ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01098

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 270 del 26/03/2024
Firmatari
Primo firmatario: PITTALIS PIETRO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE
Data firma: 26/03/2024
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CALDERONE TOMMASO ANTONINO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE 26/03/2024
PATRIARCA ANNARITA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE 26/03/2024


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 26/03/2024
Stato iter:
27/03/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 27/03/2024
Resoconto PITTALIS PIETRO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE
 
RISPOSTA GOVERNO 27/03/2024
Resoconto NORDIO CARLO MINISTRO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 27/03/2024
Resoconto PITTALIS PIETRO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 27/03/2024

SVOLTO IL 27/03/2024

CONCLUSO IL 27/03/2024

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01098
presentato da
PITTALIS Pietro
testo presentato
Martedì 26 marzo 2024
modificato
Mercoledì 27 marzo 2024, seduta n. 271

   PITTALIS, CALDERONE e PATRIARCA. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:

   il decreto legislativo n. 235 del 2012 (cosiddetta legge Severino) interviene sulla materia dell'incandidabilità e del divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze di condanna;

   la maggior parte delle disposizioni contempla l'incandidabilità e il divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo quale conseguenza di una condanna definitiva, mentre gli articoli 8 e 11 prevedono la sospensione di amministratori regionali e locali a seguito di sentenze non definitive e, dunque, suscettibili di cambiamento nel corso dell'iter processuale;

   tale discrasia mostra i suoi aspetti di maggiore gravità in relazione alla circostanza che nel 97 per cento dei casi l'azione penale si risolve in un nulla di fatto: la stragrande maggioranza di queste sospensioni decade alla relativa scadenza e l'unica conseguenza che ne deriva è un grave danno per la vita della comunità, che rimane senza guida, e per le figure dei pubblici amministratori coinvolti, la cui vita politica e personale viene inevitabilmente segnata;

   numerosi sono stati nel corso degli anni i casi di amministratori locali condannati in primo grado e poi assolti: fra questi appare emblematico il caso del consigliere regionale Antonello Peru, condannato in primo grado a cinque anni e mezzo di reclusione, quindi assolto dalla corte d'appello con formula piena «perché il fatto non sussiste» e reintegrato nelle sue funzioni dopo ben oltre un anno di sospensione;

   paradossale anche la storia di Alberico Gambino, eletto al consiglio regionale campano nel 2010, ma sospeso prima in virtù di una misura cautelare, poi per una condanna in primo grado per scambio politico-mafioso. Dopo sei anni è stato assolto da ogni accusa: su 62 mesi di attività consiliare è rimasto sospeso per 57 mesi;

   è evidente che tale meccanismo debba essere rivisto, al fine di allineare alle disposizioni previste dalla legge Severino per gli incarichi di Governo nazionali quelli locali e regionali, collegando la sanzione della sospensione ad una condanna definitiva, così come imposto dalla Costituzione –:

   quali siano gli intendimenti del Governo circa la questione descritta in premessa.
(3-01098)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

governo

vita politica

mafia