Legislatura: 19Seduta di annuncio: 183 del 24/10/2023
Primo firmatario: DELLA VEDOVA BENEDETTO
Gruppo: MISTO-+EUROPA
Data firma: 24/10/2023
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE delegato in data 24/10/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 25/10/2023 Resoconto DELLA VEDOVA BENEDETTO MISTO-+EUROPA RISPOSTA GOVERNO 25/10/2023 Resoconto LOLLOBRIGIDA FRANCESCO MINISTRO - (AGRICOLTURA, SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE) REPLICA 25/10/2023 Resoconto DELLA VEDOVA BENEDETTO MISTO-+EUROPA
DISCUSSIONE IL 25/10/2023
SVOLTO IL 25/10/2023
CONCLUSO IL 25/10/2023
DELLA VEDOVA. – Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste . – Per sapere – premesso che:
l'articolo 2 del disegno di legge, atto Camera n. 1324, approvato al Senato della Repubblica e attualmente all'esame in sede referente presso le Commissioni affari sociali e agricoltura della Camera dei deputati, introduce il divieto di produzione, promozione e commercializzazione di alimenti e mangimi isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati, ovvero la cosiddetta «carne derivata da colture cellulari»;
in base al regolamento (CE) n. 178/2002 spetta all'Autorità europea per la sicurezza alimentare valutare la sicurezza degli alimenti derivati da nuove tecnologie, quali la coltura cellulare e l'ingegneria tissutale, in vista dell'eventuale ammissione alla produzione e alla commercializzazione, che è disposta dalla Commissione europea e non dagli Stati membri;
l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002, (Principio di precauzione), prevede che «qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute, ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio», ma delimita questa eventualità alla sussistenza di evidenze concrete di rischi per la salute e ne circoscrive l'ambito di applicazione nel senso della proporzionalità ai rischi evidenziati;
ad oggi non è pervenuta all'Autorità europea per la sicurezza alimentare alcuna richiesta di valutazione di alimenti derivati da cellule animali coltivate e, quindi, la loro produzione e commercializzazione non è, allo stato attuale, consentita nell'Unione europea;
non esiste, quindi, alcun presupposto perché possa applicarsi il principio di precauzione previsto dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2022 e l'articolo 2 del disegno di legge, atto Camera n. 1324, appare quindi all'interrogante in palese violazione del diritto dell'Unione europea;
la procedura di notifica (cosiddetta procedura Tris), di cui alla direttiva 2015/1535 – istituita tramite la direttiva 83/189/CEE – consente alla Commissione europea di esaminare le regolamentazioni che gli Stati intendono introdurre per i prodotti industriali, agricoli e della pesca prima che siano adottate, per garantirne la compatibilità con i principi del diritto dell'Unione europea e del mercato interno;
il 14 ottobre 2023 si è appreso dalla stampa che il Ministro interrogato ha richiesto il ritiro della notifica Tris relativo al disegno di legge sulla carne derivata da colture cellulari, precedentemente inviata alla Commissione europea –:
se il ritiro della notifica preluda al ritiro del disegno di legge in discussione o alla presentazione di un nuovo testo, ovvero se intenda comunque adottare iniziative, per quanto di competenza, per non esporre l'Italia a nuove e costose procedure di infrazione.
(3-00758)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):protezione del consumatore
citologia
principio di precauzione