ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00182

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 27 del 23/12/2022
Firmatari
Primo firmatario: BRAGA CHIARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Data firma: 23/12/2022


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA delegato in data 23/12/2022
Stato iter:
25/01/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 25/01/2023
Resoconto BARBARO CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA)
 
REPLICA 25/01/2023
Resoconto BRAGA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 23/12/2022

DISCUSSIONE IL 25/01/2023

SVOLTO IL 25/01/2023

CONCLUSO IL 25/01/2023

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00182
presentato da
BRAGA Chiara
testo di
Venerdì 23 dicembre 2022, seduta n. 27

   BRAGA. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   dall'ultimo inventario dei rifiuti radioattivi detenuti in Italia, elaborato dell'ISIN e appena pubblicato, si evince che, nel 2021, rispetto all'anno precedente, è aumentato il volume dei rifiuti radioattivi detenuti in Italia. Il totale è di 31.812,5 metri cubi (+ 60,9 metri cubi) mentre in termini di radioattività complessiva registrata l'attività totale dei rifiuti radioattivi è pari a 2.785.393,9 GBq, con una diminuzione, rispetto al 2020, di 43.541,16 GBq;

   più precisamente i rifiuti radioattivi presenti in Italia, secondo la classificazione vigente ex decreto ministeriale 7 agosto 2015 sono: a vita molto breve (1.014 metri cubi, con una diminuzione pari a 277,41 metri cubi rispetto al 2020), ad attività molto bassa (17.096,64 metri cubi, con un aumento di 2.478,35 metri cubi), a bassa attività (10.426,43 metri cubi, -2.273,64 metri cubi rispetto al 2020) e a media attività (3.275,39 metri cubi, +133,56 metri cubi);

   dal citato report, come ben descritto da un articolo apparso ne Il Sole 24 Ore del 12 dicembre 2022, emerge il quadro di una situazione in evoluzione e con una gestione sicura ma troppo frammentata con molti siti sparsi per tutto il Paese e gli smantellamenti finali delle centrali nucleari vincolati dall'annosa questione del deposito unico nazionale per le scorie radioattive;

   il 5 gennaio 2021, con la pubblicazione della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi), del progetto preliminare del Deposito nazionale e parco tecnologico (Dnpt) e dei documenti correlati, si è poi aperta la consultazione pubblica come previsto dal decreto legislativo n. 31 del 2010. Nei 180 giorni successivi alla pubblicazione, le regioni, gli enti locali, nonché i soggetti portatori di interessi qualificati, hanno potuto formulare osservazioni e proposte tecniche trasmesse a Sogin. Il 14 gennaio 2022, si è infine chiusa la consultazione pubblica, comprensiva del seminario nazionale, e sono state pubblicate le osservazioni trasmesse. Il 15 marzo 2022, Sogin ha trasmesso, per approvazione, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la proposta di Carta nazionale delle aree idonee (Cnai);

   nella risposta all'atto di sindacato ispettivo numero n. 3-02877 della XVIII legislatura circa il collocando deposito nazionale di scorie radioattive il Ministro pro tempore della transizione ecologica Roberto Cingolani così rispondeva: «[...] secondo il cronoprogramma attuale, è stata valutata come percorribile l'ipotesi di entrata in esercizio del deposito nel 2029, con individuazione del sito nel mese di dicembre 2023. Questo in base ai tempi dettati dalla norma» –:

   quali iniziative intenda assumere a riguardo il Ministro interrogato nei prossimi mesi e se intenda altresì confermare la data del dicembre 2023 come termine ultimo per l'individuazione del deposito nazionale rifiuti radioattivi.
(5-00182)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 25 gennaio 2023
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-00182

  Con riferimento alla questione posta dall'interrogante, si rappresenta quanto segue.
  La procedura di localizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi incluso in un Parco Tecnologico (DNPT) è di primario interesse per il Paese.
  La necessità di dotarsi di tale infrastruttura non scaturisce soltanto dall'esigenza di assicurare un'idonea gestione in sicurezza dei rifiuti derivanti dal pregresso programma nucleare, anche a tutela delle future generazioni, e il completamento del processo di disattivazione delle installazioni con il rilascio dei siti senza vincoli di natura radiologica (decommissioning), ma anche dall'oggettiva necessità di assicurare una gestione di lungo termine dei rifiuti radioattivi di origine medica, industriale e di ricerca, la cui produzione proseguirà negli anni a venire, attualmente stoccati in siti non idonei allo smaltimento e comunque spesso già al limite della propria capacità.
  I depositi temporanei presenti in ogni sito, infatti, pur rispettando i requisiti di sicurezza previsti dalla loro autorizzazione all'esercizio, non possono essere considerati la sistemazione finale dei rifiuti radioattivi.
  Solo una struttura come il Deposito nazionale potrà difatti garantire lo smaltimento in sicurezza dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività e lo stoccaggio in sicurezza di lunga durata dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato, provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari.
  L'iter procedurale di realizzazione del DNPT, complesso e articolato in più fasi, è definito nel dettaglio all'articolo 27 del decreto legislativo n. 31 del 2010, dove sono stabiliti i tempi, i passaggi istituzionali e la documentazione tecnica da produrre, a partire dalla localizzazione fino all'autorizzazione unica per la sua costruzione ed esercizio.
  La proposta di Carta Nazionale delle Aree Idonee (CNAI), citata dall'onorevole interrogante e trasmessa al Ministero della transizione ecologica (MiTE) in data 15 marzo 2022, a valle di interlocuzioni tecniche tra la SOGIN e l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), è stata aggiornata in data 17 giugno 2022.
  Successivamente, il 28 ottobre 2022 le strutture preposte del Ministero, in assenza del necessario riscontro da parte dell'ISIN sulla proposta di CNAI, ha chiesto al medesimo Ispettorato di conoscere la tempistica di presentazione del parere tecnico di competenza.
  Suddetto parere risulta vincolante per la successiva emanazione del decreto interministeriale di approvazione della CNAI, ai fini della prosecuzione del procedimento di localizzazione del DNPT, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo suddetto.
  Il parere tecnico ISIN è stato pertanto ricevuto da questo Ministero l'11 novembre. Gli esiti delle attività di verifica hanno tuttavia fatto emergere una valutazione positiva solo parziale della proposta di CNAI, evidenziando la necessità di integrazioni e valutazioni circa l'applicazione di alcuni dei criteri di esclusione o di approfondimento adottati dalla SOGIN riguardo ad alcune delle aree potenzialmente idonee.
  Rilevando l'opportunità di giungere al superamento di tutte le criticità evidenziate dall'ISIN in via preliminare rispetto all'emanazione del suddetto decreto interministeriale, in data 30 dicembre 2022 è stato chiesto alla SOGIN di effettuare le integrazioni richieste, e quindi trasmettere nel più breve tempo possibile una proposta di CNAI conforme alle richieste dell'ISIN, al fine di consentire l'approvazione della CNAI verosimilmente entro il corrente anno.
  In seguito all'approvazione e alla pubblicazione della CNAI, l'iter per la localizzazione del DNPT proseguirà come definito dal decreto legislativo n. 31 del 2010.
  Ipotizzando l'esito positivo di tutte le fasi procedurali, particolarmente complesse e dipendenti da un insieme di fattori – quale l'acquisizione di manifesto interesse ed autocandidatura da parte dei comuni incidenti nelle aree idonee ad ospitare il Deposito – e al netto di eventuali ricorsi, l'emissione del provvedimento di autorizzazione unica del DNPT potrebbe avvenire nel 2026 e la sua messa in esercizio nel 2030.
  Si evidenzia, infine, che la realizzazione del DNPT costituisce altresì parte integrante delle tappe significative del «Programma Nazionale per la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi», così come definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2019. Inoltre, atteso che il parere di compatibilità ambientale relativo a detto Programma richiede che venga effettuata specifica Valutazione ambientale strategica (Vas) sul DNPT, si precisa che la tempistica ipotizzata per il procedimento che porterà all'emissione del provvedimento di autorizzazione unica del DNPT considera altresì il compimento della procedura di VAS.
  Infine, qualora riguardo l'intesa con le regioni ad ospitare il Deposito non si verificasse una intesa immediata, si configurerebbe l'attivazione di specifiche procedure disciplinate dal decreto legislativo n. 31 del 2010 causando uno slittamento delle date di conclusione delle diverse fasi, fino a 12 mesi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

scorie radioattive