CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 luglio 2022
835.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 4

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 21 luglio 2022. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

  La seduta comincia alle 11.05.

DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.
C. 3653 Governo.
(Parere alle Commissioni V e VI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite V Bilancio e VI Finanze, il disegno di legge C. 3653, di conversione del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, rileva, per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, che si compone di 47 articoli, suddivisi in 3 Titoli e 110 commi, come l'articolo 1 apporti delle modifiche alla disciplina del controllo sul repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali, ai fini dell'imposta di registro. Con tali modifiche si chiarisce la generale competenza dell'Agenzia delle entrate nel controllo dei predetti repertori, viene abolita la vidimazione quadrimestrale e si novella la disciplina dei compiti dell'ufficio di registro, che non è più tenuto ad apporre il proprio visto sul repertorio, ma deve comunicare l'esito del controllo ai pubblici ufficiali.
  Sono inoltre aggiornati in euro gli importi delle sanzioni previste per l'omessa presentazione del repertorio degli atti dei pubblici ufficiali.
  L'articolo 2 stabilisce, con norma di primo livello, alcuni adempimenti a cui sono tenuti i sostituti d'imposta nella loro attività di assistenza fiscale.
  In particolare, vengono definite modalità e termini per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni elaborate, dei relativi prospetti di liquidazione e dei dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del Pag. 5cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  L'articolo 3 contiene numerose modifiche ai termini previsti dalla legge per alcuni adempimenti fiscali.
  Il comma 1 posticipa dal 16 al 30 settembre il termine per l'invio delle liquidazioni periodica IVA relative al secondo trimestre dell'anno di riferimento.
  Il comma 2 dispone che gli elenchi Intrastat siano presentati entro il mese successivo del periodo di riferimento e, dunque, che il decreto ministeriale di attuazione sia tenuto a disciplinare le sole modalità (non più i termini) di presentazione di tali elenchi.
  Il comma 3 apporta le conseguenti modifiche di coordinamento.
  I commi 4 e 5 elevano da 250 a 5.000 euro gli importi-soglia che consentono di usufruire di modalità di pagamento agevolate dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, con riferimento alle fatture emesse dal 1° gennaio 2023.
  Il comma 6 posticipa dal 30 giugno al 30 settembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021.
  L'articolo 4 modifica l'autorità competente a stabilire il domicilio fiscale di un contribuente in un comune diverso da quello della residenza anagrafica o della sede legale, riconoscendo tale facoltà all'Agenzia delle entrate.
  La disposizione reca, inoltre, norme di semplificazione in merito alla variazione del domicilio fiscale.
  L'articolo 5 disciplina la destinazione dei rimborsi fiscali spettanti al defunto, modificando il Testo unico concernente l'imposta sulle successioni e donazioni.
  Si prevede in particolare che tali rimborsi spettino ai chiamati all'eredità, nei casi di successione legittima, per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. La disciplina è derogabile. È altresì disciplinata l'ipotesi in cui il chiamato non intenda accettare il rimborso fiscale.
  L'articolo 6 prevede che, anche in caso di presentazione senza modifiche della dichiarazione precompilata mediante CAF o professionista, non venga effettuato il controllo formale sui dati.
  La norma precisa, inoltre, che nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati.
  L'articolo 7 chiarisce che la dichiarazione con cui si attesta la rispondenza del contenuto economico e normativo di un contratto di locazione a canone concordato, transitorio o per studenti universitari, agli accordi definiti a livello locale, possa essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del comune a cui essa si riferisce.
  L'articolo 8 dispone l'applicazione del cosiddetto «principio di derivazione rafforzata» (secondo il quale la determinazione del reddito d'impresa a fini IRES è coerente con la rappresentazione contabile, in deroga alle norme del Testo unico delle Imposte sui Redditi) alle microimprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria.
  La norma estende poi il medesimo principio anche alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili, a condizione che si tratti di componenti negativi di reddito per cui non è scaduto il termine per presentare dichiarazione integrativa.
  Le modifiche così apportate si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 22 giugno 2022.
  L'articolo 9 abroga:

   al comma 1, la disciplina delle cosiddette società in perdita sistematica, dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022;

   al comma 2, l'addizionale IRES per le imprese operanti nel settore degli idrocarburi, a decorrere dal periodo d'imposta 2021 (periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020).

  L'articolo 10 contiene alcune semplificazioni in materia dichiarazione IRAP, con Pag. 6specifico riferimento alla determinazione del valore della produzione netta, costituente la base imponibile del tributo.
  In particolare, ai fini della determinazione del valore della produzione, si prevede la deduzione integrale del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e, conseguentemente, si esclude, per questi lavoratori, la deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le deduzioni dei contributi previdenziali e assistenziali ad essi riferiti, la deduzione delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro e per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, nonché la deduzione prevista per ciascun nuovo dipendente assunto che incrementa il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente.
  L'articolo 11 rinvia al mese di febbraio i termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa per l'imposta sui redditi e l'IRAP, nonché per la messa a disposizione dei modelli di dichiarazione, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.
  L'articolo 12 amplia i casi di esonero dallo specifico obbligo di comunicazione telematica (esterometro) previsto per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere. Mediante tale norma tale obbligo non è più richiesto per le singole operazioni di importo non superiore a 5.000 euro.
  L'articolo 13 differisce al 1° luglio 2022 il termine a partire dal quale si applicano le sanzioni per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere.
  L'articolo 14 estende da venti a trenta giorni il termine per la registrazione degli atti in termine fisso, ai fini dell'imposta di registro.
  L'articolo 15 consente di estendere, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, le ipotesi di pagamento per via telematica dell'imposta di bollo.
  L'articolo 16 riduce da 15.000 a 5.000 la soglia prevista per la trasmissione, da parte degli intermediari all'Agenzia delle entrate, di specifici dati sulle operazioni di trasferimento da o verso l'estero di mezzi di pagamento ed elimina, allo stesso tempo, la necessità per l'intermediario di ricostruire quelle operazioni che, apparendo collegate fra loro come parti di un'unica operazione frazionata, potessero determinare il superamento della soglia.
  L'articolo 17 elimina l'obbligo di comunicazione da parte delle P.A. e degli enti pubblici all'anagrafe tributaria degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati.
  L'articolo 18 estende, alla lettera a), l'esenzione dall'IVA alle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie dalle case di cura non convenzionate e l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento alle prestazioni di alloggio rese (anche da soggetti diversi dalle case di cura non convenzionate) agli accompagnatori delle persone ricoverate e alle prestazioni di diagnosi, cura e ricovero che non siano esenti.
  La lettera b) estende l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento alle prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle già esenti ai sensi della legislazione vigente, nonché alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate.
  L'articolo 19, in luogo della previsione secondo cui il modello di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, prevede che detta dichiarazione sia approvata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
  L'articolo 20 proroga al 31 luglio 2022 i termini per l'approvazione delle delibere di adeguamento delle addizionali comunali all'Irpef da parte dei comuni. Si prevede inoltre che per l'anno 2022, per i comuni che non adottino o non trasmettano tempestivamente la delibera di adeguamento e possiedono aliquote di addizionale differenziatePag. 7 per scaglioni, l'addizionale comunale all'IRPEF si applichi sulla base dei nuovi scaglioni dell'IRPEF e delle prime quattro aliquote vigenti nel comune nell'anno 2021, con eliminazione dell'ultima.
  L'articolo 21 reca norme volte a realizzare una maggiore integrazione logistica tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione anche attraverso la gestione congiunta dei fabbisogni immobiliari.
  Il Capo V (Ulteriori disposizioni fiscali) comprende gli articoli da 22 a 26.
  L'articolo 22 proroga al 31 dicembre 2026 l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile facoltativa (cosiddetto reverse charge) IVA, in coerenza con la più recente evoluzione della normativa europea.
  L'articolo 23, al comma 1 modifica la disciplina di cui all'articolo 31, commi da 1 a 5 e comma 9, del decreto-legge n. 73 del 2021, che prevede un credito d'imposta in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per i farmaci, inclusi i vaccini, con riferimento ai costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030.
  La lettera a) del comma 1 sopprime la limitazione del riferimento ai farmaci nuovi, estendendo l'ambito del credito d'imposta in esame alle spese di ricerca e sviluppo relative a tutti i farmaci (compresi i vaccini).
  La lettera b) specifica che per la definizione delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al beneficio in oggetto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2020 (recante «disposizioni applicative per nuovo credito d'imposta, per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design»).
  I commi da 2 a 8 consentono alle imprese di richiedere una certificazione che attesti:

   la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative;

   la qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione delle rispettive aliquote dell'agevolazione previste per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, per il periodo d'imposta ad esso successivo e per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025; la richiesta di tale certificazione è subordinata alla condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti nei medesimi periodi non siano state già «constatate» (rectius, contestate) e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

  Si demanda a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione della disciplina attuativa, con particolare riguardo all'individuazione dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione.
  Ai fini dello svolgimento di tali attività, il MISE è autorizzato ad assumere un dirigente di livello non generale e 10 unità di personale non dirigenziale.
  L'articolo 24 estende al 2022 i correttivi in materia di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), previsti per il solo 2020 e 2021, introdotti per contrastare gli effetti della pandemia sull'economia nazionale.
  La norma individua altresì, a regime, dei nuovi termini per l'approvazione e l'eventuale integrazione degli indici stessi.
  L'articolo 25 introduce delle norme volte a garantire l'aggiornamento del contrassegno fiscale attualmente in essere per i prodotti alcolici, in considerazione dello sviluppo delle tecnologie informatiche di anticontraffazione e di tracciabilità.
  L'articolo 26 estende l'applicabilità di alcune deroghe in materia di agevolazioni fiscali e finanziarie – indicate dall'articolo 104 del Codice del Terzo settore ed in vigore già dal 1° gennaio 2018 per ODV, Pag. 8APS ed ONLUS – ai soggetti che, con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), hanno acquisito ex novo la qualifica di ente del terzo settore (ETS), al fine di evitare trattamenti diversificati.
  Il Titolo II (Procedure di incasso e pagamento presso la Tesoreria dello Stato e disposizioni sociali e finanziarie) è suddiviso in 2 Capi e comprende gli articoli da 27 a 41.
  Il Capo I (Ammodernamento delle procedure di incasso e pagamento della Tesoreria dello Stato) comprende gli articoli da 27 a 32.
  L'articolo 27 semplifica e aggiorna la disciplina del servizio di tesoreria dello Stato espletato dalla Banca d'Italia, anche in relazione al perseguimento dell'obiettivo dell'unitarietà della Tesoreria statale.
  Tra le altre cose, si sopprimono i riferimenti ai servizi di tesoreria provinciale.
  L'articolo 28 abroga la norma che affida alla Banca d'Italia il servizio di Tesoreria Centrale dello Stato.
  L'articolo 29 modifica l'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (recante il Codice degli appalti), in relazione alle modalità di versamento in Tesoreria delle cauzioni a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche, prevedendo in via esclusiva la modalità elettronica.
  L'articolo 30 apporta modifiche a numerose disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato (Regio decreto n. 2440 del 1923), con la finalità di aggiornarlo ed adeguarlo alla normativa vigente.
  Tra le altre cose, si aggiornano i riferimenti normativi non più attuali per l'imposta di registro e si sostituiscono i richiami a una struttura non più attiva (il Provveditorato generale dello Stato).
  L'articolo 31 abroga la disciplina del vaglia cambiario recata dagli articoli da 87 a 97 del regio decreto n. 1736 del 1933.
  L'articolo 32, al comma 1, lettera a), apporta modifiche alla disciplina dei controlli di regolarità amministrativa e contabile, prevista dal decreto legislativo n. 123 del 2011, al fine di adeguarla alle nuove definizioni inserite dall'articolo 30.
  Il comma 1, lettera b), estende esplicitamente la disciplina del controllo dei conti giudiziali agli agenti che svolgono l'attività di riscossione nazionale a mezzo ruolo.
  Inoltre, si prevede che la trasmissione delle informazioni su incassi e pagamenti delle pubbliche amministrazioni aderenti alla base dati SIOPE avvenga esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura SIOPE+, rinviando alla normativa secondaria per i dettagli operativi.
  Il Capo II (Disposizioni in materia economico finanziarie e Sociale) comprende gli articoli da 33 a 41.
  L'articolo 33 modifica la disciplina sul contrasto al finanziamento di imprese produttrici di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo, di cui alla legge n. 220 del 2021.
  In luogo di affidare agli organismi di vigilanza il compito di istituire un elenco delle società operanti nei predetti settori, nonché di inserire tra i compiti riguardanti l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia i controlli dei flussi finanziari sulle medesime imprese, la disposizione prevede l'istituzione di una apposita Commissione ministeriale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di elaborare una proposta delle fonti informative da utilizzare, delle modalità e dei tempi per la redazione, la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dell'elenco delle società operanti nei predetti ambiti.
  L'articolo 34 dispone e disciplina il commissariamento di Sogin S.p.A. in considerazione della necessità e urgenza di accelerare lo smantellamento degli impianti nucleari italiani, la gestione dei rifiuti radioattivi e la realizzazione del deposito nazionale.
  L'articolo 35, al comma 1, proroga i termini per la registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), delle misure di aiuto fiscali automatiche. La proroga opera nel seguente modo: i termini con scadenza dal 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore della disposizione) al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023, i termini in scadenza dal 1° gennaio Pag. 9al 30 giugno 2023 sono prorogati al 31 dicembre 2023.
  Ai sensi del comma 2, la proroga si applica anche alla registrazione degli aiuti riconosciuti ai sensi del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, delle sezioni 3.1 e 3.12.
  Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l'esclusione della responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti, previsto in caso di mancata registrazione degli stessi aiuti, previsto dal decreto-legge n. 137 del 2021.
  Il comma 4 proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno 2021.
  Il comma 5 dispone l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2022 – termine già precedentemente prorogato dal 28 febbraio al 30 giugno 2022 – della permanenza in carica dei componenti delle commissioni consultive presso l'AIFA (la Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci e il Comitato prezzi e rimborso), scaduti lo scorso novembre.
  L'articolo 36, comma 1, prevede, per i dipendenti delle amministrazioni centrali e delle altre amministrazioni che si servono del sistema di pagamento delle retribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze NoiPA, che l'individuazione dei beneficiari dell'indennità una tantum di 200 euro prevista dal decreto-legge n. 50 del 2022 avvenga mediante apposite comunicazioni tra il medesimo Ministero e l'INPS; pertanto, i lavoratori interessati sono esentati dall'obbligo di rendere, ai fini del riconoscimento dell'indennità, una dichiarazione in merito alle prestazioni sociali percepite.
  Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2022, con il consenso degli interessati e per il personale in servizio al 30 giugno 2022, la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari arruolati in relazione all'emergenza COVID-19.
  Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2022, per il personale in servizio alla data del 30 giugno 2022 e con il consenso degli interessati, la durata degli incarichi individuali a tempo determinato relativi a 10 funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica, conferiti ai sensi decreto-legge n. 221 del 2021.
  Il comma 4 autorizza la copertura della spesa prevista per l'attuazione dei commi 2 e 3, per un importo pari a 6.298.685 euro per l'anno 2022, mediante l'utilizzo corrispondente delle risorse trasferite alla contabilità speciale, assegnata al direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia. Le risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.
  L'articolo 37 elimina una lacuna della disciplina sull'amministrazione straordinaria, regolando le modalità di proroga del termine per la conclusione dei programmi previsti per evitare l'insolvenza o il fallimento delle imprese.
  La disposizione richiede – ai fini della proroga del termine di esecuzione dei programmi – la espressa richiesta dell'organo commissariale. La proroga viene configurata come ipotesi eccezionale, per cui viene fissato un termine finale.
  L'articolo 38, al comma 1 reca alcune novelle alla disciplina dell'assegno unico e universale per i figli a carico, di cui al decreto legislativo n. 230 del 2021. Tali novelle – che, ai sensi del comma 2, hanno effetto retroattivo dal 1° marzo 2022 – sono volte all'inserimento – tra i nuclei familiari aventi diritto all'assegno – dei nuclei familiari orfanili, composti da almeno un orfano maggiorenne, con disabilità grave e già titolare di un trattamento pensionistico in favore dei superstiti (lettera a) e nell'ampliamento, con riferimento ai figli a carico con disabilità e limitatamente all'anno 2022, dei benefici del suddetto istituto (lettere b) e c).
  Il comma 3 riduce, nella misura di 136,2 milioni di euro per il 2022, la dotazione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, ai fini della copertura dell'onere finanziario derivante dalle novelle di cui alle lettere b) e c) del comma 1 (nonché dal suddetto effetto retroattivo di cui al comma 2).Pag. 10
  L'articolo 39 dispone l'istituzione di un apposito Fondo a sostegno delle famiglie, in particolare per l'offerta di opportunità educative volte al benessere dei figli, con una dotazione iniziale di 58 milioni di euro per il 2022.
  L'articolo 40 aumenta da 180 a 270 giorni il termine entro il quale i venditori devono confermare le operazioni per l'acquisto con ecoincentivi (cosiddetto ecobonus) dei veicoli a basse emissioni.
  L'articolo 41 incrementa, di 70 milioni di euro, le risorse finanziarie destinate al finanziamento annuale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.
  Il Titolo III (Misure per la semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 e disposizioni finanziarie e finali) consta di 2 Capi e comprende gli articoli da 42 a 47.
  Il Capo I comprende gli articoli da 42 a 45.
  Gli articoli 42 e 43 recano alcune misure per la semplificazione delle procedure di ingresso dei lavoratori stranieri.
  In particolare, si riduce da 60 a 30 giorni il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato da parte dello sportello unico per l'immigrazione, esclusivamente per le istanze presentate a seguito del decreto sui flussi d'ingresso per l'anno 2022 e per quelle che saranno presentate con il prossimo decreto flussi per l'anno 2023. Inoltre, si riduce da 30 a 20 giorni il termine per il rilascio del visto da parte delle rappresentanze diplomatiche italiane per l'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri che si trovano all'estero e che hanno ottenuto il nulla osta.
  Infine, si estende, nel rispetto di determinate condizioni, l'ambito applicativo delle disposizioni di semplificazione anche nei confronti dei cittadini stranieri che si trovano nel territorio nazionale, anziché all'estero, alla data del 1° maggio 2022, sempreché per loro sia stata presentata domanda diretta a istaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito del decreto flussi 2021.
  L'articolo 44, al fine di semplificare gli ingressi in Italia di lavoratori extra UE previsti annualmente da appositi decreti (cosiddetti decreti flussi), per il 2021 e il 2022 modifica la procedura di verifica circa l'osservanza dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri, affidando tale verifica – qualora non sia già stata effettuata per il 2021 – in via esclusiva a professionisti iscritti in appositi albi e alle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in luogo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, al quale viene comunque riconosciuta la possibilità di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure previste dall'articolo.
  L'articolo 45, per consentire una più rapida definizione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro, autorizza il Ministero dell'Interno a utilizzare, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, anche in deroga alle norme previste dal codice dei contratti pubblici, nel limite massimo di spesa di 5,7 milioni di euro per l'anno 2022, da ripartire tra le sedi di servizio interessate.
  Per la medesima finalità, il Ministero dell'Interno potrà inoltre potenziare le risorse umane impiegate con l'incremento del lavoro straordinario del personale già in servizio, incrementare il servizio di mediazione culturale e realizzare interventi di adeguamento delle piattaforme informatiche. A tal fine, sono stanziate ulteriori risorse pari a 6,7 milioni di euro per il 2022.
  Il Capo II (Disposizioni finanziarie e finali) comprende gli articoli 46 e 47.
  L'articolo 46 reca, al comma 1, le disposizioni finanziarie per l'attuazione delle disposizioni recate dal decreto-legge, autorizzando il Ministro dell'economia e delle finanze apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Il comma 2 dispone circa la data di applicazione di alcune modifiche normative in tema di contabilità di Stato che sono state introdotte dal provvedimento in esame.Pag. 11
  L'articolo 47 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto rileva come il decreto-legge sia riconducibile alle distinte finalità di: adottare misure di semplificazione fiscale e della normativa della Tesoreria dello Stato, da un lato; semplificare le procedure di rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori immigrati e di dettare ulteriori disposizioni di carattere finanziario e sociale, dall'altro.
  Pertanto, il provvedimento appare qualificabile come «provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo», categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016) per descrivere quei provvedimenti nei quali «le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo»; al tempo stesso però la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra ratio unitaria dai contorni estremamente ampi, la «materia finanziaria» in quanto essa si «riempie dei contenuti definitori più vari» e «ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura “finanziaria”; pertanto il riferimento ad essa, come identità di ratio, può risultare “in concreto non pertinente”».
  Il provvedimento contiene inoltre ulteriori disposizioni concernenti:

   semplificazioni degli adempimenti attuativi alla legge n. 220 del 2021, recante misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo (all'articolo 33);

   il commissariamento di Sogin S.p.A. (all'articolo 34);

   la proroga della permanenza in carica dei componenti delle commissioni consultive presso l'AIFA (all'articolo 35, comma 5);

   l'incremento del finanziamento annuale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (all'articolo 41).

  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il decreto-legge sia principalmente riconducibile alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
  In relazione a singole disposizioni del provvedimento assumono inoltre rilievo, tra le altre, le materie: «immigrazione» (in relazione agli articoli 42 e 43, concernenti il nulla osta per i permessi di lavoro per i lavoratori immigrati); «tutela della concorrenza» (in relazione agli articoli 37 e 40, in materia, rispettivamente, di amministrazioni straordinarie e di incentivi auto; ricorda infatti che la sentenza n. 14 del 2004 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «tutela della concorrenza» tutti gli «strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese»); «profilassi internazionale» (in relazione alle disposizioni in materia sanitaria, collegate alla pandemia da COVID-19 di cui all'articolo 36, commi 2 e 3) e «tutela dell'ambiente» (in relazione all'articolo 34, concernente il commissariamento di Sogin Spa), riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere b), e), q) e s) della Costituzione.
  Infine, assume rilievo anche la materia «istruzione», attribuita alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni (in relazione alle disposizioni di contrasto della povertà educativa di cui all'articolo 39), ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.
  In particolare, l'articolo 39, comma 2, prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Pag. 12quale è approvato l'elenco dei comuni beneficiari dei finanziamenti di iniziative volte a favorire il benessere dei minorenni e di attività per il contrasto alla povertà educativa e sono stabiliti gli importi spettanti ai singoli comuni beneficiari.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Emanuele PRISCO (FDI) osserva come il provvedimento, recando anche disposizioni per la semplificazione delle procedure di ingresso dei lavoratori stranieri, celi in realtà misure volte a prevedere una vera e propria sanatoria in favore dei lavoratori immigrati clandestini. Prende atto con rammarico che i gruppi di sinistra, dopo le disposizioni di sanatoria già introdotte in precedenza nel settore agricolo, perseverano nell'intervenire in materia di immigrazione con scelte che rischiano di alimentare i conflitti, per di più alla fine della Legislatura, pur non avendo ricevuto alcuna legittimazione popolare in tal senso.
  Dopo aver fatto notare che, in virtù delle presenza nel testo di misure volte ad incidere su materie di competenza della I Commissione, quest'ultima avrebbe dovuto essere coinvolta, a suo avviso, in sede di assegnazione in sede referente del provvedimento, osserva come tali disposizioni siano suscettibili di generare un cortocircuito nell'ordinamento, dal momento che, in piena vigenza della normativa in materia di programmazione dei flussi migratori, si prevede una sanatoria generalizzata che ha il sapore di una beffa per chi invece rispetta le regole. Nell'osservare, peraltro, come tale intervento di sanatoria dovrebbe essere stralciato dal testo, in quanto estraneo rispetto alle norme del decreto, ritiene che il relatore non possa esimersi dal rilevare tali aspetti nella sua proposta di parere, non potendo la I Commissione sottrarsi da una valutazione di carattere generale sulla compatibilità con l'ordinamento vigente di tale intervento legislativo.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, in risposta al deputato Prisco, fa notare che la I Commissione è chiamata a pronunciarsi sul provvedimento in relazione agli ambiti di sua specifica competenza, senza entrare nei profili di merito, sui quali spetta alle Commissioni competenti in sede referente svolgere i necessari approfondimenti.

  Emanuele PRISCO (FDI) ricorda come, proprio in ragione delle sue competenze, la I Commissione non possa esimersi dal rilevare la palese incongruità che si verrebbe a determinare nell'ordinamento a causa di alcune disposizioni previste dal provvedimento.
  Osserva peraltro come le norme volte alla semplificazione delle procedure di ingresso non possano dare luogo a un intervento di sanatoria in favore dei lavoratori immigrati clandestini. Rileva, infine, come tali norme appaiano completamente estranee alla finalità del provvedimento.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, nel ricordare che il provvedimento, come osservato nella sua proposta di parere, rechi norme che incidono su diversi ambiti materiali, riconducibili alla ratio unitaria di operare semplificazioni della normativa vigente in tali ambiti, ribadisce l'opportunità che le questioni di merito poste siano affrontate nell'ambito della sede referente.

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 11.10.