CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 22 giugno 2020
392.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 28/2020: Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19. C. 2547 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:
   0a) al comma 1, la parola: «3» è soppressa.

  Conseguentemente, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 dicembre 2020.».
1. 1. Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:
   0a) al comma 1, le parole: «4, 5 e 7» sono soppresse.

  Conseguentemente, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 giugno 2021.».
1. 2. Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:
   0a) al comma 1, le parole: «4, 5 e 7» sono soppresse.

  Conseguentemente, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 dicembre 2020».
1. 3. Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 31 agosto 2021.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1o settembre 2020 con le seguenti: 1o settembre 2021;
   al comma 2, sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti; 31 agosto 2021.
1. 4. Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo.

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  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1o settembre 2020 con le seguenti: 1o luglio 2021;
   b) al comma 2, sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti; 30 giugno 2021;
   c) dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale, in materia di intercettazione di comunicazioni o conversazioni telefoniche o telematiche)

  1. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
  « 1. Il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. La richiesta contiene, a pena di inammissibilità, l'assenso scritto del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati. L'autorizzazione è data con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:
   a) sussistono gravi indizi di reato;
   b) nei casi di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, le utenze sono intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti indagati ovvero sono intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano attinenti ai medesimi fatti;
   c) nei casi di acquisizione della documentazione del traffico relativo a conversazioni o comunicazioni telefoniche o ad altre forme di telecomunicazione, le utenze sono o sono state intestate o effettivamente in uso a soggetti indagati ovvero a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede;
   d) nei casi di intercettazioni di immagini mediante riprese visive, i luoghi appartengono a soggetti indagati o sono agli stessi effettivamente e attualmente in uso, ovvero appartengono o sono effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative condotte siano attinenti ai medesimi fatti;
   e) le operazioni sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini.
   1.1. Nel decreto con cui autorizza le operazioni, il tribunale deve, con autonoma valutazione, dare conto dei relativi presupposti, che devono essere espressamente e analiticamente indicati, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento.».
   b) al comma 2, dopo le parole: «con decreto motivato», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile» e la parola: «giudice», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «tribunale»;
   c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
  «3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità Pag. 26e la durata delle operazioni per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativi. Il pubblico ministero dà immediata comunicazione al tribunale della sospensione delle operazioni e della loro ripresa. Su richiesta motivata del pubblico ministero, contenente l'indicazione dei risultati acquisiti, la durata delle operazioni può essere prorogata dal tribunale fino a quindici giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti di cui al comma 1. Quando, sulla base di specifici atti di indagine, emerge l'esigenza di impedire che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero che siano commessi altri reati, il pubblico ministero può richiedere nuovamente una proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi.
   3-bis. Se dalle indagini emerge che le operazioni di cui all'articolo 266 possono consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede o che da esse possono emergere indicazioni rilevanti per impedire la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266, e sono scaduti i termini indicati nel comma 3 del presente articolo, il pubblico ministero, con decreto eventualmente reiterabile ricorrendone i presupposti, dispone le operazioni con le modalità di cui al comma 2, per non oltre tre giorni. In tal caso trasmette al tribunale gli atti rilevanti ai fini della convalida, anche per via telematica.
   3-ter. Quando le operazioni di cui all'articolo 266 sono necessarie per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l'autorizzazione di cui ai commi precedenti è data se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2.
   3-quater. Nel decreto di cui al comma 3 il pubblico ministero indica l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui non vi procede personalmente.»;
   d) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 3-bis, il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria»;
   e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.».

  2. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
  « 1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali e i supporti delle registrazioni sono custoditi nell'archivio riservato di cui all'articolo 269.
   2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione dell'intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione Pag. 27intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all'ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.
   3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d'appello. Le operazioni di ascolto sono compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini.»;
   b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
  «3-ter. Ai procuratori generali presso la corte d'appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3.»;
   c) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
  « 4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero salvo che il tribunale, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.
  5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il tribunale autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari.
  6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. È vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti.»;
   d) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
  «6-bis. È vietato disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali attinenti al procedimento prima del deposito previsto dal comma 4.
   6-ter. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al tribunale, il quale fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il tribunale decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.»;
   e) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
  « 7. Il tribunale, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.
  8. È sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti, circostanze e persone estranei alle indagini. Il tribunale in ogni caso dispone che i nomi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.Pag. 28
  9. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7.».

  3. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  « 1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in un apposito archivio riservato tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo»;
   b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non più soggetta a impugnazione» sono aggiunte le seguenti: «e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3»;
   c) ai commi 2 e 3, la parola: «giudice», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «tribunale».

  4. All'articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), e non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte.».

  5. All'articolo 271, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 3, 5, 6 e 6-bis».
  6. All'articolo 271 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora, nell'udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti diversamente qualificato e in relazione ad esso non sussistano i limiti di ammissibilità previsti dall'articolo 266.».

  7. All'articolo 292 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:
  «2-quater. Nell'ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti.».
1. 5. Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1o settembre 2020 con le seguenti: 1o luglio 2021;
   b) al comma 2, sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti; 30 giugno 2021;
   c) dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche al codice penale)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 329 è aggiunto il seguente:
  «Art. 329-bis. – (Obbligo del segreto per le intercettazioni) – I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni Pag. 29o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.
  2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari.»;
   b) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:
  «Art. 379-bis. – (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale) – Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
  Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.
  Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 39-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino a un anno»;
   c) dopo l'articolo 617-septies è inserito il seguente:
  «Art. 617-octies. – (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale) – Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni»;
   d) all'articolo 684, le parole: «fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 250 a euro 750»;
   e) all'articolo 684, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, le altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 500 a euro 1.032».
1. 6. Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1o settembre 2020 con le seguenti: 1o luglio 2021;
   b) al comma 2, sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021;
   c) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, al comma 1, lettera e), punto 3), il capoverso «comma 6» è sostituito dai seguenti:
  «6. Ai difensori dell'imputato è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, per via telematica hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.Pag. 30
   6-bis. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al giudice, il quale fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.».

  Conseguentemente, dopo il comma 2-bis inserire il seguente:
  2-ter. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 159.

(Sospensione del corso della prescrizione)
   1. Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
    1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;
    1-bis) operazioni di stralcio di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, dalla data in cui viene fissata l'udienza di cui all'articolo 268, comma 6-bis, del codice di procedura penale, sino alla chiusura della stessa, e comunque per un tempo non superiore a sessanta giorni;
    2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;
    3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;
    3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale;
    3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.

  2. Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:
    1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;
    2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.

  3. I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.
  4. Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica Pag. 31un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.
  5. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
  6. Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice.».
1. 7. Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1o settembre 2020 con le seguenti: 1o luglio 2021;
   b) al comma 2, sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 266-bis del codice penale, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. I dati informatici in qualsiasi formato e contenuto trasmessi mediante strumenti e piattaforme di messaggistica istantanea P2P e/o client-server costituiscono comunicazioni ai sensi delle disposizioni di cui al presente Capo».
1. 10. Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1o settembre 2020 con le seguenti: 1o luglio 2021;
   b) al comma 2, sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, al comma 1, lettera g), il punto 1) è soppresso.
1. 11. Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), sostituire le parole: 1o settembre 2020 con le seguenti: 1o luglio 2021;
   b) al comma 2, sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021.
1. 12. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1o settembre 2020 con le seguenti: 1o luglio 2021.
1. 13. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021.

Pag. 32

  Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1o settembre 2020 con le seguenti: 1o luglio 2021;
   b) al comma 2, sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021;
   c) dopo il comma 2 inserire i seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge n. 3 del 2019, le parole: «1o gennaio 2020», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
  2-ter. Ai fatti commessi dal 1o gennaio 2020 al 30 giugno 2021 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale nella formulazione vigente alla data del 31 dicembre 2019.
   d) alla rubrica dell'articolo 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e proroga dell'entrata in vigore della disciplina in materia di prescrizione.
1. 9. Costa, Siracusano, Pittalis.
(Inammissibile,
limitatamente alle lettere
c) e d))

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1o settembre 2020 con le seguenti: 1o luglio 2021;
   b) al comma 2, sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021;
   c) dopo il comma 2 inserire i seguenti:
  2-bis. L'efficacia delle modificazioni introdotte agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale dall'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è sospesa fino al 30 giugno 2021.

  2-ter. Ai fatti commessi dal 1o gennaio 2020 al 30 giugno 2021 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale nella formulazione vigente alla data del 31 dicembre 2019.
   d) alla rubrica dell'articolo 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di prescrizione.
1. 8. Costa, Siracusano, Pittalis.
(Inammissibile,
limitatamente alle lettere
c) e d))

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2020.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1o settembre 2020 con le seguenti: 1o gennaio 2021;
   b) al comma 2, sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2020;
   c) dopo il comma 2 inserire i seguenti:
  2-bis. L'efficacia delle modificazioni introdotte agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale dall'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è sospesa fino al 1o gennaio 2021.
  2-ter. Ai fatti commessi dal 1o gennaio 2020 al 1o gennaio 2021 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale nella formulazione vigente alla data del 31 dicembre 2019.
   d) alla rubrica dell'articolo 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di prescrizione.
1. 14. Costa, Siracusano, Pittalis.
(Inammissibile,
limitatamente alle lettere
c) e d))

Pag. 33

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche agli articoli 114 e 115 del codice di procedura penale)

  1. All'articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o del relativo contenuto, di atti di indagine preliminare, nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non sussiste più il segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare».

  2. All'articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. È in ogni caso vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271».

  3. All'articolo 115 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità e sentito il presunto autore del fatto, può disporre la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi».

  4. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, la lettera b) è soppressa.
1. 20. Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 114 del codice di procedura penale)

  1. All'articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: «, fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292» sono soppresse.
  2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, la lettera b) è soppressa.
1. 15. Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1o settembre 2020 con le seguenti: 1o luglio 2021.
1. 16. Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 giugno 2021.».
1. 18. Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 dicembre 2020.».
1. 17. Costa, Siracusano, Pittalis.

Pag. 34

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per le finalità di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, ogni singola procura deve essere dotata di personale specializzato e formato per l'espletamento dei relativi adempimenti tecnici. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1. 19. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2020, n. 7, aggiungere infine le seguenti parole: «, non alterino il contenuto del dispositivo in cui sono installati, mantengano traccia delle operazioni svolte, non siano connessi ad applicazioni informatiche offerte sul mercato neppure con filtri idonei a selezionarne i destinatari, ma siano installati direttamente sul dispositivo del soggetto da sottoporre a intercettazione e non consentano l'archiviazione dei dati acquisti in sistemi cloud.».
1. 21. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per le finalità di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, ogni singola procura deve essere dotata di personale specializzato e formato per l'espletamento dei relativi adempimenti tecnici. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 22. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di procedere, attraverso l'approvazione di una specifica delega al Governo per l'efficienza del processo penale e per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello, volta a garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, le norme introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, non trovano applicazione fino all'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi della delega suddetta, e comunque fino al 30 giugno 2021, Nel periodo di sospensione di cui al precedente periodo, gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale riacquistano efficacia nel testo vigente il 31 dicembre 2019.

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di prescrizione.
1. 25. Costa, Siracusano, Pittalis.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 266 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è soppresso;
   b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente comma:
  «2-bis. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, per i delitti dei Pag. 35pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4.».
1. 23. Varchi, Bellucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 270 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente comma:
  «1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1, che risultino connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.»;
   b) il comma 1-bis è soppresso.
1. 24. Varchi, Bellucci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni di contrasto alla pedopornografia)

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020 n. 7, al comma 1, lettera d), numero 2), le parole: «e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4» sono sostituite con le seguenti: «, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, nonché per i delitti di cui all'articolo 600-quater del codice penale».
1. 01. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

ART. 1-bis.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché per lo svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria.
1-bis. 1. Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Modifiche alla legge 24 aprile 2020, n. 27)

  1. Alla legge 24 aprile 2020, n. 27, gli articoli 123 e 124 sono abrogati.
1-bis. 01. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

ART. 2.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), al primo periodo, dopo le parole: chiede altresì il parere aggiungere la seguente: necessario.

  Conseguentemente:
   a) al secondo periodo sopprimere le parole: Salvo ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza;
   b) al secondo periodo, sostituire le parole: di ventiquattro ore dalla richiesta Pag. 36dei predetti pareri, con le seguenti: della ricezione dei predetti pareri da parte dell'autorità procedente.
2. 1. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: ventiquattr'ore con le seguenti: settantadue ore.
2. 2. Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), secondo periodo, sostituire la parola: ventiquattro, con la seguente: quarantotto.
2. 3. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
  1-bis) dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «Le disposizioni del comma precedente si applicano anche per i detenuti in stato di custodia cautelare e in stato di giudizio.».
2. 4. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2, con il seguente:
  2) il nono comma è sostituito dal seguente: «il procuratore generale presso la corte d'appello è informato dei permessi concessi e del relativo esito con relazione trimestrale degli organi che li hanno rilasciati. I permessi concessi ai detenuti per delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis, e 3-quater del codice di procedura penale o a detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis sono comunicati mensilmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di condanna o ove ha sede il giudice che proceda e al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo».
2. 5. Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: 47-ter, aggiungere le seguenti: al comma 1 la parola: «settanta» è sostituita dalla parola: «settantacinque» e.
2. 6. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: 47-ter aggiungere le seguenti: al comma 1-ter aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di condannati per reati di cui all'articolo 4-bis della presente legge la concessione della detenzione domiciliare è sempre esclusa» e.
2. 7. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

  Al comma 1, lettera b), al primo periodo, dopo le parole: chiede il parere aggiungere la seguente: necessario.

  Conseguentemente, al terzo periodo, sopprimere le parole: salvo ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza.
2. 8. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: I pareri sono resi al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza nel termine rispettivamente di due giorni e di quindici giorni dalla richiesta con le Pag. 37seguenti: I pareri sono resi al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza rispettivamente nel termine di due e quattro giorni dalla richiesta.
2. 9. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 1, lettera b), le parole: due giorni sono sostituite dalle seguenti: cinque giorni.
2. 10. Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «1-quinquies», al secondo periodo, sostituire le parole: di quindici giorni dalla richiesta con le seguenti: di quattro giorni dalla richiesta.
2. 11. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 123 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Per i detenuti o internati per taluno dei delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel caso di scioglimento di cumulo materiale di pene concorrenti irrorate con una o più sentenze di condanna, il reato per il quale è stata disposta l'applicazione della misura di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è ostativo.».
2. 12. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per i detenuti o internati per taluno dei delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel caso di scioglimento di cumulo materiale di pene concorrenti irrorate con una o più sentenze di condanna, il reato per il quale è stata disposta l'applicazione della misura di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è ostativo.
2. 13. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'articolo 123 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.
2. 14. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

ART. 2-bis.

  Sopprimerlo.
2-bis. 1. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 1, sopprimere le parole: il magistrato di sorveglianza o.
2-bis. 2. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 2, dopo le parole: l'autorità sanitaria regionale aggiungere le seguenti: dove è stata disposta la detenzione domiciliare o il differimento della pena.
2-bis. 3. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le informazioni di cui al paragrafo precedente sono comunicate entro 7 giorni dalla richiesta.
2-bis. 4. Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo.

Pag. 38

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. I pareri di cui al comma 1 sono resi al magistrato di sorveglianza e al Tribunale di sorveglianza nel termine rispettivamente di due giorni e di quattro giorni dalla richiesta. Le informazioni dell'autorità sanitaria regionale e del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono rese nel termine di quattro giorni.
  2-ter. Il magistrato di sorveglianza o il Tribunale di sorveglianza acquisiti i pareri e le informazioni di cui ai commi 1 e 2 ne dà avviso al difensore con possibilità per il medesimo di visionarli e di estrarne copia e di depositare entro tre giorni le proprie deduzioni.
2-bis. 5. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 4, premettere le seguenti parole: Nel corso dell'udienza camerale,.
2-bis. 6. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
2-bis. 7. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.
2-bis. 8. Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo.

  Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Se la decisione del Tribunale non interviene nel termine prescritto il provvedimento di revoca non perde efficacia.
2-bis. 9. Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: successivamente al 23 febbraio 2020 con le seguenti: dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
2-bis. 10. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
2-bis. 11. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.1.
(Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare a soggetti sottoposti al regime speciale di detenzione di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19)

  1. In caso di applicazione della detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, a soggetti sottoposti al regime speciale di detenzione di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 354 del 1975, la misura non può essere eseguita presso un'abitazione situata nella regione di nascita o di residenza dei medesimi soggetti.
2-bis. 01. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.1.
(Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare a soggetti sottoposti al regime speciale di detenzione di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19)

  1. In caso di applicazione della detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 47-Pag. 39ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, a soggetti sottoposti al regime speciale di detenzione di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 354 del 1975, la misura non può essere eseguita presso l'abitazione situata nella regione in cui è stato commesso il reato di cui al medesimo articolo 41-bis.
2-bis. 02. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

ART. 2-ter.

  Sopprimerlo.
2-ter. 1. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: Il giudice prima di provvedere avvisa il difensore dell'imputato della richiesta del pubblico ministero e degli elementi acquisiti dall'autorità sanitaria regionale e dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria con possibilità di visionarli e di estrarne copia e di depositare entro tre giorni proprie deduzioni e osservazioni. Le informazioni dell'autorità sanitaria regionale e del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono rese nel termine di quattro giorni. Salvo che ricorrano esigenze di eccezionale urgenza, decorsi detti termini, il giudice procede comunque anche in assenza delle indicate informazioni.
2-ter. 2. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 2, dopo le parole: l'autorità sanitaria regionale aggiungere le seguenti: dove è stata disposta la misura degli arresti domiciliari.
2-ter. 3. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le informazioni di cui al paragrafo precedente sono comunicate entro 7 giorni dalla richiesta.
2-ter. 4. Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo.

  Al comma 3, sostituire le parole: successivamente al 23 febbraio 2020 con le seguenti: dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
2-ter. 5. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

ART. 2-quinquies.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: grave.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: è inoltre concessa con le seguenti: può essere concessa una volta al giorno.
2-quinquies. 1. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

ART. 2-sexies.

  Al comma 1, capoverso «2-quater.2.», sopprimere le parole: ed internati sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo.
2-sexies. 1. Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo.

  Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 2-septies.

  1. All'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-bis inserire il seguente comma:
  «3-ter. Fermo quanto disposto dal comma precedente, qualora l'esigenza cautelare Pag. 40riguardi esclusivamente il pericolo di commissione di delitti della stessa specie di quello per il quale si procede, la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo nei confronti dei delinquenti abituali, professionali o per tendenza e soltanto se trattasi di delitti puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. La custodia cautelare in carcere è in ogni caso applicabile ove il giudice non possa concedere gli arresti domiciliari per l'assenza di una idonea privata dimora, o per una delle ragioni indicate nell'articolo 284, comma 5-bis.».
2-sexies. 01. Costa, Sisto, Siracusano, Pittalis.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 2-septies.
(Disposizioni in materia di riparazione per ingiusta detenzione)

  1. All'articolo 315 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. La sentenza che accoglie la domanda di riparazione è trasmessa agli organi titolari dell'azione disciplinare nei riguardi dei magistrati, per le valutazioni di loro competenza.».

  2. All'articolo 2, comma 1, lettera gg), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo le parole: «grave ed inescusabile» sono aggiunte le seguenti: «; l'aver concorso, con negligenza o superficialità, anche attraverso la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare, all'adozione dei provvedimenti di restrizione della libertà personale per i quali sia stata disposta la riparazione per ingiusta detenzione ai sensi degli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale».
2-sexies. 02. Costa, Siracusano, Pittalis.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 2-septies.

  1. All'articolo 323 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente:
  «1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, ponendo in essere un atto del suo ufficio in manifesta violazione di specifiche norme di legge o non astenendosi nei casi previsti dalla legge, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.».
2-sexies. 03. Costa, Siracusano, Pittalis.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 2-septies.

  1. All'articolo 323 del codice penale, primo comma, dopo le parole: «in violazione di» è aggiunta la seguente: «specifiche».
2-sexies. 04. Costa, Siracusano, Pittalis.
(Inammissibile)

ART. 3.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:
    2-bis) la lettera b), n. 2, è così sostituita: «procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza ovvero sono disposti sequestri di cui alle disposizioni del titolo terzo del libro terzo e dell'articolo 321 del codice di procedura penale».
3. 1. Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo.

Pag. 41

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) al comma 4, dopo le parole: «il corso della prescrizione» inserire le seguenti: «, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 159 del codice penale, comma 1, numero 1-bis)».

  Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 159.

(Sospensione del corso della prescrizione)
   1. Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
   1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;
   1-bis) sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
   2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;
   3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;
   3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale;
   3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.
   Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:
   1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;
   2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.
   I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.
   Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore Pag. 42causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.
   La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
   Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice.».
3. 2. Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) al comma 7, lettera h), dopo le parole: «la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice» sono aggiunte le seguenti: «È fatta salva la facoltà di discutere la causa alla presenza del giudice qualora uno dei difensori ne faccia richiesta con istanza scritta da inviarsi almeno 3 giorni prima con deposito nel fascicolo telematico».
3. 3. Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
   c-bis) al comma 7, lettera f), sono apportate le seguenti modifiche:
    1) alle parole: «la previsione dello svolgimento delle udienze civili» sono premesse le seguenti: «Con il consenso di tutte le parti,»;
    2) dopo le parole: «la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice» sono aggiunte le seguenti: «È fatta salva la facoltà di discutere la causa alla presenza del giudice qualora uno dei difensori ne faccia richiesta con istanza scritta da inviarsi almeno 3 giorni prima con deposito nel fascicolo telematico».
3. 4. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) 1. dopo il comma 11, è inserito il seguente: «11-bis. Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale ed alla corte di appello, il deposito degli atti del magistrato ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici».
3. 5. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

  Al comma 1, lettera c-bis), dopo il comma 7-bis aggiungere i seguenti commi:
  7-ter. Al fine della tutela sia del minore che del genitore in relazione al diritto di salute da rischio di contagio epidemiologico da COVID-19, uno dei due coniugi, può depositare ricorso al tribunale competente per le cause di separazione, divorzio e convivenza al fine di ottenere l'affidamento condiviso paritetico in ugual periodo da trascorrere con i figli per 15 giorni consecutivi ciascun genitore e l'inserimento del mantenimento diretto da parte del genitore collocatario nei confronti dei figli, salvo oggettive e non superabili condizioni ostative, fino alla fine dell'emergenza sanitaria o comunque fino alla riapertura a tempo pieno delle scuole o asili nido o plessi scolastici comunque denominati, indipendentemente dai tempi della frequentazione precedentemente stabiliti.
  7-quater. La domanda avanzata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 147 e 337-ter del codice civile, con il ricorso di cui al comma 7-ter, è decisa inaudita altera parte con decreto motivato Pag. 43non impugnabile entro 5 giorni dal deposito. Il presidente del tribunale di cui al comma 7-ter, o il magistrato da lui designato, col medesimo provvedimento fissa con decreto la data di comparizione delle parti avanti a sé, che deve essere tenuta entro 15 giorni dal deposito del ricorso, nonché il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui la parte convenuta può depositare memoria difensiva.
  7-quinquies. All'udienza, verificata l'integrità del contraddittorio, il giudice con ordinanza conferma, modifica o revoca la misura ai sensi e per gli effetti dell'articolo 331-ter del codice civile. Contro il provvedimento di cui al primo periodo si può proporre reclamo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile.
  7-sexies. I procedimenti disciplinati dalla presente norma rientrano tra quelli di cui al comma 3, per i quali non operano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
3. 6. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo.

  Al comma 1, lettera c-ter), capoverso 11.1, aggiungere in fine il seguente periodo: Gli atti depositati entro le 36 ore successive all'accertamento del mancato funzionamento si considerano tempestivamente prodotti nel caso in cui, nel predetto periodo, risultassero spirati i relativi termini di decadenza.
3. 7. Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo.

  Al comma 1, sostituire le lettere d), e), f) e g) con la seguente:
   d) sopprimere i commi 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies.
3. 8. Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole:, salvo che le parti vi acconsentano,.
*3. 9. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole:, salvo che le parti vi acconsentano,.
*3. 10. Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole:, salvo che le parti vi acconsentano,.
*3. 11. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: o in camera di consiglio aggiungere le seguenti: alle udienze in cui si effettuano produzioni documentali.
3. 12. Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere il capoverso 12-quater.2.
3. 13. Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera f), capoverso 12-quater.2 sopprimere il terzo periodo.
3. 14. Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 1, lettera f), dopo il capoverso 12-quater.2 aggiungere il seguente:
  12-quater.2-bis. Sino al 31 luglio 2020, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 34 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, presso ciascun ufficio giudiziario in cui operi il processo civile telematico ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, Pag. 44dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, i cancellieri sono autorizzati a ricevere atti e documenti in modalità telematica dal magistrato procedente e a darvi esecuzione, nella medesima modalità, mediante la modifica dei dati iscritti nei relativi registri di cancelleria presenti sul dominio giustizia. In applicazione dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ai soggetti abilitati interni, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), numero 1) del citato decreto n. 44 del 2011, sono conferite le credenziali necessarie alle attività di cui al primo periodo, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Le disposizioni di cui al secondo periodo sono adottate:
   a) su richiesta del presidente del tribunale o della Corte d'appello, che abbia attribuito al rispettivo cancelliere la qualifica di responsabile del trattamento in conformità alle norme rilevanti del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni;
   b) previo accertamento in concreto, da parte del predetto Direttore generale, della funzionalità, nell'ufficio giudiziario richiedente, dei servizi di comunicazione dei documenti informatici e dell'idoneità delle attrezzature informatiche a salvaguardare la genuinità delle operazioni di modifica dei registri, conseguenti alle conformi disposizioni del magistrato procedente.
3. 15. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) al comma 20-bis, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «In tutti i procedimenti civili vertenti su diritti disponibili, che non siano stati trattenuti per la decisione e le cui udienze siano state differite a causa dell'emergenza, o saranno ulteriormente differite per esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, il giudice di primo grado o di appello può disporre la mediazione, anche mediante provvedimento emesso fuori udienza, secondo i criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 del 4 marzo 2010. Per agevolare l'attuazione della previsione di cui al presente comma potranno essere siglati protocolli fra gli uffici giudiziari e Consigli dell'Ordine degli Avvocati, associazioni professionali e di categoria nonché università presenti sul territorio».
3. 16. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis.1. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

Art. 83-bis.
(Misure in materia di negoziazione assistita e mediazione civile e commerciale)

  1. Al fine di favorire la ripresa economica e la coesione sociale, alle parti che attivano successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge una procedura di mediazione civile e commerciale o di negoziazione assistita, è riconosciuto per i periodi d'imposta 2020 e 2021, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento sino a 2.500 euro per spese e indennità di mediazione e sempre nella misura del 50 per cento sino a 2.500 euro a titolo di compenso professionale per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 80 milioni di euro. Le spese suindicate dovranno essere effettivamente sostenute e documentate mediante versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  2. Per i medesimi periodi di imposta di cui comma 1, il verbale di accordo raggiunto Pag. 45in mediazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 e l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente in deroga al limite previsto per l'accordo conciliativo previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
  3. Al fine di agevolare la partecipazione ai procedimenti di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la conciliazione della lite non dà luogo a responsabilità amministrativa e contabile quando il contenuto dell'accordo rientri nei limiti del potere decisionale dell'incaricato, salvo i casi di dolo o colpa grave.
  4. In tutti i procedimenti civili vertenti su diritti disponibili, che non siano stati trattenuti per la decisione e le cui udienze siano state differite a causa dell'emergenza, o saranno ulteriormente differite per esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, il giudice di primo grado o di appello può disporre la mediazione, anche mediante provvedimento emesso fuori udienza, secondo i criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 del 4 marzo 2010. Per agevolare l'attuazione della previsione di cui al presente comma potranno essere siglati protocolli fra gli uffici giudiziari e Consigli dell'Ordine degli Avvocati, associazioni professionali e di categoria nonché università presenti sul territorio.
  5. All'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13, e modificato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente: «6-ter. Per le domande giudiziali aventi ad oggetto la materia delle obbligazioni contrattuali, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis».
3. 17. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis.1. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

Art. 83-bis.
(Richiesta di notificazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata all'U.N.E.P.)

  1. Fino al 31 luglio 2020, laddove l'atto da notificare sia costituito da un documento informatico e il destinatario non possieda un indirizzo di posta elettronica certificata, la richiesta di notificazione può essere trasmessa all'ufficiale giudiziario mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata.
  2. L'ufficiale giudiziario estrae dall'allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, mediante consegna di copia analogica dell'atto da lui dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  3. Il pagamento dei diritti, delle indennità di trasferta e delle spese di spedizione, nonché dei diritti copia e di certificato relativi alle notificazioni eseguite ai sensi dei commi precedenti viene assolto, anche sotto forma di anticipazione forfettaria mediante sistemi elettronici di pagamento, anche tramite la piattaforma tecnologica di cui al l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
*3. 18. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis.1. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

Art. 83-bis.
(Richiesta di notificazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata all'U.N.E.P.)

Pag. 46

  1. Fino al 31 luglio 2020, laddove l'atto da notificare sia costituito da un documento informatico e il destinatario non possieda un indirizzo di posta elettronica certificata, la richiesta di notificazione può essere trasmessa all'ufficiale giudiziario mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata.
  2. L'ufficiale giudiziario estrae dall'allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, mediante consegna di copia analogica dell'atto da lui dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  3. Il pagamento dei diritti, delle indennità di trasferta e delle spese di spedizione, nonché dei diritti copia e di certificato relativi alle notificazioni eseguite ai sensi dei commi precedenti viene assolto, anche sotto forma di anticipazione forfettaria mediante sistemi elettronici di pagamento, anche tramite la piattaforma tecnologica di cui al l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
*3. 19. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis.1. All'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 15 inserire il seguente:
  «15-bis. Ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale di cui al presente articolo e di cui agli articoli 84 e 85, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater, 47 comma 3 e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia».
3. 20. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis.1. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

Art. 83-bis.
(Modifica dell'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di notificazioni telematiche nei procedimenti avanti il Consiglio nazionale forense in funzione giurisdizionale)

  1. Al quarto comma dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, dopo le parole: «nei procedimenti civili» sono inserite le seguenti: «, e in quelli avanti al Consiglio Nazionale Forense in sede giurisdizionale».
3. 21. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

Art. 83-bis.
(Modifica dell'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di notificazioni telematiche degli avvocati)

  All'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, dopo le parole: «previsti Pag. 47dagli articoli 6-bis» sono inserite le seguenti parole: «, 6-ter».
*3. 22. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

Art. 83-bis.
(Modifica dell'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di notificazioni telematiche degli avvocati)

  All'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, dopo le parole: «previsti dagli articoli 6-bis» sono inserite le seguenti parole: «, 6-ter».
*3. 23. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

  Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
  1-quater. All'articolo 16-ter del decreto-legge 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: «convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2» sono inserite le parole: «; dal comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
3. 24. Tateo, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini.

  Sopprimere il comma 1-quater.
3. 25. Frassinetti, Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Bellucci.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-quinquies. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi di preminente interesse generale, di accelerare i procedimenti sospesi ai fini del contenimento della diffusione del COVID-19, e di contenere il numero di vacanze di organico, per far fronte al sopravvenuto carico di lavoro determinatosi sugli uffici giudiziari per effetto della sospensione dei procedimenti civili penali ed amministrativi e dei rinvii di cui all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, fino al 31 dicembre 2021 non possono essere autorizzati ulteriori incarichi in posizione di fuori ruolo 2021 a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato.
3. 26. Costa, Siracusano, Pittalis.

ART. 3-bis.

  Al primo comma, capoverso 3-ter, dopo le parole: per l'incolumità personale aggiungere le seguenti: ovvero risultino sussistenti ragioni non biasimevoli di opportunità, anche di natura personale.
3-bis. 1. Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo.

  Al primo comma, capoverso 3-quater, sopprimere le parole: e fino al perdurare dello stato di emergenza relativa al COVID-19.
3-bis. 2. Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.1.

  1. Per assicurare la piena operatività degli uffici giudiziari del distretto della Pag. 48Corte di Appello di Trento e in attuazione dell'articolo 1, del decreto legislativo 7 febbraio 2017 n. 16, «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari» la regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol è autorizzata a ricorrere alle graduatorie dei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dal Ministero della giustizia, con oneri a carico della regione medesima.
3-bis. 01. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto, Turri.
(Inammissibile)

ART. 4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa)

  1. All'articolo 84, commi 3, 4, lettera e), 5, 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite con «31 luglio 2020». A decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 può essere chiesta discussione orale con istanza depositata fino a due giorni dopo il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, al momento dell'iscrizione al ruolo della causa per le parti ricorrenti ed al momento della costituzione in giudizio per le altre parti mediante collegamento da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. L'istanza è automaticamente accolta dal presidente del collegio anche se presentata da una sola delle congiuntamente da tutte le parti costituite. Se il presidente ritiene necessaria, anche in assenza di istanza di parte, la discussione della causa con modalità da remoto, la dispone con decreto da comunicare alle parti costituite fino a tre giorni liberi prima dell'udienza. Per gli affari cautelari è fatta salva la facoltà delle parti sia di rinunciare all'udienza mediante collegamento da remoto con istanza congiunta da presentare fino al giorno prima dell'udienza, sia di chiedere un rinvio ad altra data. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica, almeno un giorno libero prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati e il personale addetto è considerato udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla discussione, qualora non si tenga la trattazione orale mediante collegamento da remoto o essa non sia rinviata ad altra data, possono essere depositate note di udienza fino alle ore 9 antimeridiane del giorno dell'udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza. Per il periodo dal 30 maggio al 31 luglio è esclusa la facoltà di presentare le brevi note previste dall'articolo 84, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 due giorni liberi prima dell'udienza. Entro due giorni liberi dalla scadenza del termine di deposito delle memorie di replica, l'udienza pubblica e quella camerale nei riti speciali di cui all'articolo 87, comma 2, lettere b), c), d), e) ed f) del codice del processo amministrativo, può essere differita a data successiva alla scadenza del periodo emergenziale, se una delle parti depositi istanza con cui chiede che la Pag. 49discussione orale non avvenga da remoto. Sulla istanza e per tutti i riti provvede il Presidente, con decreto, tre giorni liberi prima della data fissata per l'udienza da remoto e, in mancanza, il Collegio con ordinanza non impugnabile. Le notificazioni alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 che non abbiano effettuato le comunicazioni previste dall'articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito nella legge n. 221 del 2012, sono validamente effettuate agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati presso i Registri IPA e/o presso i siti istituzionali delle amministrazioni stesse. La procura rilasciata ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile può essere conferita anche mediante documento sottoscritto con firma digitale, che certifica l'autenticità e fornisce la data dell'apposizione; in tale caso, non è necessaria ulteriore attività di autentica del difensore. Non si applica l'articolo 25 comma 2 del decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82. L'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016 n. 168, convertito con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016 n. 197 è abrogato.
  2. Il comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante le norme di attuazione al codice del processo amministrativo, è sostituito dal seguente: «1. Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di trasformazione digitale nonché il Consiglio Nazionale Forense e le Associazioni specialistiche maggiormente rappresentative e gli altri soggetti indicati dalla legge, che si esprimono nel termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, anche relativamente ai procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il procedimento per ricorso straordinario. Il decreto si applica a partire dalla data nello stesso indicata, comunque non anteriore al quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».
  3. A decorrere dal quinto giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto adottato dal Presidente del Consiglio di Stato di cui al comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dal comma 2 del presente articolo, è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40, È abrogato il comma 2-quater dell'articolo 136 dell'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del processo amministrativo.
4. 1. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 1, al primo e al terzo periodo, sostituire le parole: 31 luglio 2020 con le seguenti: 30 settembre 2020.
4. 2. Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo.

  Apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «entro il termine per il deposito delle memorie di replica» con le seguenti: «fino a due giorni dopo il deposito delle memorie di replica» e le parole: «fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito,» con le seguenti: «al momento dell'iscrizione al ruolo della causa per le parti ricorrenti ed al momento della costituzione in giudizio per le altre parti»;
    2) al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: «L'istanza è automaticamente accolta anche se presentata da una sola delle parti costituite»;Pag. 50
    3) al comma 1, sopprimere il quinto periodo;
    4) al comma 1, sesto periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «da comunicare alle parti costituite fino a tre giorni liberi prima dell'udienza»;
    5) al comma 1, dopo il sesto periodo, inserire il seguente periodo: «Per gli affari cautelari è fatta salva la facoltà delle parti di sia di rinunciare all'udienza mediante collegamento da remoto con istanza congiunta da depositare fino ad un giorno prima della data dell'udienza, sia di chiedere un rinvio ad altra data»;
    6) al comma 1, settimo periodo, dopo la parola: «giorno», inserire la seguente: «libero»;
    7) al comma 1, ottavo periodo, dopo le parole: «In alternativa alla discussione», inserire le seguenti: «qualora non si tenga la trattazione orale mediante collegamento da remoto o essa non sia rinviata ad altra data»;
    8) al comma 1, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «Per il periodo dal 30 maggio al 31 luglio è esclusa la facoltà di presentare le brevi note previste dall'articolo 84, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 due giorni liberi prima dell'udienza»;
    9) al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Entro due giorni liberi dalla scadenza del termine di deposito delle memorie di replica, l'udienza pubblica e quella camerale nei riti speciali di cui all'articolo 87, comma 2, lettere b), c), d), e) ed f) cpa, può essere differita a data successiva alla scadenza del periodo emergenziale, se una delle parti depositi istanza con cui chiede che la discussione orale non avvenga da remoto. Sulla istanza e per tutti i riti provvede il Presidente, con decreto, tre giorni liberi prima della data fissata per l'udienza da remoto e, in mancanza, il Collegio con ordinanza non impugnabile. Le notificazioni alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 che non abbiano effettuato le comunicazioni previste dall'articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito nella legge n. 221 del 2012, sono validamente effettuate agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati presso i Registri IPA e/o presso i siti istituzionali delle amministrazioni stesse. La procura rilasciata ai sensi dell'articolo 83 codice di procedura civile può essere conferita anche mediante documento sottoscritto con firma digitale, che certifica l'autenticità e fornisce la data dell'apposizione; in tale caso, non è necessaria ulteriore attività di autentica del difensore. Non si applica l'articolo 25 comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82. L'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016 n. 168, convertito con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016 n. 197 è abrogato»;
    10) al comma 3, sopprimere la parola: «primo».
4. 3. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Bellucci.

  Al comma 1, ottavo periodo, sostituire le parole: tre giorni con le seguenti: cinque giorni.
4. 4. Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. I termini di sospensione previsti dal precedente comma si applicano altresì ai giudizi avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
4. 5. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con Pag. 51modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti:
   «Nel rito degli appalti e negli altri riti abbreviati le brevi note sono depositate nel termine perentorio di un giorno libero prima dell'udienza.
   In tutti i casi, alla controparte è riservata facoltà di deposito di una breve replica scritta, nelle dodici ore successive alla mezzanotte del giorno di cui al periodo precedente».
4. 6. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
   b) al comma 4, lettera d) dopo le parole: «trattazione delle udienze» aggiungere le seguenti: «avvalendosi di collegamento da remoto con gli avvocati»;
   b) al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «senza discussione orale» con le seguenti: «avvalendosi di collegamento da remoto con gli avvocati» e sopprimere le seguenti parole: «omesso ogni avviso».
4. 7. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti commi:
   «Se la legge del tempo in cui fu commesso l'illecito amministrativo e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al sanzionato, salvo che l'ordinanza sia diventata esecutiva ai sensi dell'articolo 18, ultimo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689.
   Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi del capo I della presente legge se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.»
4. 8. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.
(Inammissibile)

ART. 5.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Indennità per i magistrati onorari in servizio)

  1. In favore dei magistrati onorari di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è corrisposta, con cadenza mensile, un'indennità annuale lorda in misura fissa pari ad euro 60.525, rivalutata annualmente, al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali e pari a cinque impegni settimanali.
  2. L'indennità di risultato può essere riconosciuta in misura non inferiore al trenta per cento e non superiore al cinquanta per cento dell'indennità fissa spettante a norma del precedente comma.
  3. I magistrati onorari di cui al comma 1 permangono nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al raggiungimento del limite di età individuato nell'articolo 2 del Regolamento per le prestazioni previdenziali della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.
  4. Le dotazioni organiche, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018 relative ai giudici onorari di pace e ai vice Pag. 52procuratori onorari sono rideterminate, rispettivamente, in «3.300» e «1.800» unità.
  5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019- 2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
*5. 01. Costa, Siracusano, Pittalis.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Indennità per i magistrati onorari in servizio)

  1. In favore dei magistrati onorari di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è corrisposta, con cadenza mensile, un'indennità annuale lorda in misura fissa pari ad euro 60.525, rivalutata annualmente, al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali e pari a cinque impegni settimanali.
  2. L'indennità di risultato può essere riconosciuta in misura non inferiore al trenta per cento e non superiore al cinquanta per cento dell'indennità fissa spettante a norma del precedente comma.
  3. I magistrati onorari di cui al comma 1 permangono nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al raggiungimento del limite di età individuato nell'articolo 2 del Regolamento per le prestazioni previdenziali della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.
  4. Le dotazioni organiche, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018 relative ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari sono rideterminate, rispettivamente, in «3.300» e «1.800» unità.
  5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019- 2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
*5. 02. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni temporanee in materia di trattenimento dei magistrati onorari)

  1. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi di preminente interesse generale, di accelerare i procedimenti sospesi ai fini del contenimento della diffusione del COVID-19, e di contenere il numero di vacanze di organico, con dichiarazione dell'interessato da presentare entro il 31 luglio 2020, è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, dei magistrati onorari in servizio alla data del 1o maggio 2020.
  2. Il personale di cui al presente articolo collocato a riposo dal 30 aprile 2019 sino alla data di entrata in vigore della presente legge, può esercitare la facoltà di cui al primo comma con dichiarazione da presentare alla rispettiva amministrazione, a pena di decadenza, entro il 31 luglio 2020. Tale personale è riammesso nei ruoli nella posizione da ultimo ricoperta, salvo che alla data di presentazione della suddetta istanza la posizione sia già da altri rivestita. In tale evenienza è data facoltà di Pag. 53concorrere ai posti non ancora assegnati, i cui termini per la partecipazione sono riaperti limitatamente al periodo residuo di richiamo in servizio per effetto del presente articolo. Il periodo trascorso tra la data di collocamento a riposo e la ripresa delle funzioni è aggiunto, a domanda, al compimento del settantaduesimo anno d'età.
  3. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2025.
5. 03. Costa, Siracusano, Pittalis.

ART. 6.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: hanno installato con le seguenti: installano.
6. 1. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: su base volontaria aggiungere le parole: senza il beneficio di alcuna facilitazione.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: complementari con: integrative;
   b) al comma 3, dopo le parole: in forma aggregata sostituire la parola: o con la parola: e;
   c) al comma 6 sostituire le parole: o resi definitivamente anonimi con le parole: a cura e spese del fornitore dell'applicazione di cui al precedente comma 1;
   d) dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:
  7-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque illecitamente trattiene, divulga, cede, trasferisce, pubblica o comunque tratta i dati raccolti in violazione a quanto stabilito del presente articolo, è punito con la reclusione da due a quattro anni.
6. 2. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

  Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: Trento e di Bolzano, inserire le seguenti: nonché le competenti Commissioni parlamentari.
6. 3. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministro della salute, considerati i rischi per la protezione e per la sicurezza dei dati derivanti dal trattamento dei dati personali attraverso il sistema di allerta COVID-19, individua un Responsabile per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 37 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679.
6. 4. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: la geolocalizzazione dei aggiungere le seguenti: dispositivi mobili dei.
6. 5. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: adeguate ad evitare il rischio di con le seguenti: volte ad assicurare la non.
6. 6. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

  Al comma 2, lettera e), sopprimere la parola: anche e dopo le parole: al trattamento aggiungere le seguenti: e comunque non oltre 30 giorni,
6. 7. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

Pag. 54

  Al comma 2, lettera e), sopprimere la parola: anche.
6. 8. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

  Al comma 2, lettera f), dopo le parole: degli interessati, aggiungere le seguenti: e dei soggetti di cui all'articolo 2-terdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali.
6. 9. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

  Al comma 3, sopprimere dalle parole: salva la possibilità a: 2016/679.
*6. 10. Mollicone, Varchi, Maschio, Bellucci.

  Al comma 3, sopprimere dalle parole: salva la possibilità a: 2016/679.
*6.11. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

  Al comma 3, dopo le parole: al medesimo comma 1, sostituire le parole da: salva la possibilità fino alla fine del comma con le seguenti: e sono cancellati al momento dalla cessazione dello stato di emergenza
6.12. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

  Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: limitatamente comunque al periodo previsto nel successivo comma 6 del presente articolo e successivamente i dati personali trattati devono essere cancellati.

  Conseguentemente, al comma 6, sopprimere le parole: o resi definitivamente anonimi.
6. 13. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

  Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Chiunque, avendo accesso ai dati raccolti, contravviene al divieto di cui al periodo precedente ovvero, essendone venuto comunque a conoscenza, li divulghi con qualsiasi modalità, anche solo parzialmente, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 20.000 euro.
6. 14. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

  Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Chiunque, essendo venuto comunque a conoscenza dei dati raccolti, li divulghi con qualsiasi modalità – anche solo parzialmente – è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 20.000 euro. Alla medesima pena soggiace il titolare del trattamento ai sensi del comma 1.
6. 15. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

  Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: I dati, raccolti non possono in alcun caso essere utilizzati ai fini di verifiche fiscali ovvero di azioni giudiziarie, civili e penali.
6. 16. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

  Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Ne è in ogni caso escluso qualsiasi utilizzo per finalità giudiziarie.
6. 17. Costa, Siracusano, Pittalis.

Pag. 55

  Al comma 5 sostituire le parole: esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale con le seguenti: esclusivamente con infrastrutture e server collocati sul territorio nazionale.

  Conseguentemente dopo il primo periodo inserire il seguente: Il fornitore dei server e delle infrastrutture dichiara all'avvio della fornitura la conformità delle procedure adottate a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)», a prevalenza su qualsiasi altra disposizione di paesi esteri non soggetti all'ambito di applicabilità delle norme sopra citate.
6. 18. Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: Il soggetto titolare della concessione del codice sorgente viene individuato attraverso una procedura a evidenza pubblica come da normativa vigente in materia di contratti pubblici e di sicurezza nazionale cibernetica, al fine di salvaguardare la sovranità digitale italiana.
6. 19. Mollicone, Varchi, Maschio, Bellucci.

  Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: L'individuazione del soggetto titolare della concessione del codice sorgente viene effettuata tramite procedura a evidenza pubblica secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
6. 20. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

  Al comma 6 sopprimere le parole: o resi definitivamente anonimi.
*6. 21. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

  Al comma 6 sopprimere le parole: o resi definitivamente anonimi.
*6. 22. Mollicone, Varchi, Maschio, Bellucci.

  Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Il soggetto responsabile della politica di cancellazione e anonimizzazione dei dati è il Ministero della salute. In caso di uso illecito dei dati o della mancata cancellazione degli stessi si applica l'articolo 167, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. 23. Mollicone, Varchi, Maschio, Bellucci.

  Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Le misure di cui al periodo precedente si applicano, a richiesta dell'utente, anche nell'ipotesi in cui lo stesso decida di disinstallare l'applicazione dal proprio dispositivo di telefonia mobile prima del termine del 31 dicembre 2020.
6. 24. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

  Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al periodo precedente è punito, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5000 a 20.000 euro.
6. 25. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

Pag. 56

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 6-bis. Al fine di rendere efficace il sistema di allerta di cui al presente articolo, il Ministero della salute assicura le iniziative e gli investimenti necessari al potenziamento del sistema di individuazione dei contagiati e di rilevamento della loro evoluzione sanitaria attraverso la somministrazione, ad intervalli regolari, di test diagnostici (tamponi rinofaringei, test sierologici o altra misura ritenuta utile, dal punto di vista sanitario, all'accertamento del contagio).
6. 26. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

ART. 7.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Obblighi per gli operatori telefonici in materia di responsabilità per danni ai minori)

  1. All'articolo 70 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente: « g-bis). Le disposizioni di cui all'articolo 2048 del codice civile relativo alla responsabilità civile dei genitori nel caso di danni causati dai minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete»;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis). Le disposizioni di cui alla lettera g-bis) del comma precedente devono essere approvate per iscritto dal contraente».
7. 01. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche)

  1. All'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «L'adottato, ovvero il figlio non riconosciuto alla nascita da una donna che abbia manifestato la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, ovvero ancora un loro diretto discendente, raggiunta la maggiore età, possono chiedere di avere accesso a informazioni che riguardano la propria origine ovvero l'identità dei propri genitori biologici.».
   b) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'accesso alle informazioni non legittima azioni di stato né dà diritto ad alcuna rivendicazione di carattere patrimoniale o successorio. Qualora il figlio sia parzialmente o totalmente incapace, l'istanza è presentata da chi ne ha la legale rappresentanza ed esclusivamente ai fini dell'acquisizione delle informazioni di carattere sanitario.».
   c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. L'accesso alle informazioni è consentito nei confronti della madre che, avendo dichiarato di non voler essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, abbia successivamente revocato tale dichiarazione, o sia deceduta, o risulti incapace di esprimere la propria volontà, o sia irreperibile. La dichiarazione di revoca è resa personalmente dalla donna con dichiarazione autenticata dall'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, contenente le indicazioni che Pag. 57consentano di risalire al luogo e alla data del parto nonché all'identità della persona nata. L'ufficiale dello stato civile trasmette senza ritardo la dichiarazione di revoca al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. La donna ha altresì facoltà, decorsi diciotto anni dal parto, di confermare con le medesime modalità l'esercizio del diritto all'anonimato. In questo caso, qualora sia presentata istanza ai sensi del comma 7-bis del presente articolo, il tribunale per i minorenni autorizza, se richiesto, l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili.».
   d) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
  «7-bis. Su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5, o del figlio non riconosciuto alla nascita, ovvero dei suoi discendenti, in caso di sua morte o incapacità, ed in mancanza di revoca della dichiarazione della madre di non voler essere nominata, il tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, avvalendosi preferibilmente del personale dei servizi sociali, ricerca e contatta la madre per verificare se intenda rimuovere l'anonimato a seguito della richiesta del figlio.
   7-ter. Il tribunale per i minorenni, ricevuta l'istanza, forma il relativo fascicolo garantendone la segretezza sino alla conclusione del procedimento. I partecipanti al procedimento sono tenuti al mantenimento del segreto sulle informazioni raccolte nell'ambito del procedimento medesimo. Il tribunale incarica delle indagini una squadra specializzata di polizia giudiziaria, scelta tra i corpi militari, vigilando che esse vengano svolte senza tralasciare il sopralluogo presso l'istituto o il luogo di nascita e altre pubbliche amministrazioni che possano conservare dati utili all'identificazione della donna, della sua esistenza in vita o dell'intervenuto decesso, e del luogo di residenza. Ove la donna risulti in vita, incarica il servizio sociale del luogo di residenza di questa, o l'autorità consolare in caso di residenza all'estero, di recapitare, esclusivamente a mani proprie dell'interessata, una lettera di convocazione per comunicazioni orali, indicando diverse date possibili nelle quali le comunicazioni verranno effettuate, presso la sede del servizio o, ove preferito, al domicilio dell'interessata. In nessun caso l'operatore comunica il motivo della convocazione, osservando il più stretto segreto d'ufficio. Il servizio notificante informa il giudice delle condizioni psico-fisiche della persona, in modo da consentire le cautele imposte dalle medesime condizioni. Il colloquio avviene nel giorno e nel luogo scelto dall'interessata, alla presenza di quest'ultima, sola e senza eventuali accompagnatori, e del giudice onorario minorile delegato dal giudice togato. L'interessata viene messa al corrente dal giudice che il figlio ha espresso il desiderio di accedere ai propri dati di origine e viene informata che ella può o meno disvelare la sua identità e può anche richiedere un termine di riflessione. Se la donna consente, il giudice redige verbale, facendolo sottoscrivere alla persona interessata e rivelando a quest'ultima il nome del ricorrente. Se la donna non consente alla revoca dell'anonimato, il giudice si adopera per raccogliere, nel rispetto della riservatezza della donna, tutte le informazioni utili a ricostruire l'identità personale del nato, attraverso la conoscenza delle circostanze del concepimento e della nascita, nonché dati anamnestici e familiari. In questo caso, il figlio ha diritto di conoscerne l'identità dopo il decesso della stessa, la cui comunicazione avviene a cura del tribunale per i minorenni adito per l'istanza. La donna conserva la facoltà di revocare l'anonimato in qualsiasi momento, con dichiarazione resa al medesimo tribunale o all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, che gliela trasmette in forma riservata. Della revoca è informato tempestivamente l'istante, o in caso di suo decesso i discendenti ovvero, in mancanza di questi, gli eredi. Nel caso in Pag. 58cui la donna risulti deceduta il tribunale comunica senz'altro la sua identità all'istante, pronunciandosi con decreto motivato. Con le medesime modalità, su ricorso dell'interessato ed attraverso interpello, è consentito l'accesso ai dati identificativi di fratelli o consanguinei esistenti in vita, o la comunicazione dei dati identificati di quelli premorti.
   Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente disposizione con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
7. 02. Turri, Bisa, Cantalamessa, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio)

  1. I contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 devono prevedere tra i servizi preattivati sistemi di parental control ovvero di filtro di contenuti inappropriati per i minori e di blocco a contenuti riservati ad un pubblico di età superiore agli anni diciotto.
  2. Questi servizi devono essere gratuiti e disattivabili solo su richiesta del consumatore, titolare del contratto.
  3. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche assicurano altresì adeguate forme di pubblicità di tali servizi in modo da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate.
  4. In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina all'operatore la cessazione della condotta e la restituzione delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando in ogni caso un termine non inferiore a sessanta giorni entro cui adempiere.
7. 03. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Norme in materia di vigilanza nelle strutture socio assistenziali educative)

  1. Gli asili nido e le scuole dell'infanzia, pubblici e privati, le strutture socio-assistenziali per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nonché quelle gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali a carattere residenziale e semiresidenziale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si dotano di un sistema di telecamere a circuito chiuso, al fine di garantire la sicurezza degli ospiti delle medesime strutture.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di gestione e funzionamento degli strumenti di video-sorveglianza di cui al comma 1.
  3. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, finalizzato all'erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.
  4. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, Pag. 59a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura di cui al presente comma nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.
  5. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui ai commi 3 e 4, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
  6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa alla quota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
7. 04. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Norme in materia di vigilanza nelle strutture socio assistenziali educative)

  1. Gli asili nido e le scuole dell'infanzia, pubblici e privati, le strutture socio-assistenziali per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nonché quelle gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali a carattere residenziale e semiresidenziale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si dotano di un sistema di telecamere a circuito chiuso, al fine di garantire la sicurezza degli ospiti delle medesime strutture.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di gestione e funzionamento degli strumenti di video-sorveglianza di cui al comma 1.
7. 05. Turri, Bisa, Cantalamessa, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo.
(Inammissibile)

ART. 7-bis.

  Al comma 4, sostituire le parole: sessanta con la seguente: trenta.
7-bis. 1. Mollicone, Varchi, Maschio, Bellucci.