tutto il secondo trimestre 2023, l'azzeramento delle altre aliquote degli oneri generali di sistema per il settore gas. Per queste finalità è autorizzata per l'anno 2023 la spesa di 280 milioni di euro, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
  L'articolo 3 prevede che – nelle more della definizione di misure pluriennali da adottare in favore delle famiglie che non sono titolari del bonus sociale, da finanziare nell'ambito del RepowerEU – da ottobre 2023 e fino al 31 dicembre 2023 possa essere erogato un contributo a parziale compensazione delle spese di riscaldamento qualora la spesa all'ingrosso superi la soglia di 45 euro/MWh (su base mensile). Si precisa che la rilevazione relativa al mese di novembre si applica anche per il mese di dicembre. I criteri di assegnazione del contributo sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze mentre le modalità applicative e la misura del contributo saranno definite da ARERA. Il costo della misura è 1 miliardo di euro che viene trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 30 giugno 2023.
  L'articolo 4 riconosce, abbassandone le percentuali, anche nel secondo trimestre 2023 alcuni crediti di imposta già concessi nel 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese.
  Si tratta in particolare del credito d'imposta per le imprese energivore, che viene concesso nella misura del 20 per cento (in luogo del 45 per cento) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di secondo trimestre 2023; del credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 10 per cento (in luogo del 35 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023; del credito d'imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 20 per cento per cento (in luogo del 45 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici; del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non Pag. 6gasivore, pari al 20 per cento (in luogo del 45 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico. Le disposizioni regolano le modalità di fruizione dei crediti d'imposta e il regime di cedibilità, tra l'altro fissando al 31 dicembre 2023 i termini per il relativo utilizzo e la relativa cessione.
  L'articolo 5 ridetermina la base imponibile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo nei confronti dei soggetti che producono, importano o vendono energia elettrica, gas naturale, o prodotti petroliferi prevista dalla legge di bilancio 2023 n. 197 del 2023. In particolare si prevede l'esclusione dalla base di calcolo ai fini della determinazione del reddito relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, degli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali, dedotte ai sensi del testo dell'articolo 109, comma 4, lettera b), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi previgente alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 33, lettera q), della legge del 24 dicembre 2007, n. 244 (che ha soppresso un intero periodo della disposizione). Inoltre, nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 devono parimenti essere esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di imposta, sino a concorrenza dell'esclusione operata nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. Gli oneri della misura sono pari a 404 milioni di euro.
  L'articolo 6 introduce, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, una deroga alla disciplina vigente in ordine alla determinazione del reddito imponibile delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti (società di persone, società a responsabilità limitata e società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola) correlato alla produzione di agroenergia oltre i limiti di cui all'articolo 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005: questa ultima disposizione prevede che la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse e si considerano produttive di reddito agrario. La norma in questione, per la parte eccedente tali valori, prevede che la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, sia data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'ARERA, e il valore di 120 euro/MWh.
  L'articolo 7 autorizza il cumulo tra agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico e contributi regionali (o delle province autonome di Trento e Bolzano), se le norme che regolano questi ultimi lo consentono. La somma dei due benefici, in ogni caso, non deve superare il 100 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione o al contributo.
  Passando poi all'esame delle disposizioni del Capo III, ricorda che l'articolo 17 consente di definire con modalità agevolate: gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, ma divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023 (con riduzione delle sanzioni a 1/18 di quelle irrogate e con versamento del quantum così rideterminato entro il 30 aprile 2023, ovvero trenta giorni dalla data di entrata in vigore della norma in esame) (comma 1); gli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione definiti in acquiescenza nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, ove sia in corso il pagamento rateale (con rideterminazione del quantum dovuto a titolo di sanzione a 1/18 di quelle irrogate (comma 180 della Pag. 7legge di bilancio 2023) e con la loro rateizzazione in venti rate trimestrali di pari importo, ai sensi del successivo comma 182) (comma 3). Viene disposta la conciliazione agevolata anche per le controversie pendenti al 15 febbraio 2023 (con estensione di quanto disposto dalla legge di bilancio 2023, con riferimento alle liti pendenti al 1° gennaio 2023). La conciliazione riguarda le liti pendenti innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi e in cui è parte l'Agenzia delle entrate.
  L'articolo 18 apporta modifiche alla disciplina della regolarizzazione degli omessi o carenti versamenti di importi rateali, disciplinata dalla legge di bilancio 2023. La disposizione riguarda, in particolare, le rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione nonché degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali. In particolare, le norme in esame precisano l'ambito applicativo della relativa disciplina, chiarendo che la regolarizzazione riguarda le somme per cui non sia stata notificata una cartella di pagamento o un atto di intimazione al 1° gennaio 2023.
  L'articolo 19 introduce delle modifiche ai termini previsti dalla legge di bilancio 2023 per avvalersi della regolarizzazione di violazioni formali del pagamento di alcuni tributi e del cd. ravvedimento speciale. In particolare viene rinviato al 31 ottobre 2023, in luogo del 31 marzo 2023, il termine di versamento della prima rata prevista per la definizione delle violazioni di natura formale e vengono modificati altresì i termini per le rate successive alla prima. Vengono inoltre modificati i termini per la regolarizzazione e il versamento necessari ai fini dell'accesso al ravvedimento speciale.
  L'articolo 20 modifica i termini di alcuni istituti di deflazione del contenzioso e di definizione agevolata della pretesa tributaria disciplinati dalla legge di bilancio 2023, riaprendo in particolare (comma 1, lettere da a) a f)) i termini per la definizione agevolata delle controversie tributarie. In sintesi, si posticipa dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per perfezionare la definizione agevolata attraverso la presentazione della domanda e il pagamento dei dovuti importi. Sono altresì rimodulati i termini per il versamento rateale del quantum dovuto. Nel caso di versamento rateale, è posticipato dal 30 giugno al 30 settembre il termine per presentare domanda e versare la prima rata. Viene posticipato dal 10 luglio al 10 ottobre 2023 il termine finale di sospensione del processo conseguente alla presentazione dell'istanza di definizione agevolata; viene esteso da nove a undici mesi il periodo di sospensione dei termini di impugnazione delle pronunce; è altresì posticipato dal 31 luglio al 31 ottobre 2024 il termine per la notifica dell'eventuale diniego della definizione agevolata. Sono riaperti i termini per usufruire della conciliazione agevolata delle liti tributarie pendenti in primo e secondo grado, estendendoli dal 30 giugno al 30 settembre 2023. La lettera g) del comma 1 riapre i termini per usufruire della rinuncia agevolata delle liti tributarie pendenti in Cassazione, estendendoli dal 30 giugno al 30 settembre 2023. In conseguenza delle modifiche alle norme deflative del contenzioso, il comma 2 dell'articolo posticipa dal 31 luglio al 31 ottobre 2023 il termine per l'adempimento dell'obbligo, posto in capo all'Agenzia delle entrate, di depositare in Cassazione l'elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione dei versamenti dovuti. Il comma 3 individua gli oneri della disposizione.
  L'articolo 21 contiene delle norme di interpretazione autentica, con le quali si precisa l'ambito di applicazione della disciplina del cd. ravvedimento speciale; si prevede che possano essere regolarizzate, mediante ravvedimento speciale, le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all'IVIE ed all'IVAFE non rilevabili in sede di liquidazione della dichiarazione, mentre si esclude dalla regolarizzazione le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, vale a dire l'omessa o incompleta compilazione del Quadro RW della dichiarazione; si dispone che, relativamente ai processi Pag. 8verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, la definizione agevolata prevista dal comma 179 della legge di bilancio 2023 si applica anche all'accertamento con adesione relativo ai provvedimenti impositivi notificati dopo tale data ed emessi sulla base delle risultanze dei predetti processi verbali.
  L'articolo 22 estende all'Agenzia delle entrate-Riscossione l'applicazione delle disposizioni concernenti la prenotazione a debito di alcune spese processuali previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
  L'articolo 23 introduce infine, nell'ambito delle procedure agevolate di regolarizzazione fiscale previste dalla legge di bilancio 2023, una causa di non punibilità per taluni reati tributari (omesso versamento di ritenute certificate, omesso versamento di IVA e indebita compensazione) qualora le violazioni sottese a tali reati siano state definite e vi sia stato l'integrale pagamento delle somme dovute prima della pronuncia della sentenza di appello.
  Al termine dell'illustrazione del provvedimento, sottolinea l'opportunità di acquisire le valutazioni del direttore dell'Agenzia delle entrate e dei vertici di ARERA nell'ambito dell'attività istruttoria che le Commissioni svolgeranno; rammenta quindi ai colleghi di essere a disposizione per un esame proficuo del decreto-legge, affinché – tra l'altro – all'esito di tale esame si possa andare incontro alle aspettative dei contribuenti.

  Annarita PATRIARCA (FI-PPE), relatrice per la XII Commissione, precisa preliminarmente che nella sua relazione si occuperà essenzialmente delle disposizioni contenute nel Capo II del decreto-legge, che vertono in materia di salute, nonché delle disposizioni di cui al Capo IV.
  Con l'articolo 8 s'intende porre rimedio alle criticità connesse al vigente quadro normativo in materia di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici cui, dopo sette anni di disapplicazione, si è data attuazione nella seconda metà del 2022, con il decreto-legge n. 115 e con i decreti ministeriali attuativi. In base a tale normativa, le imprese fornitrici di dispositivi medici erano tenute al pagamento della quota loro spettante per ripianare il superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici nei bilanci regionali dal 2015 al 2018 compresi, entro il 30 aprile 2023 (termine da ultimo fissato dal decreto-legge n. 198 del 2022, cosiddetto «proroga termini»).
  L'articolo in esame, ai commi da 1 a 3, interviene a sostegno delle imprese fornitrici di dispositivi medici, in particolare istituendo un fondo apposito che si farà carico di sostenere, con risorse pubbliche, i bilanci regionali. Esso ha una dotazione pari a 1.085 milioni di euro per l'anno 2023 ed è ripartito tra le regioni secondo gli importi indicati nella Tabella A allegata al decreto. Contestualmente, si dispone che le aziende fornitrici di dispositivi medici, a patto che non abbiano attivato contenzioso o a patto che, se lo hanno attivato, vi rinuncino, siano tenute a versare una somma corrispondente al 48 per cento di quanto da loro effettivamente dovuto, entro il nuovo termine del 30 giugno 2023. Le aziende che non rinunciano al contenzioso restano invece vincolate a versare l'intero ammontare di quanto dovuto alle regioni. Le sanzioni in caso di inadempimento restano quelle previste dal quadro normativo previgente sia per le imprese che aderiscono alla soluzione agevolata di cui si è appena dato conto sia per quelle che non vi aderiscano. I commi 4 e 5 specificano che resta fermo l'obbligo, per l'azienda, di indicare in modo separato in fattura il costo del dispositivo fornito e il costo del servizio reso, oltre che il codice di repertorio del dispositivo. Le regioni verificano la correttezza delle fatture e relazionano trimestralmente al Ministero della salute. Il comma 6 dispone inoltre che le piccole e medie imprese fornitrici di dispositivi medici, per le esigenze di liquidità connesse all'assolvimento del pagamento del suddetto contributo, possano accedere al credito avvalendosi della garanzia prestata dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese istituto dalla legge n. 662 del 1996 presso il Mediocredito centrale (ente ora rilevato e gestito da Invitalia).Pag. 9
  L'articolo 9 consente alle imprese fornitrici di portare in detrazione l'IVA determinata scorporando la medesima dall'ammontare dei versamenti effettuati alle regioni. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui sono effettuati i versamenti e i costi sono deducibili nel periodo di imposta corrispondente. In caso di esercizio del diritto alla detrazione, le aziende emettono, e conservano, un apposito documento contabile che riporta i riferimenti dei provvedimenti regionali da cui deriva l'obbligo del contributo al ripiano dello sforamento del tetto di spesa.
  L'articolo 10 reca disposizioni in materia di personale sanitario, in particolare in materia di appalto, di reinternalizzazione dei servizi sanitari, di equità retributiva e di procedure selettive. Al comma 1 si prevede che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), per fronteggiare lo stato di grave carenza di organico del personale sanitario, possono affidare a terzi i servizi medici e infermieristici solo in caso di necessità e urgenza, in un'unica occasione e senza possibilità di proroga, una volta verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, di assumere gli idonei di graduatorie concorsuali in vigore nonché di espletare le procedure di reclutamento del personale già autorizzate. Al comma 2 si dispone inoltre che sarà possibile ricorrere alle esternalizzazioni esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri, per un periodo non superiore a dodici mesi e solo ricorrendo a operatori economici che si avvalgono di personale medico e infermieristico in possesso dei requisiti di professionalità necessari e che dimostrino il rispetto delle disposizioni vigenti in materia d'orario di lavoro. Ai commi 4 e 5 si dispone che la stazione appaltante, nella decisione a contrarre, debba motivare espressamente sull'osservanza delle condizioni di cui si è appena detto, e che l'inosservanza di quanto disposto sia valutata anche ai fini della responsabilità del dirigente per danno erariale.
  Al comma 3 è previsto che con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sentita l'ANAC, sono elaborate linee guida recanti le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli standard di qualità dei servizi medici e infermieristici oggetto di affidamento, al fine di favorire l'ottemperanza ai principi di economicità, trasparenza ed equità, anche retributiva. Il comma 6 dispone che il personale sanitario che interrompe volontariamente il rapporto di lavoro dipendente con una struttura sanitaria pubblica per prestare la propria attività presso un operatore economico privato che fornisce i servizi in affidamento, non possa poi chiedere successivamente la ricostituzione del rapporto di lavoro con il SSN. Il comma 7 reca invece disposizioni in materia di reinternalizzazione, prevedendo che le aziende e gli enti del SSN, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, diano avvio a procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni esternalizzate, valorizzando, anche mediante la riserva di una quota di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili, il personale impiegato, per almeno sei mesi di servizio, in mansioni corrispondenti a quelle esternalizzate. Sono esclusi dalle citate procedure coloro che si siano dimessi dal SSN in costanza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
  L'articolo 11 prevede lo stanziamento di 170 milioni di euro per l'anno 2023 per incrementare il trattamento retributivo del personale di pronto soccorso, aumentando di pari ammontare il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale (comma 4). Le risorse stanziate sono destinate, in particolare, a finanziare due interventi. Il primo, disciplinato ai commi 1 e 2, per far fronte alla carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri, consente alle aziende e agli enti del SSN di ricorrere alle prestazioni aggiuntive previste per medici e infermieri dai rispettivi contratti collettivi nazionali con la facoltà, in deroga alla contrattazione, di incrementare la tariffa oraria fino a 100 euro lordi complessivi, per i medici, e fino a 50 euro lordi complessivi, per gli infermieri, nel limite degli Pag. 10importi di cui alla Tabella B allegata al decreto, pari a complessivi 50 milioni di euro per il personale medico e a complessivi 20 milioni di euro per il personale infermieristico, per l'anno 2023. Il secondo intervento, disciplinato dal comma 3, anticipa al secondo semestre 2023, limitatamente a un limite di spesa annuo lordo di 100 milioni di euro (30 milioni per la dirigenza medica e 70 milioni per il personale del comparto sanità) l'incremento dell'indennità di pronto soccorso già previsto dall'ultima legge di bilancio, per un limite di spesa annuo lordo di 200 milioni di euro, a partire dal 1° gennaio 2024.
  L'articolo 12 contiene una serie di misure accomunate dal fine di consentire agli enti del SSN di far fronte alla carenza di personale nei servizi di emergenza-urgenza. Il comma 1 consente, fino al 31 dicembre 2025, al personale medico che nel corso del periodo dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2023 abbia maturato almeno tre anni di servizio (o un ammontare orario equivalente), anche non continuativi, presso i servizi di emergenza-urgenza del SSN, di partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del medesimo SSN nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione. Il servizio prestato deve essere certificato, su istanza dell'interessato, dalla struttura presso la quale è stato svolto.
  Il comma 2, anche in questo caso fino al 31 dicembre 2025, consente, in via sperimentale ed in deroga alle incompatibilità vigenti, ai medici in formazione specialistica, su base volontaria e al di fuori dall'orario di formazione, di assumere incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del SSN, per un massimo di otto ore settimanali. Ai sensi del comma 3, l'attività libero-professionale svolta deve essere coerente con il livello di competenze e di autonomia raggiunto dallo specializzando ed è retribuita con un compenso orario pari a 40 euro lordi omnicomprensivi. Il comma 4 prevede che l'attività svolta è valutabile in sede concorsuale per dirigente medico del SSN e costituisce requisito utile alla partecipazione alle procedure concorsuali finalizzate al superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni.
  Il comma 5 consente, fino al 31 dicembre 2025, al personale, dipendente e convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del SSN in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato, di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale, in deroga ai contingenti previsti dalle disposizioni vigenti, fino al raggiungimento del limite di età previsto e fermi restando l'autorizzazione degli enti del SSN e il riconoscimento del trattamento pensionistico solo alla cessazione del rapporto di lavoro. Il comma 6 reca invece un beneficio pensionistico per il personale sanitario, riservato a coloro che liquidano la pensione nel regime contributivo, applicabile ai pensionamenti fino al 30 giugno 2032.
  L'articolo 13 interviene sul comma 1, dell'articolo 3-quater del decreto-legge n. 127 del 2021, al fine di eliminare, fino al 31 dicembre 2025, il vincolo di esclusività per il personale infermieristico e le ostetriche, che attualmente prevede solo una deroga per un monte ore settimanale massimo di otto ore. Il Ministero della salute è incaricato di effettuare annualmente un monitoraggio delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato.
  L'articolo 14 stabilizza nel tempo la norma, attualmente prevista con termine al 31 dicembre 2025, che consente alle aziende e agli enti del SSN, nonché alle strutture accreditate appartenenti alle rete formativa, di assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, gli specializzandi al terzo anno che si siano utilmente collocati nella graduatoria separata in esito alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario. La durata del contratto non può essere superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica ed il contratto potrà essere prorogato non più solo una volta, come Pag. 11nella normativa previgente, bensì fino al conseguimento del titolo.
  Anche l'articolo 15 è finalizzato a fornire agli enti del SSN ulteriori strumenti per superare l'attuale fase di carenza di personale. In particolare, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 consentono, fino al 31 dicembre 2025, l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri a coloro che intendono esercitare, presso strutture sanitarie o socio sanitarie pubbliche o private o private accreditate, una professione sanitaria o l'attività prevista per gli operatori di interesse sanitario in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero. La disciplina per l'esercizio di tale attività è demandata a un'intesa da adottarsi in Conferenza Stato-regioni entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto. A norma dei commi 4 e 5 sono estese al personale medico e infermieristico assunto ai sensi dei commi precedenti presso strutture sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private, con contratto libero-professionale o di lavoro subordinato, le disposizioni del testo unico immigrazione (articoli 27 e 27-quater del decreto legislativo n. 286 del 1998) che consentono l'ingresso per motivi di lavoro sul territorio nazionale «in casi particolari», ossia al di fuori del sistema delle quote annualmente fissate dai cosiddetti «decreti flussi».
  L'articolo 16, infine, reca una norma concernente il regime sanzionatorio previsto per il reato di lesioni personali poste in essere a danno del personale esercente una professione sanitaria o socio sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività. La normativa sino ad ora vigente prevedeva un regime sanzionatorio specifico, per il caso in cui la vittima sia un esercente professione sanitaria, solo nel caso di lesioni gravi o gravissime. La norma al nostro esame introduce invece un regime sanzionatorio dedicato anche per il caso delle lesioni semplici, con la pena della reclusione e con limiti edittali di due e di cinque anni (invece dei sei mesi e dei tre anni previsti per il normale reato di lesioni).
  Segnala, quindi, che il Capo IV del decreto-legge contiene le disposizioni finali e finanziarie. L'articolo 24 reca le disposizioni finanziarie. In particolare, il comma 1 integra di 44 milioni di euro per l'anno 2023 la dotazione del fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 145 del 2016.
  Il comma 2 istituisce, per l'anno 2023, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per le vittime dell'amianto, con una dotazione di 20 milioni di euro, che interviene in favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali, nonché, in caso di decesso, nei confronti dei loro eredi.
  Il comma 3 incrementa di 30 milioni di euro per l'anno 2023 il fondo destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 176 del 2022.
  Il comma 4 incrementa di 200.000 euro per l'anno 2023 il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 234 del 2021, n. 234.
  Il comma 5 istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a sostenere le imprese a forte consumo di energia elettrica, localizzate nelle regioni insulari e per le quali è istituito un tavolo di crisi nazionale presso il predetto Ministero.
  Il comma 6 e 7 concernono la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni del decreto.
  L'articolo 25, infine, riguarda l'entrata in vigore del decreto stesso.

  Marco OSNATO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.