ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00129

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 145 del 24/07/2023
Abbinamenti
Atto 7/00177 abbinato in data 27/02/2024
Atto 7/00180 abbinato in data 27/02/2024
Atto 7/00199 abbinato in data 27/02/2024
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00050
Firmatari
Primo firmatario: MATTIA ALDO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 21/07/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CIOCCHETTI LUCIANO FRATELLI D'ITALIA 24/07/2023


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Stato iter:
20/03/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 12/12/2023
CIOCCHETTI LUCIANO FRATELLI D'ITALIA
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 12/12/2023
L'ABBATE PATTY MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO GOVERNO 20/02/2024
MAZZI GIANMARCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (CULTURA)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 20/02/2024
CURTI AUGUSTO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 27/02/2024
ROTELLI MAURO FRATELLI D'ITALIA
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 20/03/2024
CIOCCHETTI LUCIANO FRATELLI D'ITALIA
FONTANA ILARIA MOVIMENTO 5 STELLE
 
DICHIARAZIONE VOTO 20/03/2024
CURTI AUGUSTO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
 
PARERE GOVERNO 20/03/2024
MAZZI GIANMARCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (CULTURA)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 12/12/2023

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 12/12/2023

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 19/12/2023

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 19/12/2023

DISCUSSIONE IL 20/02/2024

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 20/02/2024

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 27/02/2024

DISCUSSIONE IL 27/02/2024

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/02/2024

DISCUSSIONE IL 20/03/2024

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 20/03/2024

ACCOLTO IL 20/03/2024

PARERE GOVERNO IL 20/03/2024

APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 20/03/2024

CONCLUSO IL 20/03/2024

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00129
presentato da
MATTIA Aldo
testo di
Lunedì 24 luglio 2023, seduta n. 145

   L'VIII Commissione,

   premesso che:

    con deliberazione Consiglio regionale del 21 aprile 2021, n. 5, è stato approvato il piano territoriale paesistico regionale (Ptpr) della regione Lazio come previsto dagli articoli 21 e seguenti della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, e dagli articoli 135 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

    in questa prima fase di attuazione della normativa introdotta dal Ptpr sono emerse alcune criticità proprio in merito all'applicazione della stessa, rilevate peraltro anche dalle competenti Soprintendenze;

    tale piano è stato redatto sulla base della carta tecnica regionale (Ctr) e sulla scorta della carta dell'uso del suolo (Cus) approvata con delibera della giunta regionale Lazio del 28 marzo 2000, n. 953, successivamente aggiornata sulla sola classe 1, realizzata nel 2016 sui dati del rilevamento Agea 2014;

    sia la classe 1 che le altre classi di suoli, aggiornate nel 2010, hanno presentato caratteristiche diverse rispetto allo stato informativo iniziale, tali da non consentire una lettura omogenea di tutte le informazioni, sia nelle geometrie (non coincidenti e non rispondenti nei loro confini) sia nell'aggiornamento del dato rilevato;

    le incongruenze della cartografia e della carta dell'uso del suolo (Cus) rispetto allo stato dei luoghi rendono le previsioni di tutela introdotte dal piano territoriale paesistico regionale (Ptpr) della regione Lazio non sempre conformi ai fini di una corretta tutela delle aree vincolate; difatti la Tavola «B» di ricognizione dei vincoli, e la Tavola «A» di classificazione ai fini della tutela hanno fotografato una situazione di fatto che ha subìto una reale trasformazione del territorio e quindi non è più rispondente al tipo di tutela introdotta dal Ptpr;

    inoltre, si sono riscontrate difficoltà operative, in particolare sollevate dai comuni, su opere molto spesso oggetto di finanziamenti del PNRR, non conformi alle previsioni normative del Ptpr, e che risulterebbero meritevoli di una valutazione in deroga a tale strumento di pianificazione paesaggistica;

    dal tavolo congiunto del 20 aprile 2022 tra la direzione urbanistica regionale e il Ministero della cultura è emerso che il rilascio del parere «preventivo e vincolante» e quindi la possibilità di realizzare o meno l'opera è di esclusiva competenza del Ministero. Si è stabilito, inoltre, che, ove il Ministero non si pronunci entro giorni 65 si formi il «silenzio rigetto», in contrasto con quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo;

    tale procedura si sovrappone alle disposizioni dell'articolo 12, autorizzazione per le opere pubbliche, delle norme tecniche di attuazione (Nta) del Ptpr, che prevede, per la medesima tipologia di opere, l'assenso in sede di autorizzazione paesaggistica, senza la necessità di una preventiva valutazione da parte del Ministero;

    tra l'altro, le amministrazioni comunali hanno evidenziato, alla luce della procedura prevista dall'articolo 65 delle Nta del Ptpr, «Adeguamento e conformazione degli strumenti urbanistici comunali», la sovrapposizione dei pareri paesaggistici già resi dal Ministero nel procedimento di valutazione ambientale strategica (Vas) prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006, prima ancora dell'adozione di una qualsiasi variante, e poi anche in un secondo momento nel procedimento di adeguamento del Piano o della variante;

    tale duplicazione di pareri frustra le esigenze di semplificazione amministrativa e buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione, posto alla base della legge 7 agosto 1990, n. 241, pregiudicando immotivatamente il fattore-tempo, «valore ordinamentale fondamentale quale componente determinante per la vita e l'attività dei cittadini e delle imprese, per i quali l'incertezza o la lunghezza dei tempi amministrativi può costituire un costo che incide sulla libertà di iniziativa privata ex art. 41 Cost.» (Consiglio di Stato, commissione speciale, 15 aprile 2016, n. 929);

    l'articolo 23, comma 7-bis, legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, «Procedure per l'approvazione e la modifica del Ptpr», prevede che l'aggiornamento del Ptpr avvenga trascorsi cinque anni dalla sua approvazione ovvero a far data aprile 2026;

    tale termine non è perentorio e un termine diverso potrà essere condiviso con il Ministro della cultura al fine di intavolare fin da subito un tavolo di lavoro finalizzato alla modifica del Ptpr, in relazione a quanto sopra rilevato e naturalmente su ulteriori tematiche che dovessero emergere da tale confronto istituzionale,

impegna il Governo:

   ad adottare le iniziative di competenza affinché possano essere avviate le procedure di revisione del Ptpr, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del «codice dei beni culturali e del paesaggio», secondo quanto rappresentato in premessa;

   nell'ambito del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo previsto dall'ordinamento giuridico, a considerare l'ipotesi di realizzare una eventuale attività di revisione delle procedure descritte in premessa (articolo 65 delle Nta del Ptpr, «Adeguamento e conformazione degli strumenti urbanistici comunali») al fine di ridurre tempi e modalità per consentire la realizzazione di investimenti pubblici e privati, senza pregiudicare il contributo degli enti che partecipano al processo di formazione degli atti.
(7-00129) «Mattia, Ciocchetti».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

equilibrio ecologico

utilizzazione del terreno

finanziamento pubblico