ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00108

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 108 del 24/05/2023
Abbinamenti
Atto 7/00092 abbinato in data 21/06/2023
Atto 7/00103 abbinato in data 21/06/2023
Atto 7/00104 abbinato in data 21/06/2023
Atto 7/00110 abbinato in data 21/06/2023
Atto 7/00116 abbinato in data 21/06/2023
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00022
Firmatari
Primo firmatario: RUSSO GAETANA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 24/05/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CANGIANO GEROLAMO FRATELLI D'ITALIA 24/05/2023
DEIDDA SALVATORE FRATELLI D'ITALIA 24/05/2023
RAIMONDO CARMINE FABIO FRATELLI D'ITALIA 24/05/2023
FRIJIA MARIA GRAZIA FRATELLI D'ITALIA 24/05/2023
AMICH ENZO FRATELLI D'ITALIA 24/05/2023
RUSPANDINI MASSIMO FRATELLI D'ITALIA 24/05/2023
BALDELLI ANTONIO FRATELLI D'ITALIA 24/05/2023
LONGI ELIANA FRATELLI D'ITALIA 24/05/2023


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Stato iter:
26/07/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 31/05/2023
PASTORELLA GIULIA AZIONE - ITALIA VIVA - RENEW EUROPE
IARIA ANTONINO MOVIMENTO 5 STELLE
DEIDDA SALVATORE FRATELLI D'ITALIA
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 25/07/2023
DEIDDA SALVATORE FRATELLI D'ITALIA
 
PARERE GOVERNO 26/07/2023
RIXI EDOARDO VICE MINISTRO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 26/07/2023
RAIMONDO CARMINE FABIO FRATELLI D'ITALIA
MACCANTI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER
CAROPPO ANDREA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE
 
DICHIARAZIONE VOTO 26/07/2023
BARBAGALLO ANTHONY EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
IARIA ANTONINO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 31/05/2023

DISCUSSIONE IL 31/05/2023

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 31/05/2023

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 21/06/2023

AUDIZIONE INFORMALE IL 21/06/2023

AUDIZIONE INFORMALE IL 27/06/2023

AUDIZIONE INFORMALE IL 12/07/2023

DISCUSSIONE IL 25/07/2023

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 25/07/2023

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 26/07/2023

ACCOLTO IL 26/07/2023

PARERE GOVERNO IL 26/07/2023

DISCUSSIONE IL 26/07/2023

VOTATO PER PARTI IL 26/07/2023

APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 26/07/2023

CONCLUSO IL 26/07/2023

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00108
presentato da
RUSSO Gaetana
testo di
Mercoledì 24 maggio 2023, seduta n. 108

   La IX Commissione,

   premesso che:

    ai sensi dell'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, l'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando una prova di controllo delle cognizioni (esame teorico) e una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti (esame pratico), secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle direttive dell'Unione europea;

    ai fini del conseguimento della patente, l'aspirante può presentare apposita istanza al competente ufficio della motorizzazione civile o, in alternativa, iscrizione presso una delle autoscuole presenti sul territorio, le cui norme sono disciplinate dall'articolo 123 del codice della strada;

    l'esame teorico verte su argomenti relativi alla segnaletica stradale, ad elementi di meccanica, alla sicurezza stradale e del veicolo;

    ai sensi del successivo articolo 122, solo previo superamento dell'esame teorico, è rilasciata dal competente ufficio della motorizzazione civile o dall'autoscuola un'autorizzazione per esercitarsi alla guida (cosiddetto «foglio rosa»), la cui durata è di dodici mesi, durante i quali all'aspirante è permesso esercitarsi per affrontare l'esame pratico, purché al suo fianco si trovi un istruttore o un accompagnatore di età non superiore a 65 anni;

    l'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE», prevede che le prove di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti, utili al conseguimento delle patenti di guida, si conformino ai requisiti minimi di cui all'allegato II del medesimo decreto legislativo;

    l'articolo 122, comma 5-bis, del codice della strada, come introdotto dall'articolo 20, comma 2, lettera b), della legge 29 luglio 2010, n. 120, prescrive, ai fini del conseguimento della patente di guida di categoria B, esercitazioni obbligatorie in autostrada o su strade extraurbane e in condizioni di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato ed autorizzato, demandandone la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

    il relativo decreto ministeriale 20 aprile 2012 prevede che, a decorrere da maggio 2012, l'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare almeno sei ore di esercitazioni obbligatorie di guida presso un'autoscuola, con istruttore abilitato ed autorizzato;

    da più parti si sostiene che il mero superamento degli esami per il conseguimento della patente, così come attualmente svolti, non garantisce un'adeguata formazione dei conducenti e tantomeno che gli stessi rispettino le norme del codice della strada e abbiano un atteggiamento consapevole e rispettoso della vita propria e altrui;

    la preparazione per l'esame di teoria è nozionistica e spesso i candidati memorizzano le domande contenute nella banca dati ministeriale e le relative risposte senza averne realmente compreso il significato, anche per via del linguaggio utilizzato e della costruzione delle frasi, non sempre facilmente comprensibili per stranieri, persone con disturbi dell'apprendimento, bassa scolarizzazione, ecc.;

    a questo si aggiunge l'utilizzo di app, social media, lezioni on line che tendono a favorire un apprendimento individuale, mnemonico, superficiale, nel quale mancano completamente il trasferimento di esperienze ed emozioni (docente-allievo) e di condivisione che solo lezioni in presenza con docenti qualificati possono garantire;

    anche gli esami pratici di guida sono spesso superficiali e sicuramente non uniformi su tutto il territorio nazionale, come dimostrano le statistiche degli esiti degli esami pubblicate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Inoltre, l'obbligatorietà di solo sei ore di guida certificata e, peraltro, soltanto per il conseguimento della patente B non è sufficiente ad avere un'adeguata preparazione alla guida;

    per quanto concerne il personale esaminatore degli aspiranti al conseguimento della patente di guida, i commi 3, 4, 5 e 5-bis, dell'articolo 121 del codice della strada, prevedono che gli esami sono effettuati, su base volontaria, da dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dopo la frequenza di un corso di qualificazione iniziale e l'esame di abilitazione. Il permanere nell'esercizio della funzione di esaminatore è subordinato alla frequenza di corsi di formazione periodica;

    già da tempo persistono su tutto il territorio nazionale una serie di problematiche legate alla operatività del personale degli uffici della motorizzazione civile, in particolare in merito agli esami di conseguimento della patente di guida; tali criticità si sono accentuate durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    innanzitutto gli uffici delle motorizzazioni di tutta Italia soffrono da tanto una grave mancanza di personale; il numero di funzionari addetti agli esami non è sufficiente a coprire le richieste e i tempi medi di attesa per l'effettuazione delle prove di guida arrivano ultimamente fino a 4/5 mesi;

    la maggior parte degli esami di guida è ormai effettuata fuori dal normale orario di lavoro degli esaminatori (e quindi in straordinario), sulla base della disponibilità concessa dagli stessi, che hanno un'età media di 58 anni;

    per sopperire alle carenze di organico degli uffici della motorizzazione civile, si è spesso operato attingendo al personale degli uffici delle province confinanti o addirittura della sede centrale del Ministero;

    l'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 al fine di ridurre le liste di attesa in materia di svolgimento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida, hanno previsto che le prove pratiche, in conto privato, possano essere svolte, fino al 31 dicembre 2023 anche da personale qualificato abilitato degli uffici della motorizzazione civile in quiescenza,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni utile iniziativa per rafforzare il sistema dell'educazione stradale, nonché della formazione dei conducenti nell'ottica di una sempre maggiore sicurezza stradale;

   a valutare, al fine del conseguimento della patente di guida, l'obbligatorietà di un percorso di formazione, anche teorico così come già avviene per la pratica, con le guide certificate presso le autoscuole presenti sul territorio;

   per quanto concerne la formazione teorica, ad adottare iniziative volte ad inserire nel programma del corso obbligatorio anche l'approfondimento di aspetti non nozionistici che esulano dalle domande dei questionari di esame, tra i quali: a) alcool e droghe; b) percezione del rischio; c) responsabilità civile e penale; d) primissimo soccorso in caso di incidente; e) cause più frequenti di incidenti stradali e comportamenti per la prevenzione;

   per quanto riguarda la formazione pratica alla guida, al fine di migliorare la sicurezza stradale e ridurre il rischio di incidenti, a prevedere, con apposito decreto ministeriale, un aumento delle ore delle lezioni di guida certificate che il candidato deve sostenere prima di poter svolgere l'esame per la patente di categoria B, nonché a introdurre un adeguato numero di ore di esercitazioni obbligatorie presso un'autoscuola per il conseguimento della patente per la guida di un ciclomotore o un motociclo;

   in particolare:

    a) per finalità di sicurezza della circolazione stradale, e di migliore prognosi dell'idoneità tecnica di un candidato al conseguimento di un titolo abilitativo alla guida, a prevedere che le guide certificate (attualmente: in autostrada, su strade extraurbane ed in condizioni di circolazione notturna) – già obbligatorie (ex articolo 122, comma 5-bis, CDS) per il conseguimento della patente di categoria B e disciplinate dal decreto ministeriale 20 aprile 2012 –, siano obbligatorie anche per il conseguimento delle categorie di patenti A1, C e D, comma 1, lettera a), nonché per quelle di categoria A2 ed A, fatta salva l'ipotesi che il candidato al conseguimento delle stesse non provveda alla formazione obbligatoria per l'accesso graduale, previsto dall'articolo 123, comma 7, ultimo periodo del codice della strada (comma 1, lettera b));

    b) con specifico riferimento al conseguimento delle patenti di categoria B, a prevedere che le esercitazioni in commento siano svolte anche alla guida di veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida dotati di cambio automatico, essendo infatti significativamente diversa la tecnica di guida di tali veicoli, sempre più diffusi anche grazie alla politica di incentivazione statale, come dimostra l'esperienza delle guide certificate in altri Paesi;

   ad adottare iniziative, anche normative, volte a dare piena attuazione a quanto previsto dalla direttiva 126/2006/CE con riferimento all'estensione delle patenti di guida della stessa categoria (da patente A1 a patenti A2 e A, da patente B a patente B96, da patente cod. 78 a patente cambio manuale);

   a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a rilasciare l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida (foglio rosa), solo dopo aver sostenuto almeno la metà del numero di guide certificate previste per legge;

   ad assumere opportune iniziative atte a superare gli attuali problemi organizzativi e di carenza di personale che impediscono agli uffici della motorizzazione civile di erogare i servizi e, in particolare, a smaltire il cronico arretrato, che creano disagi e disservizi nei confronti dei cittadini e delle imprese interessate, e di tutti gli operatori del settore, autoscuole e agenzie in primis;

   ad adottare le iniziative di competenza volte a bandire concorsi per assumere esaminatori e tecnici del settore, e/o ad incrementare le assunzioni attingendo anche da graduatorie di altre amministrazioni;

   ad adottare iniziative di competenza volte a prevedere – fermo il combinato disposto tra il decreto-legge n. 101 del 2013, con cui il legislatore ribadiva all'articolo 4 («Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego») la possibilità per le amministrazioni pubbliche di utilizzare, prima di avviare nuovi concorsi, le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate, e la legge 30 dicembre 2018, n. 145, con cui all'articolo 1, comma 374, si autorizzava il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad avvalersi della previsione di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) – che tale forma di assunzione diventi strutturale, con ogni e più ampia disposizione normativa in legge di bilancio, visto il protrarsi sistemico della situazione emergenziale di carenza d'organico, nelle motorizzazioni civili;

   a prevedere che il personale assunto degli uffici della motorizzazione civile possa sostenere celermente i dovuti corsi di abilitazione agli esami e di revisioni tecniche adeguatamente formato e abilitato a svolgere la funzione di esaminatore;

   a valutare l'opportunità di prevedere, previo confronto con le parti sociali anche in sede di apposita contrattazione del Ccnl, con apposito e più completo intervento normativo, che il personale assunto o da assumersi, e/o trasferito in mobilità/comando presso gli uffici della motorizzazione civile, possa essere obbligato ad abilitarsi e a svolgere la funzione di esaminatore o di ispettore tecnico, da disciplinarsi quindi tra le mansioni specifiche del personale di motorizzazione civile;

   nelle more della definizione del programma di nuove assunzioni e di formazione nel comparto, al fine di ridurre l'arretrato in materia di svolgimento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni di guida, ad adottare le iniziative di competenza volte a prorogare oltre la scadenza prevista per il 31 dicembre 2023 e per un ulteriore anno, la possibilità di utilizzare, in qualità di esaminatore ausiliare, il personale qualificato abilitato degli uffici della motorizzazione civile collocato in quiescenza;

   sempre con l'intento di smaltire le liste di attesa relative agli esami per la patente di guida, a valutare l'opportunità di coinvolgere temporaneamente, in funzione di esaminatore, personale qualificato proveniente da altri settori, come ad esempio dalle forze armate e/o dalle forze di polizia;

   a porre in essere tutte le iniziative necessarie ad uniformare su tutto il territorio nazionale l'attività degli uffici della motorizzazione civile per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti di guida;

   ad adottare iniziative volte ad avviare un percorso di riforma della disciplina vigente in materia di organizzazione, funzionamento, personale e compiti della direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870.
(7-00108) «Gaetana Russo, Cangiano, Deidda, Raimondo, Frijia, Amich, Ruspandini, Baldelli, Longi».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

patente di guida

sicurezza stradale

insegnamento della guida