ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00041

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 32 del 10/01/2023
Firmatari
Primo firmatario: GUERRA MARIA CECILIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Data firma: 10/01/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SERRACCHIANI DEBORA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 10/01/2023
FORNARO FEDERICO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 10/01/2023


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • FAMIGLIA, NATALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 10/01/2023
Stato iter:
13/01/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 13/01/2023
Resoconto GUERRA MARIA CECILIA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
 
RISPOSTA GOVERNO 13/01/2023
Resoconto DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 13/01/2023
Resoconto GUERRA MARIA CECILIA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 13/01/2023

SVOLTO IL 13/01/2023

CONCLUSO IL 13/01/2023

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00041
presentato da
GUERRA Maria Cecilia
testo presentato
Martedì 10 gennaio 2023
modificato
Venerdì 13 gennaio 2023, seduta n. 35

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, per sapere – premesso che:

   diversi organi di stampa hanno riportato la storia di «Anna», nome di fantasia, una quarantasettenne docente di matematica che si è rivolta al centro antiviolenza «Fammi Rinascere» del frusinate, perché, dopo aver denunciato per reato di maltrattamenti il marito, padre dei suoi due figli, in quanto avrebbe da lui subito, per anni, gravi umiliazioni psicologiche e coercizioni, da più di un anno si troverebbe a non poter più vedere il figlio piccolo, nonostante si trovi alla fine della propria vita a causa di un tumore maligno;

   la querela della donna avrebbe prodotto un rinvio a giudizio dell'uomo, un medico di Trani, e il processo sarebbe ancora in corso: ciononostante, il figlio minore della coppia, oggi dodicenne, un anno e mezzo fa sarebbe stato affidato o collocato presso il padre, mentre solo alla figlia maggiore, oggi diciassettenne, sarebbe stato concesso di continuare a vivere con la madre. Sebbene il tribunale avesse previsto che la madre continuasse a vedere il figlio settimanalmente, la donna da oltre un anno non avrebbe più potuto avere contatti con lui, nonostante la donna si trovi da oltre un anno in grave situazione di salute e pericolo di vita, essendosi ammalata gravemente, ed essendo, ad oggi, ricoverata in una clinica dove effettua cure palliative per malati terminali;

   di tale vicenda sorprende anche il fatto che il bambino sarebbe stato collocato o affidato presso il padre nonostante un rinvio a giudizio per maltrattamenti domestici, in aperta violazione della Convenzione di Istanbul;

   in caso di separazione genitoriale il codice civile prevede il diritto del minore di «mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore» attraverso l'istituto dell'affido condiviso dei figli minori coinvolti nella separazione genitoriale; e che la limitazione del diritto all'affido condiviso possa essere decisa dal tribunale competente solo nei casi in cui entrambi o uno dei due genitori costituisca causa di pregiudizio per l'educazione, la serenità di vita e la salute del minore. Come chiarito dalla Corte di cassazione, l'esistenza di conflitti e la litigiosità tra i genitori non comporta, di per sé, l'esclusione dell'affidamento condiviso. Radicalmente diversi sono però i casi di violenza domestica – fisica, psicologica, economica ecc. – e di abusi su minori. In tali casi, come previsto anche dalla Convenzione di Istanbul, «le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini». La Convenzione parifica inoltre l'essere vittima diretta di abusi alla violenza assistita prevedendo che «un bambino vittima e testimone di violenza contro le donne e di violenza domestica, deve, se necessario, usufruire di misure di protezione specifiche, che prendano in considerazione il suo interesse superiore»;

   inoltre va ricordato che l'Italia ha approvato la legge 1° ottobre 2012, n. 172, di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2007, Convenzione di Lanzarote, per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, con la quale ha introdotto una cautela specifica nell'assunzione di informazioni testimoniali di minori vittime o testimoni di reati di carattere sessuale consistente nell'«ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero»;

   la legge n. 206 del 26 novembre 2021, legge delega per la riforma del processo civile e della materia del diritto di famiglia – cosiddetta riforma Cartabia – prevede che nei procedimenti giudiziali di affido dei minori vengano considerate non soltanto le condanne e le denunce ma le semplici allegazioni di comportamenti genitoriali violenti e che il giudice debba personalmente ascoltare il minore, assumendo le necessarie informazioni sulla violenza subita/assistita;

   il codice civile stabilisce inoltre che il minore che abbia compiuto dodici anni e anche di età inferiore, ove capace di discernimento, sia ascoltato dal Presidente del tribunale, dal giudice delegato nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano;

   non si comprende quali siano gli ostacoli alla esecuzione di un provvedimento giudiziale che già prevede un contatto settimanale del bambino con la madre e perché non sia stata verificata la esecuzione regolare di tali contatti –:

   se ritengano di potere adottare iniziative urgenti, per quanto di competenza, al fine della piena applicazione del provvedimento giudiziale che permette a questa madre ammalata e morente di vedere suo figlio, nonché se intendano intraprendere o comunque sostenere iniziative, anche normative, o di altro genere, affinché i minori non vengano affidati o collocati presso genitori rinviati a giudizio o persino condannati per abusi e violenze domestiche.
(2-00041) «Guerra, Serracchiani, Fornaro».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto di affidamento

violenza domestica

convenzione europea