ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00588

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 73 del 22/03/2023
Firmatari
Primo firmatario: QUARTAPELLE PROCOPIO LIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Data firma: 21/03/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BONAFE' SIMONA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/03/2023


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 21/03/2023
Stato iter:
31/05/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 31/05/2023
Resoconto MOLTENI NICOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
REPLICA 31/05/2023
Resoconto QUARTAPELLE PROCOPIO LIA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 22/03/2023

DISCUSSIONE IL 31/05/2023

SVOLTO IL 31/05/2023

CONCLUSO IL 31/05/2023

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00588
presentato da
QUARTAPELLE PROCOPIO Lia
testo di
Mercoledì 22 marzo 2023, seduta n. 73

   QUARTAPELLE PROCOPIO e BONAFÈ. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, la situazione delle libertà civili e politiche della Federazione russa ha subìto un ulteriore grave deterioramento; lo testimoniano, a partire dalla fine di febbraio 2022, da un lato, le modifiche al codice penale in materia di diffusione di notizie false e offese alle forze armate, che hanno prodotto l'effetto di impedire la libera informazione sulla guerra e l'utilizzo dello stesso termine «guerra», e, dall'altro lato, l'inasprimento della legislazione sugli «agenti stranieri», sulla «propaganda gay», sulle organizzazioni «estremiste» e sulle manifestazioni non autorizzate (una legislazione che, nel suo complesso, limita pesantemente la libertà di associazione, di manifestazione e di espressione del pensiero in Russia); la mobilitazione militare parziale avviata nel settembre 2022, attuata con criteri aleatori e indefiniti, spesso a danno delle fasce più fragili della popolazione, come le minoranze etniche, pone poi per molte persone il rischio di essere sottoposte a procedimenti penali nel caso in cui tentino di sottrarsi agli obblighi militari; risulta quindi importante fornire un sostegno alla società civile russa minacciata dalla repressione del regime putiniano; in quest'ottica consta ai presentatori di questa interrogazione che sia presente anche in Italia un numero non esiguo di cittadini della Federazione russa a rischio nel loro Paese perché oppositori del regime;

   alle interroganti sono giunte, a questo riguardo, segnalazioni di difficoltà burocratiche che queste persone starebbero incontrando; infatti, in molti casi queste persone non se la sentono di chiedere lo status di rifugiato per non perdere il passaporto russo e per non esporre i propri familiari in patria a rischi di ritorsione; si sono potuti riscontrare conseguentemente, ad esempio, casi in cui studenti e studiosi provenienti dalla Federazione russa, che abbiano i loro visti e permessi di soggiorno scaduti dopo il 24 febbraio 2022, non possono rimanere legalmente in Italia e al tempo stesso non intendono rientrare in Russia perché a rischio di persecuzione; inoltre altri lavoratori russi presenti in Italia non intendono rientrare in Russia perché anch'essi a rischio di persecuzione ma, al tempo stesso, non possono sottoscrivere un regolare contratto di lavoro perché, in base agli articoli 21 e 22 del testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998) dovrebbero invece trovarsi, al momento della presentazione della domanda per il nulla osta al lavoro da parte del lavoro, proprio in Russia-:

   quali informazioni abbia sugli elementi indicati in premessa con riferimento sia alle domande di protezione internazionale richieste a partire dal 24 febbraio 2022 da cittadini della Federazione russa e al loro tasso di accoglimento, sia alla situazione dei permessi di soggiorno per motivi di ricerca e di studio sia, infine, alle difficoltà nella sottoscrizione di contratti di lavoro da parte di cittadini della Federazione russa a rischio nel loro Paese.
(5-00588)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 31 maggio 2023
nell'allegato al bollettino in Commissione I (Affari costituzionali)
5-00588

  Signor Presidente, onorevoli Deputati, in relazione a quanto evidenziato dagli Onorevoli interroganti, è utile preliminarmente ricordare che, in materia di ingresso e soggiorno legale sul territorio nazionale, sussistono due grandi ambiti normativi di riferimento: quello della protezione internazionale e quello dell'accesso per motivi di lavoro, studio o altre ragioni espressamente previste dall'ordinamento.
  La diversità di regolazione di questi due ambiti si giustifica per la loro differente finalità e si sostanzia in peculiari regolamentazioni dei presupposti di applicazione, dei procedimenti e degli ambiti di competenza.
  In sintesi, osservo innanzitutto che il riconoscimento della protezione internazionale, in tutte le forme previste, si sostanzia in un provvedimento che costituisce l'esito di un procedimento amministrativo che è onere del richiedente interessato azionare e il cui esame a livello territoriale è gestito, come noto, dalle Commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale.
  Procedure del tutto diverse riguardano l'ingresso in Italia per motivi di lavoro, studio o ricerca, cui fanno riferimento gli Onorevoli interroganti. Si tratta di fattispecie disciplinate in modo differente tra di loro, in quanto ancorate a presupposti applicativi eterogenei e finalizzate a soddisfare le specifiche esigenze ad esse sottese.
  Mi soffermo a titolo esemplificativo sul permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio, tirocinio o formazione, che – ricordo – può essere convertito, prima della sua scadenza in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Vale in proposito rimarcare, quale principio di carattere generale, che, ai sensi della normativa vigente, i permessi di soggiorno scaduti non possono essere convertiti.
  Il Testo Unico per l'immigrazione consente la conversione del permesso di soggiorno in parola nel permesso di soggiorno per motivi di lavoro, previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello Unico per l'immigrazione della Prefettura. Anche in caso di lavoro autonomo è consentita la conversione. La procedura di conversione si applica anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia. In tali casi la conversione è possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto.
  Rilevo che in questo ambito è recentemente intervenuta una modifica normativa che ha soppresso la condizione secondo cui la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro era subordinata al rispetto delle quote relative ai flussi d'ingresso di lavoratori stranieri. Tale innovazione resta tuttavia subordinata alle condizioni per cui il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione sia ancora in corso di validità e che sia stato stipulato un contratto di soggiorno per lavoro subordinato o sia stata rilasciata la certificazione della sussistenza dei requisiti, richiesta per il permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
  Per completezza espositiva, preciso inoltre che il permesso di soggiorno per motivi di studio, se non convertito, può essere utilizzato per lavorare nei limiti delle 20 ore settimanali.
  Tanto premesso quanto ai profili normativi, in merito ai dati richiesti nell'atto di sindacato ispettivo illustro il quadro fornito dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo in relazione alle richieste di protezione internazionale da parte di cittadini russi a partire dal 24 febbraio 2022.
  Alla data del 24 maggio 2023, risultano i seguenti dati:

   su 1.005 richieste di asilo complessivamente presentate sono state adottate 277 decisioni, 199 delle quali hanno dato luogo ad accoglimenti, pari dunque al 72 per cento delle decisioni sin qui adottate, suddivise tra 120 attribuzioni dello status di rifugiato (43 per cento), 6 della protezione sussidiaria (2 per cento) e 73 della protezione complementare (26 per cento). I dinieghi sono risultati 78 (28 per cento).

  Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha fornito ulteriori dati sui permessi di soggiorno rilasciati a cittadini della Federazione russa per motivi di ricerca e studio, sempre a partire dal 24 febbraio 2022.
  Al riguardo, informo che alla data del 24 maggio scorso sono stati rilasciati:

   816 permessi di soggiorno per motivi di studio, ai sensi dell'articolo 39 del Testo Unico Immigrazione in materia di accesso ai percorsi di istruzione tecnico superiore e di formazione superiore;

   171 permessi di soggiorno ai sensi dell'articolo 39-bis del Testo Unico Immigrazione relativo al soggiorno di studenti, scambio di alunni e tirocinio;

   25 permessi per motivi di ricerca rilasciati ai sensi dell'articolo 27-ter, comma 7, del Testo Unico Immigrazione.

  È di tutta evidenza, avviandomi a concludere, che le questioni segnalate dagli Onorevoli interroganti investono storie personali inserite in un contesto geopolitico e in uno scenario bellico sino a poco più di un anno fa impensabile. Pertanto assicuro la massima attenzione del Governo e delle strutture interessate – nel rispetto del quadro normativo appena esposto – per dare il dovuto rilievo alle situazioni individuali e concrete e alle contingenze di contesto al fine di garantire coerenza tra il titolo giuridico abilitante lo straniero a permanere sul territorio nazionale e la sua storia personale.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

politica migratoria

contratto di lavoro

diritto di soggiorno