ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01461

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 153 del 03/08/2023
Firmatari
Primo firmatario: ASCARI STEFANIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 02/08/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COLUCCI ALFONSO MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2023
QUARTINI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2023
CAPPELLETTI ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2023
TORTO DANIELA MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2023
FENU EMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2023
BRUNO RAFFAELE MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2023
CAFIERO DE RAHO FEDERICO MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2023
AURIEMMA CARMELA MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2023
MORFINO DANIELA MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2023
D'ORSO VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2023
DONNO LEONARDO MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2023
ALIFANO ENRICA MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2023
CARMINA IDA MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2023
L'ABBATE PATTY MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2023
ONORI FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2023
BOLDRINI LAURA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 03/08/2023
APPENDINO CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2023
TODDE ALESSANDRA MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2023
CARAMIELLO ALESSANDRO MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2023
AMATO GAETANO MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2023
ORRICO ANNA LAURA MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2023
LOVECCHIO GIORGIO MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2023
LOMUTI ARNALDO MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2023
TRAVERSI ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2023
CANTONE LUCIANO MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2023
RICCIARDI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2023
RICCIARDI MARIANNA MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2023
PAVANELLI EMMA MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2023
AIELLO DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2023
CAROTENUTO DARIO MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2023
CASO ANTONIO MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2023
SANTILLO AGOSTINO MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2023
MALAVASI ILENIA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 03/08/2023
FORATTINI ANTONELLA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 03/08/2023
SOUMAHORO ABOUBAKAR MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 03/08/2023
IARIA ANTONINO MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2023
DELL'OLIO GIANMAURO MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2023
GHIRRA FRANCESCA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 03/08/2023
PICCOLOTTI ELISABETTA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 03/08/2023
MARINO MARIA STEFANIA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 03/08/2023
DORI DEVIS ALLEANZA VERDI E SINISTRA 03/08/2023
GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 03/08/2023
SERRACCHIANI DEBORA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 03/08/2023
FURFARO MARCO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 03/08/2023
VACCARI STEFANO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 03/08/2023
GRIMALDI MARCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 03/08/2023


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 02/08/2023
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 03/08/2023
Attuale delegato a rispondere: FAMIGLIA, NATALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ delegato in data 04/08/2023
Stato iter:
20/11/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/11/2023
ROCCELLA EUGENIA MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (FAMIGLIA, NATALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 06/09/2023

RISPOSTA PUBBLICATA IL 20/11/2023

CONCLUSO IL 20/11/2023

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01461
presentato da
ASCARI Stefania
testo di
Giovedì 3 agosto 2023, seduta n. 153

   ASCARI, ALFONSO COLUCCI, QUARTINI, CAPPELLETTI, TORTO, FENU, BRUNO, CAFIERO DE RAHO, AURIEMMA, MORFINO, D'ORSO, DONNO, ALIFANO, CARMINA, L'ABBATE, ONORI, BOLDRINI, APPENDINO, TODDE, CARAMIELLO, AMATO, ORRICO, LOVECCHIO, LOMUTI, TRAVERSI, CANTONE, RICCARDO RICCIARDI, MARIANNA RICCIARDI, PAVANELLI, AIELLO, CAROTENUTO, CASO, SANTILLO, MALAVASI, FORATTINI, SOUMAHORO, IARIA, DELL'OLIO, GHIRRA, PICCOLOTTI, MARINO, DORI, GRIBAUDO, SERRACCHIANI, FURFARO, VACCARI e GRIMALDI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:

   il 23 novembre 2022, la Camera dei deputati ha approvato la mozione 1-00004 Ascari e altri, in materia di contrasto alla violenza di genere. Il dispositivo della mozione impegna – tra l'altro – il Governo a valutare di assumere iniziative per superare il carattere straordinario del piano d'azione contro la violenza sessuale e di genere a favore di azioni di carattere sistemico;

   nell'ambito del contrasto sistemico alla violenza di genere, già il decreto-legge n. 11 del 2009 ha introdotto l'istituto dell'ammonimento nei confronti degli autori delle condotte riconducibili al reato di atti persecutori (vedi articolo 8);

   si tratta di un provvedimento di natura preventiva – che può essere richiesto prima della proposizione della querela per atti persecutori – con cui il questore ammonisce oralmente il soggetto, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. Esso costituisce la premessa per l'adozione di ulteriori provvedimenti preventivi e sanzionatori;

   con la sentenza Giuliano Germano c. Italia del 22 giugno 2023, la Prima sezione della Corte Edu ha condannato l'Italia per violazione dell'articolo 8 della Convenzione, ritenendo l'ammonimento ricevuto dal ricorrente, il 27 novembre 2009, non necessario e sproporzionato. L'ammonimento era in realtà fondato su numerosissimi e documentati episodi di violenza fisica e verbale posti in essere dall'uomo nei confronti della moglie, di cui si dà altresì conto nella concurring opinion del giudice italiano presso la Corte, Raffaele Sabato;

   in particolare, risulta agli atti che la polizia era dovuta intervenire più volte presso il domicilio della coppia per le aggressioni poste in essere dal marito, che la moglie aveva riportato lesioni medicate al pronto soccorso e che ella aveva dovuto cambiare vita – trovando inizialmente accoglienza presso un centro antiviolenza – per sfuggire agli atti persecutori del marito;

   il provvedimento del questore, inizialmente annullato dal Tar Liguria per mancato invio dell'avviso di inizio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241 del 1990, era stato poi confermato dal Consiglio di Stato, che aveva rilevato come gli elementi raccolti dal questore attestassero la necessità e l'urgenza di prevenire il compimento di ulteriori atti persecutori da parte del Germano;

   adita dal ricorrente, la Corte Edu ha ritenuto che il questore abbia valorizzato eccessivamente le sole dichiarazioni della vittima e indicato in modo troppo generico i fatti posti a fondamento del provvedimento. I giudici di Strasburgo hanno altresì ritenuto meramente formale il sindacato operato dalle autorità giurisdizionali sulla sussistenza dei presupposti legittimanti il provvedimento monitorio;

   appare evidente all'interrogante che le asserzioni contenute nella sentenza, ove restassero definitive, sarebbero suscettibili di arrecare un grave vulnus al contrasto alla violenza di genere, che postula anche e soprattutto la sussistenza di un apparato di strumenti preventivi – quali appunto l'ammonimento – idonei a prevenire il rischio di recidiva e di escalation di violenza;

   l'adozione di tali misure è peraltro imposta dagli impegni assunti dal Governo in ambito nazionale e internazionale;

   in questo contesto, la pronuncia in esame è in contrasto con la giurisprudenza della stessa Corte di Strasburgo, che – da un lato – ha in più occasioni condannato l'Italia per mancata adozione di misure preventive di protezione delle vittime di violenza domestica (vedi le sentenze Talpis c. Italia del 2017 e Landi c. Italia del 2022); dall'altro risulta graniticamente orientata nel senso di ritenere che gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità nell'apprezzare i fatti che possono giustificare limitazioni nei diritti delle persone. Di contro, nella sentenza Giuliano Germano c. Italia la Prima Sezione della Corte Edu, ad avviso degli interroganti, sostituisce il proprio apprezzamento di merito a quello delle autorità nazionali –:

   se sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e se intenda assumere le necessarie informazioni dall'Avvocatura Generale dello Stato, ai fini di una valutazione per la domanda del rinvio della causa Giuliano Germano alla Grande Chambre, ai sensi dell'articolo 43 della CEDU.
(4-01461)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 20 novembre 2023
nell'allegato B della seduta n. 198
4-01461
presentata da
ASCARI Stefania

  Risposta. — In relazione a quanto esposto dalla S.V. con l'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto, si rappresenta quanto segue.
  È nota a questo Ministro la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo «Giuliano Germano c. Italia» del 22 giugno 2023, che ha condannato l'Italia per violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).
  In merito, sono state assunte le necessarie informazioni dall'Avvocatura generale dello Stato onde valutare un'eventuale richiesta di rimessione della controversia alla Grande Camera ai sensi dell'articolo 43 della CEDU, essendo state rilevate molteplici criticità nella sentenza di condanna.
  L'attività di rivalutazione condotta dalla Corte sulle prove raccolte dall'Autorità amministrativa procedente e sulla loro idoneità a fondare la misura assunta non parrebbe, infatti, in linea con il ruolo sussidiario della giurisdizione europea rispetto a quella nazionale, che dovrebbe limitarsi ai soli casi di manifesta arbitrarietà del giudizio nazionale secondo la consolidata giurisprudenza in materia.
  L'opportunità di proporre la domanda di rinvio del caso alla Grande Camera troverebbe fondamento anche nella circostanza che l'emissione del provvedimento di ammonimento
inaudita altera parte, da un lato, è stato giustificato da ragioni di necessità e di urgenza, nonché dal pericolo di reiterazione delle condotte illecite da parte del ricorrente, dall'altro, non ha pregiudicato la possibilità di una successiva partecipazione con piene garanzie difensive sia in sede gerarchica che giurisdizionale.
  Aggiungasi, più in generale, che la condanna in esame si pone in controtendenza rispetto alla giurisprudenza della stessa Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha più volte condannato l'Italia proprio per i ritardi delle Autorità preposte alla protezione delle vittime di violenza e la necessità di intensificare, a livello statale, le misure positive di tutela (v. Talpis contro Italia, 2 marzo 2017; Laudi c. Italia, 7 aprile 2022, De Giorgi c. Italia 16 giugno 2022, M.S. c. Italia, 7 luglio 2022).
  In tale contesto si colloca il recente disegno di legge, proposto per altro da questo Ministro, unitamente ai Ministri della giustizia e dell'interno, recante «Disposizioni per il contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica» – approvato in Consiglio dei Ministri il 7 giugno 2023 e attualmente all'esame della Commissione II Giustizia della Camera dei deputati – che, fra le altre misure, estende l'applicabilità dell'istituto dell'ammonimento del questore proprio al fine di rafforzare le procedure e gli strumenti per la tutela delle vittime di violenza anche in ottica preventiva.
  Pertanto, previ ulteriori approfondimenti sulla questione, si valuta positivamente la formulazione della richiesta di riesame del caso da parte della Grande Camera, per le ragioni sopra esposte.
  

La Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità: Eugenia Roccella.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

violenza sessuale

delitto contro la persona

prevenzione delle malattie