ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00200

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 252 del 28/02/2024
Firmatari
Primo firmatario: SOUMAHORO ABOUBAKAR
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 28/02/2024
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
QUARTINI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 28/02/2024


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Stato iter:
IN CORSO
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 08/05/2024
SOUMAHORO ABOUBAKAR MISTO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 08/05/2024

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 08/05/2024

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00200
presentato da
SOUMAHORO Aboubakar
testo di
Mercoledì 28 febbraio 2024, seduta n. 252

   Le Commissioni XI e XII,

   premesso che:

    l'assegno unico universale è un beneficio economico per tutte le famiglie che abbiano figli a carico che viene erogato dall'INPS. L'assegno unico universale è stato introdotto dal 1° marzo 2022 con l'obiettivo di riordinare, semplificare e potenziare le misure economiche a sostegno delle famiglie con figli a carico;

    il 16 novembre 2023, la Commissione europea, a seguito di lettera per la costituzione in mora del precedente mese di febbraio con risposta considerata non esaustiva da parte dell'Italia in giugno, ha pubblicato sul portale istituzionale l'elenco dei casi di infrazione adottati periodicamente nei confronti degli Stati membri per inadempienza agli obblighi previsti dal diritto UE: Tra questi anche i casi di infrazione riguardanti il settore Lavoro e diritti sociali per il mancato rispetto delle norme comunitarie da parte dell'Assegno unico universale (AUU) in materia di coordinamento della sicurezza nazionale, disciplinato dal Regolamento (CE 2004/883) e di libera circolazione dei lavoratori (Regolamento (UE) n. 492/2011) e articolo 45 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

    secondo la Commissione europea l'assegno unico violerebbe il diritto europeo e pertanto ha avviato, come detto, una procedura d'infrazione. All'origine della procedura di infrazione avviata da Bruxelles figura uno dei requisiti soggettivi richiesti per poter legittimamente fruire dell'assegno unico. In particolare l'articolo 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, dispone il riconoscimento dell'assegno unico a condizione che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente di una serie di requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, in particolare la Commissione ha deciso in data 16 novembre 2023 di inviare un parere motivato all'Italia per il mancato rispetto delle norme UE in materia di coordinamento della sicurezza sociale (regolamento (CE) 2004/883) e di libera circolazione dei lavoratori (regolamento (UE) n. 492/2011 e articolo 45 del trattamento sul funzionamento dell'Unione europea;

    l'assegno viene, quindi, erogato solo a coloro che risiedono per almeno due anni in Italia che possono beneficiare di tale prestazione e solo se vivono nello stesso nucleo familiare dei figli;

   secondo la Commissione la normativa introdotta viola il diritto della UE in quanto non tratta i cittadini dell'Unione europea in modo equo e pertanto si qualifica come discriminatoria. L'assegno unico pertanto si pone in contrasto con il regolamento sul coordinamento della sicurezza sociale il quale vieta qualsiasi requisito di residenza ai fini della percezione di prestazioni di sicurezza sociale, quali gli assegni familiari;

    quindi secondo la Commissione la richiesta dei due anni di residenza ed il requisito della «vivenza a carico» violano il diritto della Unione europea in quanto non trattano i cittadini in modo paritario. Ciò come detto si qualifica come discriminazione. Il principio di non discriminazione è quello di offrire a tutte le persone la possibilità di un accesso paritario ed equo alle opportunità disponibili nell'ambito della società. Ciò implica che le persone ed i gruppi di persone non siano trattati in maniera meno favorevole in presenza di situazioni equiparabili solo a causa di caratteristiche particolari tra cui sesso, razza, origine etnica, religione, convinzioni personali, disabilità età o orientamento sessuale;

   questa impostazione è stata, tra l'altro, confermata anche dal Tribunale di Trento, con la sentenza n. 121 del 19 settembre 2023, del giudice Giorgio Flaim, che ha condannato l'Inps per condotta discriminatoria. La vicenda riguardava una madre straniera residente in Trentino con un permesso di soggiorno in attesa di occupazione a cui era stato negato l'assegno unico. In particolare secondo il giudice, sulla base di quanto previsto dalla direttiva europea 2011/98/Ue la circolare dell'Inps sarebbe discriminatoria perché violerebbe il principio di parità di trattamento tra cittadini dell'UE e stranieri soggiornanti in Unione europea titolari del permesso unico lavoro (superiori ai sei mesi) tra cui rientra anche il permesso in attesa di occupazione. La direttiva europea citata persegue l'obiettivo di garantire l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano regolarmente nel territorio degli Stati membri nella prospettiva di una politica di integrazione più incisiva e di ridurre le disparità di diritti tra i cittadini dell'Unione ed i cittadini dei Paesi terzi che lavorano regolarmente in uno Stato membro;

   la Commissione ha ritenuto che la risposta del Governo italiano non sia stata adeguata alle eccezioni sollevate nella lettera di costituzione in mora dell'Italia, ha concesso ulteriori due mesi per rispondere e adottare le misure necessarie. In caso contrario, la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'Unione europea e l'Italia potrebbe subire una condanna,

impegnano il Governo

ad adottare urgentemente iniziative normative dirette ad adempiere a quanto stabilito dalla Commissione europea e dalla citata normativa comunitaria per superare la procedura d'infrazione avviata nei confronti dell'Italia.
(7-00200) «Soumahoro, Quartini».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

cittadino straniero

procedura CE d'infrazione

applicazione del diritto comunitario