CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 gennaio 2019
127.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 18.

  Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Piccoli distributori di carburante in agricoltura)

  1. Ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, gli imprenditori agricoli, che utilizzano contenitori-distributori di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, sono esclusi dall'applicazione del decreto del Ministero dell'Interno 22 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2017, n. 285.
  2. Il decreto 22 novembre 2017, di cui al comma 1, non trova altresì applicazione per gli imprenditori agricoli che utilizzano contenitori-distributori di prodotti petroliferi di capienza tra 6 metri cubi e 9 metri cubi qualora, entro il 30 giugno 2019, ottemperino agli adempimenti a loro riferibili previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151.».
18. 01. Gadda.
(Inammissibile)

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ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione Agricoltura,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1432 Governo, approvato con modificazioni dal Senato, recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018»,
   premesso che:
    il disegno di legge europea 2018 contiene norme volte a prevenire l'apertura, o a consentire la chiusura di procedure di infrazione, nonché, in base ad una interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso, nell'ambito del cosiddetto sistema EU-Pilot e che, in tale ambito, il provvedimento provvede a sanare alcuni contrasti provocati da norme nazionali rispetto alle corrispondenti norme europee, tra i quali – con riferimento ai profili di interesse della XIII Commissione – vengono in causa quelli sottesi alle disposizioni contenute agli articoli 17 e 18;
    preso favorevolmente atto di quanto stabilito dall'articolo 17 che, a seguito delle modifiche approvate dal Senato, nell'escludere dalla nozione di rifiuto – oltre alle materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b) dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), e la paglia – «altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuate nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana», reca una formulazione che contempera le esigenze del mondo agricolo con quanto rappresentato dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di pre-contenzioso EU-Pilot 9180/17/ENVI;
    visto l'articolo 18, che interviene ad abrogare le disposizioni di cui ai commi 149, 150 e 151 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che riconoscono a taluni impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili un ulteriore nuovo incentivo rispetto a quello da essi già goduto ai sensi della disciplina generale di sostegno alle fonti rinnovabili e osservato che la disposizione in questione non interferisce con quanto stabilito ai commi da 954 a 957 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019, che, con un rilevantissimo intervento per il comparto primario, introduce una disciplina di sostegno a favore di nuovi impianti di biogas realizzati da imprenditori agricoli purché alimentati con sottoprodotti provenienti da attività di allevamento e della gestione del verde e destinati all'autoconsumo,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

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  formulando la seguente osservazione:
   all'articolo 17, al fine di correggere un mero errore materiale e di esplicitare – come del resto si evince da un'interpretazione sistematica del testo – che il requisito delle buone pratiche colturali si riferisce sia alle potature che agli sfalci, valuti la Commissione l'opportunità di sostituire la parola: «effettuate» con la seguente: «effettuati».