Legislatura: 19Seduta di annuncio: 110 del 29/05/2023
Precedente numero assegnato: 5/00082
Primo firmatario: DORI DEVIS
Gruppo: ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Data firma: 29/05/2023
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 29/05/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 30/05/2023 Resoconto DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA) REPLICA 30/05/2023 Resoconto DORI DEVIS ALLEANZA VERDI E SINISTRA
DISCUSSIONE IL 30/05/2023
SVOLTO IL 30/05/2023
CONCLUSO IL 30/05/2023
DORI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in attuazione della legge delega 27 settembre 2021 n. 134, introduce nel nostro ordinamento una «disciplina organica» della giustizia riparativa;
la giustizia riparativa rappresenta un modello di giustizia fondato sull'ascolto e sul riconoscimento dell'altro, introducendo una dialettica che mette al centro la vittima di reato;
la vittima e l'autore del fatto penalmente rilevante, infatti, partecipano attivamente, se entrambi vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni provocate dal fatto mediante l'aiuto di un mediatore, terzo e imparziale;
una disciplina organica della giustizia riparativa nel nostro ordinamento consente di adempiere alla direttiva 2012/29/UE;
la disciplina contribuisce a individuare gli standard di formazione degli operatori di giustizia riparativa e di erogazione dei programmi di giustizia riparativa;
nell'articolo 43 sono elencati i principi generali che governano la giustizia riparativa e gli obiettivi verso cui tende. Essi, tra gli altri, sono: la partecipazione attiva e volontaria; l'eguale considerazione dell'interesse della vittima e della persona indicata come autore dell'offesa; il coinvolgimento della comunità; il consenso alla partecipazione; la riservatezza che, da un lato, è la condizione indispensabile per assicurare la genuinità dei percorsi riparativi e, dall'altro, rende compatibile l'esperimento di un programma anche nella fase della cognizione, facendo salva in primo luogo la presunzione di innocenza che, unita alla inutilizzabilità, assicura la genuina acquisizione della prova sia nella fase delle indagini che nella fase del processo; l'indipendenza dei mediatori e la loro equiprossimità rispetto ai partecipanti;
l'articolo 63 del predetto decreto legislativo prevede inoltre che «i Centri per la giustizia riparativa sono istituiti presso gli enti locali» e che «per ciascun distretto di Corte di appello è istituita la Conferenza locale per la giustizia riparativa» –:
con quali tempistiche il Ministro interrogato ritenga, anche in virtù dell'importante «rivoluzione» introdotta dalla giustizia riparativa nel nostro sistema penale, predisporre urgentemente tutti gli atti e le procedure necessarie affinché le disposizioni di cui all'articolo 63 trovino al più presto completa e immediata attuazione.
(3-00434)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):vittima
diritti della difesa