ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01412

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 169 del 02/10/2023
Firmatari
Primo firmatario: BERRUTO MAURO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Data firma: 29/09/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ROSSI ANDREA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 02/10/2023
MALAVASI ILENIA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 02/10/2023
VACCARI STEFANO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 02/10/2023
MANZI IRENE PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 02/10/2023
ORFINI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 02/10/2023
ZINGARETTI NICOLA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 02/10/2023


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • SPORT E GIOVANI
Attuale delegato a rispondere: SPORT E GIOVANI delegato in data 29/09/2023
Stato iter:
28/02/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/02/2024
Resoconto ABODI ANDREA MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (SPORT E GIOVANI)
 
REPLICA 28/02/2024
Resoconto BERRUTO MAURO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 02/10/2023

DISCUSSIONE IL 28/02/2024

SVOLTO IL 28/02/2024

CONCLUSO IL 28/02/2024

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01412
presentato da
BERRUTO Mauro
testo di
Lunedì 2 ottobre 2023, seduta n. 169

   BERRUTO, ANDREA ROSSI, MALAVASI, VACCARI, MANZI, ORFINI e ZINGARETTI. — Al Ministro per lo sport e i giovani. — Per sapere – premesso che:

   lo sport non professionale, sia a livello di base sia a livello agonistico, rappresenta un eccezionale strumento di integrazione sociale;

   la partecipazione alle attività sportive favorisce l'acquisizione del senso di appartenenza ad una comunità che rappresenta la base dei processi di integrazione. Ciò è tanto più vero se riferito all'attività sportiva praticata dai giovani e dai giovanissimi atleti, per i quali essa svolge anche un importante ruolo educativo;

   al fine di superare tali criticità e i limiti determinati dall'ordinamento giuridico generale e dall'ordinamento sportivo, che determinavano non pochi limiti alle possibilità dei minori di nazionalità non italiana di partecipare alle attività sportive giovanili, nella XVII legislatura veniva approvata la legge 20 gennaio 2016 n. 12, Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva;

   si è trattato di un giusto riconoscimento della possibilità per molti ragazzi, minori stranieri, di poter godere degli stessi diritti degli altri minori e, in particolare, dell'ammissione alle società sportive afferenti alle federazioni nazionali;

   con le medesime finalità, sempre nel corso della XVII legislatura, il legislatore è intervenuto con l'approvazione dell'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) apportando delle modifiche alla legge 20 gennaio 2016 n. 12 prevedendo il tesseramento senza limite di età e in seguito, con l'approvazione del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, che ha previsto un riordino della norma;

   l'articolo 16 del suddetto decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in particolare, nel prevedere per i minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, la possibilità di essere tesserati, conferma quanto previsto dall'articolo 1, comma 369, ultimo periodo, della legge n. 205 del 2017 e dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 12 del 2016;

   da recenti segnalazioni risultano non poche difficoltà a procedere nei tesseramenti dei minori, soprattutto nell'elaborazione della documentazione necessaria;

   come segnalato dal settore, al momento del tesseramento, il sistema informatico non sembrerebbe caricare correttamente la documentazione richiesta, avviando una segnalazione che reciterebbe: «legge Ius Soli sportivo abrogata, tesseramento non possibile, attendere nuove modalità per tesseramento»;

   tali difficoltà, in assenza di un tempestivo chiarimento dell'applicazione della norma, potrebbero mettere a rischio l'avvio dei campionati;

   gli interroganti ritengono urgente un intervento volto a favorire la più ampia partecipazione dei minori stranieri, anche al fine di promuovere le attività sportive come funzione sociale –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti suesposti e – in ogni caso – quali iniziative di competenza urgenti intenda avviare al fine di fare chiarezza circa la documentazione finalizzata a certificare l'anno di frequenza scolastica e, più in generale, sulla procedura necessaria a procedere correttamente ai tesseramenti e garantire, oltre all'avvio dei campionati nei tempi prestabiliti, quel diritto acquisito dai tanti minori stranieri come, da ultimo, disciplinato dall'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.
(5-01412)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 28 febbraio 2024
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-01412

  Ringrazio gli onorevoli interroganti per il quesito, volto a conoscere quali iniziative di competenza urgenti il Governo intenda adottare, «al fine di fare chiarezza circa la documentazione finalizzata a certificare l'anno di frequenza scolastica e, più in generale, sulla procedura necessaria a procedere correttamente ai tesseramenti e garantire, oltre all'avvio dei campionati nei tempi prestabiliti, quel diritto acquisito dai tanti minori stranieri come, da ultimo, disciplinato dall'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36». Il quesito parte dal presupposto che risultino, in base a specifiche segnalazioni, alcune difficoltà legate al momento del tesseramento, dovute al fatto che il sistema informatico non sembrerebbe caricare correttamente la documentazione richiesta, bensì avvertirebbe l'istante con un messaggio che riporta l'abrogazione della «legge Ius Soli sportivo», rifiutando il tesseramento.
  Al riguardo voglio da subito evidenziare che siamo di fronte a uno di quei casi nei quali la stratificazione degli interventi normativi in materia, che hanno invero preceduto quello di cui alla riforma del lavoro sportivo, ha ingenerato una certa incertezza sulla quale, sebbene in linea generale comprensibile, sarebbe opportuno fare uno sforzo per riportare la chiarezza, anche da parte degli enti preposti, la chiarezza che anche questo tema assolutamente merita.
  Su questo voglio premettere che il decreto legislativo n. 120 del 2023 non è intervenuto.
  Cerchiamo dunque di fare innanzitutto ordine sul piano normativo (prima e dopo la «riforma dello sport»).
  Nel quadro normativo antecedente la riforma era rappresentata da 2 leggi: la legge n. 12 del 2016 (Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva; la cosiddetta «Legge Ius Soli Sportivo») e l'articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017.
  La prima norma equiparava i minori stranieri regolarmente residenti sul territorio almeno dal decimo anno di età ai cittadini italiani, ai fini del tesseramento presso società sportive appartenenti alle federazioni sportive nazionali (FSN) o alle discipline sportive associate (DSA) o presso associazioni ed enti di promozione sportiva (EPS). Anche dopo i 18 anni, inoltre, si restava tesserati fino all'ottenimento della cittadinanza, in pendenza della relativa richiesta.
  La legge n. 205 del 2017, invece, prevedeva che i minori di Paesi terzi, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, se iscritti da almeno un anno a una classe scolastica italiana, potessero essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle stesse FSN/DSA/EPS, anche paralimpici, senza aggravio rispetto a quanto previsto per i cittadini italiani.
  Come sarà evidente, dunque, le due discipline già si sovrapponevano parzialmente. Al di là del dubbio ragionevole che la legge n. 205 del 2017 avesse già tacitamente abrogato il cosiddetto Ius Soli Sportivo, a livello federale, la FIGC ha continuato ad applicare e attuare quest'ultimo sino alla stagione 2022/2023.
  Ciò premesso, su questo quadro è intervenuta la «riforma dello sport». Nello specifico, l'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo n. 36 del 2021 – nel testo base («Riforma Spadafora») ha disposto l'abrogazione sia della Legge Ius Soli Sportivo (lettera b) che della disciplina di cui alla legge n. 205 del 2017 (lettera c)). Dunque, ribadisco, il decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120 non ha apportato alcun intervento sulle disposizioni in esame.
  Venendo però a quello sforzo che compete a tutti i soggetti preposti, al di là delle attribuzioni o riferibilità degli interventi normativi, vanno fatte alcune considerazioni.
  In primo luogo, se consideriamo la sovrapposizione tra la disciplina del 2017 rispetto a quella del 2016, ovvero la Legge Ius Soli Sportivo, l'abrogazione da parte del primo decreto legislativo n. 36 del 2021 dovrebbe essere considerata meramente ricognitiva.
  In secondo luogo, invece, bisogna fare presente che l'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2021 ha sostanzialmente ripreso (dopo averla abrogata per ragioni di semplificazione) la disciplina del 2017 (tesseramento del minore straniero, anche non in regola, iscritto ad una classe scolastica) la quale, sostanzialmente non è mai stata abrogata.
  Non sarebbe dunque corretto sostenere che la cosiddetta norma «Spadafora» abbia determinato una compressione del diritto al tesseramento dei minori stranieri. Infatti, la disciplina (sostanzialmente trasposta) dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2021 risulta avere, per certi versi, un ambito di applicazione anche più ampio della Legge Ius Soli sportivo, in quanto si applica anche ai minori «non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno».
  Premesse tali valutazioni, occorre tuttavia considerare che questo impianto normativo risente poi delle interazioni con le regole e le procedure ai fini del tesseramento previste in ambito sportivo (calcistico nello specifico), soprattutto internazionale, le quali non sempre vanno di pari passo o si pongono in armonia con le norme primarie dello Stato.
  Per esempio, si deve tener conto del fatto che il regolamento FIFA («on the status and transfer of players») prevede una disciplina in materia di tesseramento/trasferimento internazionale dei minori, sin dal 2005. L'attuale l'articolo 19, comma 4 (vigente da maggio 2023) vieta, in via di principio, i trasferimenti internazionali e i primi tesseramenti di calciatori minorenni che non siano cittadini del paese ove si debba procedere al tesseramento. In pratica, si dispone che tali operazioni, se coinvolgono un calciatore minorenne che abbia almeno dieci anni, devono essere approvate da un'apposita sottocommissione istituita dalla FIFA (Players' Status Chamber of the Football Tribunal).
  Sul piano sportivo nazionale, invece, la nota riepilogativa per la stagione 2023/2024 dell'ufficio tesseramento FIGC, riguardo i trasferimenti internazionali di calciatori minori e primo tesseramento di minori stranieri, prevede che «A causa del numero elevato di primi tesseramenti e trasferimenti internazionali di calciatori minorenni a livello dilettantistico, il FIFA Players' Status Committee (“PSC”) ha previsto la possibilità di una “esenzione limitata” con la quale la Sottocommissione può, su richiesta, concedere alle federazioni una deroga all'obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione per quanto riguarda i calciatori minorenni ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del Regolamento (cfr. Circolare FIFA n. 1209). Tuttavia, il PSC ha stabilito che tali esenzioni limitate, se concesse, sono applicabili unicamente per calciatori minorenni dilettanti che intendano essere tesserati esclusivamente per società puramente dilettantistiche, non titolate a tesserare calciatori con status diverso da quello di dilettante (nello status di dilettante sono compresi anche i ragazzi tesserati come Settore Giovanile) e senza collegamenti di natura legale, finanziaria o “de facto” con alcun club professionistico».
  Per grande maggioranza dei casi che attengono al quesito, dunque – ma siamo nell'ambito tecnico-regolamentare proprio dell'ordinamento sportivo – può venire in rilievo questa esenzione, introdotta nel Regolamento FIFA nel marzo 2020.
  Venendo al concreto, in materia di primo tesseramento di minori stranieri, a livello federale, la FIGC ha articolato due possibili «percorsi» di tesseramento.
  Ai sensi della Legge Ius Soli Sportivo, fino alla stagione 2022/2023 è stato seguito l'iter descritto nella circolare LND n. 56 del 20 giugno 2019, che prevedeva, fra l'altro, l'invio delle richieste di tesseramento «tramite la piattaforma telematica della Lega Nazionale Dilettanti, al Comitato Regionale, Divisione Calcio a 5 e Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza» (cfr. da ultimo la Nota Riepilogativa FIGC 22/23), nonostante le considerazioni fatte in premessa sulla possibile abrogazione tacita della Legge Ius Soli Sportivo.
  Riguardo invece la fattispecie di cui al decreto legislativo n. 36 del 2021( prima l. 205/2017), come sembra chiarito dalle circolari emanate dalla FIGC, ai fini del primo tesseramento di calciatori minorenni stranieri con almeno 10 anni, basta produrre la documentazione comprovante l'iscrizione da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, essendo ritenuti validi a tal fine documenti come autocertificazioni del dirigente scolastico e/o certificati ufficiali rilasciati da istituti riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.
  Dunque, in conclusione, non sono consentiti eventuali aggravi procedimentali del tesseramento dei minori stranieri, di qualsiasi natura, in contrasto con la normativa primaria: per chi è iscritto da almeno un anno a una classe scolastica, è consentito il tesseramento «con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

minore eta' civile

diritti del bambino

frequenza scolastica