ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00051

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 54 del 20/02/2023
Abbinamenti
Atto 7/00170 abbinato in data 15/11/2023
Atto 7/00181 abbinato in data 16/01/2024
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00052
Firmatari
Primo firmatario: RICCIARDI MARIANNA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 16/02/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
QUARTINI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 16/02/2023
SPORTIELLO GILDA MOVIMENTO 5 STELLE 16/02/2023
DI LAURO CARMEN MOVIMENTO 5 STELLE 16/02/2023


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Stato iter:
10/04/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 13/09/2023
RICCIARDI MARIANNA MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 13/09/2023
CIOCCHETTI LUCIANO FRATELLI D'ITALIA
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 28/09/2023
CIANCITTO FRANCESCO MARIA SALVATORE FRATELLI D'ITALIA
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 15/11/2023
CIANCITTO FRANCESCO MARIA SALVATORE FRATELLI D'ITALIA
CAPPELLACCI UGO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE
RICCIARDI MARIANNA MOVIMENTO 5 STELLE
GIRELLI GIAN ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 16/01/2024
GIRELLI GIAN ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
 
PARERE GOVERNO 10/04/2024
GEMMATO MARCELLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
DICHIARAZIONE VOTO 10/04/2024
QUARTINI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE
RICCIARDI MARIANNA MOVIMENTO 5 STELLE
GIRELLI GIAN ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
CIANCITTO FRANCESCO MARIA SALVATORE FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 13/09/2023

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 13/09/2023

DISCUSSIONE IL 28/09/2023

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/09/2023

AUDIZIONE INFORMALE IL 11/10/2023

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 15/11/2023

DISCUSSIONE IL 15/11/2023

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 15/11/2023

AUDIZIONE INFORMALE IL 22/11/2023

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 16/01/2024

DISCUSSIONE IL 16/01/2024

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 16/01/2024

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 10/04/2024

VOTATO PER PARTI IL 10/04/2024

IN PARTE ACCOLTO E IN PARTE NON ACCOLTO IL 10/04/2024

PARERE GOVERNO IL 10/04/2024

DISCUSSIONE IL 10/04/2024

IN PARTE APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 10/04/2024

CONCLUSO IL 10/04/2024

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00051
presentato da
RICCIARDI Marianna
testo di
Lunedì 20 febbraio 2023, seduta n. 54

   La XII Commissione,

   premesso che:

    dalla metà circa degli anni Novanta i medici hanno iniziato ad attuare dei comportamenti clinici atti a tutelare sé stessi da possibili contenziosi medico-legali e non il paziente che hanno in cura. Tali comportamenti vengono nel complesso definiti «medicina difensiva». In letteratura la pratica della medicina difensiva è generalmente suddivisa in positiva, quando i medici prescrivono visite, farmaci o esami superflui, e negativa, quando i medici si rifiutano di curare pazienti ad alto rischio o di assumere incarichi ad alto rischio di contenzioso;

    i pazienti sono le prime vittime, soprattutto della medicina difensiva negativa, in quanto capita di non trovare medici che vogliano effettuare interventi chirurgici potenzialmente risolutivi ma rischiosi. L'attuale grave crisi di personale nei pronto soccorso, con tempi di attesa che superano le otto ore per ricevere una visita è causata, anche, in parte dall'alto rischio di ricevere denunce per i medici che vi lavorano;

    già il 15 dicembre 2008 l'Unione europea aveva presentato una relazione al Parlamento e al Consiglio e una proposta di raccomandazione mettendo in evidenza la gravità e la ricorrenza dei danni ai pazienti, delle infezioni ospedaliere, delle diagnosi non corrette o tardive, degli errori chirurgici e della errata prescrizione/somministrazione di farmaci;

    mentre la Commissione UE raccomandava l'adozione di misure specifiche per il rafforzamento della prevenzione e il controllo dei rischi nelle strutture sanitarie, anche il Consiglio europeo emanava il 9 giugno 2009 una raccomandazione sulla sicurezza dei pazienti (2009/C151/01), suggerendo agli Stati membri una serie di azioni per favorire la riduzione dei danni ai pazienti e raccomandando la nomina di autorità responsabili per la sicurezza dei pazienti, lo sviluppo di sistemi, procedure e strumenti più sicuri per la prevenzione dei rischi, la più esaustiva informazione ai pazienti, il rafforzamento dei sistemi di sorveglianza relativi ad eventi sfavorevoli verificatisi, la formazione del personale sanitario e la condivisione delle esperienze dei diversi Paesi;

    anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, come ricordato dall'Osservatorio Nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, è intervenuta sul tema, ribadendo che dall'articolo 2 della Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) discende l'obbligo degli Stati membri di mettere in atto un quadro regolamentare che imponga agli ospedali, sia pubblici che privati, l'adozione di misure adeguate per assicurare la protezione della salute e la vita dei loro pazienti e sistemi che permettano di accertare le cause dei decessi o di danni gravi ai pazienti;

    in sintesi tutti gli organismi europei, ormai da diversi anni, hanno indicato la necessità di adottare misure di prevenzione a livello normativo ed operativo per assolvere all'obbligo di tutela della vita e dell'integrità psico-fisica dei pazienti, riducendo al minimo i rischi connessi;

    la settantaduesima Assemblea mondiale della sanità (WHA72) nel maggio 2019 ha adottato una risoluzione sull'«Azione globale sulla sicurezza dei pazienti» che riconosce la sicurezza dei pazienti come una priorità sanitaria globale e sottolinea che nessuno dovrebbe essere danneggiato nell'assistenza sanitaria e chiede all'Oms di formulare un piano d'azione globale per la sicurezza dei pazienti;

    il Piano d'azione globale è stato adottato dalla settantaquattresima Assemblea mondiale della sanità nel 2021 con una visione di «un mondo in cui nessuno subisca danni nell'assistenza sanitaria e ogni paziente riceva cure sicure e rispettose, sempre e ovunque»; lo scopo del piano d'azione è fornire una direzione strategica a tutte le parti interessate per eliminare i danni evitabili nell'assistenza sanitaria e migliorare la sicurezza dei pazienti attraverso azioni politiche sulla sicurezza e la qualità dei servizi sanitari, nonché per l'attuazione delle raccomandazioni. Il piano d'azione fornisce un quadro ai paesi per sviluppare i rispettivi piani d'azione nazionali sulla sicurezza dei pazienti, nonché per allineare gli strumenti strategici esistenti e migliorare la sicurezza dei pazienti in tutti i programmi clinici e relativi alla salute;

    secondo quanto riportato sul sito dell'Oms, le pratiche terapeutiche non sicure e gli errori terapeutici sono una delle principali cause di lesioni e danni evitabili nei sistemi sanitari di tutto il mondo; a livello globale, il costo associato agli errori terapeutici è stato stimato in 42 miliardi di dollari all'anno;

    secondo il Global Patient Safety Action Pian 2021-2030 dell'Oms, «si stima che un paziente su dieci è soggetto a un evento avverso mentre riceve cure ospedaliere nei Paesi ad alto reddito. Le prove disponibili suggeriscono che 134 milioni di problemi derivanti da cure non sicure si verificano negli ospedali dei Paesi a basso e medio reddito, contribuendo a circa 2,6 milioni di decessi ogni anno. Secondo le recenti stime, il costo sociale del danno ai pazienti può essere valutato tra uno trilione e due trilioni di dollari l'anno.»;

    il 17 settembre si celebra il World Patient Safety Day – Giornata mondiale della sicurezza del paziente – promosso dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per esortare tutti i Paesi a sostenere l'attenzione e l'informazione sul tema della sicurezza delle cure e della persona assistita organizzando eventi e iniziative a livello nazionale; il tema individuato per la giornata 2022 «Medication Without Harm», volto a sottolineare l'importanza di seguire un approccio di sistema e di promuovere pratiche sicure per prevenire errori in corso di terapia farmacologica;

    la medicina difensiva, in senso stretto, identifica la condotta del sanitario che, nel prendere decisioni in relazione ad un paziente, fa prevalere l'esigenza di evitare le conseguenze giudiziarie rispetto alla tutela della salute del paziente stesso e a tal fine può compiere atti di cura o esami in eccesso (medicina difensiva attiva) ovvero omettere i predetti atti fino ad arrivare talvolta a non prendere in cura il paziente (medicina difensiva passiva);

    il sanitario che mette in atto una medicina difensiva attiva abusa di esami o accertamenti sanitari, con rilevanti conseguenze sulla sostenibilità del sistema sanitario nazionale pubblico e universalistico; non meno grave è la condotta del sanitario che per evitare conseguenze giudiziarie rifiuta l'intervento di propria competenza perché ritenuto troppo rischioso;

    il fenomeno della medicina difensiva è cresciuto in maniera concomitante all'aumento del contenzioso legale per malpractice medica. Più aumentano i contenziosi medico-legali e la loro percezione nella classe medica, più aumenta il ricorso alla medicina difensiva che sottrae risorse a chi ha un bisogno effettivo di cure. Più si riduce l'effettiva disponibilità di risorse sanitarie e più aumentano i danni ai pazienti e quindi il contenzioso medico legale. Si tratta, dunque, di un circolo vizioso per cui il fenomeno è sia causa che conseguenza delle azioni giudiziarie;

    caratteristiche del fenomeno sono dunque: l'assenza di serenità per il sanitario, la sfiducia nel Ssn del paziente che non riceve le cure adeguate, la crescita esponenziale dei costi per l'intera collettività per prestazioni in realtà evitabili e, infine, il sacrificio della prevenzione;

    la crescita esponenziale del fenomeno ha determinato anche la difficoltà di trovare copertura assicurativa idonea per i sanitari e per le strutture sanitarie, con una diminuzione dell'offerta da parte delle compagnie assicurative ed un aumento insostenibile dei premi assicurativi, soprattutto per talune specialità sanitarie;

    indubbiamente sulla medicina difensiva ha influito l'avanzamento e la diffusione delle conoscenze in medicina che ha determinato un innalzamento delle aspettative da parte del paziente e dei suoi familiari;

    anche la riduzione della spesa sanitaria ha indubbiamente cronicizzato il fenomeno a causa della riduzione dell'organico delle strutture sanitarie che ha deteriorato le condizioni di lavoro del personale sanitario, stressato da turni massacranti e da stipendi inadeguati, con rilevanti conseguenze sulla salute quale diritto esigibile costituzionalmente garantito;

    talune ricerche sulla medicina difensiva hanno restituito dati allarmanti secondo cui circa il 70 per cento dei medici ha messo in atto, almeno una volta nell'arco della carriera, una strategia di medicina difensiva e più del 10 per cento dei medici è coinvolto in una controversia legale;

    nel 2017 il legislatore è intervenuto per cercare di contrastare il fenomeno in maniera sistemica, attraverso la legge n. 24 del 2017, cosiddetta «legge Gelli» dal nome del suo estensore che, nelle fasi di approvazione della legge medesima, ebbe modo di rappresentare che: «[...] la medicina difensiva rappresenta circa tra l'11 per cento e il 23 per cento di tutte le prestazioni [...]: nel dettaglio i medici dichiarano di prescrivere farmaci (53 per cento), visite specialistiche (73 per cento), esami di laboratorio (71 per cento), esami strumentali (76 per cento) e ricoveri (50 per cento) anche per il timore di ricevere una denuncia da parte dei pazienti (78 per cento). Per quanto riguarda l'impatto economico, la medicina difensiva incide sui costi del Servizio sanitario nazionale per il 10,5 per cento circa, per una cifra pari a 10 miliardi di euro»;

    con l'intervento legislativo si è percorsa la prevalente strada di attenuare la responsabilità del sanitario e nel contempo di risarcire, ove possibile, i pazienti attraverso l'istituzione di un fondo per le vittime di malasanità; più in particolare, è stato introdotto un nuovo articolo nel codice penale, il 590-sexies, che prevede l'esclusione della responsabilità penale del sanitario per morte o lesioni, nel caso di imperizia e di colpa lieve, a condizione che il sanitario abbia agito in conformità a linee guida o, in mancanza di esse, seguendo le buone pratiche clinico-assistenziali;

    con la medesima legge Gelli viene codificata quindi una responsabilità civile a doppio binario: una responsabilità extracontrattuale se è dipendente di una struttura sanitaria e una responsabilità contrattuale se è libero professionista; la struttura sanitaria è sempre soggetta a responsabilità contrattuale ed è obbligata ad avere l'assicurazione, fatta salva la possibilità di «auto-assicurarsi»; il paziente può dunque agire per il risarcimento del danno nei confronti della struttura sanitaria, del medico e dell'assicurazione, previo tentativo di conciliazione previsto dalla stessa legge;

    la legge Gelli è intervenuta anche in materia di assicurazione, contemplando l'azione diretta del danneggiato contro l'impresa di assicurazione e l'accesso al cosiddetto «Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria»;

    a più di sei anni di distanza dall'approvazione della legge in questione mancano ancora taluni decreti attuativi che di fatto la rendono inefficace per la parte precipuamente intesa a definire i criteri e le modalità per la vigilanza e il controllo sulle imprese di assicurazione che intendano operare in ambito sanitario e sui requisiti minimi delle polizze assicurative; senza i decreti attuativi, di fatto, non si consente al soggetto danneggiato di agire direttamente, entro i limiti del massimale, nei confronti dell'impresa di assicurazione e né è operativo il «Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria», che dovrebbe essere alimentato dal versamento di un contributo annuale dovuto dalle imprese assicuratrici operanti nel ramo, destinato a risarcire il danno in caso di esubero rispetto al massimale assicurativo, di insolvenza della compagnia, o di assenza di copertura assicurativa per recesso dell'impresa o per sopravvenuta cancellazione dall'albo della medesima;

    guardando oltre i confini nazionali, sul tema della responsabilità sanitaria rileva l'esperienza dell'ordinamento francese che seguendo lo stesso percorso italiano dell'aumento esponenziale dei contenziosi giudiziari e della difficoltà di trovare idonee coperture assicurative, con due provvedimenti normativi del 2002 ha ridelineato il regime della responsabilità sanitaria prevedendo sia il rimedio tradizionale della responsabilità civile ancorata alla colpa sia il sistema di solidarietà sociale, cosiddetto «no-fault», che devolve il ristoro o indennizzo ad un sistema di sicurezza sociale, alternativo ad un eventuale risarcimento ottenuto in sede giudiziaria con un diritto di rivalsa nei confronti del responsabile con colpa grave, nell'ipotesi in cui si dovessero verificare dei danni in assenza di una chiara responsabilità del professionista, della struttura o di un produttore;

    viene previsto in Francia, in maniera solidaristica, un fondo di garanzia nazionale che si fa carico dei danni irreversibili e gravi avvenuti in corso di trattamento sanitario. L'istituzione di tale fondo che eroga indennizzi è più economica rispetto al pagamento di polizze assicurative da parte di enti e strutture del Servizio sanitario nazionale, inoltre, riduce il numero totale di cause, che si genera in un sistema basato sulla colpa come il nostro;

    in Italia, esiste già per alcune limitate fattispecie la possibilità di ottenere un indennizzo solidaristico. Le due più importanti differenze rispetto al sistema francese sono:

     a) il meccanismo dell'indennizzo italiano si va, nella pratica, a sommare al tentativo giudiziario di ottenere un risarcimento;

     b) il meccanismo dell'indennizzo italiano è limitato a poche fattispecie;

    un regime ad indennizzo alternativo al ristoro per via giudiziaria può ridurre le spese per la medicina difensiva;

    la legge Gelli, conosciuta come la legge sulla responsabilità sanitaria, in realtà ha affrontato, seppure in tono minore, anche il tema fondamentale del «rischio clinico», recando in sé il tentativo di ampliare l'orizzonte del tema sulla responsabilità sanitaria, non relegandolo alla mera preoccupazione di sanzionare le condotte scorrette e assicurare indennizzi ai pazienti lesi, ma anche a prevenire le conseguenze di procedure scorrette nell'erogazione delle cure, evitando tanto i danni ai pazienti quanto conseguenze per l'operatore sanitario;

    non vi è dubbio che un sistema di indagine, allerta e monitoraggio degli eventi avversi e l'adozione di modelli comportamentali specificatamente finalizzati a prevenire il rischio clinico potrà meglio tutelare sanitari e pazienti, ed in tal senso tutte le strutture sanitarie dovrebbero essere dotate di unità a ciò dedicate onde prevenire che l'organizzazione deficitaria sia causa di danni al paziente per inosservanza degli standard di sicurezza o del generale dovere di diligenza, prudenza, perizia;

    la legge Gelli, nell'ottica di istituire un sistema di risk management in sanità su tutto il territorio italiano, ha quindi delineato un sistema integrato su tre livelli:

     aziendale, mediante la predisposizione di una relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all'interno della struttura, sulle cause che li hanno prodotti e sulle iniziative messe in atto per contrastarli;

     regionale, con l'istituzione dei centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente quali «collettori» per raccogliere i dati;

     nazionale, con l'istituzione dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità che acquisisce dai centri regionali per la gestione del rischio sanitario i dati relativi ai rischi, agli eventi avversi, agli eventi sentinella e agli eventi senza danno, nonché alle tipologie dei sinistri e alle cause, entità, frequenza ed onere finanziario del contenzioso, al fine di individuare misure idonee per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e per il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure, nonché per la formazione e l'aggiornamento del personale sanitario;

    con riferimento specifico alla formazione, il predetto Osservatorio nazionale, con l'obiettivo di individuare i fabbisogni formativi e di indagare lo stato delle attività della formazione sul rischio clinico in ambito regionale e universitario, ha rilevato «una buona governance regionale e aziendale della formazione sul rischio clinico con margini di miglioramento principalmente nelle azioni di monitoraggio dell'attività formativa realizzata» e una diffusa disomogeneità tra i differenti Corsi di laurea in Medicina e Chirurgia nei quali il tema della sicurezza e la gestione del rischio clinico è carente nei tirocini, con l'evidente conseguenza di un mancato trasferimento delle conoscenze teoriche nella pratica clinica;

    l'Osservatorio ha anche definito le linee d'indirizzo per la prevenzione e gestione del rischio, al fine di:

     accrescere l'adesione delle regioni ai sistemi di segnalazione, sorveglianza e monitoraggio, nonché alle indagini nazionali utili alla valutazione della sicurezza;

     incrementare l'utilizzo di sistemi di incident reporting;

     pianificare e sperimentare interventi di miglioramento della codifica delle schede di dimissione ospedaliera;

     sviluppare piani regionali di adesione ai sistemi nazionali di segnalazione, sorveglianza e monitoraggio, delle strutture sanitarie private e delle strutture sociosanitarie pubbliche e private;

    l'Osservatorio, per l'espletamento dei suoi compiti, si avvale anche dei dati presenti nel Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità del Ministero della salute (Simes) e già a partire dal 2015, Agenas (ben prima della cosiddetta legge Gelli) avrebbe dovuto pubblicare un report annuale sul monitoraggio delle denunce di sinistri, all'interno del quale vengono presentati i dati relativi alle denunce di sinistri riferiti all'anno precedente a quello di pubblicazione; in realtà l'unico rapporto disponibile sul sito istituzionale dell'Osservatorio, presso il portale Agenas, è dell'anno 2015;

    l'Intesa tra lo Stato e le regioni concernente la gestione del rischio clinico e la sicurezza dei pazienti e delle cure del 20 marzo 2008 (anche questa prima della cosiddetta legge Gelli) aveva previsto l'attivazione, presso il Ministero della salute, dell'Osservatorio nazionale degli eventi sentinella, a cui affluiscono i dati degli eventi sentinella e che opera attraverso il Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (Simes);

    il Simes ha l'obiettivo di raccogliere le informazioni relative agli eventi sentinella e alle denunce dei sinistri su tutto il territorio nazionale consentendo la valutazione dei rischi e il monitoraggio completo degli eventi avversi, al fine di migliorare la gestione del contenzioso, oltre che di produrre dati attendibili, a livello nazionale, sulla sinistrosità delle aziende sanitarie; orbene, sul sito del Ministero della salute sono pubblicati i rapporti sul monitoraggio degli eventi sentinella e l'ultimo protocollo di Monitoraggio degli eventi sentinella disponibile è il 5° rapporto, relativo al periodo settembre 2005-dicembre 2012, periodo di oltre un decennio fa;

    per segnalare disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria, nella cosiddetta legge Gelli vi è anche l'attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al difensore civico regionale o provinciale e l'istituzione dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente;

    si ribadisce, inoltre, l'obbligo di trasparenza delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private, imponendo alla direzione sanitaria della struttura pubblica o privata, entro sette giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli aventi diritto, di fornire la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente, preferibilmente in formato elettronico, consentendo tuttavia le eventuali integrazioni entro il termine massimo di trenta giorni;

    le strutture sanitarie sono tenute a pubblicare sul proprio sito internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, verificati nell'ambito dell'esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario;

    il termine appropriatezza caratterizza oggi ogni atto di programmazione sanitaria e, in tale contesto, viene sempre più spesso inteso come utilizzo in modo appropriato e senza sprechi delle risorse disponibili; l'appropriatezza, rapportata al sanitario, invece, dovrebbe riferirsi alle scelte decisionale di cura o di assistenza del sanitario che si rivelano appropriate se effettuate senza eccesso ovvero senza sotto utilizzo delle cure;

    nel documento «Appropriatezza e Linee Guida», redatto dalla Rete sostenibilità e salute, si parla della componente «cattiva» dell'appropriatezza, nell'ambito della variabilità clinico-prescrittiva e si evince che sono inappropriate quasi la metà delle indagini radiologiche ambulatoriali, i check-up, oltre il 60 per cento dei test di laboratorio e fino al 90 per cento degli antibiotici prescritti per le infezioni delle vie aeree superiori;

    sull'appropriatezza la cosiddetta legge Gelli è intervenuta prevedendo che i sanitari nell'esecuzione delle prestazioni di loro competenza si attengono, fatte salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute da aggiornare con cadenza biennale; in mancanza delle anzidette raccomandazioni, i sanitari si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali;

    le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse sono poi integrati nel Sistema nazionale per le linee guida (Snlg) e l'Istituto superiore di sanità le pubblica nel proprio sito internet previa verifica della conformità della metodologia adottata a standard definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto, nonché della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni;

    le linee guida delineano i metodi di cura secondo le migliori e aggiornate evidenze scientifiche e il loro impiego dovrebbe fornire una garanzia di appropriatezza delle cure, aiutando il sanitario a erogare solo trattamenti di provata efficacia; a riguardo occorre tuttavia sottolineare che le linee guida possono essere suscettibili di diverse e anche contrastanti interpretazioni, poiché il gruppo di esperti che le redige potrebbe non essere immune dalla esposizione a conflitti di interessi; nella costituzione dell'elenco presso il Ministero della salute, ovvero preliminarmente alla pubblicazione della Linea guida, dovrebbe condursi un'adeguata verifica, tra gli estensori delle linee guida, sull'assenza di soggetti, ovvero sulla loro presenza comunque minoritaria, che abbiano legami con l'industria del farmaco o delle apparecchiature medicali;

    il rischio che le linee guida possano essere a favore di una certa azienda farmaceutica o di apparecchiature medicali è purtroppo concreto e per ovviare a tale rischio e contenere anche il cosiddetto fenomeno di «disease mongering», occorre dare concreta attuazione alla legge n. 62 del 31 maggio 2022, concernente «Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie», più nota come «Sunshine Act»;

impegna il Governo:

   ad adottare iniziative volte a realizzare, in conformità al Piano d'azione globale per la sicurezza dei pazienti 2021-2030 dell'Oms, il piano d'azione nazionale sulla sicurezza dei pazienti, allineando alle indicazioni dell'Oms gli strumenti strategici esistenti, per migliorare la sicurezza dei pazienti in tutti i programmi clinici e relativi alla salute;

   a diffondere e implementare la cultura sulla sicurezza del paziente migliorando il coordinamento, la condivisione di buone pratiche e l'apprendimento reciproco tra chi si occupa della sicurezza del paziente;

   a rivedere l'efficacia delle attuali attività relative alla sicurezza del paziente, anche sperimentando nuove soluzioni, tenendo conto dello sviluppo della sanità digitale e coinvolgendo tutti gli attori/stakeholder nello sviluppo di una strategia della sicurezza integrata a livello di sistema;

   ad adottare iniziative di competenza volte a garantire nelle strutture sanitarie, attraverso l'assunzione di personale, condizioni di lavoro idonee e tali da contenere il fenomeno della medicina difensiva che, a causa della riduzione dell'organico e del deterioramento delle condizioni di lavoro del personale sanitario, stressato da turni massacranti e da stipendi inadeguati, rischia di crescere esponenzialmente, con rilevanti conseguenze sulla salute quale diritto esigibile costituzionalmente garantito;

   ad assumere iniziative volte a dare attuazione alla legge n. 24 del 2017, cosiddetta «legge Gelli», adottando i relativi decreti attuativi la cui mancanza non consente al soggetto danneggiato di agire direttamente, entro i limiti del massimale, nei confronti dell'impresa di assicurazione e ovvero di avvalersi del «Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria», che dovrebbe essere alimentato dal versamento di un contributo annuale dovuto dalle imprese assicuratrici per risarcire il danno in caso di esubero rispetto al massimale assicurativo, di insolvenza della compagnia, o di assenza di copertura assicurativa per recesso dell'impresa o per sopravvenuta cancellazione dall'albo della medesima;

   ad avviare una comparazione con l'ordinamento francese al fine di verificare se sia possibile introdurre nel nostro ordinamento il sistema di solidarietà sociale, il cosiddetto «no-fault», che devolve il ristoro o indennizzo ad un sistema di sicurezza sociale, alternativo ad un eventuale risarcimento ottenuto in sede giudiziaria, nell'ipotesi in cui si dovessero verificare dei danni in assenza di una chiara responsabilità del professionista, della struttura o di un produttore quali ad esempio danni da infezioni nosocomiali, danni da farmaci e da incidenti (traumi, cadute accidentali) avvenuti nelle strutture ospedaliere;

   ad adottare iniziative di competenza volte a verificare e documentare nel più breve tempo possibile se in tutte le strutture sanitarie pubbliche e private siano state costituite unità sul rischio clinico deputate a prevenire che l'organizzazione deficitaria sia causa di danni al paziente per inosservanza degli standard di sicurezza o del generale dovere di diligenza, prudenza, perizia e se tutte abbiano predisposto la prescritta relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all'interno della struttura, sulle cause che li hanno prodotti e sulle iniziative messe in atto per contrastarli;

   ad adottare iniziative di competenza volte a verificare e documentare nel più breve tempo possibile se tutte le regioni abbiano i centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, se svolgano tutti i compiti prescritti e, in particolare, nella raccolta dei dati relativi ai rischi, agli eventi avversi, agli eventi sentinella e agli eventi senza danno, nonché alle tipologie dei sinistri e alle cause, entità, frequenza ed onere finanziario del contenzioso;

   ad adottare iniziative normative volte a superare l'eterogeneità dei servizi sanitari regionali rispetto ai modelli organizzativi ed alla cultura della qualità e sicurezza, attraverso una certa adesione delle regioni ai sistemi di segnalazione, sorveglianza e monitoraggio, nonché alle indagini nazionali utili alla valutazione della sicurezza, anche erogando risorse adeguate alla tematica specifica;

   ad adottare iniziative volte ad effettuare il monitoraggio aggiornato sulla formazione in materia di rischio clinico in ambito regionale e universitario, sollecitando, attraverso la concertazione con il Ministro dell'università e della ricerca, una più diffusa formazione nell'ambito dei tirocini dei corsi di laurea in medicina e chirurgia sul tema della sicurezza e la gestione del rischio clinico;

   a provvedere alla pubblicazione del report annuale sul monitoraggio delle denunce di sinistri, dando evidenza dei dati relativi alle denunce di sinistri e degli eventi sentinella e a rendere permanentemente pubblici i dati attraverso il Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (Simes), al fine di consentire la valutazione dei rischi e il monitoraggio completo degli eventi avversi, di migliorare la gestione del contenzioso e di consentire a tutta la collettività di conoscere la sinistrosità delle aziende sanitarie;

   ad adottare iniziative volte a rendere pubblico, sul sito del Ministero della salute, l'adempimento circa l'obbligo di trasparenza delle strutture pubbliche e private, con specifico riferimento alla pubblicazione dei dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, e verificati nell'ambito dell'esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario;

   al fine di fornire una garanzia di appropriatezza delle cure, a condurre le opportune verifiche sulle linee guida emanate o da emanare affinché sia escluso che gli estensori siano privi di conflitti di interessi e che non abbiano legami con l'industria del farmaco o delle apparecchiature medicali;

   a dare sollecita e concreta attuazione alla legge n. 62 del 31 maggio 2022, concernente «Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie», più nota come «Sunshine Act»;

   a promuovere, nel contesto del rischio clinico, la formazione degli operatori alla comunicazione efficace al fine di umanizzare la relazione tra i sanitari e il paziente e suoi familiari renderla parte della cura, riducendo il contenzioso medico-legale e rischio di aggressività;

   ad assicurare la partecipazione attiva delle associazioni riconosciute di cittadini e pazienti;

   a valutare il costo della medicina difensiva in termini economici, l'impatto sulle liste d'attesa, l'impatto sulla fruibilità del Servizio sanitario nazionale, sugli effetti avversi da farmaci inutili e sul numero di tumori per esposizione a radiazioni ionizzanti non necessarie;

   a valutare d'introdurre ogni iniziativa utile a ridurre il numero di danni alla salute avvenuti in corso di trattamento sanitario, valutando un aumento della spesa sanitaria rispetto al Pil per gli anni a venire;

   a valutare ogni iniziativa utile a ridurre le problematiche connesse alla medicina difensiva, senza aumentare i rischi per i pazienti e senza intaccare il diritto ad un giusto risarcimento in caso di colpa medica;

   a valutare l'opportunità di rendere il sistema di indennizzi per gravi danni alla salute liberamente alternativo per il cittadino al tentativo di ottenere risarcimento giudiziario;

   a valutare di adottare iniziative volte ad estendere l'opportunità di ricevere un indennizzo per gravi danni alla salute anche a quei danni derivati dalla somministrazione di farmaci, dai trattamenti sanitari ricevuti senza consenso (Tso), dalle infezioni nosocomiali e dai traumi accidentali occorsi in ospedale.
(7-00051) «Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rischio sanitario

prodotto farmaceutico

politica sanitaria