CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 marzo 2023
82.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 26

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 23 marzo 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 13.25.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 23 marzo 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene, in videoconferenza, il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 13.25.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
C. 103 Serracchiani.
(Seguito dell'esame e conclusione – Ritiro della proposta di legge C. 103 Serracchiani).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 marzo 2023.

  Ciro MASCHIO, presidente, comunica che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi appena conclusa ha reso noto che è stata ritirata in data odierna dal gruppo del Partito democratico e dal collega Enrico Costa la proposta di legge C. 103 Serracchiani.
  Ha ritenuto opportuno preannunciare tale questione in ufficio di presidenza nel corso del quale i gruppi hanno potuto precisare le loro posizione. In quella sede si è altresì preso atto che nella seduta della Commissione odierna non si procederà a votazioni in quanto, a seguito del ritiro della citata proposta di legge C. 103 Serracchiani, l'iter non potrà proseguire.

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano.
C. 342 Candiani e C. 887 Varchi.
(Esame e rinvio).

Pag. 27

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maria Carolina VARCHI (FDI), relatrice, intervenendo da remoto, fa presente che entrambe le proposte di legge all'esame della Commissione intervengono in modo puntuale sull'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), che punisce con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro «chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità».
  Pur avendo analogo titolo ed esprimendo nelle relazioni illustrative la medesima volontà di perseguire il reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano, osserva che l'ambito di applicazione delle due iniziative legislative è diverso.
  La proposta C. 342 (Candiani) estende la punibilità del solo reato di surrogazione della maternità. La proposta C. 887 (Varchi) estende la punibilità tanto del commercio di gameti ed embrioni quanto della maternità surrogata.
  Entrambe le proposte in esame consentono dunque di perseguire penalmente condotte commesse in un Paese estero anche quando tale Paese non qualifichi le stesse come illecite, avvalendosi di una possibilità già prevista, a determinate condizioni, dall'ordinamento penale italiano (articoli 7 e seguenti del codice penale).
  Ai fini della condotta penalmente rilevante in materia di surrogazione di maternità, non è richiesta alcuna finalità lucrativa, a differenza di quanto accade per la commercializzazione di gameti e di embrioni.
  Rammenta che, quanto alla commercializzazione di gameti ed embrioni, di cui alla prima parte del citato comma 6, tale fattispecie ha oggi, dopo la sentenza con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del divieto di fecondazione eterologa (sentenza n. 162 del 2014), una portata diversa rispetto a quella che gli riconosceva il legislatore nel 2004, quando tale pratica di fecondazione era vietata. La legittimità, a talune condizioni, della fecondazione eterologa, infatti, non ha determinato un'abrogazione di tale fattispecie, ma essa continua a punire chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza l'acquisizione di gameti umani in violazione dei principi di volontarietà e gratuità della donazione.
  Osserva inoltre, che quanto al profilo soggettivo la formulazione di quest'ultima proposta di legge estende la punibilità ai fatti commessi da chiunque all'estero, quindi anche dallo straniero. Infatti, ancorché il titolo e la relazione di accompagnamento si riferiscano al cittadino, essa appare consentire la perseguibilità dello straniero che commette all'estero un fatto considerato reato in Italia, pur in assenza di coinvolgimento di cittadini italiani o di interessi dello Stato italiano. La punibilità della condotta di surrogazione di maternità (così come quella di commercializzazione dei gameti) sarebbe dunque incondizionatamente configurabile anche nei confronti dello straniero che abbia realizzato le suddette condotte in un Paese che le considera legittime.
  Infine, la sola proposta del deputato Candiani reca anche la motivazione del divieto, relativo alla necessità di contrastare pratiche attraverso cui si possa realizzare un traffico di bambini di natura commerciale.
  In assenza di una casistica giurisprudenziale relativa a fatti commessi in Italia, la norma individua come possibili autori del reato chiunque «realizza, organizza o pubblicizza la surrogazione di maternità», locuzione che potrebbe riferirsi al solo medico che realizza l'intervento ovvero, in senso più esteso, a tutti i soggetti coinvolti: l'eventuale donatore esterno alla coppia, la coppia stessa, la madre portante, il medico, oltre a quanti pongano in essere le attività prodromiche ad interventi del tipo di quello vietato.
  Peraltro, l'inserimento tra i soggetti attivi della madre gestazionale e della coppia di genitori biologici potrebbe ricavarsi anche dalla lettura dell'articolo 12, comma 8, della legge n. 40, che non include la «surrogazione di maternità» tra i casi per i Pag. 28quali si stabilisce la non punibilità per l'uomo o la donna cui siano applicate le pratiche di procreazione medicalmente assistita.
  Fa presente che la disposizione in esame è volta a superare i dubbi giurisprudenziali in ordine alla pratica di surrogazione di maternità all'estero, in paesi che hanno regolamentato e consentito questa tecnica di procreazione, chiarendo che è possibile perseguire coloro che realizzano la maternità surrogata all'estero, in violazione della norma nazionale ma nel rispetto della normativa straniera.
  Merita ricordare che la Corte di Cassazione – nel precisare che l'ordine pubblico internazionale è «il limite che l'ordinamento nazionale pone all'ingresso di norme e provvedimenti stranieri, a protezione della sua coerenza interna» e dunque «non può ridursi ai soli valori condivisi dalla comunità internazionale, ma comprende anche principi e valori esclusivamente propri, purché fondamentali e (perciò) irrinunciabili», – ha osservato che la maternità surrogata si pone oggettivamente in contrasto con la «tutela costituzionalmente garantita alla dignità umana della gestante» e che «nel superiore interesse del minore, l'ordinamento giuridico affida la realizzazione di un progetto di genitorialità privo di legame biologico con il nato solo all'istituto dell'adozione – che gode delle garanzie del procedimento giurisdizionale – e non al mero accordo fra le parti».
  Rileva che l'esistenza del divieto in Italia ha portato molti cittadini a ricorrere alle pratiche di surrogazione di maternità all'estero, nei paesi che hanno regolamentato e consentito questa tecnica di procreazione (cosiddetto turismo procreativo); la maternità surrogata all'estero ha quindi posto ulteriori problemi all'ordinamento nazionale chiamando la giurisprudenza penale e quella civile a chiarire: se sia possibile perseguire i cittadini che realizzano la maternità surrogata all'estero, in violazione della norma nazionale ma nel rispetto della normativa straniera; se sia possibile perseguire tali cittadini quando chiedono in Italia la trascrizione dell'atto di nascita del minore generato mediante maternità surrogata, per i reati di alterazione di stato (articolo 567 del codice penale) e false dichiarazioni al pubblico ufficiale su qualità personali (articolo 495, comma 2, n. 1, del codice penale); se l'atto di nascita redatto all'estero, che attribuisce la genitorialità del minore generato mediante maternità surrogata alla coppia cosiddetta committente, sia trascrivibile in Italia nei registri dello stato civile.
  Ricorda che, quanto ai profili penali, la Cassazione ha escluso l'applicabilità dell'articolo 12, comma 6, ai fatti commessi all'estero. Sul punto la giurisprudenza della Corte di cassazione è univoca in quanto, affinché il reato commesso in parte all'estero possa rientrare nell'ambito della giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, del codice penale, occorre che si verifichi nel territorio dello Stato «anche solo un frammento della condotta» integrante il reato e che la parte di condotta commessa in Italia sia comunque significativa e collegabile in modo chiaro e univoco alla parte restante realizzata in territorio estero.
  Parimenti, anche per quanto riguarda il diverso aspetto della trascrizione degli atti di nascita, la giurisprudenza penale ha escluso l'ipotesi delittuosa di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice penale (alterazione dello stato civile di un neonato mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità), in ordine a cittadini italiani nati all'estero mediante la tecnica della maternità surrogata eterologa.
  Parallelamente, la Cassazione civile ha sino ad oggi negato la trascrizione in Italia dell'atto di nascita da maternità surrogata redatto all'estero, per contrarietà all'ordine pubblico, non escludendo, peraltro, la possibilità di dare rilievo al rapporto che il genitore d'intenzione ha sviluppato con il minore ricorrendo ad ulteriori strumenti messi a disposizione dall'ordinamento, quale ad esempio «l'adozione in casi particolari», che rappresenta una clausola di chiusura del sistema.
  Da ultimo, segnala che la Corte costituzionale si è recentemente espressa con la sentenza n. 33 del 2021 nella quale, pur riaffermando l'impossibilità di riconoscere Pag. 29in Italia un provvedimento giudiziario straniero che attribuisca lo stato di genitori ad una coppia che abbia fatto ricorso alla tecnica della maternità surrogata, ha sottolineato l'urgenza di un intervento del legislatore, al quale spetta il compito di individuare una soluzione con cui operare il difficile bilanciamento tra la legittima finalità di disincentivare il ricorso alla maternità surrogata e l'imprescindibile necessità di assicurare il rispetto dei diritti dei minori.

  Il viceministro Francesco Paolo SISTO, collegato da remoto, si riserva di intervenire nel prosieguo dei lavori.

  Ciro MASCHIO (FDI), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di tutela dell'inviolabilità del domicilio da occupazione arbitraria.
C. 332 Bof e C. 566 Bisa.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Davide BELLOMO (LEGA), relatore, fa presente che le proposte di legge C. 332 Bof e C. 566 Bisa intervengono in materia di occupazione arbitraria degli immobili, da un lato introducendo nel codice penale una nuova fattispecie di reato e dall'altro prevedendo una specifica procedura per l'immediato rilascio forzoso dell'immobile occupato abusivamente.
  Preliminarmente, ricorda che, nel nostro ordinamento, l'occupazione abusiva di un immobile è un illecito civile, che obbliga l'autore alla restituzione e al risarcimento dei danni, oltre che un reato, punito con la reclusione sino a tre anni.
  Rammenta che, in base all'articolo 633 del codice penale (Invasione di terreni o edifici) «chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032». Il reato è aggravato nelle seguenti ipotesi: se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata. In tali casi si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da 206 a 2.064 euro e si procede d'ufficio; se il fatto è commesso da due o più persone. In tal caso la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.
  Il reato è procedibile a querela di parte, tranne che per l'ipotesi aggravata (più di 5 persone o con l'uso palese di armi) e quando l'occupazione riguarda acque, terreni, fondi ovvero edifici pubblici o destinati ad uso pubblico (ex articolo 639-bis del codice penale).
  Il reato è attribuito alla competenza del giudice di pace (articolo 4 del decreto legislativo n. 274 del 2000); in presenza delle aggravanti la competenza spetta al tribunale in composizione monocratica.
  La persona offesa dal reato, oltre a potersi costituire parte civile nell'ambito del procedimento penale, potrà cercare di recuperare il possesso dell'immobile abusivamente occupato esperendo in sede civile l'azione di reintegrazione prevista dall'articolo 1168 del codice civile. Si tratta di un'azione possessoria, esercitabile non solo dal proprietario del bene, ma anche da chi disponga ad altro titolo dell'immobile, come ad esempio l'usufruttuario o il conduttore.
  Rammenta che in base all'articolo 1168 del codice civile (Azione di reintegrazione), infatti, «chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo [...] La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione». Per ottenere la sentenza di reintegra del possesso occorrerà dimostrare semplicemente che, prima dell'occupazione abusiva, si era possessori del bene invaso: non c'è bisogno – diversamente da quanto accade per l'azione di rivendica – di dimostrare di essere proprietari dell'immobile occupato. Ottenuta la sentenza di reintegra del possesso, se l'occupante si rifiuta ancora di rilasciare Pag. 30l'immobile si dovrà procedere con l'esecuzione forzata.
  A corollario di questa normativa, e con la finalità di contrastare l'occupazione abusiva degli immobili, l'articolo 5 del decreto-legge n. 47 del 2014 ha previsto che l'occupante senza titolo: non possa, in relazione all'immobile abusivamente occupato, chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi (energia elettrica, gas, acqua e telefonia fissa), con conseguente nullità di tutti gli atti emessi in violazione del divieto. Solo in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela il sindaco può consentire una deroga a questo divieto, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie; non possa partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i 5 anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva.
  Ricorda che l'articolo 11 del decreto-legge n. 14 del 2017 (modificato dall'articolo 31-ter del decreto-legge n. 113 del 2018) stabilisce che quando è richiesto l'intervento della Forza pubblica per l'esecuzione di un provvedimento di rilascio di immobili occupati arbitrariamente da cui può derivare pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, l'autorità o l'organo che vi provvede ne dà comunicazione al prefetto, il quale: convoca il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, onde emanare direttive sul concorso delle diverse componenti della forza pubblica nell'esecuzione del provvedimento; comunica tempestivamente l'intervenuta esecuzione all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di rilascio; istituisce una cabina di regia, composta da rappresentanti della prefettura, degli enti territoriali, degli enti competenti in materia di edilizia pubblica, che ha tra i suoi compiti quello di indicare i tempi di esecuzione del provvedimento di rilascio o le ragioni che ne rendano necessario il differimento – informazione questa di cui tiene conto l'autorità giudiziaria competente per l'esecuzione, la quale indi «adotta i provvedimenti necessari»; ad esempio liquida al proprietario, in caso di differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio oltre i 90 giorni, un'indennità a valere su un apposito Fondo, con dotazione iniziale di 2 milioni di euro dal 2018.
  Osserva che in questo tessuto normativo si inseriscono le proposte di legge in esame.
  Fa presente quindi che il testo della proposta dell'onorevole Bon si compone di un articolo unico che inserisce una nuova fattispecie penale (Occupazione abusiva di alloggi pubblici o privati).
  La nuova fattispecie penale punisce con la reclusione da un mese a 2 anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro chiunque occupi in modo abusivo alloggi pubblici o privati, adibiti a residenza principale di una o più persone.
  Il reato è procedibile a querela di parte (primo comma).
  Il reato è aggravato (pena aumentata di un terzo) nelle seguenti ipotesi (secondo comma): mancato rilascio dell'alloggio entro 48 ore dalla presentazione della querela; al riguardo in sede istruttoria tale aspetto dovrà essere valutato alla luce della mancata previsione di notifica o comunicazione, della querela al querelato; la persona offesa dal reato ha un'età superiore a 65 anni, è disabile o è affetta da una grave patologia. In merito si ricorda, peraltro, che già attualmente l'articolo 61 del codice penale prevede, al n. 5, la circostanza aggravante comune della cosiddetta minorata difesa, che ricorre quando il reo approfitta di circostanze «di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa»; in presenza di questa aggravante l'offesa non può mai ritenersi di particolare tenuità e dunque non si può escludere la punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale.
  L'articolo in commento disciplina le conseguenze del mancato rilascio dell'alloggio entro 48 ore dalla presentazione della querela, prevedendo: che se l'alloggio occupato abusivamente è di proprietà pubblica, «si procede con ordinanza allo sgombero»; che se l'alloggio occupato abusivamente è di proprietà privata, la polizia interviene senza indugio e senza attendere una pronuncia dell'autorità giudiziaria.
  Il comma 2 ha una finalità di coordinamento, modificando l'articolo 634 del codice penale, relativo al reato di turbativa Pag. 31violenta del possesso di cose immobili, per prevedere che tale fattispecie penale (punita con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 a 309 euro) si applichi al di fuori delle ipotesi di invasione di terreni o edifici, di cui all'articolo 633 del codice penale, e di occupazione abusiva di alloggi pubblici o privati, di cui al nuovo articolo 633-bis del codice penale.
  Osserva che la proposta C. 566, a prima firma della collega Bisa si compone di 8 articoli.
  L'articolo 1 inserisce nel codice penale il nuovo articolo 624-ter che prevede il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui. Si punisce con la reclusione da 2 a 7 anni chiunque: mediante violenza, artifizi o raggiri, si impossessa, occupa o detiene senza titolo legittimo un immobile destinato a domicilio altrui, ovvero vi impedisce il rientro del proprietario o del detentore legittimo (primo comma); si intromette, coopera, riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l'occupazione dell'immobile o cede ad altri l'immobile occupato (secondo comma). Il reato è procedibile d'ufficio.
  La pena è ridotta (da un terzo alla metà) se l'occupante: collabora all'accertamento dei fatti; non oppone resistenza; ottempera volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile.
  Gli articoli 2 e 3 intervengono sul codice di procedura penale per prevedere due distinte ipotesi di arresto in flagranza di reato: in caso di flagranza del delitto di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui (ex articolo 624-ter del codice penale) l'articolo 3 della proposta prevede l'arresto facoltativo, a tal fine modificando l'articolo 381 del codice di procedura penale; in caso di inottemperanza all'ordine di rilascio dell'immobile di cui all'articolo 624-ter del codice penale, l'articolo 2 prevede l'arresto obbligatorio. A tal fine, la disposizione inserisce nell'articolo 380, comma 2, del codice di rito – che elenca i delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali in caso di flagranza si procede all'arresto obbligatorio – una nuova ipotesi relativa all'inottemperanza all'ordine di rilascio.
  Gli articoli da 4 a 7 disciplinano il procedimento per ottenere il rilascio dell'immobile arbitrariamente occupato, prevedendo che gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che ricevono la denuncia del reato di cui all'articolo 624-ter del codice penale debbano effettuare sommarie verifiche sugli atti e conseguentemente recarsi entro 24 ore presso l'immobile occupato.
  In particolare, gli agenti dovranno valutare gli atti prodotti dal denunciante al fine di accertare se egli sia titolare di diritti sull'immobile; giunti sul posto, accompagnati dal denunciante, dovranno identificare gli occupanti, accertare l'esistenza di titoli che giustifichino il loro possesso dell'immobile e accertare lo stato dei luoghi (articolo 4).
  La proposta di legge disciplina il seguito della procedura distinguendo l'ipotesi nella quale gli occupanti consentono l'accesso, da quella nella quale essi vi si oppongono.
  Se l'occupante acconsente all'accesso degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, questi devono verificare che l'estromissione del proprietario/detentore sia stata arbitraria oppure verbalizzare l'ammissione da parte dell'occupante circa l'illegittimità della propria condotta e, conseguentemente, ordinare l'immediato rilascio dell'immobile e reintegrare il proprietario (o detentore legittimo) nel possesso (articolo 5). Se l'occupante non libera immediatamente l'immobile, in base all'articolo 2 gli agenti di polizia giudiziaria dovranno obbligatoriamente procedere all'arresto.
  Se l'occupante nega l'accesso (ipotesi accomunata a quella dell'assenza dell'occupante), gli agenti compiono gli accertamenti urgenti sui luoghi e le persone – anche con l'uso della forza – in base agli articoli 354 (accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro) e 355 (Convalida 4 del sequestro e suo riesame) del codice di procedura civile e, successivamente, ordinano l'immediato rilascio dell'immobile, avvisando gli occupanti che, in difetto, si procederà anche con l'uso della forza.
  Se gli occupanti non rilasciano l'immobile, oltre a procedere all'arresto obbligatorio in flagranza e ai conseguenti adempimentiPag. 32 (ex articolo 386 del codice di procedura penale), gli agenti contesteranno agli occupanti anche il reato di resistenza a pubblico ufficiale (articolo 337 del codice penale), contestualmente nominando il proprietario/detentore legittimo custode dell'immobile (articolo 6). La proposta di legge, dunque, prevede l'applicazione della fattispecie di cui all'articolo 337 anche in caso di «inottemperanza all'ordine di rilascio dell'immobile», a prescindere da condotte di violenza o minaccia. Si ricorda, peraltro, che l'inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità è punita dal codice penale a titolo di contravvenzione, con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino a euro 206 (cfr. articolo 650 del codice penale).
  Delle operazioni e degli accertamenti dovrà essere redatto verbale, da trasmettere entro 48 ore, unitamente alla documentazione acquisita, al pubblico ministero che, entro ulteriori 48 ore dovrà convalidare l'arresto e decretare la restituzione definitiva dell'immobile al legittimo proprietario/detentore (fino a quel momento custode dell'immobile) oppure disporre la restituzione dell'immobile a colui che lo aveva occupato (articolo 7).
  Infine, l'articolo 8 della proposta di legge prevede l'applicazione del reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (reclusione da 1 a 6 anni), di cui all'articolo 495 del codice penale, a chiunque, al fine di avvalersi della tutela offerte da questa legge, rilasci dichiarazioni o produca documenti falsi.

  Il viceministro Francesco Paolo SISTO, intervenendo da remoto, si riserva di intervenire nel prosieguo dei lavori.

  Ciro MASCHIO (FDI), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.35.