ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00083

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 83 del 05/04/2023
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00017
Firmatari
Primo firmatario: MOLLICONE FEDERICO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 05/04/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA 05/04/2023


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Stato iter:
28/06/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 18/04/2023
MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 18/04/2023
LAUS MAURO ANTONIO DONATO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 28/06/2023
MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA
ORFINI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
 
DICHIARAZIONE VOTO 28/06/2023
PICCOLOTTI ELISABETTA ALLEANZA VERDI E SINISTRA
D'ALESSIO ANTONIO AZIONE - ITALIA VIVA - RENEW EUROPE
ORRICO ANNA LAURA MOVIMENTO 5 STELLE
 
PARERE GOVERNO 28/06/2023
DURIGON CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 05/04/2023

DISCUSSIONE IL 18/04/2023

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 18/04/2023

AUDIZIONE INFORMALE IL 02/05/2023

AUDIZIONE INFORMALE IL 03/05/2023

AUDIZIONE INFORMALE IL 18/05/2023

DISCUSSIONE IL 28/06/2023

ACCOLTO IL 28/06/2023

PARERE GOVERNO IL 28/06/2023

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 28/06/2023

APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 28/06/2023

CONCLUSO IL 28/06/2023

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00083
presentato da
MOLLICONE Federico
testo di
Mercoledì 5 aprile 2023, seduta n. 83

   Le Commissioni VII e XI,

   premesso che:

    a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 503 del 1992, il trattamento pensionistico spettante a coloro che siano iscritti alla gestione speciale del fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (istituita presso l'Inps a seguito della soppressione dell'Enpals in virtù dell'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con la legge n. 214 del 2011), si compone di una «quota A» e di una «quota B»;

    nei termini delineati dall'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 503 del 1992: la «quota A» corrisponde «all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolate con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile» (articolo 13, lettera a), del decreto legislativo n. 503 del 1992); la «quota B» corrisponde invece «all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993», che viene liquidato secondo i più restrittivi criteri previsti dal decreto legislativo n. 503 del 1992 quanto all'età pensionabile, ai requisiti contributivi minimi, alla retribuzione media pensionabile (articolo 13, lettera b), decreto legislativo n. 503 del 1992);

    centinaia di pensionati del settore dello spettacolo hanno fatto ricorso al tribunale perché prima l'Enpals, e poi l'Inps, hanno liquidato la Quota B della pensione in un importo inferiore a quello dovuto per legge;

    dal 2014 in poi i tribunali e le corti di appello di tutta Italia hanno rilevato l'errore di interpretazione e di applicazione della normativa di settore e hanno condannato l'Inps a riliquidare i vari trattamenti pensionistici;

    incredibilmente, la Corte di cassazione, con la prima sentenza pronunciata sul punto – sentenza 29 dicembre 2022, n. 38018 – ha ribaltato la situazione, contraddicendo tutti i magistrati intervenuti sinora sulla questione;

    la materia del contendere ha riguardato, dunque, la determinazione della «quota B», corrispondente agli anni di anzianità contributiva successivi al 1° gennaio 1993, e, in specie, la questione se debba permanere anche per la «quota B» il limite della retribuzione giornaliera pensionabile di cui all'articolo 12, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1420 del 1971;

    secondo quanto stabilito nelle precedenti pronunce giurisdizionali prima della recente sentenza della Suprema Corte – e a parere dei sottoscrittori della presente risoluzione – il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile opererebbe per la sola «quota A», mentre non sarebbe più in vigore per la «quota B» della pensione, che sarebbe regolata esclusivamente dall'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 182 del 1997, provvedimento che ha dato attuazione alla delega contenuta nella legge n. 335 del 1995, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo;

    il predetto articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 182 del 1997 – nel disciplinare il calcolo dei trattamenti con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo e, in particolare, la determinazione della «quota di pensione relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992» – dispone che si applichi un'aliquota di rendimento annuo del 2 per cento «sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312» (articolo 4, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo n. 182 del 1997), mentre le quote di retribuzione giornaliera pensionabile che eccedono tale limite «sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503» (articolo 4, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo n. 182 del 1997;

    dal momento che il citato articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 182 del 1997 non contiene alcun richiamo al limite massimo di cui all'articolo 12, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1420 del 1971, ma prevedendo piuttosto un rinvio al diverso limite della retribuzione annua pensionabile valevole per l'A.G.O. (ancorché con l'adozione di un diverso criterio di determinazione della retribuzione giornaliera pensionabile ai fini dell'applicazione dell'aliquota di rendimento del 2 per cento e con la precisazione che le quote di retribuzione giornaliera pensionabile superiori a tale limite sarebbero state computate secondo le aliquote di rendimento decrescenti previste dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 503 del 1992), la quota B della pensione non può esser calcolata adottando il precedente limite di retribuzione giornaliera pensionabile, fissato in lire 315.000 e soggetto a rivalutazione annuale;

    l'interpretazione fornita dalla Suprema Corte ad avviso dei firmatari del presente atto pone il problema della legittimità costituzionale dello stesso articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 182 del 1997 per contrasto con l'articolo 76 della Costituzione in quanto viola i criteri direttivi della legge delega n. 335 del 1995;

    la sentenza della Cassazione colpisce gravemente un settore, quale quello della cultura, già altamente messo a rischio dalla pandemia e che con grande sforzo sta cercando di riprendersi;

    la categoria di lavoratori dello spettacolo si caratterizza per essere titolare di rapporti di lavoro brevi, discontinui, con situazioni contributive che, spesso, non consentono l'accesso alle prestazioni, pur in presenza di attività svolta per lunghi periodi con carattere di professionalità;

    l'articolo 9 della Costituzione riconosce alla cultura la valenza di elemento costitutivo e identitario della Repubblica, esprimendo sotto forma di principio giuridico ciò che è intrinsecamente connaturato nella coscienza civile comune della Nazione;

    nonostante la Costituzione affermi con forza il valore della cultura e il diritto alla cultura, negli ultimi due decenni sono stati costantemente ridotti gli investimenti pubblici per la cultura e per lo spettacolo in particolare, dimostrando scarsa attenzione per le peculiari dinamiche del lavoro nel mondo dello spettacolo e per le specifiche esigenze di tutela previdenziale dei lavoratori del comparto;

    troppo spesso il settore culturale viene, invece, nei fatti, considerato un fattore marginale nel processo di sviluppo complessivo della società e scarsa attenzione viene riservata dalle istituzioni alle specifiche dinamiche del lavoro e del sistema previdenziale di chi lavora nel comparto dello spettacolo, come dimostra la notevole frammentazione della disciplina legislativa e giurisprudenziale del settore;

    i percorsi professionali dei lavoratori dello spettacolo, caratterizzati da necessaria mobilità, non programmabilità, discontinuità e intermittenza, non hanno finora trovato un inquadramento apprezzabile in un sistema di protezione sociale che garantisca prestazioni apprezzabili in termini di welfare;

    occorre riconoscere il valore sociale del lavoro culturale ed artistico nonché l'impatto positivo del settore dello spettacolo sul territorio in termini economici, di benessere dei cittadini, di sviluppo e di coesione sociale come emerso anche nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo svolta dalle commissioni VII e XI nel corso della XVIII legislatura;

    appare necessario affrontare il tema più generale della condizione dei lavoratori del settore dello spettacolo, con riguardo, tra l'altro, alla loro situazione economica, alle prospettive previdenziali, alle tipologie contrattuali che più li riguardano, alla frequenza e alle forme del lavoro irregolare che li interessa, al rischio della disoccupazione, ai rapporti con la committenza, ai ritmi e alle condizioni di lavoro, alle aspettative legate al lavoro, alla formazione e alle competenze, come già previsto anche nella legge delega sullo spettacolo luglio 2022, n. 106, anch'essa esaminata dalle commissioni riunite VII e XI nel corso della XVIII legislatura,

impegnano il Governo:

   ad adottare iniziative di carattere normativo, anche coinvolgendo l'Inps, in relazione all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 182 del 1997, al fine di chiarire che tale norma – che detta una disciplina completa ed esaustiva per la liquidazione della quota B della pensione – prevede, per tale quota, che le aliquote di rendimento decrescenti di cui alla tabella B dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 503 del 1992 si applichino su tutta la contribuzione versata con il solo limite della retribuzione imponibile e con esclusione, quindi, del solo contributo di solidarietà e senza alcun riferimento al tetto pari alle vecchie lire 315.000 che resta fermo invece per la liquidazione della sola quota A;

   a definire e realizzare, su un piano più generale, un quadro organico degli interventi pubblici a sostegno del settore della cultura che preveda l'integrazione di tutti gli strumenti già previsti o da porre in essere in attuazione della legge delega n. 106 del 2022;

   a prestare particolare attenzione all'analisi delle molteplici problematiche che affliggono i lavoratori del settore dello spettacolo, al fine di porre le condizioni per cercare di sistematizzare e uniformare una disciplina legislativa e giurisprudenziale particolarmente frammentata, attraverso la formulazione di specifiche ipotesi di intervento normativo;

   ad adottare iniziative al fine di contrastare la tendenza più recente rappresentata dal calo del potere di acquisto della retribuzione di tali lavoratori e dalla riduzione dei finanziamenti pubblici e privati per l'arte e la cultura e da un più generale calo degli investimenti nel settore.
(7-00083) «Mollicone, Rizzetto».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

salario minimo

retribuzione del lavoro

pensionato