ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00256

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 188 del 31/10/2023
Firmatari
Primo firmatario: BERGAMINI DEBORAH
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE
Data firma: 31/10/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BAGNASCO ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE 31/10/2023
D'ATTIS MAURO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE 31/10/2023
TENERINI CHIARA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE 31/10/2023
TASSINARI ROSARIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE 31/10/2023
BATTILOCCHIO ALESSANDRO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE 31/10/2023
DE PALMA VITO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE 08/11/2023


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 31/10/2023
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 31/10/2023
Stato iter:
10/11/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 10/11/2023
Resoconto BERGAMINI DEBORAH FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE
 
RISPOSTA GOVERNO 10/11/2023
Resoconto FERRANTE TULLIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 10/11/2023
Resoconto BERGAMINI DEBORAH FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 08/11/2023

DISCUSSIONE IL 10/11/2023

SVOLTO IL 10/11/2023

CONCLUSO IL 10/11/2023

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00256
presentato da
BERGAMINI Deborah
testo presentato
Martedì 31 ottobre 2023
modificato
Venerdì 10 novembre 2023, seduta n. 193

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

   il Consiglio di Stato con le sentenze nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021 ha stabilito che le norme italiane che prorogano in modo automatico le concessioni demaniali marittime sono in contrasto con il diritto europeo e, pertanto, vanno disapplicate. Le concessioni in vigore restano efficaci fino al 31 dicembre 2023, al fine di dare alle pubbliche amministrazioni il tempo per organizzare le gare;

   la legge n. 118 del 5 agosto 2022, legge sulla concorrenza 2021, ha stabilito la necessità di effettuare una ricognizione sulla effettiva «scarsità» del bene aree demaniali marittime, al fine di valutare l'applicabilità o meno della Direttiva 2006 123 CE – «Bolkestein»;

   al fine di consentire la definizione dei criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, il decreto-legge n. 198 del 2022 (cosiddetto «Milleproroghe») ha previsto la proroga delle concessioni fino al 31 dicembre 2024;

   il Consiglio di Stato, con la sentenza 2192 del 1° marzo 2023 ha ritenuto, in maniera netta, che qualsiasi proroga, anche a quella introdotta dalla legge di conversione del decreto «Milleproroghe», sia in contrasto con il diritto europeo e confermandone la disapplicazione;

   su tale sostrato è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 20 aprile 2023, emessa su rinvio pregiudiziale del Tar Puglia, che ha fornito un'interpretazione «autentica» della direttiva Bolkestein, affermando che i giudici nazionali e le autorità amministrative, comprese quelle comunali, debbano applicare le norme dell'Unione, disapplicando le disposizioni di diritto nazionale non conformi alle stesse;

   innovativamente la suddetta sentenza statuisce un ulteriore principio riguardante la valutazione della scarsità delle risorse naturali e delle concessioni disponibili: la CGUE, in merito all'applicabilità dell'articolo 12 della direttiva Bolkestein, ha chiarito che esso deve essere interpretato nel senso che tale valutazione deve avvenire combinando un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso, basato su un'analisi del territorio costiero del comune in questione;

   un significativo cambio di prospettiva dopo la sentenza «Promoimpresa» (CGUE 14 luglio 2016), nella quale, invece, l'accertamento sulla scarsità della risorsa era stato demandato al giudice nazionale;

   dai lavori del tavolo tecnico per la mappatura dei regimi concessori di beni pubblici, dell'estate 2023, è emersa una disponibilità delle aree del solo demanio marittimo (7.000 chilometri quadrati), con esclusione del demanio idrico (65.000 chilometri quadrati), che giunge al 67 per cento;

   la questione è di non scarsa rilevanza e si inserisce in uno scenario normativo e giurisprudenziale caratterizzato da uno stato di incertezza e confusione. Da un lato, il legislatore ha concesso maggiore tempo al Governo per dare attuazione alla riforma introdotta dalla legge sulla concorrenza, dall'altro, il Consiglio di Stato si è sempre espresso in senso contrario, da ultimo la Corte di giustizia dell'Unione europea fornisce ulteriori elementi interpretativi;

   il comma 4-bis dell'articolo 4 della legge sulla concorrenza 2021, inserito dal cosiddetto decreto Milleproroghe 2023, in vigore dal 28 febbraio 2023, precisa che è fatto divieto agli enti concedenti di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni demaniali marittime fino all'adozione dei decreti legislativi di riordino del sistema;

   quanto sopra detto può interpretarsi nel senso che non vi sarebbe responsabilità degli enti concedenti, qualora dessero applicazione alla suddetta norma di legge che si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza amministrativa, ma non con il diritto comunitario, mentre viceversa l'emanazione dei bandi di assegnazione di concessioni demaniali marittime a far data dal 1° gennaio 2024 comporterebbe le responsabilità per legittimo affidamento, danno erariale e danno ai concessionari uscenti –:

   se non si ritenga opportuno adottare le iniziative di competenza volte a chiarire le modalità applicative del complesso di statuizioni descritte in premesse, anche al fine di individuare i limiti della responsabilità degli enti e dei loro dirigenti.
(2-00256) «Deborah Bergamini, Bagnasco, D'Attis, Tenerini, Tassinari, Battilocchio, De Palma».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

norme giuridiche sulla concorrenza

sentenza della Corte CE

diritto comunitario