CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 2 marzo 2023
72.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 25

ALLEGATO

DL 3/2023: Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile. C. 930 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 930, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile;

   considerato che:

    il decreto-legge reca misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016, prevedendo in particolare:

     misure di semplificazione per le procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici di aprile 2009 nella regione Abruzzo e agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, eccetto quelli già finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (art. 1);

     la possibilità di riservare fino al 30 per cento dei posti dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente, come già stabilito a favore delle amministrazioni pubbliche ricomprese nel cratere del sisma del 2009 in Abruzzo (art. 1-bis);

     l'esercizio dei poteri sostitutivi statali limitatamente agli interventi da realizzare nelle aree colpite dal terremoto del 2016 in Italia centrale che rientrano nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 2);

     una norma di interpretazione autentica che prevede la proroga fino al 31 dicembre 2025 dei rapporti di lavoro a termine, presso l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere per il sisma del 2009, anche per i titolari dell'Ufficio, nonché la possibilità di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato negli enti locali dei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e degli eventi sismici 2016-2017, nonché degli enti parco nazionali dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, individuati nel decreto-legge 189 del 2016 (art. 3);

     misure economiche a favore dei territori colpiti dal sisma del 2016-2017 (artt. 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies);

     la proroga all'anno scolastico 2028/2029 della facoltà di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016-2017 e nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, colpiti dal sisma del 2017 (art. 3-novies);

     la stabilizzazione del personale in servizio presso i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 (art. 3-decies);

     specificazioni in relazione alle misure di semplificazione per gli investimenti per la ricostruzione post-sisma del 2009 previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, in favore dei comuni della provincia di Campobasso e dei comuni della città metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 2018, nonché dei comuni interessati da eventi sismici per i quali sia Pag. 26intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6 aprile 2009, anche non ricompresi nei crateri (art. 3-duodecies);

    il provvedimento d'urgenza interviene poi in materia di protezione civile, prevedendo:

     la possibilità di fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (art. 3-terdecies);

     ulteriore finanziamento del Fondo regionale di protezione civile (art. 4);

     misure sulle procedure di approvazione degli interventi previsti per gli eventi alluvionali del 2022 avvenuti nella Regione Marche (art. 5);

     il potere sostitutivo statale nei comuni a rischio elevato e molto elevato per frane e alluvioni, individuati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), che non abbiano adottato o aggiornato il relativo piano comunale di protezione civile, in caso di accertata e perdurante inerzia (art. 5-bis);

     l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi a favore del personale della protezione civile (art. 5-quater);

     la stabilizzazione del personale di protezione civile operante presso il centro funzionale decentrato e la sala operativa della regione Molise (art. 5-quinquies);

     il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa per gli eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2021 (art. 5-sexies);

   rilevato che:

   sotto il profilo dei presupposti della necessità e urgenza:

    il provvedimento risponde a: la necessità di disporre misure urgenti per garantire la continuità, la tempestività, la semplificazione e l'efficacia dell'attività mirata alla ricostruzione nelle zone dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici verificatisi negli anni 2009 e 2016; l'urgenza di rifinanziare il «Fondo regionale di protezione civile» per contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, e di consentire e velocizzare il proficuo impiego delle risorse finanziarie disponibili in relazione agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della regione Marche nel mese di settembre 2022;

   sotto il profilo delle competenze legislative costituzionalmente definite:

    il decreto-legge è riconducibile, nel suo complesso, alla materia protezione civile, ascritta, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni;

    su tale competenza la Corte costituzionale ha rilevato che con la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (poi sostituita dal vigente decreto legislativo n. 1 del 2018) il legislatore statale «ha rinunciato ad un modello centralizzato per una organizzazione diffusa a carattere policentrico» (sentenze n. 284 del 2006 e n. 277 del 2008) e che lo Stato «è, dunque, legittimato a regolamentare – in considerazione della peculiare connotazione che assumono i “principi fondamentali” quando sussistono ragioni di urgenza che giustificano l'intervento unitario del legislatore statale – gli eventi di natura straordinaria di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della stessa legge n. 225 del 1992» (sentenza n. 284 del 2006);

    con riferimento alle singole disposizioni, rilevano anche le materie di competenza legislativa statale: ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione); ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione); sistema tributario e contabile dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione);

    per quanto riguarda le questioni attinenti all'edilizia nelle zone sismiche e alla ricostruzione nelle zone colpite da eventi sismici, l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi nel tempo ha chiarito – da un lato – che le norme sismiche dettano «una disciplinaPag. 27 unitaria a tutela dell'incolumità pubblica, mirando a garantire, per ragioni di sussidiarietà e di adeguatezza, una normativa unica, valida per tutto il territorio nazionale» attraverso la chiamata in sussidiarietà di funzioni amministrative (sentenze n. 56 del 2019, n. 201 del 2012 e n. 254 del 2010) e – dall'altro – che la protezione civile, la quale ingloba anche aspetti attinenti alla ricostruzione, di particolare rilievo ove la calamità consista in un evento sismico, «appartiene alla competenza concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e incrocia altresì la materia governo del territorio» e che pertanto «la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato, deve prevedere un idoneo coinvolgimento delle Regioni» (sentenza n. 246 del 2019);

    in tale cornice si inseriscono le disposizioni del comma 1 dell'articolo 3-undecies, il quale prevede il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2023, nell'ambito del procedimento di adozione del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse in favore dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno, e dell'articolo 5-bis, il quale prevede l'applicazione del potere sostitutivo in caso di accertata e perdurante inerzia dei comuni ubicati in aree a rischio elevato e molto elevato per frane e alluvioni;

   sotto il profilo del rispetto degli altri principi costituzionali:

    l'adozione della norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 3, comma 1, risulta conforme alla giurisprudenza della Corte costituzionale secondo la quale «non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative che di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata» (sentenza n. 70 del 2020);

    le previsioni di stabilizzazioni del personale di cui agli articoli 3, comma 2-bis, e 3-decies, richiamano la previsione costituzionale di all'articolo 97, quarto comma, della Costituzione;

    in merito la Corte costituzionale ha evidenziato come il concorso pubblico – quale meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito – costituisca la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni e che esso è posto a presidio delle esigenze di imparzialità e di efficienza dell'azione amministrativa e pertanto le eccezioni a tale regola consentite dall'articolo 97 Cost., purché disposte con legge, debbono rispondere a «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» (sentenza n. 81 del 2006);

    la Corte ha, in tale quadro, escluso la legittimità di arbitrarie restrizioni alla partecipazione alle procedure selettive, evidenziando che al concorso pubblico deve riconoscersi un ambito di applicazione ampio, tale da non includere soltanto le ipotesi di assunzione di soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni, ma anche i casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio e quelli di trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati ab origine mediante concorso, in rapporti di ruolo (sentenze n. 150 del 2010, n. 293 del 2009, n. 205 del 2004);

    la Corte costituzionale ha poi chiarito che è indispensabile che le eccezioni al principio del pubblico concorso siano numericamente contenute in percentuali limitate, rispetto alla globalità delle assunzioni poste in essere dall'amministrazione, che l'assunzione corrisponda a una specifica necessità funzionale dell'amministrazione stessa; e, soprattutto, che siano previsti adeguati accorgimenti per assicurare comunque che il personale assunto abbia la professionalità necessaria allo svolgimento dell'incarico (sentenza n. 225 del 2010),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.