ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00297

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 221 del 04/01/2024
Abbinamenti
Atto 3/00981 abbinato in data 13/02/2024
Firmatari
Primo firmatario: BRAGA CHIARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Data firma: 29/12/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SERRACCHIANI DEBORA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 04/01/2024
ORLANDO ANDREA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 04/01/2024
FASSINO PIERO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 04/01/2024
MAURI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 04/01/2024


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 29/12/2023
Stato iter:
13/02/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 13/02/2024
Resoconto SERRACCHIANI DEBORA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
 
RISPOSTA GOVERNO 13/02/2024
Resoconto OSTELLARI ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 13/02/2024
Resoconto SERRACCHIANI DEBORA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 13/02/2024

DISCUSSIONE IL 13/02/2024

SVOLTO IL 13/02/2024

CONCLUSO IL 13/02/2024

Atto Camera

Interpellanza 2-00297
presentato da
BRAGA Chiara
testo presentato
Giovedì 4 gennaio 2024
modificato
Martedì 13 febbraio 2024, seduta n. 243

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:

   la legge n. 103 del 2017 conteneva i criteri volti a garantire la riservatezza delle comunicazioni e conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in attuazione dei quali è stato emanato il decreto legislativo n. 216 del 2017, una riforma entrata stabilmente in vigore con la conversione in legge del decreto-legge n. 161 del 2019 e che ha cercato un punto di composizione tra le esigenze investigative e quelle relative al diritto alla riservatezza e al diritto di difesa;

   la disciplina dell'archivio delle intercettazioni è stata dunque introdotta, agli articoli 269 del codice di procedura penale e 89-bis delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, dal decreto legislativo n. 216 del 2017;

   le norme in vigore, infatti, prevedono che le intercettazioni ritenute dal giudice, anche in contraddittorio con le parti, «irrilevanti» siano conservate in un apposito archivio telematico, sotto la sorveglianza del pubblico ministero, e che non possano, dunque, né essere trascritte, né tanto meno essere inserite nel fascicolo, assicurando così un controllo giurisdizionale sul materiale che entra nel fascicolo stesso; inoltre, prima della loro distruzione, sono coperte da segreto e dunque non sono pubblicabili; ogni accesso all'archivio e ogni rilascio di copia deve essere registrato con annotazione in un apposito registro recante indicazione di data e ora; il pubblico ministero, inoltre, deve vigilare affinché nelle annotazioni non siano in ogni caso riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali ritenuti sensibili;

   anche in caso di misure cautelari il pubblico ministero ha l'onere di depositare le conversazioni rilevanti su cui si fonda la misura, escludendo quelle non rilevanti, facendo salvo il diritto alla difesa;

   per le violazioni e per gli eventuali abusi sono già previste sanzioni severe e proporzionate, che precludono del tutto l'utilizzo di intercettazioni penalmente irrilevanti, e questo anche a tutela di uno strumento che gli interpellanti ritengono fondamentale per accertare reati e per il contrasto alla criminalità, anche organizzata;

   da settimane due testate giornalistiche, La Verità e Panorama, pubblicano brogliacci e intercettazioni inerenti agli atti dell'indagine condotta dalla procura di Ragusa nell'ambito di un'inchiesta che vede indagati alcuni membri dell'associazione Mediterranea saving humans in merito ad un soccorso prestato nei confronti dei 27 naufraghi abbandonati in condizioni disperate per 38 giorni a bordo della petroliera Maersk Etienne tra l'agosto e il settembre 2020;

   le intercettazioni pubblicate non hanno alcuna attinenza con i fatti per cui è istruito l'iter processuale, quindi dovrebbero, per elezione, essere custodite nell'archivio riservato e sottostare, dunque, alla disciplina esposta;

   inoltre, sono stati pubblicati anche stralci di corrispondenza con un parlamentare, materiale che addirittura non avrebbe dovuto affatto essere acquisito, così come previsto dall'articolo 68, comma terzo, della Costituzione; il giudice per indagini preliminari che, su richiesta del pubblico ministero, intenda porre sotto controllo l'utenza telefonica di un deputato o senatore indagato, deve necessariamente ottenere l'assenso della Camera dei deputati o del Senato; in assenza di autorizzazione, l'intercettazione non può essere eseguita; nell'eventualità in cui la Camera di appartenenza dovesse autorizzare le intercettazioni, una volta eseguite i relativi verbali verranno depositati presso la segreteria del pubblico ministero in visione alle parti e ai difensori, che potranno renderli pubblici;

   tale autorizzazione della Camera di appartenenza rappresenta, dunque, condizione essenziale perché l'atto di intercettazione del giudice possa considerarsi esistente, dunque fonte e, conseguentemente, che abbia contenuto di notizia: in caso contrario ci si trova al cospetto di una fattispecie analoga a quella dell'intercettazione non eseguita dalla magistratura, dunque illegale, sottoposta alla disciplina di cui all'articolo 240 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, di conversione del decreto-legge del 22 settembre 2006, n. 259, recante disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche, che prevede che, per le intercettazioni illegali, il pubblico ministero disponga l'immediata secretazione e che il loro contenuto non possa essere utilizzato e che, una volta acquisite, entro quarantotto ore si chiede al giudice per le indagini preliminari di disporne la distruzione, delle cui operazioni è redatto apposito verbale;

   la diffusione e la pubblicazione di tali notizie, dunque, configura illeciti molto gravi e di varia natura, che vanno dall'indebita sottrazione dall'archivio riservato degli atti delle indagini all'acquisizione e diffusione di conversazioni che coinvolgono parlamentari della Repubblica –:

   se il Ministro interpellato, nel pieno rispetto dell'azione della magistratura, non ritenga di dover promuovere le verifiche di competenza circa la violazione delle normative vigenti in materia di intercettazioni, nonché circa le eventuali responsabilità in merito alla pubblicazione di atti illegalmente diffusi e acquisiti, e se non intenda, dunque, valutare di esercitare il potere ispettivo che gli assegna la legge 12 agosto 1962, n. 1311.
(2-00297) «Braga, Serracchiani, Orlando, Fassino, Mauri».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione delle comunicazioni

inchiesta giudiziaria

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