CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 febbraio 2023
70.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note verbali concernente il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022. C. 795 Governo.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 795, recante «Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note verbali concernente il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022»;

   evidenziato che:

    lo scambio di Note verbali prevede la proroga per ulteriori cinque anni, fino al 16 settembre 2026, della vigenza dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano, firmato nel 2004, ratificato dalla legge n. 126 del 2006 ed entrato in vigore, per la durata di cinque anni, rinnovati per altri cinque, a partire dal 16 settembre 2006;

    da ultimo l'Accordo è stato prorogato, con riferimento al quinquennio 2016-2021, con legge 29 luglio 2019, n. 79;

   rilevato che:

    per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. C. 665 Francesco Silvestri, C. 879 Zaratti e C.880 Morassut.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione ha i seguenti compiti:

   a) ricostruire e analizzare in maniera puntuale la dinamica dei rapimenti di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori;

   b) verificare ed esaminare il materiale e i dati acquisiti attraverso le inchieste giudiziarie e le inchieste giornalistiche riguardanti il rapimento di Emanuela Orlandi e quello di Mirella Gregori;

   c) esaminare e verificare fatti, atti e condotte commissive oppure omissive che possano avere costituito ostacolo o ritardo o avere portato ad allontanarsi dalla ricostruzione veritiera dei fatti necessaria all'accertamento giurisdizionale delle responsabilità connesse agli eventi, anche promuovendo azioni presso Stati esteri, finalizzate ad ottenere documenti o altri elementi di prova in loro possesso che siano utili alla ricostruzione della vicenda;

   d) verificare, mediante l'analisi degli atti processuali e del materiale investigativo raccolto negli anni, quali criticità e circostanze possano avere ostacolato il sistema giudiziario nell'accertamento dei fatti e delle responsabilità.

  Conseguentemente, al titolo, dopo le parole: Emanuela Orlandi aggiungere le seguenti: e di Mirella Gregori.
1.3. Morassut, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

   a-bis) ricostruire e analizzare in maniera puntuale, circostanziata e dettagliata la dinamica della scomparsa di Emanuela Orlandi;

   a-ter) ricostruire ed esaminare il materiale e i dati acquisiti attraverso le inchieste giudiziarie e le inchieste giornalistiche riguardanti la scomparsa di Emanuela Orlandi;

   a-quater) esaminare e verificare fatti, atti e condotte commissive e omissive che possano avere costituito ostacolo o ritardo o avere portato ad allontanarsi dalla ricostruzione veritiera dei fatti, necessaria all'accertamento giurisdizionale delle responsabilità connesse all'evento, anche promuovendo azioni presso Stati esteri, finalizzate a ottenere documenti o altri elementi di prova in loro possesso che siano utili alla ricostruzione delle vicende;.
1.1. Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

   b-bis) verificare, mediante l'analisi degli atti processuali e del materiale investigativo raccolto negli anni, quali criticità e circostanze possano avere ostacolato il sistemaPag. 18 giudiziario nell'accertamento dei fatti e delle responsabilità;

   b-ter) individuare eventuali connivenze degli autori della scomparsa con la criminalità organizzata nazionale e internazionale;

   b-quater) svolgere indagini e approfondimenti in merito a possibili nuovi elementi che possano integrare le risultanze delle indagini giudiziarie e processuali finora svolte su crimini che in qualche modo possano avere interferenze con la scomparsa di Emanuela Orlandi.
1.2. Zaratti.

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire le parole: assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento con le seguenti: assicurando comunque la presenza di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica e di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati.
2.1. Schullian.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. I componenti sono nominati tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti la Commissione dichiarano, entro dieci giorni dalla nomina, alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti possa sussistere una situazione di conflitto di interessi per aver ricoperto ruoli processuali in relazione ai fatti di cui all'articolo 1 della presente legge.
2.2. La Relatrice.

ART. 6.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere i seguenti:

Art. 6-bis.
(Modifica della composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

  1. L'articolo 32 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è abrogato.
  2. L'articolo 52, primo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente: «La Commissione parlamentare per le questioni regionali, prevista dall'articolo 126, primo comma, della Costituzione, è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica e di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati».

Art. 6-ter.
(Modifica della composizione della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza)

  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica e di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati».

Art. 6-quater.
(Modifica della composizione della Commissione parlamentare per la semplificazione)

  1. All'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, il primo periodo è sostituito dal seguente: «È istituita la “Commissione parlamentare per la semplificazione”, di seguito denominata “Commissione” composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel Pag. 19rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi, comunque assicurando la presenza di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica e di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati».
6.01. Schullian.

(Inammissibile)

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ALLEGATO 3

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Doc. XXII n. 11 Battilocchio, n. 14 Zaratti, n. 16 De Maria e n. 20 Lupi.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: mobilità e vivibilità aggiungere le seguenti: , con particolare riguardo alle strutture pubbliche, private e associative, scolastiche e formative, sanitarie, religiose, culturali e sportive,
1.1. De Corato, Rampelli, Urzì.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: alla presenza di migranti aggiungere le seguenti: , con particolare riguardo ai minori e alle donne, tenendo conto delle loro diverse etnie e realtà culturali e religiose,
1.2. De Corato, Rampelli, Urzì.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) acquisire gli elementi oggettivi e le proposte operative che provengono dalle città italiane ed europee nelle quali si è raggiunto un buon livello di integrazione e dove il disagio sociale e la povertà sono stati affrontati con efficaci interventi pubblici e privati;.
1.3. De Corato, Rampelli, Urzì.

  Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) acquisire le proposte operative che provengono dalle istituzioni territoriali, dalle associazioni locali di cittadini, dalle parrocchie, dai sindacati e dalle altre organizzazioni di categoria, dalle organizzazioni rappresentative degli utenti e dei consumatori e dalle organizzazioni delle diverse etnie presenti, volte a favorire la rinascita sociale delle periferie a partire dall'occupazione, dall'istruzione, dalla formazione professionale, dai servizi, dalla mobilità, dall'integrazione dei migranti, dalla cultura e dallo sport;.
1.4. De Corato, Rampelli, Urzì.

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ALLEGATO 4

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Doc. XXII n. 11 Battilocchio, n. 14 Zaratti, n. 16 De Maria e n. 20 Lupi.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: mobilità e vivibilità aggiungere le seguenti: con particolare riguardo alle strutture pubbliche, private e associative, scolastiche e formative, sanitarie, religiose, culturali e sportive,.
1.1. De Corato, Rampelli, Urzì.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: alla presenza di migranti aggiungere le seguenti: , con particolare riguardo ai minori e alle donne, tenendo conto delle loro diverse etnie e realtà culturali e religiose,.
1.2. De Corato, Rampelli, Urzì.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) acquisire gli elementi oggettivi e le proposte operative che provengono dalle città italiane ed europee nelle quali si è raggiunto un buon livello di integrazione e dove il disagio sociale e la povertà sono stati affrontati con efficaci interventi pubblici e privati;.
1.3. De Corato, Rampelli, Urzì.

  Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) acquisire le proposte operative che provengono dalle istituzioni territoriali, dalle associazioni locali di cittadini, dalle parrocchie, dai sindacati e dalle altre organizzazioni di categoria, dalle organizzazioni rappresentative degli utenti e dei consumatori, dalle organizzazioni delle diverse etnie presenti e delle organizzazioni del terzo settore, volte a favorire la rinascita sociale delle periferie a partire dall'occupazione, dall'istruzione, dalla formazione professionale, dai servizi, dalla mobilità, dall'integrazione dei migranti, dalla cultura e dallo sport;.
1.4. (Nuova formulazione) De Corato, Rampelli, Urzì.