ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/00983

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 243 del 13/02/2024
Firmatari
Primo firmatario: BONELLI ANGELO
Gruppo: ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Data firma: 13/02/2024
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ZANELLA LUANA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 13/02/2024
FRATOIANNI NICOLA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 13/02/2024
BORRELLI FRANCESCO EMILIO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 13/02/2024
DORI DEVIS ALLEANZA VERDI E SINISTRA 13/02/2024
EVI ELEONORA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 13/02/2024
GHIRRA FRANCESCA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 13/02/2024
GRIMALDI MARCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 13/02/2024
MARI FRANCESCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 13/02/2024
PICCOLOTTI ELISABETTA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 13/02/2024
ZARATTI FILIBERTO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 13/02/2024


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE delegato in data 13/02/2024
Stato iter:
14/02/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 14/02/2024
Resoconto BONELLI ANGELO ALLEANZA VERDI E SINISTRA
 
RISPOSTA GOVERNO 14/02/2024
Resoconto TAJANI ANTONIO MINISTRO - (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INT.)
 
REPLICA 14/02/2024
Resoconto BONELLI ANGELO ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 14/02/2024

SVOLTO IL 14/02/2024

CONCLUSO IL 14/02/2024

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-00983
presentato da
BONELLI Angelo
testo presentato
Martedì 13 febbraio 2024
modificato
Mercoledì 14 febbraio 2024, seduta n. 244

   BONELLI, ZANELLA, FRATOIANNI, BORRELLI, DORI, EVI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI, PICCOLOTTI e ZARATTI. – Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale . – Per sapere – premesso che:

   il gruppo Eni nei giorni scorsi ha ricevuto un avviso dello studio legale Foley Hoag llp di Boston (Usa) perché non intraprenda attività nelle aree marittime della Striscia di Gaza che appartengono alla Palestina;

   insieme ad altre società, Eni ha infatti ottenuto una licenza di esplorazione nelle acque all'interno di un'area marittima (zona G) che per il 62 per cento rientra nei confini marittimi dichiarati dallo Stato di Palestina nel 2019, in conformità con le disposizioni della Convenzione Onu sul diritto del mare del 1982 (Unclos);

   tuttavia, secondo il Governo israeliano, «solo gli Stati sovrani hanno il diritto alle zone marittime, nonché di dichiarare i confini marittimi». E poiché Israele non riconosce la Palestina come Stato, non ha diritto legale sulle zone marittime;

   la firma della convenzione, con cui Eni ha ottenuto la licenza a operare all'interno della zona marittima G per il 62 per cento palestinese, è stata annunciata a ottobre 2023 dal Ministero dell'energia israeliano e rappresenta un operato ad avviso degli interroganti predatorio nello sfruttamento di risorse naturali in termini di approvvigionamento energetico, non curante delle norme del diritto internazionale;

   le associazioni palestinesi ricorrenti ritengono che «la gara d'appalto e la concessione di licenze per l'esplorazione in questo settore costituiscono una violazione del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale consuetudinario». Pertanto, invitano le compagnie coinvolte a non partecipare «ad atti di saccheggio delle risorse naturali sovrane del popolo palestinese»;

   secondo le medesime associazioni «le offerte, emesse in conformità con il diritto interno israeliano, equivalgono effettivamente all'annessione de facto e de jure delle aree marittime palestinesi rivendicate dalla Palestina, in quanto cercano di sostituire le norme applicabili del diritto internazionale applicando invece la legge interna israeliana all'area, nel contesto della gestione e dello sfruttamento delle risorse naturali. Ai sensi del diritto internazionale, a Israele è vietato sfruttare le risorse finite non rinnovabili del territorio occupato, a scopo di lucro commerciale e a beneficio della potenza occupante, secondo le regole di usufrutto, di cui all'articolo 55 del regolamento dell'Aia. Invece Israele, come autorità amministrativa di fatto nel territorio occupato, non può esaurire le risorse naturali per scopi commerciali che non sono a beneficio della popolazione occupata» –:

   se sia a conoscenza di quanto sopra esposto e se non ritenga urgente, per quanto di competenza, attivarsi perché l'Eni non intraprenda attività di esplorazione delle acque appartenenti alla Palestina, nel pieno rispetto del diritto internazionale.
(3-00983)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

risorse naturali

salvaguardia delle risorse

diritto internazionale