ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00096

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 64 del 07/03/2023
Firmatari
Primo firmatario: AURIEMMA CARMELA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 07/03/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COLUCCI ALFONSO MOVIMENTO 5 STELLE 07/03/2023
PENZA PASQUALINO MOVIMENTO 5 STELLE 07/03/2023
RICCIARDI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 07/03/2023
SILVESTRI FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 07/03/2023
ONORI FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 08/03/2023
CASO ANTONIO MOVIMENTO 5 STELLE 08/03/2023
CAROTENUTO DARIO MOVIMENTO 5 STELLE 08/03/2023
ORRICO ANNA LAURA MOVIMENTO 5 STELLE 08/03/2023


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 07/03/2023
Stato iter:
17/03/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 17/03/2023
Resoconto AURIEMMA CARMELA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 17/03/2023
Resoconto FERRO WANDA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
REPLICA 17/03/2023
Resoconto AURIEMMA CARMELA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 08/03/2023

DISCUSSIONE IL 17/03/2023

SVOLTO IL 17/03/2023

CONCLUSO IL 17/03/2023

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00096
presentato da
AURIEMMA Carmela
testo presentato
Martedì 7 marzo 2023
modificato
Venerdì 17 marzo 2023, seduta n. 70

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

   la Costituzione della Repubblica e il Patto internazionale sui diritti civili e politici garantiscono il diritto dei cittadini a partecipare direttamente, attraverso i referendum e le leggi di iniziativa popolare, alla conduzione degli affari pubblici;

   con la sentenza del 29 novembre 2019, nel caso Staderini and De Lucia versus Italy (Comm. 2656/2015), il Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite ha affermato che l'Italia ha violato il diritto politico a promuovere referendum ai sensi dell'articolo 25 del predetto Patto, a causa della presenza nella legge n. 352 del 1970 (recante la disciplina della procedura referendaria) di «restrizioni irragionevoli» a tale diritto, in particolare per l'obbligo per i promotori di far autenticare le firme da un pubblico ufficiale presente al momento della sottoscrizione, ma in assenza della garanzia, ai sensi di legge, della disponibilità degli stessi;

   con la suddetta sentenza è stato altresì affermato che «l'Italia ha l'obbligo di evitare il ripetersi di simili violazioni del Patto in futuro e deve rivedere la propria legislazione, al fine di garantire che i requisiti legislativi non impongano restrizioni irragionevoli alla partecipazione dei cittadini a nessuna delle modalità di partecipazione diretta previste dalla Costituzione. In particolare, lo Stato-parte dovrebbe prevedere percorsi per i promotori di iniziative referendarie per far autenticare le firme, per raccogliere le firme in spazi dove i cittadini possano essere raggiunti, e per garantire che la popolazione sia sufficientemente informata su tali processi e sulla possibilità di parteciparvi»;

   la legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 1, comma 341, come modificata dal decreto-legge n. 77 del 2021, ha istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, adibito alla realizzazione di una piattaforma digitale per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nonché per i progetti di legge previsti dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione;

   l'articolo 1, comma 343, della legge n. 178 del 2020 ha previsto che la Presidenza del Consiglio debba porre in essere, entro il 31 dicembre 2021, una piattaforma di raccolta delle firme digitali da utilizzare per gli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, relativamente dunque a referendum e leggi di iniziativa popolare, mentre il comma 344 prevede che, a partire da gennaio 2022, le firme possano essere raccolte, senza necessità di autenticatore, in forma digitale, utilizzando la piattaforma della Presidenza del Consiglio dei ministri oppure attraverso le modalità di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale;

   con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2022 sono state definite le modalità di funzionamento della piattaforma per la raccolta delle firme per referendum e progetti di legge, recependo tutte le prescrizioni emerse dal parere del Garante per la protezione dei dati personali, il quale aveva stigmatizzato il progetto ritenendolo critico sotto svariati profili attinenti alla protezione e sicurezza del trattamento dei dati dei cittadini;

   come evidenziato dall'Associazione Luca Coscioni, l'attuale piattaforma va a riparare solo parzialmente alle violazioni degli obblighi internazionali che l'Italia dovrebbe rispettare, infatti il portale consente unicamente la raccolta delle firme per i referendum e per le proposte di legge di iniziativa popolare, mentre non sono state ancora discusse o approvate nuove disposizioni legislative per autorizzare la raccolta digitale delle firme ai fini della presentazione delle liste elettorali per le elezioni locali, politiche ed europee;

   inoltre, la piattaforma non è funzionante e deve ancora ricevere gli aggiornamenti tecnici per distinguere efficacemente tra i diversi tipi di sottoscrizione digitale e rafforzare l'accoppiamento di firme e certificati elettorali;

   ad oggi, infatti, accedendo alla piattaforma firmereferendum (https://www.firmereferendum.gov.it/referendum/open) un messaggio avvisa come la piattaforma sia ancora in fase di test non consentendone l'utilizzo –:

   quali siano i motivi del ritardo in ordine al pieno funzionamento della piattaforma indicata in premessa;

   quali iniziative si intenda adottare per superare le criticità di funzionamento e adeguamento della piattaforma esposte in premessa e in quali tempi ne sia prevista la piena operatività; se si intendano implementare istituti e forme innovativi di partecipazione popolare.
(2-00096) «Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Francesco Silvestri, Onori, Caso, Carotenuto, Orrico».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritti umani

referendum

diritto dell'individuo