ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00272

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 276 del 09/04/2024
Abbinamenti
Atto 1/00253 abbinato in data 10/04/2024
Atto 1/00266 abbinato in data 10/04/2024
Atto 1/00268 abbinato in data 10/04/2024
Atto 1/00270 abbinato in data 10/04/2024
Firmatari
Primo firmatario: BONELLI ANGELO
Gruppo: ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Data firma: 09/04/2024
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BORRELLI FRANCESCO EMILIO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 09/04/2024
DORI DEVIS ALLEANZA VERDI E SINISTRA 09/04/2024
EVI ELEONORA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 09/04/2024
FRATOIANNI NICOLA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 09/04/2024
GHIRRA FRANCESCA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 09/04/2024
GRIMALDI MARCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 09/04/2024
MARI FRANCESCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 09/04/2024
PICCOLOTTI ELISABETTA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 09/04/2024
ZANELLA LUANA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 09/04/2024
ZARATTI FILIBERTO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 09/04/2024


Stato iter:
10/04/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE VOTO 10/04/2024
Resoconto DE MONTE ISABELLA ITALIA VIVA-IL CENTRO-RENEW EUROPE
Resoconto BICCHIELLI PINO NOI MODERATI (NOI CON L'ITALIA, CORAGGIO ITALIA, UDC, ITALIA AL CENTRO)-MAIE
Resoconto BONELLI ANGELO ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Resoconto RUFFINO DANIELA AZIONE-POPOLARI EUROPEISTI RIFORMATORI-RENEW EUROPE
Resoconto CASASCO MAURIZIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE
Resoconto CAPPELLETTI ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto BARABOTTI ANDREA LEGA - SALVINI PREMIER
Resoconto PELUFFO VINICIO GIUSEPPE GUIDO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Resoconto ZUCCONI RICCARDO FRATELLI D'ITALIA
 
PARERE GOVERNO 10/04/2024
Resoconto PICHETTO FRATIN GILBERTO MINISTRO - (AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 10/04/2024

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 10/04/2024

VOTATO PER PARTI IL 10/04/2024

IN PARTE ACCOLTO E IN PARTE NON ACCOLTO IL 10/04/2024

PARERE GOVERNO IL 10/04/2024

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 10/04/2024

IN PARTE APPROVATO E IN PARTE RESPINTO IL 10/04/2024

CONCLUSO IL 10/04/2024

Atto Camera

Mozione 1-00272
presentato da
BONELLI Angelo
testo presentato
Martedì 9 aprile 2024
modificato
Mercoledì 10 aprile 2024, seduta n. 277

   La Camera,

   premesso che:

    1) è certamente responsabilità di tutti i Paesi, come riconosciuto durante la Cop28, agire immediatamente con misure severe per poter ottenere risultati efficaci. L'Unione europea si è mossa sviluppando iniziative riguardanti il clima e l'ambiente, in linea con l'accordo di Parigi: prima fra tutte, il pacchetto legislativo Fit for 55, che rispecchia l'ambizione europea di raggiungere una riduzione delle emissioni di gas serra almeno del 55 per cento entro il 2030 e di poter arrivare a un'Unione europea climaticamente neutra entro il 2050;

    2) una sfida onerosa ma necessaria, che si concretizza attraverso una serie di interventi normativi, tra cui, il regolamento (UE) 2023/956 del 16 maggio 2023, che istituisce il «Carbon border adjustment mechanism», un meccanismo di politica ambientale di adeguamento del carbonio alle frontiere (Cbam) che si applicherà alle importazioni di determinate merci (cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno), la cui produzione è ad alta intensità di carbonio (hard to habate) e che presenta un alto rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;

    3) il Cbam mira a creare condizioni di parità per i produttori dell'Unione europea che già da tempo pagano i permessi per l'inquinamento da carbonio nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione (l'Emission trading system o Ets). L'obbligo di aderire al sistema Ets per le aziende europee di alcuni settori le lascia, infatti, esposte alla concorrenza di aziende straniere che non sono soggette a tariffe e norme ambientali altrettanto stringenti nei Paesi in cui producono;

    4) con il Cbam, i produttori stranieri dovranno pagare lo stesso prezzo delle emissioni di carbonio pagato dai produttori dell'Unione europea, con l'obiettivo, oltre a quello di ripristinare condizioni di maggiore parità nella concorrenza, di incoraggiare una produzione più pulita anche all'estero, evitando la delocalizzazione delle industrie europee in paesi con minor standard ambientali e riducendo il dumping ambientale e sociale;

    5) l'obiettivo principale dell'adeguamento del carbonio alle frontiere (Cbam) è una misura largamente ispirata dal principio «chi inquina paga», che intende spingere i produttori dei Paesi terzi a rendere più green le loro catene di approvvigionamento;

    6) da gennaio 2024 è iniziata una fase transitoria per tutti i soggetti interessati (importatori, produttori e autorità), che consentirà alla Commissione europea di poter raccogliere informazioni utili sulle emissioni al fine di poter migliorare la metodologia in vista del 2026, quando il meccanismo (Cbam) entrerà a pieno regime e quando gli importatori di prodotti ad alta impronta di carbonio dovranno acquistare dei certificati emissivi Cbam qualora i gas serra emessi per produrre questi beni superino i livelli di queste emissioni assegnate a titolo gratuito per la produzione di questi prodotti in Europa;

    7) il regolamento Cbam individua quali destinatari coloro che sono importatori di specifiche categorie merceologiche, che, al momento dell'entrata in vigore dello stesso, sono: cemento e prodotti in cemento, energia elettrica, fertilizzanti, vari prodotti in ghisa, ferro e acciaio, alluminio e idrogeno. In futuro la Commissione europea sulla base delle analisi di impatto effettuate, può valutare l'estensione dell'elenco delle categorie ricadenti nel Cbam per ricomprendere ulteriori tipologie di merci, a partire dai prodotti polimerici e chimici organici ed ulteriori, comprese quelle assoggettate alla normativa Ets;

    8) il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso di introdurre il Cbam gradualmente, sia per consentire agli operatori economici di entrare poco alla volta nel complesso meccanismo previsto dal regolamento di base, sia per calibrare i futuri interventi e aggiornamenti del meccanismo. L'applicazione è stata pertanto divisa in due fasi: la prima, denominata periodo transitorio, iniziata il 1° ottobre 2023, terminerà il 31 dicembre 2025. Nel periodo transitorio sono previsti obblighi esclusivamente informativi, senza che si debba pagare nulla al momento dell'immissione in libera pratica delle merci Cbam, attraverso la presentazione di relazioni periodiche trimestrali da parte degli importatori o dei loro rappresentanti (indiretti). A partire dal 1° gennaio 2026, i dichiaranti autorizzati dovranno presentare annualmente, e non più trimestralmente, la relazione sul portale Registro Cbam e il meccanismo entrerà definitivamente in vigore solo nel 2032;

    9) il periodo transitorio per l'entrata in vigore del meccanismo serve a correggere eventuali criticità, che opportunamente risolte saranno in grado di dare maggior equilibrio concorrenziale e tutelare i settori europei,

impegna il Governo:

1) ad avviare opportune interlocuzioni con le istituzioni europee affinché:

  a) il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Cbam) venga esteso anche ai prodotti finiti extraeuropei, al fine di ridurre il dumping ambientale e sociale nella politica commerciale e scongiurare il rischio di delocalizzazione delle produzioni di prodotti finali o intermedi da parte delle imprese dell'Unione europea, delocalizzazione che non solo produrrebbe un danno economico e strategico al sistema industriale, ma ulteriori effetti drammatici sull'occupazione nei Paesi dell'Unione;

  b) siano promossi accordi commerciali per supportare, anche attraverso strumenti di finanza internazionale e trasferimenti tecnologici, i Paesi meno sviluppati e quindi maggiormente vulnerabili che potrebbero non essere in grado di soddisfare i requisiti green, nello sviluppo di capacità produttiva che tenga conto degli standard ambientali dell'Unione europea;

  c) in assenza di sostegno internazionale ai Paesi in via di sviluppo, sia considerata la possibilità che i Paesi meno sviluppati siano parzialmente esentati dal meccanismo, in base al principio della Convenzione Unfccc sulle responsabilità comuni ma differenziate, che prevede un trattamento distinto per i Paesi in via di sviluppo, impossibilitati a raggiungere i requisiti previsti;

  d) sia favorita, attraverso un approccio diplomatico con i Paesi con i quali l'Unione europea ha i più significativi rapporti commerciali sui prodotti oggetto del Cbam, un efficace e costante collaborazione con i fornitori di Paesi terzi che esportano le merci per garantire la fornitura di dati, informazioni e metodi di calcolo per la contabilità delle emissioni, ai fini delle dichiarazioni Cbam da parte delle aziende europee;

  e) sia garantito il coordinamento tra il meccanismo Cbam e la riforma del mercato europeo di scambio delle quote di emissione dell'anidride carbonica (EU Ets), in modo da evitare vuoti temporali fino all'applicazione definitiva del meccanismo;

2) ad adottare iniziative volte a rafforzare, nell'ambito degli obiettivi di riduzione delle emissioni a effetto serra che lo stesso meccanismo Cbam persegue, lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, sostenendo maggiori investimenti e disponendo adeguate semplificazioni per l'installazione di nuovi impianti di produzione di energia rinnovabile in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima.
(1-00272) (Testo modificato nel corso della seduta) «Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

paese meno sviluppato

riduzione delle emissioni gassose

politica ambientale