CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 dicembre 2022
34.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali (C. 705 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 705, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali;

   ritenuto che:

    le motivazioni della necessità ed urgenza poste a base del ricorso alla decretazione d'urgenza riguardano: la modifica dell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari ai condannati per reati cosiddetti «ostativi», al fine di tenere conto dei moniti rivolti al legislatore alla Corte costituzionale e in considerazione dell'imminenza della data dell'8 novembre 2022, fissata dalla Corte costituzionale per adottare la propria decisione in assenza di un intervento del legislatore; l'adozione di misure per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dei raduni dai quali possa derivare pericolo per l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica o la salute pubblica; il differimento, per ragioni organizzative, dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022 nonché, tenuto conto dell'andamento dell'epidemia da COVID-19, il riavvio di un progressivo ritorno alla normalità;

    con riferimento al riavvio di un progressivo ritorno alla normalità tenuto conto dell'andamento dell'epidemia da COVID-19, occorre far fronte alla carenza di personale sanitario, al fine di assicurare il diritto alla salute, mediante il reintegro del personale sospeso in attuazione delle norme di cui al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 7) in materia di obbligo vaccinale;

   rilevato che:

    il provvedimento reca disposizioni prevalentemente riconducibili alla materia «ordinamento civile e penale», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione;

    con riferimento specifico all'articolo 5-quaterdecies – che proroga le disposizioni processuali per i provvedimenti relativi all'ammissione ai campionati professionistici e dilettantistici – rilevano le materie «giustizia amministrativa», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che appare prevalente, e «ordinamento sportivo», attribuita alla competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

    con riferimento agli articoli da 7 a 7-quater – che recano rispettivamente disposizioni in materia di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2, attuazione del piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzalePag. 17 2021-2023, green pass e autosorveglianza – rilevano le materie «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «profilassi internazionale», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, rispettivamente lettera m) e lettera q) della Costituzione, nonché la materia «tutela della salute», attribuita alla competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

    la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto la gestione della pandemia da COVID-19 alla competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale, «che è comprensiva di ogni misura atta a contrastare una pandemia sanitaria in corso, ovvero a prevenirla»;

   constatato che:

    gli articoli da 1 a 4 del decreto-legge in esame intervengono sul tema dell'accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale da parte di detenuti condannati per specifici reati particolarmente gravi, ritenuti tali da precludere l'accesso ai benefici stessi in assenza di collaborazione con la giustizia (cosiddetti reati ostativi), riproducendo in larghissima parte il testo della proposta di legge approvata nella scorsa legislatura dalla Camera dei deputati;

    l'intervento del Parlamento in materia risponde al sollecito della Corte costituzionale che nell'ordinanza n. 97 del 2021 ha sottolineato l'incompatibilità con la Costituzione delle norme (articolo 4-bis, comma 1, e 58-ter ordinamento penitenziario e articolo 2 decreto-legge 152 del 1991) che individuano nella collaborazione l'unica possibile strada, a disposizione del condannato all'ergastolo per un reato ostativo, per accedere alla liberazione condizionale, demandando però al legislatore il compito di operare scelte di politica criminale tali da contemperare le esigenze di prevenzione generale e sicurezza collettiva con il rispetto del principio di rieducazione della pena affermato dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione;

    l'8 novembre scorso la Corte costituzionale ha esaminato nuovamente le richiamate questioni di legittimità costituzionale sulla disciplina del cosiddetto ergastolo ostativo e, con l'ordinanza n. 227 del 2022, ha deciso di restituire gli atti al giudice a quo a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame, le cui modifiche incidono «immediatamente sul nucleo essenziale delle questioni sollevate dall'ordinanza di rimessione»;

    nelle sue pronunce la Corte costituzionale ha ampiamente richiamato i principi già elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che, con espresso riguardo all'ergastolo ostativo dell'ordinamento italiano, ha escluso la compatibilità con la Convenzione EDU della disciplina nazionale, rilevando come la presunzione assoluta di pericolosità insita nella mancanza di collaborazione sia d'ostacolo alla possibilità di riscatto del condannato il quale, qualunque cosa faccia durante la detenzione carceraria, si trova assoggettato a una pena immutabile e non passibile di controlli, privato di un giudice che possa valutare il suo percorso di risocializzazione;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

DL 186/2022: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 (C. 674 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 674, di conversione del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022;

   ritenuto che:

    il decreto-legge è stato emanato in considerazione della straordinaria necessità e urgenza di disciplinare i primi interventi in favore della popolazione dei comuni dell'isola di Ischia duramente colpiti dagli eventi alluvionali e franosi di eccezionale intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per le persone, causando vittime e l'isolamento di diverse località nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

    una ulteriore finalità del provvedimento d'urgenza, anch'essa enunciata nel preambolo, attiene al rifinanziamento del fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45 del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018);

   rilevato che:

    si dispone, a favore dei soggetti aventi la residenza o la sede legale nei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, la sospensione di una serie di termini di versamenti e adempimenti tributari e contributivi in scadenza dalla data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023, istituendo nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per assicurare ai comuni interessati il gettito dei tributi non versati;

    sono introdotte disposizioni urgenti in materia di rinvio delle udienze civili e penali a una data successiva al 31 dicembre 2022, e di sospensione, dal 26 novembre al 31 dicembre 2022, delle udienze e dei termini processuali con riguardo ai giudizi civili, penali, amministrativi, contabili, militari e tributari, in cui una delle parti o i loro difensori abbiano la residenza o la sede nei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno;

    è prorogato al 31 dicembre 2023 il termine per la cessazione del temporaneo ripristino della Sezione distaccata insulare di Ischia, attualmente fissato al 31 dicembre 2022;

    sono destinati 10 milioni di euro per l'anno 2022 al finanziamento del Fondo regionale di protezione civile ed è incrementata la dotazione del Fondo per esigenze indifferibili in corso di gestione;

   constatato che:

    il contenuto del decreto-legge è riconducibile, nel suo complesso, alla materia protezione civile, ascritta dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni;

    la Corte costituzionale, nella sentenza n. 284 del 2006, ha affermato che lo Stato è legittimato a regolamentare, quando sussistono ragioni di urgenza che giustificano l'intervento unitario del legislatore statale, gli eventi di natura straordinaria;

    con riferimento alle singole disposizioni del decreto-legge, assumono rilievo le materie «sistema tributario e contabile dello Stato», «ordinamento e organizzazionePag. 19 amministrativa dello Stato», «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa» e «previdenza sociale», tutte ascrivibili alla legislazione esclusiva statale, in base all'articolo 117, secondo comma, lettere e), g), l) e o), della Costituzione;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.