ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00143

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 95 del 02/05/2023
Firmatari
Primo firmatario: CANNIZZARO FRANCESCO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE
Data firma: 02/05/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BATTILOCCHIO ALESSANDRO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE 02/05/2023
ARRUZZOLO GIOVANNI FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE 02/05/2023


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
  • SPORT E GIOVANI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 02/05/2023
Stato iter:
05/05/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 05/05/2023
Resoconto CANNIZZARO FRANCESCO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE
 
RISPOSTA GOVERNO 05/05/2023
Resoconto DURIGON CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 05/05/2023
Resoconto CANNIZZARO FRANCESCO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 05/05/2023

SVOLTO IL 05/05/2023

CONCLUSO IL 05/05/2023

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00143
presentato da
CANNIZZARO Francesco
testo presentato
Martedì 2 maggio 2023
modificato
Venerdì 5 maggio 2023, seduta n. 98

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro per lo sport e i giovani, per sapere – premesso che:

   la «Reggina 1914 Srl» è una società a responsabilità limitata affiliata alla FIGC, che milita nel campionato di calcio della Lega Professionisti di Serie B;

   in data 17 giugno 2022, la società è stata acquisita dalla società «Enjoy S.r.l.» unipersonale, controllata al 100 per cento dalla Holding di proprietà dell'imprenditore Felice Saladini. L'acquisto (100 per cento di una società con debiti per circa 20 milioni di euro) avviene a cinque giorni dalla scadenza del termine per provvedere agli adempimenti necessari per ottenere l'iscrizione al campionato per la stagione 2022-2023, ed evitare così il fallimento della società;

   la società, superato il rischio di mancata iscrizione al campionato, inizia così a operare per cercare di ovviare al grosso monte debitorio ereditato dalla precedente gestione (che ha portato all'arresto del presidente Gallo), riscontrando però con certi creditori difficoltà importanti nella definizione delle diverse posizioni debitorie, e subendo anche azioni esecutive individuali che mettono a rischio la prosecuzione dell'attività sociale. Motivo per il quale decide di intervenire depositando, il 19 dicembre 2022, presso il Tribunale di Reggio Calabria, domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e di transazione su crediti tributari e previdenziali, con riserva di presentare la documentazione di cui all'articolo 39 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), a sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), CCII;

   con decreto del 29 dicembre 2022, il Tribunale, accogliendo il ricorso della Reggina ha, tra l'altro, concesso alla società il termine di 60 giorni dalla data di trascrizione del decreto nel Registro delle Imprese per la presentazione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e di transazione su crediti tributari e previdenziali; termine ulteriormente prorogato di altri 60 giorni con decreto del 20 febbraio 2023. Nel decreto viene inoltre evidenziato che la società dovrà attenersi a regole chiare e ferree nella gestione dell'attività durate la vigenza della procedura e sotto il controllo del nominato Commissario Giudiziale. In particolare il decreto impone di richiedere specifiche autorizzazioni per i pagamenti anteriori alla presentazione della domanda e non necessari per la continuità aziendale;

   la società, in data 28 aprile 2023, ha depositato il ricorso ex articoli 40 e 48, comma 5, CCII, per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti a sensi dell'articolo 57 CCII e transazione su crediti tributari e previdenziali a sensi dell'articolo 63 CCII, restando così ad oggi in attesa di una auspicata e prevedibile omologa;

   la procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti risulta essere una delle opzioni che la normativa italiana ha messo a disposizione del tessuto sociale imprenditoriale nazionale per anticipare e riscrivere le situazioni di difficoltà economico finanziarie ancora reversibili, con l'intento di dare la possibilità agli imprenditori di superare le tensioni e le difficoltà delle proprie società, comprese quelle di calcio professionistico;

   il 15 febbraio 2023 (in previsione della scadenza federale del 16 febbraio 2023 per la dimostrazione del pagamento degli emolumenti e dei relativi oneri), la Reggina deposita istanza presso il Tribunale per chiedere di essere autorizzata al pagamento dei contributi previdenziali e delle ritenute relativi alle retribuzioni dei mesi di novembre e dicembre 2022, ricevendone il diniego; la motivazione richiama la non necessità per la continuità aziendale. Anche in data 13 marzo 2023 (in previsione della scadenza del 16 marzo 2023), la società deposita istanza di autorizzazione ai pagamenti in argomento ricevendo nuovamente e per le stesse motivazioni, il diniego. In entrambe le occasioni la società, pur sapendo di incorrere in possibili sanzioni federali, ha ritenuto di dover adeguarsi ai provvedimenti del Tribunale ordinario di Reggio Calabria (per evitare il rischio di estromissione dalla procedura), in ossequio a quanto ben esplicitato nel provvedimento di diniego ai pagamenti del 16 febbraio 2023: «le norme dell'ordinamento sportivo non possono derogare nemmeno implicitamente all'applicazione della disciplina dell'ordinamento statale ovvero comportarne la sua disapplicazione»;

   nel frattempo la giustizia sportiva ha già sanzionato la Reggina per non aver rispettato le scadenze. Questo perché le norme della Figc non contemplano la procedura messa in atto. Lo scorso 28 marzo 2023, è arrivato, da parte della Procura federale, il deferimento relativo alle scadenze saltate, previste per il 16 febbraio. Inoltre, sono stati deferiti la società Reggina e l'AD Paolo Castaldi; il 17 aprile 2023 il Tribunale federale nazionale ha quindi sanzionato la Reggina con 3 punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva, disponendo anche l'inibizione di 3 mesi per l'amministratore delegato Castaldi;

   inoltre, lo scorso 26 aprile 2023, la Procura federale, a seguito della segnalazione della Co.Vi.So.C., ha di nuovo deferito al Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare – l'AD Castaldi, per il mancato pagamento di emolumenti in favore di diversi tesserati e per il mancato versamento delle ritenute Irpef (scadenze del 16 marzo 2023);

   ad oggi, il Tribunale federale nazionale ha accolto l'istanza della Reggina e anticipato l'udienza (inizialmente prevista per l'11 maggio 2023) al 4 maggio 2023, per la discussione del secondo deferimento; la decisione del Tribunale potrebbe procurare altri 3 punti di penalizzazione, oltre 2 per recidiva;

   recentemente la Figc ha comunicato di voler intervenire per la modifica degli articoli 85 e 90 delle Noif, in esito all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 14 del 2019; modifiche che non parrebbero essere orientate all'armonizzazione del diritto sportivo con quello nazionale della crisi d'impresa, quanto piuttosto a rafforzare la volontà di decisione del diritto sportivo anche su quello nazionale;

   infine, proprio il Coni, ovvero l'istituto statale di riferimento per lo sport nazionale e per tutte le federazioni sportive, auspica l'applicazione del codice della crisi di impresa ai club in difficoltà e con debiti pregressi, così da scongiurare diversi fallimenti;

   si tratta, a parere degli interpellanti, di un caso emblematico che sembra manifestare criticità di carattere generale circa il regime a cui sono sottoposte le società calcistiche che, per diversi profili, risulta penalizzante –:

   se e quali iniziative di carattere normativo intendano intraprendere al fine di evitare che una società calcistica – in stato di crisi – possa essere destinataria di una disciplina giuridica diversa da quella riservata ad una normale società commerciale – o comunque essere penalizzata – solo per il fatto che soggiace anche ad un ordinamento settoriale che, seppur autonomo, è però subordinato e derivato rispetto a quello statale, nonché per armonizzare il diritto sportivo con quello della crisi d'impresa, anche per escludere, per gli amministratori di una società calcistica, l'eventualità di esporsi al rischio di commettere il reato di cui all'articolo 650 del codice penale solo per il fatto di amministrare una società di questo tipo, che è pur sempre una società di capitali.
(2-00143) «Cannizzaro, Battilocchio, Arruzzolo».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

debito

impresa in difficolta'

retribuzione del lavoro