CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 2 marzo 2023
72.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 3/2023: Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile. C. 930 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 930, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile;

   condivise la finalità del provvedimento, che intende accelerare e semplificare la ricostruzione pubblica e la ripresa economica nelle aree colpite da eventi sismici;

   preso atto che, per quanto attiene alle materie di competenza dalla XI Commissione, il provvedimento reca prevalentemente disposizioni volte a far fronte alle esigenze di personale per le attività di ricostruzione nelle aree colpite da eventi sismici e per lo svolgimento delle funzioni della protezione civile, anche attraverso la stabilizzazione del personale che abbia maturato un'adeguata esperienza e la proroga dei contratti a termine;

   segnalato, in particolare, che l'articolo 1-bis, sostituendo il comma 7-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, estende anche alle amministrazioni pubbliche ricomprese nel cratere del sisma del 2016-2017 la possibilità di riservare fino al 30 per cento dei posti dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente, già stabilita a favore delle amministrazioni pubbliche ricomprese nel cratere del sisma del 2009 in Abruzzo, prevedendo altresì che tale riserva operi a favore, oltre che degli orfani e del coniuge delle vittime del sisma, come previsto dalla normativa vigente, anche delle parti di unioni civili previste dalla legge 20 maggio 2016, n. 76;

   osservato che l'articolo 3, comma 1, reca una norma di interpretazione autentica riferita all'ambito soggettivo di applicazione della norma di proroga dei rapporti di lavoro a termine presso due Uffici speciali costituiti in relazione al sisma del 6 aprile 2009, l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere, specificando che la possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2025 dei suddetti rapporti concerne anche i titolari dei due Uffici, nel rispetto, per i medesimi incarichi, di un limite di durata complessiva, pari a cinque anni, comprensivo delle proroghe disposte in via amministrativa, contrattuale o legislativa;

   preso atto che il comma 2 del medesimo articolo 3 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 la possibile estensione, anche mediante rinnovo, dei rapporti di lavoro a termine stipulati con il personale in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti pubblici ricompresi nel cratere degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016, ivi compresi i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dal Commissario straordinario incaricato della ricostruzione nei medesimi territori mediante convenzioni con società a controllo pubblico;

   osservato che il comma 2-bis del medesimo articolo 3, al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione attraverso l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata, reca modifiche alla disciplina sulla stabilizzazione del personale che svolga o abbia Pag. 70svolto rapporti di lavoro a termine presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali e le unioni di comuni rientranti in uno dei crateri dei richiamati eventi sismici del 2009 e del 2016-2017 e degli eventi sismici del 2002, riguardanti in via principale la provincia di Campobasso, e del 2012, riguardanti la pianura padana emiliana e altri territori, o presso la regione e gli Enti parco nazionali il cui ambito rientri, almeno in parte, nel cratere del sisma del 2016-2017;

   preso atto che l'articolo 3-decies disciplina la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricostruzione in servizio presso i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, prevedendo che ad essa si provveda, coerentemente con la normativa di carattere generale in materia, nei limiti delle capacità assunzionali di ciascun comune e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale e stabilendo termini più ampi per la maturazione dei requisiti necessari per l'ammissione alle procedure di stabilizzazione;

   segnalato che l'articolo 3-terdecies proroga dal 31 ottobre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine per il ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 1, comma 701, della legge n. 30 dicembre 2020, n. 178, ai fini dell'accelerazione e dell'attuazione degli investimenti concernenti il contrasto al dissesto idrogeologico;

   rilevato che l'articolo 5-quater prevede una specifica autorizzazione di spesa, riferita al triennio 2023-2025, da destinare alla stipulazione di polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile nonché dei componenti della «Commissione grandi rischi»;

   considerato che l'articolo 5-quinquies prevede che il personale del servizio di protezione civile assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 2002, n. 3260, che opera presso il centro funzionale decentrato della regione Molise, nonché presso la sala operativa regionale, è ammesso a procedure straordinarie di stabilizzazione, previa verifica dei requisiti professionali previsti per le posizioni da ricoprire, nei ruoli della regione Molise, nei limiti delle capacità assunzionali disponibili a legislazione vigente,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.