CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 marzo 2023
74.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 117

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Martedì 7 marzo 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste Luigi D'Eramo.

  La seduta comincia alle 12.

  Mirco CARLONI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

5-00470 Almici: In merito agli interventi per combattere la malattia della flavescenza della vite.

  Cristina ALMICI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo, con la quale si chiede al Governo quali interventi intende adottare per contrastare il diffondersi della malattia della flavescenza della vite, che sta diffondendosi in tutte le regioni del Nord d'Italia, Pag. 118minacciando le principali produzioni vitivinicole della zona con gravi danni agli imprenditori agricoli del settore.

  Il sottosegretario Luigi D'ERAMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Cristina ALMICI (FDI) ringrazia il sottosegretario della risposta fornitale che evidenzia l'attenzione del Governo per la problematica, nella consapevolezza gli agricoltori non posso essere lasciati da soli ad affrontare tale emergenza. Ritiene, in particolare, particolarmente rilevante l'istituzione di uno specifico gruppo di lavoro con il compito di definire le necessarie strategie di intervento.

5-00471 Castiglione: Sulle iniziative da intraprendere in merito alla possibilità di utilizzare in agricoltura alcune sostanze fitosanitarie.

  Giuseppe CASTIGLIONE (A-IV-RE) illustra l'interrogazione in titolo con la quale si chiede al Governo quali iniziative intenda intraprendere, soprattutto in sede europea, per evitare che venga resa definitivo il divieto di utilizzo di alcune sostanze fitosanitarie in agricoltura, di cui ancora il comparto necessita per sostenere la produzione.

  Il sottosegretario Luigi D'ERAMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Giuseppe CASTIGLIONE (A-IV-RE) prende atto della risposta fornita e sollecita il Governo a seguire attentamente in sede europea la questione, trovando le necessarie alleanze in sede di Consiglio europeo, al fine di scongiurare decisioni passibili di nuocere agli agricoltori e all'agricoltura italiana. Rileva, infatti, che, pur condividendo la necessità di porre in campo ogni sforzo per la salvaguardia dell'ambiente, i prodotti alternativi al momento disponibili non sono in grado di garantire la stessa efficacia protettiva contro i patogeni. Si dichiara, quindi, parzialmente soddisfatto.

5-00472 Davide Bergamini: In merito alle iniziative da intraprendere per recuperare il ritardo nel pagamento dei premi nel settore ippico.

  Davide BERGAMINI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo con la quale chiede al Governo quali interventi intenda porre in essere per rimediare al ritardo accumulatosi, ormai attestatosi sui 12 mesi, nel pagamento dei premi nel settore ippico.

  Il sottosegretario Luigi D'ERAMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Davide BERGAMINI (LEGA) ringrazia il sottosegretario per la risposta fornita e si dichiara soddisfatto di poter apprendere che il Governo ha messo in atto un processo per permettere agli operatori di ricevere in tempi certi e tempestivi l'erogazione dei premi. Si augura, quindi, che i ritardi accumulati saranno presto risolti.

5-00473 Nevi: In relazione alla stagione agraria in corso.

  Giandiego GATTA (FI-PPE), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo che intende porre all'attenzione del Governo la grave situazione in cui versa l'attuale produzione agricola a causa della carenza di acqua, chiedendo, a tal fine, quali interventi il Governo intenda porre in essere per contrastare il fenomeno in atto.

  Il sottosegretario Luigi D'ERAMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Raffaele NEVI (FI-PPE) esprime soddisfazione per la risposta fornita dal sottosegretario che evidenzia gli interventi che il Governo sta portando avanti per risolvere la questione. Rileva, infatti, che la mancanza d'acqua è una questione cruciale che deve essere risolta se si vuole aumentare la produzione agricola ed evitare di dover importare materie prime dall'estero. In tal senso, la nomina di un Commissario straordinario può risultare la scelta giusta, dal Pag. 119momento che occorre prevalentemente coordinare ed attuare interventi già previsti e con risorse già stanziate.

5-00474 Sergio Costa: Sulla stabilizzazione del personale operaio operante presso il CREA.

  Alessandro CARAMIELLO (M5S), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo volta a capire quali iniziative il Governo intenda intraprendere per procedere alla stabilizzazione del personale operaio del CREA.

  Il sottosegretario Luigi D'ERAMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Alessandro CARAMIELLO (M5S), prende atto di quanto affermato dal sottosegretario nella risposta, rilevando che si potrebbe agire su due piani per risolvere il problema. Il primo potrebbe prevedere la stabilizzazione del personale operaio CREA attualmente precario nel profilo di «operatore tecnico» prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli Enti di ricerca. Il secondo potrebbe considerare di regolare l'assunzione degli operai agricoli a tempo determinato, applicando solo in questo caso il CCNL degli operai agricoli e florovivaisti.

5-00475 Vaccari: In merito ai piani di controllo attuati dalle regioni per la gestione della fauna selvatica e all'istituzione del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale.

  Stefano VACCARI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo, intesa a sapere se il Governo abbia conoscenza dei dati relativi ai piani di controllo attuati dalle regioni per il controllo della fauna selvatica e se sia stato istituito il Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale.

  Il sottosegretario Luigi D'ERAMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Stefano VACCARI (PD-IDP) rileva che, ad eccezione della notizia relativa all'avvenuta istituzione del Comitato, per la quale si compiace, sul resto nulla è stato fatto, a conferma di quanto sostenuto in merito alla farraginosità del meccanismo di controllo introdotto nell'ultima legge di bilancio che non ha fatto altro che rendere più difficoltoso il ruolo delle regioni nell'attuazione dei piani faunistici. Sollecita, quindi, il Governo a farsi promotore della raccolta di dati provenienti dalle regioni per cercare di avere una visione d'assieme di ciò che si sta facendo sull'intero territorio nazionale.

  Mirco CARLONI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 12.45.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 7 marzo 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

  La seduta comincia alle 12.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022.
C. 770 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giandiego GATTA (FI-PPE), relatore, riferisce che il disegno di legge in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022.
  L'Accordo è stato sottoscritto in occasione della quinta sessione del Comitato di coordinamento dei Ministri Italia-Croazia che si è svolta a Roma lo scorso 24 maggio 2022.Pag. 120
  Come precisato dal Governo nella relazione allegata al provvedimento in esame, l'Accordo è in linea con quanto previsto dalla recente legge n. 91 del 2021, recante «Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale», la quale, nell'autorizzare l'istituzione della ZEE oltre il limite esterno del mare territoriale ha, altresì, demandato l'individuazione dello stesso limite ad appositi accordi con gli Stati il cui territorio è adiacente al territorio italiano o lo fronteggia.
  Ricorda, a tale riguardo, che la zona economica esclusiva è una delle zone marittime di pertinenza dello Stato costiero, riconosciute dal diritto internazionale. Segnala, infatti, che, da un punto di vista normativo, tale istituto è stato introdotto dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 (Convenzione di Montego Bay) che regola i comportamenti degli Stati sui mari e sugli oceani, nonché lo sfruttamento delle risorse e la salvaguardia dell'ambiente naturale in tali ambiti. La Convenzione adegua, altresì, il diritto del mare al riconoscimento degli interessi degli Stati costieri, espandendone i poteri sui mari adiacenti, in particolare con la previsione dell'istituto giuridico della zona economica esclusiva (ZEE), strettamente correlata a quella di piattaforma continentale (PC).
  Ricorda, al riguardo, che l'articolo 55 della Convenzione definisce la zona economica esclusiva come quella zona economica, al di là del mare territoriale e ad esso adiacente, sottoposta allo specifico regime giuridico stabilito nella Parte V della medesima Convenzione. Essa può estendersi tassativamente non oltre le 200 miglia dalle linee di base da cui è misurata l'ampiezza del mare territoriale (+188 miglia dal mare territoriale). A differenza della piattaforma continentale, per poter divenire effettiva, deve essere oggetto di una proclamazione ufficiale da parte dello Stato costiero, notificata alla Comunità internazionale. Rilevo che in tale zona il diritto internazionale attribuisce allo Stato costiero diritti sovrani relativi alla gestione ed allo sfruttamento delle risorse, biologiche e non, della colonna d'acqua – la pesca – e dei fondali marini – risorse minerarie, depositi di gas e di idrocarburi –, ma anche diritti connessi con la conduzione di altre attività economiche, come la produzione di energie rinnovabili a partire dall'acqua, dalle correnti marine o dai venti, e di ricerca scientifica, nonché diritti e doveri di protezione dell'ecosistema marino.
  Gli Stati terzi mantengono alcuni diritti relativi alla libertà di navigazione e di sorvolo ed alla posa di cavi sottomarini a fini di comunicazione e possono anche avere accesso, sulla base di accordi con lo Stato costiero, ad un quantitativo di pesca stabilito da quest'ultimo.
  In merito al contenuto specifico dell'Accordo, segnala che esso si compone di un preambolo e di quattro articoli. Nel preambolo le Parti si dichiarano consapevoli della necessità di delimitare esattamente le zone marittime sulle quali gli Stati hanno titolo ad esercitare, rispettivamente, i diritti sovrani e la propria giurisdizione nel rispetto del diritto internazionale – in particolare della citata Convenzione ONU sul diritto del mare del 1982, a cui l'Italia e la Croazia entrambe aderiscono – e affermano, altresì, la validità di due precedenti accordi bilaterali stipulati, rispettivamente l'8 gennaio 1968 e il 2 agosto 2005, sulla delimitazione delle rispettive piattaforme continentali.
  Nel dettaglio, si tratta dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia sulla delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi fatto a Roma l'8 gennaio 1968 (ratificato con DPR 22 maggio 1969, n. 830, in vigore dal 21 gennaio 1970) e l'Accordo tra Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, fatto a Roma tra il 22 e il 29 luglio 2005.
  L'articolo 1, comma 1, richiama espressamente i citati accordi del 1968 e del 2005 sulla delimitazione delle rispettive piattaforme continentali quale base per stabilire la linea di confine delle zone marittime su cui l'Italia e la Croazia hanno diritto ad esercitare diritti sovrani o giurisdizione in base al diritto internazionale. Il comma 2 esplicita le coordinate della linea di confine,Pag. 121 attualizzandole al sistema di coordinate geografiche geodetico WGS-84, che è quello attualmente utilizzato nella cartografia.
  Per quanto attiene alla definizione della linea di delimitazione nel punto di congiunzione tra Italia, Croazia e Montenegro (ovvero dal punto 42 della tabella riportata al comma 2), l'intesa rinvia la sua definizione ad un accordo successivo da raggiungere con quest'ultimo Paese (comma 3).
  In base all'articolo 2 si salvaguardano dagli effetti dell'Accordo:

   le attività di pesca condotte in conformità alle vigenti norme e ai regolamenti dell'Unione europea in materia;

   i diritti sovrani e la giurisdizione esercitati dalle parti nella propria ZEE in conformità all'articolo 56 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982;

   le disposizioni dell'articolo 58 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare in materia di diritti, libertà e doveri degli Stati terzi nella zona economica esclusiva.

  L'articolo 3, comma 1, contiene l'impegno delle Parti a risolvere qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo in esame attraverso i canali diplomatici. Il successivo comma 2 prevede, inoltre, che qualora tale controversia non si risolva nel termine di quattro mesi, la controversia medesima dovrà essere deferita, di comune accordo tra le Parti, alla Corte internazionale di giustizia dell'ONU, o ad ogni altro organismo internazionale scelto per mutuo consenso.
  Infine, l'articolo 4 prevede che l'Accordo in esame sarà soggetto a ratifica ed entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.
  Con riferimento al disegno di legge in esame, esso si compone di quattro articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo italo-croato sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020.
  L'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria per la quale (comma 1) dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 4 dell'Accordo – ovvero la necessità di deferire una controversia tra le Parti alla Corte internazionale di giustizia o ad altri organismi internazionali – si farà fronte con specifico provvedimento legislativo. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

  Mirco CARLONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.55.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI