ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01101

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 270 del 26/03/2024
Firmatari
Primo firmatario: MAGI RICCARDO
Gruppo: MISTO-+EUROPA
Data firma: 26/03/2024


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 26/03/2024
Stato iter:
27/03/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 27/03/2024
Resoconto MAGI RICCARDO MISTO-+EUROPA
 
RISPOSTA GOVERNO 27/03/2024
Resoconto NORDIO CARLO MINISTRO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 27/03/2024
Resoconto MAGI RICCARDO MISTO-+EUROPA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 27/03/2024

SVOLTO IL 27/03/2024

CONCLUSO IL 27/03/2024

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01101
presentato da
MAGI Riccardo
testo presentato
Martedì 26 marzo 2024
modificato
Mercoledì 27 marzo 2024, seduta n. 271

   MAGI. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:

   in materia di affettività in carcere l'Italia risulta in ritardo sia rispetto agli altri Paesi europei, sia rispetto ad atti sovranazionali, quali diverse raccomandazioni sia dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (n. 1340/1997), sia del Parlamento europeo (n. 2003/2188 INI), sia del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa (R (2006) 2);

   con sentenza n. 301 del 2012 la Corte costituzionale, pur dichiarando inammissibile la questione di legittimità sollevata dal magistrato di sorveglianza di Firenze relativa all'articolo 18 della legge 26 luglio 1975 n. 354, ha richiamato l'attenzione del legislatore al tema del riconoscimento normativo del diritto all'affettività e alla sessualità delle persone detenute;

   la Corte costituzionale aveva riconosciuto che la possibilità per la persona detenuta di continuare a mantenere, durante l'esecuzione della pena, rapporti affettivi anche a carattere sessuale fosse «esigenza reale e fortemente avvertita» e che corrisponde a diritto soggettivo da riconoscersi ad ogni detenuto;

   intervenendo nuovamente la Corte con sentenza n. 10 del 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18 della legge sull'ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere i colloqui col coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia;

   la Corte afferma che l'ordinamento giuridico tutela le relazioni affettive della persona nelle formazioni sociali in cui esse si esprimono, riconoscendo ai soggetti legati dalle relazioni medesime la libertà di vivere il sentimento di affetto che ne costituisce l'essenza;

   si è così riscontrata la violazione degli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione per l'irragionevole compressione della dignità della persona causata dalla norma in scrutinio e per l'ostacolo che ne deriva alla finalità rieducativa della pena, nonché dell'articolo 117, primo comma, in relazione all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo per il difetto di proporzionalità, auspicando un'azione del legislatore, pur riconoscendo il ruolo che nel frattempo può dare «l'amministrazione della giustizia, in tutte le sue articolazioni, centrali e periferiche, non esclusi i direttori dei singoli istituti» –:

   quali disposizioni abbia dato il Ministro interrogato a seguito della pronuncia in premessa alle articolazioni dell'amministrazione per rendere pienamente e direttamente esercitabile il diritto all'affettività, tenendo conto delle numerose richieste avanzate dai detenuti in diversi istituti, e se siano state date indicazioni al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di effettuare un monitoraggio rispetto all'individuazione degli spazi, nonché di programmare soluzioni alternative e, infine, di svolgere attività di formazione anche con visite in altri Paesi ove queste esperienze sono consolidate.
(3-01101)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

detenuto

esecuzione della pena

Consiglio d'Europa