ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00979

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 119 del 15/06/2023
Firmatari
Primo firmatario: MATERA MARIANGELA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 13/06/2023


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 13/06/2023
Stato iter:
28/06/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/06/2023
Resoconto FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 28/06/2023
Resoconto MATERA MARIANGELA FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 15/06/2023

DISCUSSIONE IL 28/06/2023

SVOLTO IL 28/06/2023

CONCLUSO IL 28/06/2023

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00979
presentato da
MATERA Mariangela
testo di
Giovedì 15 giugno 2023, seduta n. 119

   MATERA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, ha previsto una serie di modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, tra le quali in particolare, le disposizioni indicate dal comma aggiuntivo 1-sexies, che consentono alle banche, agli intermediari finanziari iscritti all'apposito albo e alle società appartenenti a un gruppo bancario e alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, cessionarie dei crediti d'imposta, di utilizzare in tutto o in parte detti crediti, in relazione agli interventi rientranti nel cosiddetto superbonus, la cui spesa è stata sostenuta sino al 31 dicembre 2022, per sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni;

   nel medesimo decreto-legge n. 11 del 2023 è stato inoltre introdotto in sede di conversione l'articolo 01, che proroga il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento al 30 settembre 2023 per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari (rispetto al vigente termine del 31 marzo 2023) a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo;

   la suesposta misura tratta, in particolare, dei lavori realizzati sostanzialmente sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari, a condizione che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

   in tale ambito, l'interrogante ravvisa perplessità, in relazione alle modifiche sopraggiunte nella nuova disciplina normativa prevista dal suesposto decreto-legge n. 11 del 2023 (che modifica ulteriormente le norme precedenti) per gli interventi relativi a più parti comuni di edifici condominiali, i cui lavori sono in corso di esecuzione, la cui Cilas (ovvero la comunicazione di inizio lavori asseverata al superbonus 110 per cento) sia stata presentata prima del 25 novembre 2022;

   al riguardo gli stessi istituti di credito sollecitano ulteriori chiarimenti, al fine di comprendere se quanto riportato nel nuovo comma 1-sexies in precedenza richiamato può essere consentito, in relazione all'acquisito dei crediti d'imposta cedibili, relativamente ai lavori realizzati entro i|31 dicembre 2022, in relazione all'acquisto dei crediti d'imposta, per le villette unifamiliari con le Cilas, presentate entro il 16 febbraio 2023 –:

   quali orientamenti il Ministro interrogato, intenda esprimere con riferimento a quanto esposto in premessa, al fine di chiarire, in particolare, se le spese sostenute dopo il 31 dicembre 2022, in relazione al cosiddetto superbonus 110 per cento per le villette e unifamiliari e comunque rientranti nelle proroghe che il decreto-legge n. 11 del 2023 ha previsto al fine della cessione del credito, possono rientrare all'interno delle misure previste dal nuovo comma 1-sexies dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.
(5-00979)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 28 giugno 2023
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-00979

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 16 febbraio 2023 n. 11. convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.
  L'Onorevole richiama le disposizioni contenute nel comma aggiuntivo 1-sexies, introdotto all'articolo 121 dal cennato decreto-legge n. 11 del 2023, ai sensi del quale si consente alle banche, agli intermediari finanziari iscritti all'apposito albo e alle società appartenenti a un gruppo bancario e alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, cessionarie dei crediti d'imposta, di utilizzare in tutto o in parte detti crediti, in relazione agli interventi rientranti nel cosiddetto Superbonus, la cui spesa è stata sostenuta sino al 31 dicembre 2022, per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni.
  Tanto premesso, l'Onorevole chiede chiarimenti sul perimetro applicativo della cennata disposizione e in particolare chiede di sapere se le spese sostenute dopo il 31 dicembre 2022, in relazione al cosiddetto Superbonus 110 per cento per le villette e unifamiliari e comunque rientranti nelle proroghe che il decreto-legge n. 11 del 2023 ha previsto al fine della cessione del credito, possano rientrare all'interno delle misure previste dal nuovo comma 1-sexies, dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Il cennato comma 1-sexies dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 riconosce, ai soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), la facoltà di sottoscrivere l'emissione di Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, utilizzando i crediti d'imposta relativi a interventi agevolati ai sensi dell'articolo 119 del decreto Rilancio (interventi ammessi al Superbonus), la cui spesa è stata sostenuta fino al 31 dicembre 2022, nell'ipotesi in cui abbiano esaurito nell'anno la propria capienza fiscale.
  In merito al quesito dell'onorevole interrogante, si ritiene che ai crediti d'imposta derivanti dagli interventi Superbonus cedibili per effetto della deroga di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023, possa applicarsi la disposizione di cui al comma 1-sexies dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 a condizione che ricorrano i presupposti e nel rispetto dei limiti ivi indicati.
  Ai fini della cedibilità del credito, la Cila relativa a tali interventi deve essere stata presentata entro il 16 febbraio 2023 (termine ultimo per fruire della deroga che consente la cessione dei crediti d'imposta relativi alle spese sostenute per i suddetti interventi).
  Non rientrano, invece, nell'ambito applicativo del comma 1-sexies, dell'articolo 121 sopra citato i crediti d'imposta relativi a interventi Superbonus di cui al comma 8-bis, ultimo periodo, dell'articolo 119, del decreto-legge n. 34 del 2020, in quanto le spese, per gli interventi avviati dal 1° gennaio 2023, sono sostenute necessariamente a decorrere dal 1° gennaio 2023.
  Pertanto, alla luce del quadro normativo vigente, deve ribadirsi che i crediti, di qualsiasi genere, relativi a spese sostenute dopo il 31 dicembre 2022 non possano godere dell'opportunità offerta dal comma 1-sexies del citato articolo 121.
  Tale impostazione appare, inoltre, coerente con la ratio della norma, che è stata introdotta per favorire lo sblocco dei crediti «incagliati» nei cassetti fiscali di molti operatori del settore.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

detrazione fiscale