ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00112

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 38 del 18/01/2023
Firmatari
Primo firmatario: LOPERFIDO EMANUELE
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 17/01/2023


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY delegato in data 17/01/2023
Stato iter:
07/03/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 07/03/2023
Resoconto BERGAMOTTO FAUSTA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (IMPRESE E MADE IN ITALY)
 
REPLICA 07/03/2023
Resoconto LOPERFIDO EMANUELE FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 07/03/2023

SVOLTO IL 07/03/2023

CONCLUSO IL 07/03/2023

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00112
presentato da
LOPERFIDO Emanuele
testo presentato
Mercoledì 18 gennaio 2023
modificato
Martedì 7 marzo 2023, seduta n. 64

   LOPERFIDO. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   il registro delle opposizioni è uno strumento istituito con il decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, con l'obiettivo di consentire agli utenti di opporsi all'utilizzo per finalità pubblicitarie dei numeri di telefono di cui si è intestatari e dei corrispondenti indirizzi postali associati, presenti negli elenchi pubblici, da parte degli operatori che svolgono attività di marketing tramite il telefono e/o la posta cartacea;

   la tutela degli utenti nel settore della telefonia negli anni più recenti ha visto l'adozione di diversi interventi normativi finalizzati a rafforzare la posizione dei consumatori. In tal senso è stata approvata la legge sul registro delle opposizioni, legge n. 5 del 2018, che regolamenta il trattamento delle numerazioni, telefoniche per i fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Attraverso l'iscrizione al registro dei soggetti il cui numero è presente negli elenchi telefonici pubblici ci si può opporre, a tutela della propria privacy, al cosiddetto telemarketing, cioè al ricevere chiamate promozionali o commerciali;

   attraverso il predetto testo di legge non solo viene considerevolmente estesa l'operatività del registro pubblico delle opposizioni, ma vengono altresì ampliati gli obblighi per gli operatori che svolgono l'attività di call center verso numerazioni nazionali fisse o mobili;

   l'iscrizione al registro è gratuita, mentre gli operatori di telemarketing che utilizzano per le proprie campagne i numeri presenti negli elenchi telefonici pubblici sono tenuti a registrarsi al sistema, in modo da comunicare preventivamente le liste dei numeri che intendono contattare, dalle quali il gestore del registro provvede a togliere le numerazioni dei cittadini iscritti al registro. In tal modo tutti i consensi precedentemente espressi con qualsiasi forma e/o mezzo finalizzati ad autorizzare il trattamento delle proprie numerazioni mediante l'utilizzo del telefono si intendono revocati, con conseguente preclusione di ogni attività promozionale, di marketing, statistica o finalizzati a effettuare ricerche di mercato;

   è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2022, il decreto del Presidente della Repubblica contenente modifiche al «Regolamento recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5»;

   il provvedimento disciplina il nuovo registro pubblico delle opposizioni, che viene esteso anche ai numeri dei cellulari, oltre che ai numeri telefonici fissi e agli indirizzi postali;

   il diritto di opposizione al marketing diretto può essere esercitato dal contraente iscrivendosi al registro di cui sopra ed ha efficacia sul trattamento dei dati personali effettuato per le finalità riportate;

   attualmente sorgono dubbi circa l'adeguata applicazione della volontà del legislatore, ovvero l'esclusione dei numeri di telefono dei consumatori iscritti al registro pubblico delle opposizioni tramite call center stranieri, ai quali non si applica la normativa italiana in tema di telemarketing, e tramite sistemi automatizzati che usano numeri fittizi in modo tale da non essere rintracciati e non incorrere nelle sanzioni di legge;

   altre volte l'iscrizione al registro pubblico delle opposizioni appare completamente ignorato e si possano ricevere in continuazione telefonate a scopo promozionale; nello specifico, si tratta di situazioni in cui viene dato il consenso da parte del consumatore stesso. L'esempio tipico si verifica quando il cittadino effettua un acquisto e, in base ad un consenso prestato, acconsente al trattamento dei suoi dati a fini commerciali. La telefonata promozionale è dunque da considerarsi come legittima almeno che non si riproduca nuovamente l'iscrizione al registro pubblico delle opposizioni –:

   di quali elementi disponga il Ministro interrogato circa l'efficacia della normativa in questione e quali eventuali iniziative di competenza intenda intraprendere al fine di implementarne l'efficacia.
(3-00112)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

informazioni commerciali

procedura disciplinare

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