ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00093

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 92 del 26/04/2023
Abbinamenti
Atto 7/00074 abbinato in data 30/05/2023
Atto 7/00107 abbinato in data 30/05/2023
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00013
Firmatari
Primo firmatario: QUARTINI ANDREA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 26/04/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RICCIARDI MARIANNA MOVIMENTO 5 STELLE 26/04/2023
DI LAURO CARMEN MOVIMENTO 5 STELLE 26/04/2023
SPORTIELLO GILDA MOVIMENTO 5 STELLE 26/04/2023


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Stato iter:
31/05/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 30/05/2023
QUARTINI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 30/05/2023
SCHIFONE MARTA FRATELLI D'ITALIA
QUARTINI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE
CAPPELLACCI UGO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE
 
PARERE GOVERNO 31/05/2023
GEMMATO MARCELLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 30/05/2023

DISCUSSIONE IL 30/05/2023

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 30/05/2023

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 31/05/2023

IN PARTE ACCOLTO E IN PARTE NON ACCOLTO IL 31/05/2023

PARERE GOVERNO IL 31/05/2023

VOTATO PER PARTI IL 31/05/2023

IN PARTE APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 31/05/2023

CONCLUSO IL 31/05/2023

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00093
presentato da
QUARTINI Andrea
testo di
Mercoledì 26 aprile 2023, seduta n. 92

   La XII Commissione,

   premesso che:

    l'individuazione e definizione della figura professionale dell'operatore socio sanitario (Oss) è la naturale ed inevitabile conseguenza dell'evoluzione dei bisogni di salute della popolazione conseguenti ai cambiamenti demografici, epidemiologici e socio-economici e alle nuove esigenze assistenziali delle strutture sanitarie nonché alla evoluzione generale delle professioni sanitarie e della professione infermieristica, in particolare;

    i cambiamenti sociali da una parte e l'evoluzione delle esigenze nella qualità e differenziazione dell'assistenza dall'altra, hanno portato alla necessità di professionisti che, come gli operatori socio sanitari, siano in grado di incontrare tali due direttrici: da una parte, infatti, assistiamo ad un generale invecchiamento della popolazione e ad un aumento delle cronicità; dall'altra, l'evoluzione della ricerca e delle metodologie fanno sì che sia possibile interagire, in maniera mirata, con persone che richiedono assistenze di lungo periodo e non strettamente connesse con la sola terapia;

    l'Oss è, da questo punto di vista, una figura «ponte» estremamente valida già oggi e promettente per il futuro ma, come tutte le figure sviluppatesi in periodi di cambiamenti rapidi, ha un ruolo effettivo che si è evoluto in maniera più articolata rispetto all'inquadramento tecnico-giuridico: in un'area, come quella sanitaria, dove le responsabilità ed i ruoli devono essere ben definiti, occorre quindi intervenire per armonizzare tale figura professionale anche nel suo inquadramento giuridico e nel suo profilo professionale;

    per meglio individuare la figura professionale dell'operatore socio-sanitario, le sue funzioni e la necessaria formazione, sono stati stipulati più accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra Stato e regioni: il 22 febbraio 2001 ed il 16 gennaio 2003;

    ai sensi del citato accordo l'Oss è l'operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a: soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario nonché favorire il benessere e l'autonomia dell'utente;

    l'Oss svolge dunque la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente, in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo l'approccio multiprofessionale; la sua attività è rivolta alla persona e al suo ambiente di vita e prevede l'assistenza diretta, interventi igienico-sanitari e di carattere sociale, supporto gestionale, organizzativo e formativo;

    la formazione dell'Oss è attualmente di competenza delle regioni e province autonome, che provvedono all'organizzazione dei corsi e delle relative attività didattiche e che, sulla base del proprio fabbisogno annualmente determinato, accreditano le aziende sanitarie e le istituzioni pubbliche e private, che rispondono ai requisiti minimi specificati dal Ministero della salute con apposite linee guida, alla effettuazione dei corsi di formazione; per l'accesso ai corsi di formazione è richiesto il diploma di scuola dell'obbligo cd il compimento del diciassettesimo anno di età alla data di iscrizione al corso;

    i corsi di formazione per operatore socio-sanitario, con durata annuale e per un numero di ore non inferiore a 1000, hanno una didattica strutturata per moduli e per aree disciplinari ed ogni corso comprende un modulo di base e un modulo professionalizzante, ferma restando per le regioni, per un più congruo inserimento nei servizi, la possibilità di prevedere moduli didattici riferiti a tematiche specifiche sia mirate all'utenza (ospedalizzata, anziana, portatrice di handicap, psichiatrica, con dipendenze patologiche ecc.) sia alla struttura di riferimento (residenza assistita, domicilio, casa di riposo, comunità) ovvero moduli di formazione integrativa, per un massimo di 200 ore di cui 100 di tirocinio, mirati a specifiche utenze e specifici contesti operativi;

    al termine dei predetti corsi gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e ad una pratica da parte di una apposita commissione d'esame, la cui composizione è individuata con provvedimento regionale e della quale fa parte un esperto designato dall'assessorato regionale alla sanità e dall'assessorato regionale alle politiche sociali; al superamento delle prove è rilasciato dalle regioni e provincia autonome un attestato di qualifica valido su tutto il territorio nazionale, nelle strutture, attività e servizi sanitari, socio sanitari e socio assistenziali;

    l'accordo Stato-regioni ha conferito alle regioni e province autonome, nel contesto del proprio sistema della formazione, la possibilità di quantificare il credito formativo da attribuirsi a titoli e servizi pregressi, in relazione all'acquisizione dell'attestato di qualifica relativo alla figura professionale di operatore socio-sanitario, prevedendo misure compensative in tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti insufficiente, per la parte sanitaria o per quella sociale;

    il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in un'ottica di aziendalizzazione del sistema sanitario, unitamente ad un sistema di decentramento regionale e di accreditamento, ha previsto, all'articolo 3-octies, l'istituzione di una specifica area delle professioni sociosanitarie all'interno del Servizio sanitario nazionale; tuttavia, solo nel 2018, con la legge 11 gennaio 2018, n. 3, si è giunti a ricomprendere il profilo di operatore socio sanitario nell'area professionale citata;

    nel frattempo, l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, ha disciplinato «la formazione complementare in assistenza sanitaria che consente all'operatore socio-sanitario di collaborare con l'infermiere o con l'ostetrica e di svolgere alcune attività assistenziali in base all'organizzazione dell'unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione»;

    la legge 1° febbraio 2006, n. 43, all'articolo 1 comma 2 ha conferito alle regioni la competenza per individuare e formare profili di operatori di interesse sanitario «non riconducibili alle professioni sanitarie» infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione;

    l'articolo 5 della citata legge 3 del 2018 specifica che: «Al fine di rafforzare la tutela della salute, intesa come stato di benessere fisico, psichico e sociale, in applicazione dell'articolo 6 dell'intesa sancita il 10 luglio 2014, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sul nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016, è istituita l'area delle professioni sociosanitarie, secondo quanto previsto dall'articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.»;

    il richiamato articolo 6 del patto per la salute 2014/2015 declina l'assistenza sociosanitaria prevedendo che le regioni disciplinano i principi e gli strumenti per l'integrazione dei servizi e delle attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, particolarmente per le aree della non autosufficienza, della disabilità, della salute mentale adulta e dell'età evolutiva, dell'assistenza ai minori e delle dipendenze e forniscono indicazioni alle Asl ed agli altri enti del sistema sanitario regionale per l'erogazione congiunta degli interventi, nei limiti delle risorse programmate per il Ssr e per il sistema dei servizi sociali per le rispettive competenze; le regioni si impegnano ad armonizzare i servizi sociosanitari, individuando standard minimi qualificanti di erogazione delle prestazioni sociosanitarie che saranno definite anche in relazione al numero e alla tipologia del personale impiegato;

    ai sensi dell'articolo 3-septies del decreto legislativo 502 del 1992 si definiscono prestazioni sociosanitarie tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione; più recentemente, con l'articolo 34, comma 9-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è stato istituito il ruolo sociosanitario, a modifica ed integrazione dello stato giuridico del personale del Ssn di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1970, come conseguenza di un'evoluzione progressiva e positiva dell'organizzazione del lavoro e come naturale avanzamento delle competenze; con tale novella i ruoli del personale dipendente del Ssn sono dunque: sanitario, tecnico, professionale, amministrativo e, ora, anche sociosanitario;

    in virtù dei richiamati disposti legislativi, gli appartenenti all'area delle professioni sociosanitarie concorrono, per quanto di loro competenza e funzioni, all'erogazione delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria, caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria che attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da Hiv e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative, essendo, invece, le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria competenza dei comuni;

    il ruolo sociosanitario per assistenti sociali, operatori sociosanitari e sociologi dipendenti del Ssn, al di là dell'efficacia normativa della sua istituzione, rappresenta senza dubbio un tangibile riconoscimento delle funzioni e competenze dell'Oss alla stessa stregua che la legge n. 42 del 1999 ebbe per le professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica quando superò la definizione di professione ausiliaria e riconobbe alle predette professioni autonome competenze e funzioni;

    i cambiamenti avvenuti nel sistema sanitario e delle professioni sanitarie, i nuovi modelli organizzativi e diversificati dei sistemi di cura, assistenza, riabilitazione conseguenti alle complessità clinico-assistenziali-riabilitative, richiedono oggi di rivedere il profilo professionale e il percorso formativo dell'Oss che sia in linea con le determinazioni europee, con nuovi requisiti curricolari di accesso ed una riqualificazione di coloro che attualmente lavorano nel Servizio sanitario nazionale;

    appare sempre più improcrastinabile, alla luce dell'evoluzione di fatto della figura professionale dell'operatore socio-sanitario e, soprattutto, alla luce dell'evoluzione del sistema sanitario ed assistenziale, dei suoi bisogni e delle sue specializzazioni, ricondurre la figura dell'operatore socio sanitario nell'alveo delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, rivederne la formazione e le relative competenze;

    occorre valutare la possibilità di riconoscere i crediti formativi dell'Oss al fine di attestare l'evoluzione delle sue competenze ed è necessario definire il perimetro dei ruoli e dei diversi livelli di responsabilità tra le professioni sanitarie e le professioni di interesse sanitario, tenuto conto della loro evoluzione formativa, facendo ordine anche nel variegato mondo regionale delle diverse professionalità di interesse sanitario e definendo i diversi setting assistenziali;

    è dunque inevitabile e necessario l'adeguamento delle competenze attraverso l'istituzione di specifici tavoli presso il Ministero della salute con il coinvolgimento di altri dicasteri, delle regioni, delle rappresentanze sindacali e professionali del personale coinvolto;

    è in corso di definizione un ulteriore accordo Stato-regioni (Bozza XX_10 marzo 2023) che, secondo le anticipazioni diffuse, rappresenta indubbiamente un'evoluzione delle competenze poiché, fra le altre cose, prevede ad esempio che nei contesti organizzativi in cui sia stato previsto l'inserimento nel team assistenziale, l'Oss coadiuva gli infermieri assicurando le attività sanitarie identificate e che, in rapporto alla gravità clinica dell'assistito e all'organizzazione del contesto, svolge le proprie attività secondo le indicazioni dell'infermiere e in collaborazione e integrazione con gli altri operatori ed è responsabile della correttezza dell'attività svolta,

impegna il Governo:

   a delineare il percorso più idoneo per ricondurre la figura dell'operatore socio sanitario nell'alveo delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, rivederne la formazione e le relative competenze, alla luce dell'evoluzione di fatto della figura professionale dell'operatore sociosanitario e, soprattutto, alla luce dell'evoluzione del sistema sanitario ed assistenziale, dei suoi bisogni e delle sue specializzazioni;

   ad avviare un confronto con il Ministero dell'università, le regioni e le rappresentanze sindacali e professionali per l'evoluzione del percorso formativo dell'operatore socio sanitario (Oss), che contempli il riconoscimento di crediti formativi, al fine di attestare l'evoluzione delle competenze e di consentirne l'ulteriore crescita professionale;

   ad adottare iniziative di competenze per l'adeguamento delle competenze dell'Oss, anche attraverso l'istituzione di specifici tavoli presso il Ministero della salute, con le regioni, le rappresentanze sindacali e professionali;

   ad adottare iniziative di competenza per includere l'Oss nell'ambito della formazione continua in medicina, al fine di consentirne l'aggiornamento professionale al pari di tutte le professioni che operano nell'ambito della salute;

   ad avviare un confronto con tutte le professioni sanitarie e di interesse sanitario per definire il perimetro dei ruoli e dei diversi livelli di responsabilità tra le professioni sanitarie e le professioni di interesse sanitario, tenuto conto della loro evoluzione formativa, facendo ordine anche nel variegato mondo regionale delle diverse professionalità di interesse sanitario e definendo i diversi setting assistenziali.
(7-00093) «Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

professione sanitaria

professioni tecniche

sistema sanitario