ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00925

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 230 del 22/01/2024
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 5/01628
Firmatari
Primo firmatario: TASSINARI ROSARIA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE
Data firma: 22/01/2024


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 22/01/2024
Stato iter:
23/01/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 23/01/2024
Resoconto PRISCO EMANUELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
REPLICA 23/01/2024
Resoconto TASSINARI ROSARIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 23/01/2024

SVOLTO IL 23/01/2024

CONCLUSO IL 23/01/2024

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00925
presentato da
TASSINARI Rosaria
testo presentato
Lunedì 22 gennaio 2024
modificato
Martedì 23 gennaio 2024, seduta n. 231

   TASSINARI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   una recente manifestazione dei lavoratori dell'ispettorato territoriale del lavoro, tenutasi il lunedì 30 ottobre 2023 davanti alla prefettura di Forlì-Cesena, nell'ambito dello sciopero nazionale proclamato da tutte le sigle sindacali di categoria, ha portato alla luce una grave problematica che investe l'efficacia dell'azione di tale categoria di lavoratori;

   con il decreto legislativo n. 149 del 2015, attuativo della legge 183 del 2014, il cosiddetto Jobs Act, istituendo l'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), ha separato dal Ministero del lavoro le competenze degli ispettorati territoriali del lavoro: i dipendenti si trovano in una situazione di inquadramento ibrido, in quanto non più dipendenti direttamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali – che sull'Inl esercita poteri di vigilanza – ma neppure completamente inquadrati nell'Agenzia;

   l'Inl si è costituito col passaggio, a livello centrale, del personale già in forza presso la Direzione generale per l'attività ispettiva e, a livello periferico, delle Direzioni territoriali ed interregionali del lavoro che continuano a svolgere i medesimi compiti prima assegnati;

   la collaborazione con la struttura centrale manca di fluidità: è sufficiente pensare che anche banche dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a distanza di anni, non sono pienamente disponibili per gli ispettori, determinando una limitazione all'efficiente svolgimento delle delicatissime funzioni svolte dagli ispettorati del lavoro;

   ai dipendenti Inl si applica il CCNL 2016/2018 comparto Ministeri-funzioni centrali, nonché il successivo CCNL 2019/2021. Parte della retribuzione dei dipendenti di tale comparto è «indennità di amministrazione», in misura differente fra i vari Ministeri, ma corrisposta agli ispettori del lavoro, sia prima che dopo il trasferimento coattivo all'Inl;

   l'articolo 1, comma 143, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), interveniva per ridurre la differenza fra i vari Ministeri e introdurre un percorso di perequazione della anzidetta indennità di cui all'articolo 56 CCNL 2019/2021, da attuare con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

   l'11 marzo 2022, in ottemperanza al citato articolo 1, comma 143, legge n. 160 del 2019, veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021 che attuava la prevista perequazione per il comparto Ministeri-funzioni centrali, quantificando gli incrementi per le diverse amministrazioni, a titolo di arretrati per gli anni 2020 e 2021, nonché per il prosieguo del rapporto in continuità lavorativa per l'anno 2022 e successivi;

   nell'ambito del nuovo CCNL comparto funzioni centrali 2019/2021, applicato ex lege anche ai dipendenti Inl, sono stati recepiti pure gli incrementi disposti dalla perequazione di cui all'articolo 1, comma 143, legge n. 160 del 2019: detti incrementi, benché previsti dal CCNL, applicabile anche all'Inl, sono stati corrisposti ai dipendenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ma non ai dipendenti dello stesso Ispettorato nazionale del lavoro, nonostante questi ultimi svolgessero le medesime e fondamentali attività di ispezione e di controllo a cui erano adibiti quando prestavano servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

   quindi, nonostante la perfetta equiparazione ex lege tra i dipendenti dell'ispettorato e i dipendenti ministeriali, i primi non hanno mai percepito gli incrementi titolo di indennità di amministrazione ex articolo 56 CCNL 2019/2021, per la perequazione di cui alla legge di stabilità 2020 e del CCNL 2019/2021;

   la legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), all'articolo 1, comma 334, stabiliva, solo a decorrere dal 2023, la perequazione dell'indennità di amministrazione anche per gli ispettori del lavoro –:

   se e quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di riconoscere per gli anni 2020, 2021 e 2022 al personale Inl l'indennità di amministrazione di cui in premessa, al fine di garantire l'efficiente svolgimento dei compiti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro da parte dei dipendenti dell'Ispettorato territoriale del lavoro.
(3-00925)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

ispettorato del lavoro

contratto collettivo

sicurezza del lavoro