CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 aprile 2022
782.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 29

ALLEGATO

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2298 Siani, C. 1780 Cirielli e C. 3129 Bellucci.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 1.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» sono sostituite dalle seguenti: «salvo, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono la custodia cautelare, la possibilità di disporla o mantenerla esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri».

   b) al secondo periodo, dopo le parole: «quando imputato sia» sono inserite le seguenti: «l'unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 maggio 1991, n. 104, con lui convivente, ovvero nei casi in cui l'altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio, e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità, o sia».
*1.14. (Nuova formulazione) Cirielli.
*1.2. (Nuova formulazione) Ascari.
*1.7. (Nuova formulazione) Potenti.

  Sostituire il comma 2 con il seguente: l'articolo 285-bis del codice di procedura penale è abrogato.
**1.3. (Nuova formulazione) Ascari.
**1.12. (Nuova formulazione) Annibali.
**1.13. (Nuova formulazione) Bazoli.
**1.9. (Nuova formulazione) Paolini.

  Al comma 3, capoverso 1-quater, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: unitamente ad ogni indicazione volontariamente fornita dalla persona sottoposta alla misura in ordine alla loro eventuale sussistenza.

  Conseguentemente:

   al medesimo capoverso, sostituire le parole: dell'arrestato con le seguenti: della persona sottoposta alla misura.
*1.4. (Nuova formulazione) Ascari, Ferraresi.
*1.15. (Nuova formulazione) Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.
*1.10. (Nuova formulazione) Potenti.

  Al comma 4, capoverso 4-quinquies, sostituire le parole: dell'ordine di esecuzione con le seguenti: della pena.
1.5. (Nuova formulazione) Ascari, Ferraresi.

ART. 2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Modifiche al codice penale)

  1. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ad Pag. 30anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

   b) al secondo comma, le parole «se la madre è dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «se il condannato è dichiarato decaduto».

  2. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità;»;

   b) al terzo comma le parole «il provvedimento è revocato qualora la madre sia dichiarata decaduta» sono sostituite con le seguenti «il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto» e le parole «alla madre» con le seguenti «al genitore condannato».
*2.1. (Nuova formulazione) Ascari, Ferraresi.
*2.6. (Nuova formulazione) Potenti.
*2.19. (Nuova formulazione) Bellucci.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche dell'ordinamento penitenziario)

  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni;

   1) All'articolo 47-ter, al comma 1-bis è premesso il seguente: «1.2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b), la detenzione domiciliare può essere negata, e la persona sarà ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri, solo quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti»;

   2) al comma 1 dell'articolo 47-quinquies le parole «se non sussiste il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti e» sono soppresse, e dopo le parole «assistenza o accoglienza» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti, in un istituto a custodia attenuata per detenute madri».
**2.02. (Nuova formulazione) Bazoli.
**2.03. (Nuova formulazione) Annibali.